EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE
Legge 30 luglio 2002, n. 189
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
Testo in vigore dal 10 settembre 2002.
Capo I - Disposizioni in materia di immigrazione
Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri)
Art. 2. (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
Art. 3. (Politiche migratorie)
Art. 4. (Ingresso nel territorio dello Stato)
Art. 5. (Permesso di soggiorno)
Art. 6. (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
Art. 7. (Facolta' inerenti il soggiorno)
Art. 8. (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro)
Art. 9. (Carta di soggiorno)
Art. 10. (Coordinamento dei controlli di frontiera)
Art. 11. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
Art. 12. (Espulsione amministrativa)
Art. 13. (Esecuzione dell'espulsione)
Art. 14. (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
Art. 15. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
Art. 16. (Diritto di difesa)
Art. 17. (Determinazione dei flussi di ingresso)
Art. 18. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
Art. 19. (Titoli di prelazione)
Art. 20. (Lavoro stagionale)
Art. 21. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
Art. 22. (Attivita' sportive)
Art. 23. (Ricongiungimento familiare)
Art. 24. (Permesso di soggiorno per motivi familiari)
Art. 25. (Minori affidati al compimento della maggiore eta')
Art. 26. (Accesso ai corsi delle universita')
Art. 27. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
Art. 28. (Aggiornamenti normativi)
Art. 29. (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero)
Art. 30. (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
Capo II - Disposizioni in materia di asilo
Art. 31. (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
Art. 32. (Procedura semplificata)
Art. 33. (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
Capo III - Disposizioni di coordinamento
Art. 34. (Norme transitorie e finali)
Art. 35. (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere)
Art. 36. (Esperti della Polizia di Stato)
Art. 37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
Art. 38. (Norma finanziaria)
Art. 23. (Ricongiungimento familiare)
1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni :
a) al comma 1 :
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente : "b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non
possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che
comporti invalidita' totale" ;
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "qualora non abbiano
altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute" ;
3) la lettera d) e' abrogata ;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti :
"7. La domanda di nulla osta
al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di
parentela, coniugio e la minore eta', autenticata dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo
sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del
richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di ingresso al
seguito nei casi previsti dal comma 5".
Art. 24. (Permesso di soggiorno per motivi familiari)
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle
parole : "In caso di separazione", sono inserite le seguenti : "In caso di morte del familiare in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".
Art. 25. (Minori affidati al compimento della maggiore eta')
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti :
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato per motivi
di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta', sempreche'
non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in
un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza
nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non
meno di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita' lavorativa retribuita
nelle forme e con le modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche
se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in detrazione
dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".
Art. 26. (Accesso ai corsi delle universita')
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito
dal seguente : "5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita' di condizioni con gli
studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per
motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di
titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti,
che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o
di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'
ingresso per studio".
Art. 27. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40, sono apportate le seguenti
modificazioni :
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso ;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente : "1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e'
riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di
essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia" ;
c) il comma 5 e' abrogato ;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente : "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno
e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e
che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere,
in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali
per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".
Art. 28. (Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole : "ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti : "prefettura-ufficio territoriale
del Governo" e le parole : "il pretore" sono sostituite dalle seguenti : "il tribunale in composizione
monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo
del comma 5 e' sostituito dal seguente : "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano
le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto
o ente assicuratore dello Stato di provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel
comma 3, le parole da : "o di corrispondente garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 29. (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente : "1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato
qualora sia accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia
nata prole".
Art. 30. (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente
legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di
assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione
dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta
unita', anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto puo' essere rinnovato
per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e
terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unita' di personale
sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime
sedi un corrispondente numero di unita' di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali e' conseguentemente adibito
all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonche' di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui
all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
 
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