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LEGGE REGIONALE DEL LAZIO 21 novembre 1988, n.75. |
Norme per l'incremento ed il potenziamento
dell'apicoltura laziale.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Obiettivi generali
Ai fini di razionalizzare e potenziare l'attività apistica, nel quadro dei programmi di
valorizzazione delle risorse naturali e di sviluppo delle attività minori del settore
primario, la Regione promuove iniziative idonee a fornire:
l'assistenza tecnica agli apicoltori;
l'assistenza sanitaria e la profilassi degli alveari;
lo svolgimento di corsi per la formazione professionale degli addetti;
il servizio di impollinazione dei frutteti;
la disciplina del nomadismo degli alveari;
la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'alveare del Lazio;
il marchio di tutela per la produzione laziale di miele.
Art. 2
Finanziamento
La Regione riconosce a coloro che in forma singola od associata svolgono od intendono
svolgere attività di apicoltura nel territorio laziale i benefici previsti per la
promozione e lo sviluppo della produzione e la sua valorizzazione nonché la protezione
dell'apis di razza ligustica.
A tal fine la Giunta regionale autorizza la concessione di contributi in conto capitale
sino ad un massimo del 50 per cento elevato al 70 per cento per gli alveari posti nelle
zone delimitate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunità Economica
Europea n.268/15 e successive modificazioni ed integrazioni per le attività produttive e
le iniziative di cui al successivo articolo 3, lettera a), b), c), d), e), adottate
secondo gli indirizzi tecnici dettati dalla consulta apistica regionale di cui al
successivo articolo 5.
Quando gli apicoltori richiedenti, in forma singola od associata siano, al momento della
presentazione della domanda, giovani di età inferiore ai 30 anni, i contributi di cui al
precedente secondo comma, sono rispettivamente aumentati fino ad un massimo del 70 per
cento e del 90 per cento.
E' inoltre previsto per le attività di cui al successivo articolo 3, lettere a), b), c),
d), e), il concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato
come previsto all'articolo 12, lettere b), e c), della legge regionale 6 settembre 1979,
n.69.
I contributi ed il concorso di cui ai precedenti secondo e quarto comma sono concessi agli
apicoltori regionali singoli od associati purché in regola con la denuncia di cui al
successivo articolo 9.
Ai fini di cui alla presente legge si considera apicoltore chiunque si dedica
all'allevamento delle api sia come attività principale e sia come attività
secondaria.
La Regione riconosce le associazioni degli apicoltori che abbiano i requisiti stabiliti
dal regolamento C.E.E. n.1360/78, della legge 20 ottobre 1978, n 674 e della relativa
legge regionale di recepimento.
Art. 3
Programmi di intervento
La Giunta regionale, sentito il parere della consulta apistica regionale, propone entro il
30 settembre di ogni anno al Consiglio regionale per l'approvazione i programmi di
intervento per la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura laziale, che comprendono le
seguenti iniziative:
impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari, ivi comprese le
conversioni di bugni villici;
sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell'autorità
sanitaria;
acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio delle attività apistiche;
acquisto di macchinari ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei soli prodotti dell'apicoltura laziale, con esclusione di qualsiasi
produzione apistica acquistata all'estero e lavorata nel Lazio;
acquisto, allevamento di api regine selezionate a norma del decreto ministeriale 27 marzo
1951;
assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella per il risanamento e la profilassi
delle malattie infettive degli alveari;
svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento nonché di conferenze teoriche
pratiche;
programmi di attività promozionale e per la diffusione e la migliore conoscenza dei
prodotti dell'apicoltura di origine laziale;
organizzazione di convegni, seminari, mostre per la valorizzazione dei prodotti apistici
laziali;
stampa di pubblicazioni o periodici di carattere apistico.
Con la medesima deliberazione consiliare si assegnano le relative risorse ai comuni ed
alle comunità montane, ripartendo i fondi previsti nel bilancio proporzionalmente alle
richieste dei medesimi enti.
Il Consiglio regionale provvede all'approvazione non oltre il 31 marzo successivo.
