L'Associazione
diocesana
18. L'Associazione
diocesana di Azione Cattolica
riunisce tutti coloro che nella
diocesi aderiscono all'A.C. Collabora
col Vescovo ed offre il suo contributo
al Consiglio pastorale per la
costruzione e missione della Chiesa
locale. Si articola in associazioni
parrocchiali e, secondo le esigenze e
le situazioni, in gruppi
interparrocchiali e diocesani.
All'interno dell'associazione
diocesana possono costituirsi dei
movimenti che collegano i gruppi
parrocchiali, interparrocchiali e
diocesani che abbiano caratteristiche
comuni.
19. L'Associazione
parrocchiale di Azione Cattolica
è formata da tutti i laici della
parrocchia che aderiscono all'A.C.
Cura la formazione e coordina
l'impegno apostolico dei soci e dei
gruppi collaborando col Parroco per la
crescita e l'impegno missionario della
comunità parrocchiale.
Nell'associazione parrocchiale possono
costituirsi dei gruppi come
prima elementare e vitale esperienza
associativà; la costituzione dei
gruppi è approvata o promossa dal
Consiglio dell'associazione e intende
favorire la formazione degli aderenti,
la loro testimonianza nei propri
ambienti di vita e la loro
partecipazione organica al servizio
pastorale comune della parrocchia. Per
corrispondere ad esigenze formative e
pastorali specifiche, l'associazione
parrocchiale riunisce i giovani e gli
adulti in due settori. All'interno
dei settori si prevedono momenti
formativi distinti per gli uomini le
donne, i giovani e le giovani.
Nell'associazione parrocchiale,
l'Azione Cattolica dei Ragazzi ha una
sua particolare struttura, secondo le
linee stabilite negli artt. da 34 a
38.
20.
Organi dell'Associazione parrocchiale
sono:
-
l'Assemblea composta di
tutti i laici della parrocchia che
aderiscono all'A.C.I.;
-
il Consiglio eletto
in modo da esser rappresentativo
delle componenti della associazione.
Del Consiglio fanno parte i
responsabili dell'Azione Cattolica
dei Ragazzi;
-
il Presidente nominato
dal Vescovo su proposta del
Consiglio.
L'Assemblea
e il Consiglio si riuniscono anche per
settori (giovani ed adulti). La
composizione, le attribuzioni e il
funzionamento degli organi e la
procedura di elezione sono stabiliti
con Regolamenzo diocesano.
21.
Tenuto conto delle diverse realtà e
necessità della Chiesa locale specie
in relazione a piccole parrocchie,
possono costituirsi associazioni
interparrocchiali, che riuniscano
i soci di più parrocchie. Esse hanno
la stessa natura e struttura delle
associazioni parrocchiali.
22.
Per finalità pastorali e in relazione
a particolari ambienti, possono
costituirsi gruppi
interparrocchiali o diocesani. Gli
aderenti a questi gruppi partecipano
alle Assemblee dell'Azione Cattolica
delle loro rispettive parrocchie.
23.
Secondo le necessità della diocesi,
possono essere stabiliti collegamenti
dell'A.C. a livello intermedio tra la
parrocchia e la diocesi (vicarie,
foranie, vallate e simili).
24.
Nei movimenti, di cui all'art.
18, si collegano i gruppi
parrocchiali, interparrocchiali e
diocesani che mirano a realizzare i
comuni obiettivi pastorali dell'A.C.I.
in rapporto ad esperienze di Vita od
ambienti specifici tra loro simili. La
costituzione e la struttura dei
movimenti sono approvate dal Consiglio
diocesano. Un Segretario ed una
Segretaria diocesani sono eletti dal
Congresso diocesano di movimento e
ratificati dal Consiglio
dell'associazione diocesana.
25.
Organi dell'associazione diocesana
sono:
-
l'Assemblea formata
dai rappresentanti delle
associazioni parrocchiali (ed
interparrocchiali) e dei gruppi
interparrocchiali e diocesani e
dai membri del Consiglio
diocesano;
-
il Consiglio eletto
dall'Assemblea in modo da essere
rappresentativo delle componenti
dell'associazione; ne fanno parte
di diritto i responsabili
dell'A.C.R., i Segretari di
movimento ed i membri della
Presidenza diocesana assume la
responsabilità della vita e della
attività dell'associazione
diocesana di fronte all'Assemblea
e al Vescovo;
-
la Presidenza eletta
dal Consiglio. il Presidente è
nominato dal Vescovo su proposta
del Consiglio. Della Presidenza
fanno parte due Vice Presidenti
per ciascun settore, il Segretario
e l'Amministratore.
L'Assemblea
e il Consiglio si riuniscono anche per
settori.
Le
ulteriori norme circa la composizione,
le attribuzioni e il funzionamento
dell'Assemblea, del Consiglio e della
Presidenza e le procedure di elezione
sono stabilite con Regolamento
approvato dal Consiglio nazionale.
26. Consiglio
regionale. In ciascuna regione
conciliare funziona un Consiglio
regionale dell'A.C.I. al fine di
favorire il coordinamento dell'attività
delle associazioni diocesane della
regione. Il Consiglio collabora
all'azione pastorale della Conferenza
Episcopale regionale e degli organi di
pastorale regionali.
Il
Consiglio regionale è composto dai
Presidenti e dai Vice Presidenti delle
associazioni diocesane della regione e
dai responsabili regionali dei
movimenti esistenti nella regione.
Il
Consiglio elegge nel suo ambito il Delegato
regionale che presiede il
Consiglio stesso e lo rappresenta nel
Consiglio nazionale dell 'A. C.I.
Nell'espletamento delle sue funzioni
il Delegato regionale può essere
coadiuvato da membri del Consiglio
regionale.
Partecipa
alle riunioni del Consiglio regionale
un. Sacerdote Assistente nominato
dalla Conferenza Episcopale regionale.
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