Norme
di carattere amministrativo
39.
I soci dell'A.C.I. contribuiscono
personalmente, nei modi stabiliti dal
Regolamento e secondo le proprie
possibilitā, al finanziamento delle
attivitā dell'associazione locale,
diocesana e nazionale. La misura dei
contributi associativi č fissata
annualmente dal Consiglio diocesano
sulla base della quota associativa
nazionale stabilita dal Consiglio
nazionale.
40.
La responsabilitā
dell'amministrazione unificata di
ciascuna associazione - ai vari
livelli - spetta alla Presidenza
dell'associazione medesima che ne
affida la cura a proprio
Amministratore e ne č responsabile di
fronte al proprio Consiglio. Il
Consiglio stabilirā le quote di spesa
destinate alle attivitā comuni ed a
quelle di ciascuna articolazione
(settori, A.C.R. e movimenti).
41.
Il Segretario generale assicura il
funzionamento degli uffici e dei
servizi dell'Associazione nazionale
nelle sue varie articolazioni
(settori, A.C.R. e movimenti) e ne č
responsabile nei confronti della
Presidenza.
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