Art. 4
Domande di concessione dei contributi
Le domande per la concessione dei contributi, corredate da copie della denuncia di cui al
successivo articolo 9, vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno al sindaco del
comune nel cui territorio sono collocati gli impianti o al presidente della comunità
montana, che provvedono al relativo finanziamento di norma entro il 15 giugno successivo
alla presentazione delle domande.
Art. 5
Consulta apistica regionale
E' costituita presso l'assessorato regionale competente in materia di agricoltura la
consulta apistica regionale.
La consulta apistica si compone:
da un rappresentante delle singole associazioni provinciali del Lazio;
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da un rappresentante dell'istituto sperimentale di apicoltura;
da un rappresentante dell'istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana;
da tre esperti in materia di apicoltura scelti, dalla Giunta Regionale, tra professori e
ricercatori di istituti universitari di agraria;
da un funzionario tecnico del servizio veterinario regionale;
da un funzionario tecnico dell'assessorato competente in materia di agricoltura, preposto
alla zootecnia;
da quattro apicoltori designati dalle associazioni degli apicoltori riconosciuti ai sensi
del Regolamento C.E.E. n.1360/78.
Funge da segretario un funzionario regionale della prima qualifica dirigenziale.
La consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in
carica tre anni. Essa si riunisce su convocazione del presidente ed anche su richiesta
delle associazioni di categoria.
Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il
voto del presidente.
Ai componenti della consulta sono corrisposte le indennità ed i rimborsi spese previsti
dalle norme regionali vigenti in materia.
Art. 6
Compiti della consulta
La consulta regionale per l'apicoltura propone alla Giunta regionale iniziative ed
interventi utili a perseguire le finalità della presente legge, esprime i pareri che le
sono richiesti dalla Giunta stessa ed in particolare:
sui programmi di intervento di cui al precedente articolo 3;
sul consuntivo annuale di attuazione alla presente legge;
sull'attività dei programmi di studio, sviluppo e sostegno a tutela del settore.
La consulta può inoltre segnalare nelle varie stagioni l'insorgere nel territorio
regionale dei principali focolai di infezione, indicandone i relativi rimedi.
Art. 7
Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari e della produzione di miele
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri rispetto:
ai confini di proprietà;
agli edifici di civile abitazione;
agli opifici nei quali una o più persone svolgono le proprie attività anche
temporaneamente; ed a non meno di 40 metri rispetto alle autostrade, alle strade statali,
provinciali e comunali, alle ferrovie.
L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e gli immobili di
cui al comma precedente sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzioni di
continuità. Tali ripari devono avere l'altezza di almeno due metri ed estendersi per
almeno due metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario.
Per gli apiari nomadi le distanze di questi dagli alveari stanziali sono stabiliti dalla
Giunta regionale sentita la consulta apistica regionale, tenuto conto in particolare
dell'intensità della flora nettarifera esistente nelle diverse parti del territorio e del
periodo dell'anno interessato.
La Giunta regionale, sentita la consulta apistica regionale, determina le distanze fra gli
alveari stanziali, con diritto prevalente per chi sia contemporaneamente proprietario del
fondo e dell'apiario.
Il Consiglio regionale, sentita la consulta apistica regionale, adotta entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che prevede la
disciplina per il marchio di tutela della produzione di miele laziale e dei suoi
requisiti.
Art. 8
Disciplina igienico-sanitaria dell'apicoltura
Le amministrazioni comunali, per il tramite delle unità sanitarie locali, attuano gli
interventi sanitari e profilattici in materia di apicoltura e promuovono periodici
accertamenti sanitari sugli apiari, anche in collaborazione con gli esperti delle
associazioni di cui al settimo comma del precedente articolo 2.
E' fatto obbligo agli allevatori di api di denunciare al Presidente della Giunta
Regionale, al sindaco del comune, all'unità sanitaria locale competente per territorio,
secondo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, le seguenti malattie
sospette od accertate: acariosi, nosemiasi, peste americana ed europea, varroasi.
Agli interventi diagnostici ed a quelli necessari per il risanamento provvedono le unità
sanitarie locali avvalendosi dei laboratori delle sezioni provinciali dell'istituto
zooprofilattico del Lazio e della Toscana, dell'istituto sperimentale di apicoltura e
degli esperti apistici delle associazioni di cui al settimo comma del precedente articolo
2.
