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di Maddalena Adamo*,
Psicologa
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Il Punto su ... Editoriale di Liusella de Cataldo "Martina
e la decisione presa nel suo interesse"
Recensioni Esame e controesame nel processo penale di Luisella de Cataldo Neuburger Diritto e Psicologia CEDAM - Padova 2000 a cura di Anita Lanotte Dall'Estero Difesa del Rorschach in tribunale: un'analisi dell'ammissibilità attraverso l'uso di Standard Legali e professionali di E. Longano e S. Mandressi Notizie dalla Associazione Convegni e Seminari Siracusa: 22-23-24 settembre 2000 Milano: 5-6 ottobre 2000 Roma: 30 ottobre 2000 Parere dell'Esperto Opponibilità del segreto professionale di A. Forza. ------------------------------------------------------- Validità genitoriale in senso psicolo- gico e giuridico. di M. Adamo, T. Liverani, E. Tomeo
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L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Carta di Ottawa, 1986) definisce la salute come uno "stato di benessere fisico-psichico sociale" e non semplicemente come assenza di malattia. Da questa premessa si può facilmente dedurre che la salute mentale sia il concorso di più fattori, che la sola assenza di patologia non può garantire. A partire dalle indicazioni più o meno disattese della legge 180/78, nelle quali la persona paziente psichiatrico era messa al centro del progetto di trattamento e riabilitazione, sino ai nostri giorni, l'obiettivo non appare mutato. La stimolazione della rete dei rapporti interpersonali, il coinvolgimento della propria famiglia e di un buon progetto terapeutico riabilitativo, sembrano essere, ancora oggi, l'unico approccio possibile alla patologia psichiatrica. Sviluppo del bambino in famiglie con disturbi mentali Qual è il destino dei bambini che crescono in un nucleo familiare dove uno o ambedue i genitori sono affetti da disturbo psichico? La letteratura non è ancora in grado di indicare
quali siano i disturbi psichiatrici dei genitori che invalidano maggiormente
la loro capacità educativa o che interferiscono nei processi maturativi
dei figli bloccandoli o perfino distorcendoli. Sappiamo che una condizione
di abbandono del bambino da parte di quelle figure significative che si
devono prendere cura di lui, ad esempio da parte di una madre che non può
sopportare l'idea di un distacco dal bambino, costituisce un presupposto
per un inadeguato strutturarsi della psiche.
Affidamento familiare: vari tipi. L'affidamento dei figli di genitori con disturbi mentali La legge n° 184 del 4 maggio 1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", afferma il prioritario diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Vi sono nuclei familiari che attraversano momenti di particolare disagio e difficoltà, i quali, tuttavia, non si concretizzano in una forma di abbandono morale e materiale dei figli. Eppure, i bambini risentono (e non poco) di certe situazioni; una ulteriore permanenza nella famiglia di origine potrebbe provocare gravi danni nella loro personalità. Né può essere positivo il ricorso ad un istituto di assistenza: un periodo di ricovero (breve o lungo che sia) potrebbe provocare nuovi disagi ed in ogni caso, non risolverebbe i problemi di fondo che sono all'origine delle difficoltà familiari. L'inserimento in una famiglia "sostitutiva" può essere il modo più idoneo per assicurare al bambino quell'ambiente e quell'affetto necessari alla sua armonica crescita. L'affidamento familiare può essere più o meno consensuale: se le due famiglie di origine e affidataria, sono d'accordo, la prima a firmare un atto di consenso, l'altra un atto d'impegno, esso viene disposto dall'ente locale e poi notificato dal Giudice Tutelare; inoltre, quando si voglia proteggere il bambino con un atto impositivo anche senza il consenso dei genitori del minore o di uno dei due, il dispositivo di affido viene emesso direttamente dal Tribunale per i Minorenni. Sostanzialmente possiamo identificare tre tipi di affidamento familiare a scopo educativo: *Affidamento per un periodo breve o prestabilito. L'inserimento in una nuova famiglia appare utile per una necessità transitoria dei genitori naturali (es. ricovero del padre o della madre, ecc.). In