Santa Maria di Costantinopoli sotto il titolo dei Santi Medici Cosma e Damiano

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Sintesi Statuto Confraternite

Sintesi Statuto delle Confraternite

Le Confraternite  dell’Arcidiocesi di Taranto sono regolamentate dallo “Statuto delle Confraternite” con decreto a firma di S.E. Monsignor Benigno Papa Arcivescovo  Metropolita di Taranto in data 4 settembre 1998 Reg. Boll. V, foglio 305, n° 303 ed in vigore, a  norma del can 8 comma 2 del C.D.C., il 4 ottobre 1998, festività di san Francesco d’Assisi.
Lo Statuto detta le norme generali per la corretta gestione dell’Associazione dei fedeli
,oltre che  dettare le norme per un giusto comportamento di vita degli  iscritti e alla promozione del culto pubblico della Chiesa, offrendo comunque  ad ogni Confraternita la possibilità di attuare, tenendo conto del presente Statuto e delle  proprie tradizioni, un Regolamento  interno.
Possono far parte della Confraternita i fedeli che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età e ricevuto il sacramento della Confermazione oltre che essere in grazia di DIO
,accettando, senza condizioni, lo Statuto ed il Regolamento della Confraternita.
L’Articolo 15 del citato Statuto prevede che la domanda di ammissione , presentata per iscritto al  Priore della Confraternita venga corredata dai seguenti documenti:
Estratto di nascita;di Battesimo e di Cresima;di  matrimonio religioso:di matrimonio rilasciato dal Comune;del proprio Parroco attestante che nulla osti sotto il profilo religioso, morale e sociale;penale e dei carichi pendenti.
Art. 15 comma 2: Per i minori di anni 18 la domanda di ammissione deve essere firmata anche dai genitori o da chi ne fa le veci.
Art. 15 comma 3: A giudizio del Consiglio della Confraternita i certificati a),b) ed f) possono essere sostituiti dalla autocertificazione giurata dinnanzi al proprio Parroco.
Lo Statuto prevede altresì che l’età massima, a meno di speciale dispensa da valutare singolarmente, sia inferiore ad anni 70 (settanta) e comunque, anche se ammesso con età superiore ad anni 70 (settanta), non ha diritto alla tomba sociale.
Si fa obbligo a tutti coloro che intendono intraprendere la professione, un periodo di noviziato dalla durata di un anno pastorale con 2 (due) incontri mensili con il Padre spirituale e con il Maestro e/o Maestra dei Novizi che ne cureranno la formazione catechetica. Al termine dello stesso avverrà la cerimonia della professione
,che di norma avviene nel giorno della festività della Titolare della Confraternita.
La partecipazione alle processioni del “Corpus Domini”, “Santo Patrono della Città e della Confraternita” oltre che, per gli adepti di Santa Maria di Costantinopoli, a quella dei “Santi Medici Cosma e Damiano” è un obbligo per  gli iscritti alle Confraternite.
La gestione della Confraternita è affidata agli “Organi Sociali” che vengono così sintetizzati:
Assemblea;Consiglio;Consulta;Collegio dei Revisori dei conti.
L’Assemblea, costituita dagli iscritti alla Confraternita, elegge, attraverso legali votazioni, il Priore, i membri del Consiglio, il Cassiere ed il Collegio dei Revisori dei conti.
I compiti dei su menzionati “Organi”, sono dettagliatamente  sanciti nella “Parte II” e “Parte III” dello Statuto delle Confraternite.
Parte integrante della Confraternita e punto di riferimento Ecclesiastico è il Padre Spirituale il quale viene direttamente nominato dall’Ordinario del luogo e ha il diritto -dovere di:
Essere a conoscenza degli argomenti da  trattare in Consiglio e in Assemblea;i verbali della adunanze;il suo parere per l’ammissione alla professione;la Consulta della  Confraternita e di apporre la sua firma sulle liste per le elezioni da presentare all’Ordinario;le deliberazioni legittimamente adottate, le relazioni del bilancio consuntivo e preventivo, di controfirmare i mandati di pagamento e di riscossione, e di apporre la sua firma sul libretto personale di ogni Confratello e Consorella.
La “Parte V” del più volte citato Statuto, contempla i provvedimenti disciplinari che variano, a seconda della inosservanza alle norme statutarie, dalla ammonizione e fino alla espulsione.
Passibile di provvedimento sanzionatorio è il Confratello che si rende, per tre anni consecutivi  nei confronti dell’Amministrazione, “moroso”.

(Questa sintesi è stata tratta dallo “Statuto delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Taranto)


 
 
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