Statuto dell'associazione

“Progetto Anziani Musicoterapia”  

DENOMINAZIONE e SEDE

Art.1) E' costituita l'Associazione denominata Progetto Anziani Musicoterapia con sede legale in Perugia, Via A. Monteneri, 8. Possono aderire al Progetto Anziani Musicoterapia tutte le persone che offrano un qualificato apporto alla ricerca e all'applicazione della musicoterapia con anziani.

SCOPO SOCIALE

Art.2) L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale tramite l'organizzazione di convegni, congressi, tavole rotonde, corsi e seminari,  promozione di attività di musicoterapia con anziani presso enti o istituti, supervisione specialistica; realizzazione ed organizzazione di mostre ed esposizioni, organizzazioni di rassegne musicali e teatrali, interventi in radio e televisioni; studi, ricerche, pubblicazioni di opuscoli, libri, periodici, pubblicazione e gestione pagine internet, collaborazione con riviste multimediali o cartacee, creazione di prodotti multimediali, anche mediante accordi con Enti, pubblici e privati, Società, Istituti, Associazioni ed organismi nazionali ed esteri. L’Associazione si impegna a fornire ai propri associati un costante aggiornamento e informazione anche a mezzo di notiziari, circolari, organi di stampa e via internet. L'Associazione ha inoltre lo scopo di proporre o sostenere attività musicali e artistiche che facciano preciso riferimento alle pratiche dell'animazione musicale e della musicoterapia come attività socioassistenziali rivolte ad anziani. L'Associazione può istituire premi e destinare somme di denaro ad iniziative di studio, divulgazione e ricerca.

Art.3) Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale, di cui all'art. 2 sono stabilite dal Consiglio Direttivo che potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili al fine del raggiungimento e realizzazione dello scopo sociale.

Art.4) La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci o tacitamente rinnovata dal perdurare dell'attività associativa.

SOCI

Art.5) Il numero dei Soci è illimitato: possono essere Soci tutti coloro che condividano le finalità dell'Associazione e che si rendano concordi a collaborare, ciascuno nei limiti delle proprie disponibilità, per il raggiungimento dello scopo sociale. Essi saranno divisi in: Fondatori, Ordinari, Aderenti, Sostenitori, Onorari e Collaboratori.

a) Sono Soci Fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del presente atto, e che partecipano attivamente alla vita e gestione dell'Associazione.

b) Sono Soci Ordinari le persone che, oltre a condividere i principi e gli scopi sociali, partecipano attivamente alla vita e gestione dell'Associazione stessa.

c) Sono Soci Aderenti coloro che condividono gli scopi sociali e le finalità dell'Associazione, pur non operando attivamente alla vita dell'Associazione stessa, possono parteciparne alla gestione.

d) Sono Soci Sostenitori tutti i Soci che abbiano concorso mediante elargizioni in denaro o con altri mezzi ad arricchire il patrimonio dell’Associazione permettendone lo sviluppo e la continuità.

e) Sono Soci Onorari coloro che vengono così nominati dall'Assemblea dei Soci  per benemerenza. La nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo che può decidere, a suo insindacabile giudizio e in modo inappellabile, l'ammissione o la non ammissione del Socio Onorario.

f) Sono soci Collaboratori tutti coloro che prestano le proprie competenze professionali per collaborare all’organizzazione e allo sviluppo delle iniziative garantendone la qualità.

Gli Enti pubblici e privati, nonchè tutte le persone giuridiche possono associarsi solo come Sostenitori.

Art.6) Chi intende essere ammesso come socio potrà farne richiesta scritta (anche tramite e.- mail) al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione in modo inappellabile.

Trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, in mancanza di un pronunciamento scritto del Consiglio Direttivo, la domanda stessa si intende accettata.

Il nuovo socio, per essere ammesso, dovrà preliminarmente approvare ed accettare il presente Statuto.

Ogni socio deve prestare la sua opera in seno all'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art.7) I Soci sono tenuti:

a) alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

b) ad osservare lo Statuto e tutte le delibere prese dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

c) A non intraprendere attività che siano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

d) A prestare la loro attività  in seno all'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 8) La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione.

