“Progetto Anziani Musicoterapia”
DENOMINAZIONE
e SEDE
Art.1) E' costituita l'Associazione denominata Progetto Anziani
Musicoterapia con sede legale in Perugia, Via A. Monteneri, 8. Possono
aderire al Progetto Anziani Musicoterapia tutte le persone che offrano
un qualificato apporto alla ricerca e all'applicazione della
musicoterapia con anziani.
SCOPO SOCIALE
Art.2) L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere
iniziative di carattere culturale tramite l'organizzazione di convegni,
congressi, tavole rotonde, corsi e seminari,
promozione di attività di musicoterapia con anziani presso enti
o istituti, supervisione specialistica; realizzazione ed organizzazione
di mostre ed esposizioni, organizzazioni di rassegne musicali e
teatrali, interventi in radio e televisioni; studi, ricerche,
pubblicazioni di opuscoli, libri, periodici, pubblicazione e gestione
pagine internet, collaborazione con riviste multimediali o cartacee,
creazione di prodotti multimediali, anche mediante accordi con Enti,
pubblici e privati, Società, Istituti, Associazioni ed organismi
nazionali ed esteri. L’Associazione si impegna a fornire ai propri
associati un costante aggiornamento e informazione anche a mezzo di
notiziari, circolari, organi di stampa e via internet. L'Associazione ha
inoltre lo scopo di proporre o sostenere attività musicali e artistiche
che facciano preciso riferimento alle pratiche dell'animazione musicale
e della musicoterapia come attività socioassistenziali rivolte ad
anziani. L'Associazione può istituire premi e destinare somme di denaro
ad iniziative di studio, divulgazione e ricerca.
Art.3) Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale, di
cui all'art. 2 sono stabilite dal Consiglio Direttivo che potrà
pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili al fine del
raggiungimento e realizzazione dello scopo sociale.
Art.4) La durata dell'Associazione è stabilita dalla data
dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata
dall'Assemblea dei Soci o tacitamente rinnovata dal perdurare
dell'attività associativa.
SOCI
Art.5)
Il numero dei Soci è illimitato: possono essere Soci tutti coloro che
condividano le finalità dell'Associazione e che si rendano concordi a
collaborare, ciascuno nei limiti delle proprie disponibilità, per il
raggiungimento dello scopo sociale. Essi saranno divisi in: Fondatori,
Ordinari, Aderenti, Sostenitori, Onorari e Collaboratori.
a)
Sono Soci Fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del
presente atto, e che partecipano attivamente alla vita e gestione
dell'Associazione.
b)
Sono Soci Ordinari le persone che, oltre a condividere i principi e gli
scopi sociali, partecipano attivamente alla vita e gestione
dell'Associazione stessa.
c)
Sono Soci Aderenti coloro che condividono gli scopi sociali e le finalità
dell'Associazione, pur non operando attivamente alla vita
dell'Associazione stessa, possono parteciparne alla gestione.
d)
Sono Soci Sostenitori tutti i Soci che abbiano concorso mediante
elargizioni in denaro o con altri mezzi ad arricchire il patrimonio
dell’Associazione permettendone lo sviluppo e la continuità.
e)
Sono Soci Onorari coloro che vengono così nominati dall'Assemblea dei
Soci per benemerenza. La
nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo che può decidere,
a suo insindacabile giudizio e in modo inappellabile, l'ammissione o la
non ammissione del Socio Onorario.
f)
Sono soci Collaboratori tutti coloro che prestano le proprie competenze
professionali per collaborare all’organizzazione e allo sviluppo delle
iniziative garantendone la qualità.
Gli
Enti pubblici e privati, nonchè tutte le persone giuridiche possono
associarsi solo come Sostenitori.
Art.6) Chi intende essere ammesso come socio potrà farne richiesta
scritta (anche tramite e.- mail) al Consiglio Direttivo, che deciderà
sull'ammissione in modo inappellabile.
Trascorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, in mancanza di
un pronunciamento scritto del Consiglio Direttivo, la domanda stessa si
intende accettata.
Il
nuovo socio, per essere ammesso, dovrà preliminarmente approvare ed
accettare il presente Statuto.
Ogni
socio deve prestare la sua opera in seno all'Associazione per il
raggiungimento dello scopo sociale.
Art.7) I Soci sono tenuti:
a)
alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal
Consiglio Direttivo.
b)
ad osservare lo Statuto e tutte le delibere prese dall'Assemblea dei
Soci e dal Consiglio Direttivo.
c)
A non intraprendere attività che siano in contrasto con gli scopi e le
finalità dell'Associazione.
d)
A prestare la loro attività in
seno all'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 8) La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per
esclusione.
Art. 9) Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi
momento, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, con lettera
raccomandata, inviata almeno trenta (30) giorni prima della data di
recesso. Il socio che recede dall'Associazione è tenuto a proporre un
aspirante socio che potrebbe succedergli nei compiti affidatigli dal
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide a suo insindacabile
giudizio l'ammissione o meno del socio e le cariche che il socio stesso
dovrà coprire. La proposta del socio uscente non è in alcun modo
vincolante per l'Associazione.