questo caso pare opportuno trovare una famiglia già conosciuta dal minore, possibilmente tra parenti o vicini di casa, in modo che egli non subisca traumi. Durante tutto il periodo di affidamento, deve essere mantenuto un costante rapporto con la famiglia d'origine. Il bambino od il ragazzo temporaneamente affidato rientrerà tra i suoi genitori non appena la situazione di bisogno si sarà risolta. *Affidamento a tempo determinato. Si verifica quando non è praticamente possibile stabilire a priori la durata dell'affidamento. Durante l'affidamento (es. in case famiglia) sono conservati i rapporti del minore con la sua famiglia d'origine, salvo diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria. In questo caso, l'affidamento può concludersi o con il ritorno del minore nella famiglia d'origine o con l'inserimento sociale dell'affidato. In alcuni casi può succedere che l'affidamento si concluda con un'adozione. Non è da escludere, infatti, che in determinate situazioni si verifichi una situazione di abbandono morale e materiale da parte della famiglia d'origine, mentre è in corso l'affido familiare e che il minore diventi adottabile. *L'affidamento per una parte
della giornata o della settimana. Per motivi di lavoro di uno
o dei due genitori o per altre cause che impediscono la presenza costante
dei familiari accanto ai bambini e il loro impegno per assicurare il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione, viene applicato tale provvedimento.
- disgregazione familiare (con problemi del genitore rimasto); - ricoveri ospedalieri e malattie fisiche a lunga degenza; - precarietà lavorativa (turni di lavoro con orari disagiati); - carenze abitative (sovraffollamento, degrado). Le motivazioni degli affidamenti realizzati con l'intervento del Tribunale per i Minorenni, sono invece dovute a situazioni familiari più gravi e deteriorate, con inadeguatezze dei genitori dovute a: - gravi carenze educative e presenza di problemi personali (etilismo, tossicodipendenza, disturbi cognitivi, immaturità psico-affettiva, ecc.); - rifiuto del minore, violenze sul minore; - prostituzione; - carcerazione di uno o entrambi i genitori; - malattie mentali. L'affidamento della prole quando uno o entrambi i genitori
siano affetti da disturbi mentali, prevede in primo luogo l'accertamento
del tipo di disturbo mentale e la sua gravità. L'ottica giudiziaria
è senza dubbio un'ottica riduttiva, che considera il disturbo mentale
del o dei genitori come evento interno del provvedimento giudiziario di
separazione o di divorzio, che poco si preoccupa sia delle successive esigenze
e dei vissuti della prole, sia del genitore disturbato. Il giudice si limita,
infatti, all'adozione dei provvedimenti che, sulla base dei suggerimenti
dati dalle eventuali consulenze psicologiche, siano ritenuti più
idonei alla situazione in esame, ma che poco si preoccupa di monitorare
la situazione nel prosieguo per limitazioni legislative. L'unico strumento
di cui dispone il giudice per diagnosticare il disturbo mentale è
la Consulenza Tecnica che viene espletata sia quando dal colloquio con
i coniugi il magistrato riesce a rendersi conto della presenza in uno o
in entrambi di anomalie nell'organizzazione mentale più o meno gravi,
sia su richiesta di uno dei genitori, che adduca il disturbo mentale dell'altro
sia come causa del fallimento del rapporto coniugale, sia come motivo per
avere l'affidamento della prole.
Considerazioni conclusive Le problematiche sinora evidenziate sul tema della validità
genitoriale in senso psicologico e giuridico, consentono di trarre alcune
conclusioni e formulare qualche proposta. A nostro avviso la struttura
giudiziaria attraverso la consulenza psicologica potrebbe provvedere in
prima istanza all'affidamento dei figli in presenza di genitori affetti
da disturbi mentali. Il vero problema, però, può sorgere
dopo la conclusione del procedimento in cui sono stati adottati provvedimenti
nell'interesse del minore (affido per un periodo breve o prestabilito,
affido a tempo determinato, affido per una parte della giornata o della
settimana), poiché appaiono scarse le possibilità di un controllo
sull'evoluzione della situazione dopo le decisioni prese dal giudice.
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