Art. 9) Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, inviata almeno trenta (30) giorni prima della data di recesso. Il socio che recede dall'Associazione è tenuto a proporre un aspirante socio che potrebbe succedergli nei compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide a suo insindacabile giudizio l'ammissione o meno del socio e le cariche che il socio stesso dovrà coprire. La proposta del socio uscente non è in alcun modo vincolante per l'Associazione.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo può escludere il socio

che non osserva le disposizioni dello Statuto, i deliberati dell'Assemblea dei Soci, i deliberati del Consiglio Direttivo stesso;

che in qualche modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;

che, per qualsivoglia motivo ritenga a suo insindacabile giudizio,  non svolga adeguatamente i compiti affidatigli all'interno dell'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 11) I Soci dichiarati esclusi non hanno il diritto al rimborso della quota sociale annuale versata.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali accantonamenti effettuati in previsione di particolari rischi o oneri futuri;

c) da eventuali eccedenze di bilancio;

d) dall' introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie;

e) delle elargizioni, donazioni e lasciti dei Soci e di simpatizzanti dell'Associazione;

f) delle entrate derivanti alla Associazione per il compimento delle iniziative sopra descritte;

g) dai contributi ed altre erogazioni dello Stato e di Enti pubblici e privati.

Art.13) Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'Articolo 2 del presente statuto.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.14) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del Bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 aprile del'esercizio successivo.

ORGANI SOCIALI

Art.15) Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo.

Art.16) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato per posta o e.-mail al domicilio del socio oppure consegnato brevi manu. Le Assemblee straordinarie ed ordinarie sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti.

La seconda adunanza deve avere luogo almeno un’ora dopo la prima e si intende comunque valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art.17) L'Assemblea Ordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, si riunisce per:

a) approvare il Bilancio;

b) procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;

c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori

Art. 18) La convocazione straordinaria può essere fatta in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta, motivata allo stesso, di almeno la metà più uno dei soci. L’Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare:

a) su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione;

b) sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e scioglimento dell'Associazione.

Art.19) Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci. Ciascun Socio può esprimere un solo voto e può essere portatore al massimo di due (2) voti per delega scritta da conferirsi ad altri soci.

Art.20) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile, da tre a sette membri di cui almeno la metà più uno dovrà appartenere alla categoria dei Soci Fondatori

I consiglieri durano in carica due (2) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea procede nella prima riunione ad eleggere al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Vice Presidente può, in casi eccezionali, assumere anche la funzione di Segretario.

Art.21) Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art.22) Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art.23) Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Art.24) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna eccezione.

Art.25) La firma Sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, è affidata al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 26) Il Presidente è delegato a sottoscrivere gli atti, i provvedimenti ed assume le obbligazioni nei confronti dei terzi. E' investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e potrà deliberare ed attuare tutti gli atti, contratti, operazioni ed affari ritenuti necessari per il conseguimento dei fini sociali, ad eccezione soltanto delle materie riservate per legge o per statuto alle competenze dell'Assemblea. Potrà quindi aprire conti correnti bancari e postali ed accendere debiti presso le banche previsti, prelevare presso gli Istituti di Credito somme anche oltre il fido, nonchè versare con resto; prelevare dal conto corrente, acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili e fare quant'altro necessario nell'interesse dell'Associazione dovendosi ritenere la superiore elencazione di poteri esemplificativa e non tassativa.

Art.27) Tutti gli incarichi in seno al Consiglio Direttivo sono onorari.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.28) In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In caso di cessazione, l'intero patrimonio sociale, comprese le quote sociali versate che sono irripetibili, sarà devoluto a favore di iniziative attinenti lo scopo sociale.

Art. 29) Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i Soci, gli Amministratori e il liquidatore, in dipendenza del presente Statuto, saranno deferite ad un Collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo.

Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore, la sua decisione sarà inappellabile ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

 

Il presente atto composto di 11 pagine, approvato e confermato, viene firmato oggi otto Dicembre dell’anno duemila.

Bellavigna Roberto

Corno Lucia

Corti Nicola

Delicati Francesco

Downie Giacomo

Pozzi Luca

 

 

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