Art. 10) Il Consiglio Direttivo può escludere il socio
che
non osserva le disposizioni dello Statuto, i deliberati dell'Assemblea
dei Soci, i deliberati del Consiglio Direttivo stesso;
che
in qualche modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
che,
per qualsivoglia motivo ritenga a suo insindacabile giudizio,
non svolga adeguatamente i compiti affidatigli all'interno
dell'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 11) I Soci dichiarati esclusi non hanno il diritto al rimborso
della quota sociale annuale versata.
PATRIMONIO SOCIALE
Art.
12) Il
patrimonio dell'Associazione è costituito:
a)
dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà
dell’Associazione;
b)
da eventuali accantonamenti effettuati in previsione di particolari
rischi o oneri futuri;
c)
da eventuali eccedenze di bilancio;
d)
dall' introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
e)
delle elargizioni, donazioni e lasciti dei Soci e di simpatizzanti
dell'Associazione;
f)
delle entrate derivanti alla Associazione per il compimento delle
iniziative sopra descritte;
g)
dai contributi ed altre erogazioni dello Stato e di Enti pubblici e
privati.
Art.13)
Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai
fini e per gli scopi di cui all'Articolo 2 del presente statuto.
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
Art.14)
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di
ogni anno il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del
Bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per
l'approvazione entro il 30 aprile del'esercizio successivo.
ORGANI SOCIALI
Art.15)
Organi dell'Associazione sono:
a)
l'Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo.
Art.16) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La
loro convocazione deve effettuarsi almeno quindici giorni prima della
data fissata per la prima adunanza, con avviso contenente l'ordine del
giorno, inviato per posta o e.-mail al domicilio del socio oppure
consegnato brevi manu. Le Assemblee straordinarie ed ordinarie sono
validamente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più
uno dei Soci aventi diritto al voto e deliberano validamente a
maggioranza assoluta dei voti.
La
seconda adunanza deve avere luogo almeno un’ora dopo la prima e si
intende comunque valida qualunque sia il numero dei presenti.
Art.17) L'Assemblea Ordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, si
riunisce per:
a)
approvare il Bilancio;
b)
procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
c)
deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale
riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo
esame dagli amministratori
Art. 18) La convocazione straordinaria può essere fatta in qualsiasi
momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta,
motivata allo stesso, di almeno la metà più uno dei soci.
L’Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare:
a)
su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la
vita dell'Associazione;
b)
sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e
scioglimento dell'Associazione.
Art.19) Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci.
Ciascun Socio può esprimere un solo voto e può essere portatore al
massimo di due (2) voti per delega scritta da conferirsi ad altri soci.
Art.20) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile,
da tre a sette membri di cui almeno la metà più uno dovrà appartenere
alla categoria dei Soci Fondatori
I
consiglieri durano in carica due (2) anni e sono rieleggibili.
Il
Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea procede nella prima riunione
ad eleggere al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un
Segretario. Il Vice Presidente può, in casi eccezionali, assumere anche
la funzione di Segretario.
Art.21) Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti.
Art.22) Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori per
determinati atti o categorie di atti.
Art.23) Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente almeno
otto giorni prima dell'adunanza.
Art.24) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna eccezione.
Art.25) La firma Sociale e la rappresentanza legale
dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, è affidata al
Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
Art. 26) Il Presidente è delegato a sottoscrivere gli atti, i
provvedimenti ed assume le obbligazioni nei confronti dei terzi. E'
investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e
potrà deliberare ed attuare tutti gli atti, contratti, operazioni ed
affari ritenuti necessari per il conseguimento dei fini sociali, ad
eccezione soltanto delle materie riservate per legge o per statuto alle
competenze dell'Assemblea. Potrà quindi aprire conti correnti bancari e
postali ed accendere debiti presso le banche previsti, prelevare presso
gli Istituti di Credito somme anche oltre il fido, nonchè versare con
resto; prelevare dal conto corrente, acquistare, vendere e permutare
beni mobili ed immobili e fare quant'altro necessario nell'interesse
dell'Associazione dovendosi ritenere la superiore elencazione di poteri
esemplificativa e non tassativa.
Art.27) Tutti gli incarichi in seno al Consiglio Direttivo sono
onorari.
DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI
Art.28) In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei
soci nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In caso di
cessazione, l'intero patrimonio sociale, comprese le quote sociali
versate che sono irripetibili, sarà devoluto a favore di iniziative
attinenti lo scopo sociale.
Art. 29) Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e
i Soci, gli Amministratori e il liquidatore, in dipendenza del presente
Statuto, saranno deferite ad un Collegio arbitrale, composto da tre
membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo.
Il
Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore,
la sua decisione sarà inappellabile ed è esonerato da ogni formalità
di procedura.
Il
presente atto composto di 11 pagine, approvato e confermato, viene
firmato oggi otto
Dicembre dell’anno duemila.
Bellavigna
Roberto
Corno
Lucia
Corti
Nicola
Delicati
Francesco
Downie
Giacomo
Pozzi
Luca |