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TUTELA
DELLA DENOMINAZIONE DEI FORMAGGI: Tutela delle denominazioni di origine
e tipiche dei formaggi. L. 10 aprile 1954, n°125, modificata con L. 5
gennaio 1955, n°5.
RICONOSCIMENTO TIPICITA' D.P.R. 30.10.1955 n°1269 (G.U. 22.12.1955
n°295)
RICONOSCIMENTO ALLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE del formaggio "Fiore
sardo". DPR 28 novembre 1974: art.2 Tale denominazione è riservata
al formaggio avente i particolari requisiti fissati dall'art. 2 del Decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n°1279 (G.U. n°72 del
14 marzo 1975), circa i metodi di lavorazione e le caratteristiche merceologiche.
La zona di produzione del formaggio di cui trattasi comprende l'intero
territorio della regione sarda.
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REGOLAMENTO (CEE) n°2081/92, art. 17.
REGOLAMENTO CE 1263/96 del 1 luglio 1996 (G.U.C.E. 2.7.96, n°163)
Riconoscimento comunitario per il Fiore sardo di formaggio a denominazione
di origine protetta (D.O.P.).
DIRETTIVE 92/46 e 92/47 CEE.
DECISIONE 97/284CE del 25 aprile 1997.
D.P.R. 14 gennaio 1997, n°54.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n° 155. ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
93/43/CEE e 96/3/CE CONCERNENTI L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI.
CIRCOLARE 7 agosto 1998 n° 11. Applicazione del decreto legislativo
26 maggio 1997, n°155, riguardante l'igiene dei prodotti alimentari.
Ministero della Sanità. DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1999. Concessione
di deroghe agli stabilimenti che fabbricano taluni prodotti a base di
latte aventi caratteristiche tradizionali.
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