Validita' genitoriale in senso psicologico e giuridico

di

Maddalena Adamo*,
Tiziana Liverani*, Elena Tomeo*

Psicologa
Socio Ordinario CEIPA



Il Punto su ...
Editoriale
di Liusella de Cataldo

"Martina e la decisione presa nel suo interesse"
di Gustavo Sergio



Recensioni
Esame e controesame nel processo penale
di Luisella de Cataldo Neuburger
Diritto e Psicologia
CEDAM - Padova 2000
a cura di Anita Lanotte


Dall'Estero
Difesa del Rorschach in tribunale:
un'analisi dell'ammissibilità attraverso l'uso di Standard Legali e professionali
di E. Longano e S. Mandressi


Notizie dalla Associazione


Convegni e Seminari
Siracusa: 22-23-24 settembre 2000 
Milano: 5-6 ottobre 2000
Roma: 30 ottobre 2000


Parere dell'Esperto
Opponibilità del segreto professionale
di A. Forza.
-------------------------------------------------------
Validità genitoriale in senso psicolo-
gico e giuridico.
di M. Adamo, T. Liverani, 
E. Tomeo
 


<Torna alla Newsletter 3>



 
 
 

 


 
 

   L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Carta di Ottawa, 1986) definisce la salute come uno "stato di benessere fisico-psichico sociale" e non semplicemente come assenza di malattia. Da questa premessa si può facilmente dedurre che la salute mentale sia il concorso di più fattori, che la sola assenza di patologia non può garantire. A partire dalle indicazioni più o meno disattese della legge 180/78, nelle quali la persona paziente psichiatrico era messa al centro del progetto di trattamento e riabilitazione, sino ai nostri giorni, l'obiettivo non appare mutato. La stimolazione della rete dei rapporti interpersonali, il coinvolgimento della propria famiglia e di un buon progetto terapeutico riabilitativo, sembrano essere, ancora oggi, l'unico approccio possibile alla patologia psichiatrica. 

Sviluppo del bambino in famiglie con disturbi mentali

Qual è il destino dei bambini che crescono in un nucleo familiare dove uno o ambedue i genitori sono affetti da disturbo psichico? 

La letteratura non è ancora in grado di indicare quali siano i disturbi psichiatrici dei genitori che invalidano maggiormente la loro capacità educativa o che interferiscono nei processi maturativi dei figli bloccandoli o perfino distorcendoli. Sappiamo che una condizione di abbandono del bambino da parte di quelle figure significative che si devono prendere cura di lui, ad esempio da parte di una madre che non può sopportare l'idea di un distacco dal bambino, costituisce un presupposto per un inadeguato strutturarsi della psiche. 
Il bambino non vive però con il genitore un rapporto duale, ma si trova inserito in un sistema relazionale di cui fanno parte il genitore psichicamente disturbato, l'altro genitore, i fratelli e , frequentemente, altri membri delle famiglie d'origine. In assenza di una famiglia coesa e strutturalmente sana, è necessario condurre un'analisi del rischio, che tenga conto di numerosi fattori: 
tipo del disturbo mentale del genitore; sesso ed età del minore, in quanto l'età precoce e il sesso analogo a quello del genitore disturbato costituiscono fattori sfavorevoli; struttura relazionale familiare; presenza e validità di figure sostitutive; elementi contestuali di tipo sociale, quali socioeconomiche, relazioni del paziente e del gruppo familiare con le strutture terapeutiche. 
Esiste una discordanza tra gli autori (Anthony, 1980; Fortineau, 1986; Lebovici, 1985; Winnicott, 1969) sulla convinzione che non esista una relazione univoca causa-effetto tra malattia mentale del genitore e disturbi del figlio. Winnicott afferma che la psicosi genitoriale non produce necessariamente una psicosi nel bambino ("la madre psicotica è in grado di sviluppare una preoccupazione materna primaria", Winnicott, 1969), né il riconoscimento di un rischio più elevato per questi bambini (Lebovici, 1973). 
Altrettanto divergenti risultano le valutazioni sul tipo di patologia che più facilmente producono disturbo nel minore, viene dato maggior rilievo per le forme di depressione, specie materna, e di psicosi del carattere. 
Nel bambino, in genere, compaiono nei primi anni disturbi di ordine psicosomatico che possono evolvere sia in strutturazioni prepsicotiche o parapsicotiche, sia in turbe del comportamento, con presenza di problemi dell'apprendimento. In età scolare vengono, infatti, segnalate instabilità, provocatorietà, con disturbi dell'attenzione, della concentrazione e della comprensione, fino all'inibizione intellettiva o a quadri deficitari. Si ritrova un'incidenza elevata delle anoressie precoci, dei disturbi intestinali gravi, dei disturbi del sonno. 

