Sammichele di Bari — Centro Studi di Storia Cultura e Territorio

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ATTO COSTITUTIVO

Il giorno trenta del mese di dicembre dell'anno millenovecentonovantanove in Sammichele di Bari alla Via Maresciallo Di Cosmo 40/B, sono presenti i signori:

- MARIA ROSARIA DE PALMA

- GIACOMO ANTONIO SPINELLI

- MARIA MADDALENA LAGRAVINESE

- CHIARA SPINELLI

- CANDELORO DARESTA

- CARMELA NETTI

- GIUSEPPE TANEBURGO

- ANTONIO FASANELLI

- DOMENICA CICI

- CARMELA VITTORE

- MARIA ANTONIA LAGRAVINESE

Detti costituiti, tutti cittadini italiani, concordano il seguente atto con il quale si conviene e stipula quano segue:

 

1- E' costituita tra gli intervenuti, un'Associazione Culturale denominata: "Centro Studi di Storia Cultura e Territorio".

2- L'Associazione ha sede provvisoria in Via Maresciallo Di Cosmo 40/B a Sammichele di Bari.

3- L'Associazione non persegue scopi di lucro.

4- Essa si prefigge di:

- Promuovere e realizzare ricerche, convegni, corsi, conferenze, mostre, raccolte di documentazioni, pubblicazione di studi e commenti che abbiano per scopo la storia, la cultura e il nostro territorio. In particolare lo studio della storia locale, delle tradizioni popolari, del patrimonio dialettale, di usi, costumi, cerimonie, artigianato locale.

- Studiare e tutelare i siti e i reperti di interesse artistico, storico e archeologico.

- Promuovere e tutelare lo sviluppo del Museo della Civiltà Contadina "Dino Bianco" e/o di altri musei che dovessero nascere sul nostro territorio.

- Curare l'edizione, la pubblicazione e la divulgazione di libri, opuscoli, periodici e prodotti multimediali nel rispetto della legislazione vigente.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

5- Il primo anno sociale avrà termine il 31 dicembre 2000.

6- L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai costituiti, è allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

7- L'iscrizione all'Associazione, subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo e all'assolvimento degli obblighi previsti dallo statuto, comporta il diritto alla partecipazione effettiva alla vita associativa, con esclusione di qualsiasi limite temporaneo.

8- I costituiti, per il primo triennio, hanno nominato membri del Consiglio Direttivo i signori:

- DOMENICA CICI

- MARIA ROSARIA DE PALMA

- GIACOMO ANTONIO SPINELLI

ed all'unanimità hanno eletto:

- MARIA ROSARIA DE PALMA Presidente;

- GIACOMO ANTONIO SPINELLI Vice Presidente;

- DOMENICA CICI Segretario-Tesoriere.

I quali hanno attestato la mancanza di cause di incompatibilità e accettano la carica. L'Assemblea nella sua prima riunione provvederà ad integrare fino a sette il numero dei consiglieri e a nominare i Revisori dei Conti.

9- La quota di iscrizione dei soci sarà determinata dall'Assemblea nella sua prima adunanza.

10- I costituiti delegano il Presidente a curare le pratiche occorrenti, per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti e quelle intese all¹eventuale acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica.

11- Le spese del presente atto e registrazione dello Statuto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

 

Il presente atto è stato letto dai costituiti, i quali lo approvano e lo sottoscrivono.

Sammichele di Bari, lì 30-12-1999

_________________

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopo

Art.1

E' costituita, ai sensi degli artt.36 e seguenti del C.C., l'Associazione culturale denominata "Centro Studi di Storia, Cultura e Territorio" la quale è retta dal presente Statuto. Essa ha sede in Sammichele di Bari.

Art.2

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

Essa si prefigge di:

- Promuovere e realizzare ricerche, convegni, corsi, conferenze, mostre, raccolte di documentazioni, pubblicazione di studi e commenti che abbiano per scopo la storia, la cultura e il nostro territorio. In particolare lo studio della storia locale, delle tradizioni popolari, del patrimonio dialettale, di usi, costumi, cerimonie, artigianato locale.

- Studiare e tutelare i siti e i reperti di interesse artistico, storico e archeologico.