I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva sterilizzazione della cera in
uso.
Art. 9
Denuncia alveari
E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di ogni tipo di denunciarne al
sindaco ed all'autorità sanitaria locale entro il 30 marzo di ogni anno:
il numero degli alveari;
la sede o le sedi di stanziamento territoriale;
gli alveari razionali agli effetti del nomadismo.
E' fatto obbligo agli allevatori di api in bugni villici di trasformarli entro sei mesi
dalla data di pubblicazione della presente legge, in arnie razionali.
Le arnie, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, devono essere
predisposte per l'accertamento della presenza della varroa.
Art. 10
Cessione e trasferimento alveari
La cessione a qualsiasi titolo di alveari e di api ed il loro trasferimento deve avvenire
previa certificazione sanitaria rilasciata all'organo sanitario competente per il
territorio da cui provengono le api o da operatore sanitario abilitato, attestante che le
api cedute e l'apiario di provenienza non presentano alla data del rilascio alcun sintomo
di malattie infettive od impestive di cui al precedente articolo 8.
Art. 11
Disciplina nomadismo
Chiunque intenda effettuare lo spostamento di alveari razionali per nomadismo nell'ambito
del territorio laziale deve darne comunicazione preventiva, almeno cinque giorni prima a
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al sindaco del comune in cui intende
recarsi, indicando la sede o le sedi in cui, previo consenso del o dei proprietari dei
fondi, prevede di installare temporaneamente i propri alveari, indicandone il numero, la
consistenza, la data di trasferimento ed il presunto periodo di sosta. Il sindaco è
tenuto a darne tempestiva comunicazione al settore veterinario dell'unità sanitaria
locale competente.
Gli alveari devono essere scortati da una dichiarazione di provenienza conforme al modello
allegato alla presente legge, firmata dall'allevatore proprietario degli alveari stessi,
dalla quale risulti che l'apiario di origine non è soggetto a vincoli od a misure
restrittive di polizia veterinaria.
Tale dichiarazione deve essere consegnata entro cinque giorni dall'arrivo al settore
veterinario dell'unità sanitaria locale in cui ha sede il comune di destinazione.
Il settore veterinario può disporre eventuali controlli sanitari i quali potranno essere
eseguiti soltanto in presenza dell'apicoltore, che ha l'obbligo di effettuare tutte le
operazioni necessarie.
Art. 12
Identificazione alveari nomadi
Gli alveari che vengono spostati per effettuare il nomadismo, devono essere identificati
con apposite tabelle inamovibili recanti le seguenti indicazioni:
nome o ragione sociale della ditta proprietaria;
sede stabile dell'apiario;
numero degli alveari in numeri arabi.
Le arnie devono essere predisposte per l'accertamento della presenza di varroa.
Art. 13
Spostamenti successivi di alveari nomadi
In occasione di ogni successivo spostamento nel territorio di una unità sanitaria locale
diversa da quella a cui è stata consegnata la dichiarazione di provenienza, l'apicoltore
nomade dovrà nuovamente seguire le disposizioni di cui al precedente articolo 11.
Art. 14
Zone di rispetto
Nel caso di specifci progetti territoriali di sviluppo apistico l'area interessata è
definita "zona sensibile dal punto di vista ambientale" ai sensi del titolo V
del regolamento C.E.E. n.797/85 ed a favore degli agricoltori possono applicarsi le misure
previste, per le predette zone, dalla deliberazione del Consiglio regionale n.361 del 21
maggio 1987.
Dal momento della costituzione della zona di rispetto, la Regione concede, con priorità,
gli aiuti previsti dalla vigente normativa in materia di lotta antiparassitaria delle
colture agricole.
E' comunque fatto divieto di usare antiparassitari durante il periodo di fioritura delle
piante.
Art. 15
Deleghe
Ai fini della presente legge, i comuni e le comunità montane sono delegati, per i
territori di rispettiva competenza, alle incombenze della presente legge, in
particolare:
a concedere i contributi per le iniziative di cui al precedente articolo 3, lettera a),
b), c), d), e), ed al terzo comma del precedente articolo 9, stabilendo anche l'ammontare
delle spese ritenute ammissibili;
a ricevere le denunce di cui al precedente articolo 9 ed a compilare l'elenco nominativo
degli apicoltori nel territorio comunale;
a vigilare sull'applicazione delle norme dettate dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
della presente legge.
