EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE
Legge 30 luglio 2002, n. 189
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
Testo in vigore dal 10 settembre 2002.
Capo I - Disposizioni in materia di immigrazione
Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri)
Art. 2. (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
Art. 3. (Politiche migratorie)
Art. 4. (Ingresso nel territorio dello Stato)
Art. 5. (Permesso di soggiorno)
Art. 6. (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
Art. 7. (Facolta' inerenti il soggiorno)
Art. 8. (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro)
Art. 9. (Carta di soggiorno)
Art. 10. (Coordinamento dei controlli di frontiera)
Art. 11. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
Art. 12. (Espulsione amministrativa)
Art. 13. (Esecuzione dell'espulsione)
Art. 14. (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
Art. 15. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
Art. 16. (Diritto di difesa)
Art. 17. (Determinazione dei flussi di ingresso)
Art. 18. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
Art. 19. (Titoli di prelazione)
Art. 20. (Lavoro stagionale)
Art. 21. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
Art. 22. (Attivita' sportive)
Art. 23. (Ricongiungimento familiare)
Art. 24. (Permesso di soggiorno per motivi familiari)
Art. 25. (Minori affidati al compimento della maggiore eta')
Art. 26. (Accesso ai corsi delle universita')
Art. 27. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
Art. 28. (Aggiornamenti normativi)
Art. 29. (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero)
Art. 30. (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
Capo II - Disposizioni in materia di asilo
Art. 31. (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
Art. 32. (Procedura semplificata)
Art. 33. (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
Capo III - Disposizioni di coordinamento
Art. 34. (Norme transitorie e finali)
Art. 35. (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere)
Art. 36. (Esperti della Polizia di Stato)
Art. 37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
Art. 38. (Norma finanziaria)
Art. 10. (Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 11, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente : "1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresi' apposite misure di coordinamento
tra le autorita' italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorita' europee competenti
in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30
settembre 1993, n. 388".
Art. 11. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni :
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente : "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in
violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel
territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona" ;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente : "3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per
ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti" ;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti :
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se :
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone ; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita
o la sua incolumita' ; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni
e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-
ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si
adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
dopo le parole : "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti : "nonche' dall'articolo 12, commi
3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"" ;
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti :
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri
nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o
coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa
in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi
della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal
diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella
di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con
le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo".
Art. 12. (Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni :
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente : "3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo,
anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi,
e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando l'
autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede
all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non
provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di
nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'
articolo 14" ;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti : "3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali
il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione
la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento
con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'
espulsione. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3,
3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate
nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu'
grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest'ultima e' ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. 3-sexies.
Il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dall'articolo 12 del presente testo unico" ;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente : "4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5" ;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente : "5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel territorio dello Stato quando
il permesso di soggiorno e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici
giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi
il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento" ;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente : "8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente il ricorso al
tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il
termine e' di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla
data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma puo' essere sottoscritto anche personalmente, ed e'
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione.
La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria.
Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora
sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da
un interprete" ;
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati ;
g) il comma 13 e' sostituito dai seguenti : "13. Lo straniero espulso
non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In
caso di trasgressione lo straniero e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed e' nuovamente espulso
con accompagnamento immediato alla frontiera. 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale. 13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e' sempre consentito l'
arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, e' consentito il
fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo" ;
h) il comma 14 e' sostituito dal seguente : "14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui
al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia".
Art. 13. (Esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni :
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente : "5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero l'
acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'
espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice" ;
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti :
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.
L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si
procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente
testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del
fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo'
disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni
di euro per l'anno 2004.
Art. 14. (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente : "1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna
ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al
questore ed alla competente autorita' consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello
straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione
del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituita dalla seguente : "Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Art. 15. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente :
"Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) -
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai
sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del
presente testo unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo
le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni,
e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o piu'
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalita',
acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita' dello straniero.
Il decreto di espulsione e' comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, puo' proporre
opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando
non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore competente
per il luogo di detenzione dello straniero con la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di
cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e' ripristinato
e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all'articolo 19".
Art. 16. (Diritto di difesa)
1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole : "
Lo straniero" sono inserite le seguenti : "parte offesa ovvero" e dopo la parola : "richiesta" sono inserite le
seguenti : "della parte offesa o".
Art. 17. (Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni :
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente : "Nello stabilire le quote i decreti prevedono
restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina
o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio" ;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole : "quote riservate" sono inserite le seguenti : "ai lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado
in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in
un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, nonche'" ;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti : "4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresi'
essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali
di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre
di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione
degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".
Art. 18. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente :
"Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) -
1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo
determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'
impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la prestazione lavorativa :
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro ;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero ;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno
al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza ;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla
osta al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o
con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le
domande acquisite comunicandole altresi' al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per
l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta,
a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto
dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale,
agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita' per un
periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine
dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice
fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca
presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi
conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita' consolare competente ed al centro per
l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con
lo straniero, e' punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione
della sanzione e' competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro, e comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV ; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con altre amministrazioni pubbliche ; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate.
Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che
provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero
ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma
4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario
ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il
periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,
il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000
euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla
vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001,
n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero ; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento
delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del
presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo : "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresi', allo straniero la
certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli
adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo".
Art. 19. (Titoli di prelazione)
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal
seguente :
"Art. 23. - (Titoli di prelazione) -
1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori
e datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti
nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata :
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato ;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine ;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego
ai quali le attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e
5, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i
lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Art. 20. (Lavoro stagionale)
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente :
"Art. 24. - (Lavoro stagionale) -
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione
della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta,
redatta secondo le modalita' previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'
impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani o
comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza
maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di piu' breve periodo
da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e
sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro
in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese
che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo', inoltre, convertire il permesso
di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori
e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso
dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi
e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu'
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Art. 21. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7, e'
aggiunto, in fine, il seguente : "7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del
Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi
alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso
di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica".
Art. 22. (Attivita' sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, sono
apportate le seguenti modificazioni : a) al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente : "r-bis) infermieri professionali
assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private ;" ; b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in
fine, il seguente : "5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro
e delle politiche sociali, e' determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra
le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri
generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare
la tutela dei vivai giovanili".
 
|