homepage
comunità


immigrazione, visto legge 6 marzo 1998, n. 40
legge 30 luglio 2002, n. 189
visto turistico


documenti documenti
anagrafe
cittadinanza


commercio in italia attività commerciali


 
 
 

Associazione Italia-Cina

piazza Grazioli, 18
00186 Roma

tel. +39 066798758
telefax +39 066991560

e-mail: assitaliacina@tiscalinet.it

e-mail: presidenza@italiacina.org
e-mail: viaggi@italiacina.org
e-mail: studieservizi@italiacina.org
 
 

in collaborazione con
 



Comunità

 

EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

Legge 30 luglio 2002, n. 189
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
Testo in vigore dal 10 settembre 2002.

Capo I - Disposizioni in materia di immigrazione
Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri)
Art. 2. (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
Art. 3. (Politiche migratorie)
Art. 4. (Ingresso nel territorio dello Stato)
Art. 5. (Permesso di soggiorno)
Art. 6. (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
Art. 7. (Facolta' inerenti il soggiorno)
Art. 8. (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro)
Art. 9. (Carta di soggiorno)
Art. 10. (Coordinamento dei controlli di frontiera)
Art. 11. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
Art. 12. (Espulsione amministrativa)
Art. 13. (Esecuzione dell'espulsione)
Art. 14. (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
Art. 15. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
Art. 16. (Diritto di difesa)
Art. 17. (Determinazione dei flussi di ingresso)
Art. 18. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
Art. 19. (Titoli di prelazione)
Art. 20. (Lavoro stagionale)
Art. 21. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
Art. 22. (Attivita' sportive)
Art. 23. (Ricongiungimento familiare)
Art. 24. (Permesso di soggiorno per motivi familiari)
Art. 25. (Minori affidati al compimento della maggiore eta')
Art. 26. (Accesso ai corsi delle universita')
Art. 27. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
Art. 28. (Aggiornamenti normativi)
Art. 29. (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero)
Art. 30. (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

Capo II - Disposizioni in materia di asilo
Art. 31. (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
Art. 32. (Procedura semplificata)
Art. 33. (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

Capo III - Disposizioni di coordinamento
Art. 34. (Norme transitorie e finali)
Art. 35. (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere)
Art. 36. (Esperti della Polizia di Stato)
Art. 37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
Art. 38. (Norma finanziaria)



Capo III DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 34. (Norme transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalita' di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge ; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalita' :

a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche ;

b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia' realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche ;

c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento ; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.

4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall' articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

Art. 35. (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere)

1. E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonche' delle attivita' demandate alle autorita' di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale e' preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e' conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".

4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 36. (Esperti della Polizia di Stato)

1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unita', riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonche' degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.

Art. 38. (Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli : Castelli