Affidamento familiare: vari tipi. L'affidamento dei figli di genitori con disturbi mentali

La legge n° 184 del 4 maggio 1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", afferma il prioritario diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Vi sono nuclei familiari che attraversano momenti di particolare disagio e difficoltà, i quali, tuttavia, non si concretizzano in una forma di abbandono morale e materiale dei figli. Eppure, i bambini risentono (e non poco) di certe situazioni; una ulteriore permanenza nella famiglia di origine potrebbe provocare gravi danni nella loro personalità. Né può essere positivo il ricorso ad un istituto di assistenza: un periodo di ricovero (breve o lungo che sia) potrebbe provocare nuovi disagi ed in ogni caso, non risolverebbe i problemi di fondo che sono all'origine delle difficoltà familiari. L'inserimento in una famiglia "sostitutiva" può essere il modo più idoneo per assicurare al bambino quell'ambiente e quell'affetto necessari alla sua armonica crescita. L'affidamento familiare può essere più o meno consensuale: se le due famiglie di origine e affidataria, sono d'accordo, la prima a firmare un atto di consenso, l'altra un atto d'impegno, esso viene disposto dall'ente locale e poi notificato dal Giudice Tutelare; inoltre, quando si voglia proteggere il bambino con un atto impositivo anche senza il consenso dei genitori del minore o di uno dei due, il dispositivo di affido viene emesso direttamente dal Tribunale per i Minorenni. Sostanzialmente possiamo identificare tre tipi di affidamento familiare a scopo educativo: 

*Affidamento per un periodo breve o prestabilito. L'inserimento in una nuova famiglia appare utile per una necessità transitoria dei genitori naturali (es. ricovero del padre o della madre, ecc.). In questo caso pare opportuno trovare una famiglia già conosciuta dal minore, possibilmente tra parenti o vicini di casa, in modo che egli non subisca traumi. Durante tutto il periodo di affidamento, deve essere mantenuto un costante rapporto con la famiglia d'origine. Il bambino od il ragazzo temporaneamente affidato rientrerà tra i suoi genitori non appena la situazione di bisogno si sarà risolta. 

*Affidamento a tempo determinato. Si verifica quando non è praticamente possibile stabilire a priori la durata dell'affidamento. Durante l'affidamento (es. in case famiglia) sono conservati i rapporti del minore con la sua famiglia d'origine, salvo diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria. In questo caso, l'affidamento può concludersi o con il ritorno del minore nella famiglia d'origine o con l'inserimento sociale dell'affidato. In alcuni casi può succedere che l'affidamento si concluda con un'adozione. Non è da escludere, infatti, che in determinate situazioni si verifichi una situazione di abbandono morale e materiale da parte della famiglia d'origine, mentre è in corso l'affido familiare e che il minore diventi adottabile. 

*L'affidamento per una parte della giornata o della settimana. Per motivi di lavoro di uno o dei due genitori o per altre cause che impediscono la presenza costante dei familiari accanto ai bambini e il loro impegno per assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, viene applicato tale provvedimento. 
Le motivazioni degli affidamenti avviati con il consenso delle famiglie d'origine, sono riconducibili a: 

- disgregazione familiare (con problemi del genitore rimasto); 

- ricoveri ospedalieri e malattie fisiche a lunga degenza; 

- precarietà lavorativa (turni di lavoro con orari disagiati); 

- carenze abitative (sovraffollamento, degrado). 

Le motivazioni degli affidamenti realizzati con l'intervento del Tribunale per i Minorenni, sono invece dovute a situazioni familiari più gravi e deteriorate, con inadeguatezze dei genitori dovute a: 

- gravi carenze educative e presenza di problemi personali (etilismo, tossicodipendenza, disturbi cognitivi, immaturità psico-affettiva, ecc.); 

- rifiuto del minore, violenze sul minore; 

- prostituzione; 

- carcerazione di uno o entrambi i genitori; 

- malattie mentali. 