Le provincie, in attesa di una normativa generale che in armonia con quanto disposto dalla
legge regionale 13 maggio 1985, n.68, deleghi organicamente la materia, sono delegate a
concedere contributi per le iniziative di cui al precedente articolo 3, lettere f), g),
h), ed l) di norma entro il 15 giugno successivo alla presentazione delle domande, che
devono essere inoltrate al presidente dell'amministrazione provinciale entro il 30 aprile
di ogni anno.
I comuni e le provincie, in quanto enti destinatari di delega, sono sottoposti al potere
di indirizzo e di vigilanza disciplinato dalla legge regionale 13 maggio 1985, n.68.
Art. 16
Sanzioni amministrative
Per la violazione delle norme della presente legge sono previste le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
da L.5.000 a L.20.000 per alveare per il mancato rispetto delle distanze di cui al
precedente articolo 7;
da L.7.000 a L.35.000 ad alveare per omessa o non veritiera denuncia di cui al primo comma
del precedente articolo 9;
da L.10.000 a L.50.000 ad alveare riconosciuto infetto, per omesse denunce di malattia di
cui al precedente articolo 8, secondo comma, e per la omessa presentazione del certificato
sanitario;
da L.20.000 a L.100.000 per ogni bugno villico non eliminato ai sensi del secondo comma
del precedente articolo 9;
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da L.20.000 a L.200.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 154 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320.
L'inosservanza di una delle disposizioni di cui al precedente articolo 11 comporta il
sequestro degli alveari, il loro rinvio sotto vincolo sanitario al comune di origine ed il
pagamento di una sanzione amministrativa da L.100.000 a L.500.000.
Art. 17
Applicazione delle norme amministrative pecuniarie
Alle funzioni relative all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie sono delegati i sindaci dei comuni, il personale a tale scopo incaricato dalle
unità sanitarie locali, il corpo forestale, gli agenti di vigilanza in materia di caccia
e pesca dipendenti dalla provincia. Collaborano, altresì, gli ispettori ecologici onorari
nominati a norma della legge regionale 19 settembre 1974, n.61.
Art. 18
Oneri finanziari
Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge vengono istituiti nel bilancio
regionale di previsione per l'anno 1988 i seguenti capitoli di nuova istituzione:
capitolo n.01398 avente la seguente denominazione "Contributi in conto capitale a
favore degli esercenti l'attività di apicoltore" con uno stanziamento di L.500
milioni relativamente all'anno 1988, L.500 milioni per l'anno 1989 e L.500 milioni
annui;
capitolo n.01399 avente la seguente denominazione: "Funzionamento della consulta
apistica regionale" con uno stanziamento di L.10 milioni.
capitolo n.01300 avente la seguente denominazione: "Contributo in conto interessi per
mutui a tasso agevolato a favore degli esercenti l'attività di apicoltore" con uno
stanziamento di L.90 milioni.
La copertura finanziaria del predetto onere sarà assicurata mediante prelievo nei
capitoli di bilancio regionale 1988 (legge regionale n.31 del 1988) elenco n.4 "fondi
globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi":
capitolo n.29802, lettera Z/2 per L.500 milioni relativamente all'anno 1988, L.500 milioni
per l'anno 1989 e L.500 milioni per l'anno 1990;
capitolo n.29802, lettera Z/3 per L.10 milioni relativamente all'anno 1988;
capitolo n.29802, lettera Z/4 per L.90 milioni relativamente all'anno 1988.
Per gli anni 1989 e 1990 è prevista una spesa di L.500 milioni annui e la relativa
copertura finanziaria è prevista nel bilancio pluriennale di cui alla legge regionale
n.31 del 1988.
Art. 19
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e
dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Lazio.
Data a Roma, addì 21 novembre 1988
LANDI
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 novembre 1988.
E' allegato alla legge il modulo di "Provenienza delle api destinate al
nomadismo".
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