- Promuovere e tutelare lo sviluppo del Museo della Civiltà Contadina "Dino Bianco" e/o di altri musei che dovessero nascere sul nostro territorio.

- Curare l'edizione, la pubblicazione e la divulgazione di libri, opuscoli, periodici e prodotti multimediali nel rispetto della legislazione vigente.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

TITOLO II

Patrimonio ed Esercizi Sociali

Art.3

Il patrimonio sociale ed i mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- da una dotazione iniziale di Lire 1.000.000.= (Unmilione);

- da beni mobili o immobili che comunque pervengano all'Associazione (legati, eredità, acquisti) e che il Consiglio Direttivo decida di imputare a patrimonio;

- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;

- dalle quote di iscrizione versate annualmente dagli associati;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da proventi di iniziative attuate o promosse dall¹Associazione.

E' sancito il divieto di distribuzione degli utili.

E' sancito l'obbligo della redazione di un rendiconto annuale economico-finanziario d'esercizio e della sua approvazione, previa visione da parte di tutti i soci, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

E' sancita l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

E' sancito l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

Soci

Art.4

I Soci della Associazione si distinguono in Soci fondatori, Soci onorari, Soci ordinari e Soci sostenitori.

Art.5

Sono Soci fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Essi sono tenuti a versare la quota di iscrizione annua che sarà fissata dal Consiglio Direttivo.

Art.6

Sono Soci onorari tutte quelle persone fisiche o giuridiche, invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea, che si sono distinte per particolari meriti socio-culturali. Non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione annua, possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.

Art.7

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, che per competenza e attività siano in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei fini associativi.

Sono Soci ordinari le persone fisiche che s'impegnano a versare all'Associazione la quota di iscrizione annua che sarà fissata dall'Assemblea dei Soci.

Sono Soci sostenitori le persone fisiche che condividono i fini associativi e che versano un contributo volontario, comunque non inferiore alla quota associativa prevista per i soci ordinari.

I Soci sono ammessi, a seguito di richiesta scritta dell'interessato, con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

Art.8

La qualità di Socio si perde per morte, per dimissioni, per scioglimento dell'associazione, per mancato pagamento delle quote sociali, per revoca di cui al successivo art.14.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

TITOLO IV

Direzione, Amministrazione e Assemblea

Art.9

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio direttivo;

- Il Presidente;

- Il Vice Presidente;

- Il Segretario-Tesoriere;

- Il Collegio dei Revisori Contabili.

L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera. Essa è effettuata secondo il principio del voto singolo a prescindere dalla quota associativa.

Art.10

L'Assemblea dei Soci è formata dai Soci fondatori, dai Soci ordinari e dai Soci sostenitori in regola con le quote associative annuali o i contributi.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro più anziano fra i presenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all¹anno, nel mese di aprile, per l'esame e l¹approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, e a fine anno per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività per l'anno seguente.

Nessuna limitazione è posta ai soci per la partecipazione alla vita associativa.

Art.11

L'Assemblea può riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno un quinto complessivamente dei Soci fondatori, ordinari e sostenitori, che ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattarsi.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea può essere convocata fuori dalla sede sociale.

Art.12

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, deve essere convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della data della riunione, mediante invio di lettera o qualsiasi altro mezzo idoneo, recante l'ordine del giorno.

Art.13

L'Assemblea è sovrana. E' valida quando siano presenti i due terzi dei Soci fondatori e un terzo dei Soci ordinari e sostenitori. Ove tale numero non fosse raggiunto, l'Assemblea si riunisce validamente in seconda convocazione con la presenza di almeno un mezzo dei Soci fondatori e di almeno un decimo dei Soci ordinari e sostenitori. Per le modifiche da apportare allo Statuto è necessario, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei Soci, in totale, e di due terzi dei Soci fondatori. Le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I soci fondatori, ordinari e sostenitori, hanno diritto di voto nelle Assemblee. Non è ammesso il voto per delega.

Art.14

L'Assemblea dei Soci:

- procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo con le modalità indicate al successivo art.15 e a quella dei membri del Collegio dei Revisori Contabili;

- delibera sulla relazione concernente l'attività dell'Associazione nell'anno precedente e sulle linee generali dei programmi futuri;

- delibera sul rendiconto della gestione in sede preventiva e consuntiva;

- su proposta del Consiglio direttivo, delibera la revoca, per la perdita dei requisiti prescritti, della qualifica di Socio dell'Associazione.