L'affidamento della prole quando uno o entrambi i genitori siano affetti da disturbi mentali, prevede in primo luogo l'accertamento del tipo di disturbo mentale e la sua gravità. L'ottica giudiziaria è senza dubbio un'ottica riduttiva, che considera il disturbo mentale del o dei genitori come evento interno del provvedimento giudiziario di separazione o di divorzio, che poco si preoccupa sia delle successive esigenze e dei vissuti della prole, sia del genitore disturbato. Il giudice si limita, infatti, all'adozione dei provvedimenti che, sulla base dei suggerimenti dati dalle eventuali consulenze psicologiche, siano ritenuti più idonei alla situazione in esame, ma che poco si preoccupa di monitorare la situazione nel prosieguo per limitazioni legislative. L'unico strumento di cui dispone il giudice per diagnosticare il disturbo mentale è la Consulenza Tecnica che viene espletata sia quando dal colloquio con i coniugi il magistrato riesce a rendersi conto della presenza in uno o in entrambi di anomalie nell'organizzazione mentale più o meno gravi, sia su richiesta di uno dei genitori, che adduca il disturbo mentale dell'altro sia come causa del fallimento del rapporto coniugale, sia come motivo per avere l'affidamento della prole. 
L'obiettivo della Consulenza sarà dunque quello di valutare la natura e la gravità del disturbo (nevrosi, psicosi, disturbi di personalità, ecc.) e le eventuali capacità genitoriali; inoltre il Consulente offre al Giudice tutte quelle ulteriori notizie ed informazioni utili al fine di costruire la personalità dei genitori e l'ambiente familiare, precisandone, eventualmente, in quale misura il disturbo mentale riscontrato influisce sulle capacità educative, suggerendo le soluzioni più adeguate ai fini dell'affidamento della prole. 
In base al quadro psicologico delineato dal Consulente, il Giudice può adottare vari provvedimenti di affidamento della prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. 
Di fronte ad un disturbo mentale grave, ad esempio, che limiti o escluda fortemente la capacità educativa di uno dei genitori, l'affidamento del minore all'altro si impone come scelta obbligata. Laddove sia presente un disturbo lieve, che non incida sulla capacità genitoriale di crescere ed educare il figlio, lo stesso non rappresenta una controindicazione all'affidamento. 
Una nevrosi lieve, ad esempio, insorta come temporanea risposta ad uno stress, con una prognosi di breve risoluzione, non può rappresentare un ostacolo all'affidamento. 
Le possibilità date al genitore disturbato di incontrarsi con il figlio, saranno sempre rapportate alla natura e alla gravità del disturbo. Anche in questo caso il giudice valuta le indicazioni emerse dalla consulenza psicologica disposta per emettere i provvedimenti adeguati alla situazione concreta, potrà, ad esempio, escludere ogni rapporto tra genitore - figlio nei casi gravi di malattia mentale, come potrà, nei casi meno gravi, consentire tali incontri autorizzandoli alla presenza dell'altro genitore o di operatori sociosanitari, per ragioni di cautela. Nell'adozione di questi provvedimenti, il giudice tiene conto di due variabili fondamentali: l'età e il sesso dell'affidato. L'educazione della prole manifesta esigenze diverse in ragione dell'età e del sesso della stessa, potendo in determinati momenti dell'età evolutiva essere inopportuna o pericolosa la convivenza del fanciullo con il genitore disturbato. Nella prima infanzia il minore non è in grado di valutare il disturbo mentale del genitore, però è proprio il disturbo di quest'ultimo che potrebbe fargli assimilare dei modelli non idonei ed errati. Successivamente, crescendo, il ragazzo potrà sviluppare un atteggiamento conflittuale con il genitore, essendo, in quella fase, in grado di valutare e giudicare il comportamento di quest'ultimo e tali situazioni di conflitto possono essere a loro volta elementi di disturbo per un equilibrato sviluppo del minore. 
Allorché le precedenti decisioni del giudice venissero disattese, per l'evolversi del disturbo mentale del genitore o per le mutate esigenze del minore, in quanto in fase di crescita, sarebbe utile che il giudice della separazione o del divorzio, affidi il caso ad un servizio sociale che aiuti i genitori a gestire in modo adeguato la crisi psicologica. Il servizio sociale potrebbe diventare, così, la struttura di supporto della famiglia dopo la separazione o il divorzio, con funzioni di controllo dell'osservanza delle disposizioni emesse dal giudice. 
 

Considerazioni conclusive

Le problematiche sinora evidenziate sul tema della validità genitoriale in senso psicologico e giuridico, consentono di trarre alcune conclusioni e formulare qualche proposta. A nostro avviso la struttura giudiziaria attraverso la consulenza psicologica potrebbe provvedere in prima istanza all'affidamento dei figli in presenza di genitori affetti da disturbi mentali. Il vero problema, però, può sorgere dopo la conclusione del procedimento in cui sono stati adottati provvedimenti nell'interesse del minore (affido per un periodo breve o prestabilito, affido a tempo determinato, affido per una parte della giornata o della settimana), poiché appaiono scarse le possibilità di un controllo sull'evoluzione della situazione dopo le decisioni prese dal giudice. 
Può, quindi, risultare utile che il giudice affidi il caso al Servizio Sociale nella gestione della crisi psicologica collegata alla presenza del genitore disturbato che, come detto, può determinare gravi ripercussioni nella personalità del minore. 
Il Servizio Sociale potrebbe diventare, in questo modo, una struttura di sostegno per la famiglia, con funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni del giudice. Ciò presuppone un potenziamento dei Servizi Sociali attualmente esistenti e un loro miglioramento in termini d’efficienza e professionalità, avendo chiaro come unico obiettivo da parte di tutti, di salvaguardare l'interesse del minore.