Art.15

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti per 3 anni a maggioranza dei presenti dall'Assemblea dei Soci fondatori, dei Soci ordinari e sostenitori (che ne determineranno anche il numero): dai Soci fondatori per due terzi, dai Soci ordinari e sostenitori per un terzo. Nel caso in cui, nel corso del triennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, gli altri possono provvedere a sostituirli. I membri eletti per cooptazione devono essere confermati nella carica dalla prima Assemblea successiva alla loro nomina e rimangono in carica, in deroga a quanto indicato al primo comma, fino alla scadenza del Consiglio. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a semplice maggioranza, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito e funzionante quando siano in carica almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la maggioranza dei componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervengono almeno la metà dei componenti in carica. L'avviso di convocazione deve essere inviato tre giorni prima della data della riunione, a mezzo lettera o altro mezzo idoneo, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Le delibere sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art.16

Il Consiglio Direttivo sovrintende alle attività della Associazione e provvede a tutto quanto occorra per il conseguimento dei suoi fini, tenuto conto degli indirizzi generali approvati dall¹Assemblea. Ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

- deliberare sulla relazione predisposta annualmente dalla Presidenza;

- fissare la quota annua di iscrizione dei Soci fondatori e dei Soci ordinari;

- deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli azionari e obbligazioni, l'accettazione di eredità, legati, donazioni;

- deliberare la partecipazione e/o l'affiliazione ad altri enti o associazioni di natura privata o pubblica e non aventi scopo di lucro;

- deliberare i regolamenti interni dell'Associazione;

- deliberare sull'ammissione dei Soci onorari, dei Soci ordinari e dei Soci sostenitori;

- radiare i soci morosi e proporre la radiazione di quelli che abbiano perduto i requisiti richiesti;

- deliberare sui ricorsi e le azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonché sulle relative transazioni;

- curare la linea redazionale di tutte le pubblicazioni dell'Associazione;

- compiere ogni altro atto ad esso demandato dal presente Statuto, dalla legge o dai regolamenti.

Art.17

Il Presidente dell'Associazione esercita le funzioni di rappresentanza dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale. Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, adotta qualsiasi decisione utile al miglior conseguimento dei fini dell'Associazione, nei limiti della sua competenza. Redige ogni anno una relazione da sottoporre al Consiglio, sull'attività svolta dall'Associazione e sui programmi futuri.

Art.18

Il Vice Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di sua assenza.

Art.19

Il Segretario-Tesoriere, cura la parte amministrativa, redige i verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, riscuote le quote sociali.

TITOLO V

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.20

Il controllo della gestione economica dell'Associazione è affidato al Collegio dei Revisori Contabili composto da tre membri. Il Presidente viene eletto in seno al collegio.

I membri del Collegio dei Revisori Contabili durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I Revisori hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, nel caso in cui non siano soci, alle Assemblee e alle sedute del Consiglio direttivo e a tal fine devono essere tempestivamente avvertiti della data di convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Associazione deve inoltre tenere costantemente informato il Collegio delle deliberazioni assunte e dei provvedimenti adottati che assumano rilevanza per la gestione dell'Associazione. I Revisori possono altresì prendere visione in qualsiasi momento delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati, dei verbali e degli organi collegiali e di qualsiasi altro documento e possono ispezionare, anche individualmente, carte e registri concernenti l'amministrazione e la contabilità.

TITOLO VI

Scioglimento

Art.21

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che concorrono a formare i 3/4 degli stessi. In questo caso il patrimonio sarà devoluto ad un ente o altra associazione avente finalità simili, a strutture sociali operanti nello stesso settore o a fini di pubblica utilità. La scelta del beneficiario sarà deliberata in sede di approvazione dello scioglimento con la stessa maggioranza salvo che non sia disposto dalla legge.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art.22

In caso di controversia, verrà nominato un collegio di arbitri composto da tre membri, il cui presidente dovrà essere un legale, regolarmente iscritto all'albo professionale.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

 

 

Registrato presso l'Ufficio di Registro di Gioia del Colle (BA), in data 17-1-2000 al N. 263 Serie 3.