TITOLO
V (parte I)
NORME DI
COMPORTAMENTO
Art.
140 (Principio informatore della circolazione)
Art.
141 (Velocità)
Art.
142 (Limiti di velocità)
Art.
143 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata)
Art.
144 (Circolazione dei veicoli per file parallele)
Art.
145 (Precedenza)
Art.
146 (Violazione della segnaletica stradale)
Art.
147 (Comportamento ai passaggi a livello)
Art.
148 (Sorpasso)
Art.
149 (Distanza di sicurezza tra veicoli)
Art.
150 (Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna)
Art.
151 (Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi)
Art.
152 (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)
Art.
153 (Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi)
Art.
154 (Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre)
Art.
155 (Limitazione dei rumori)
Art.
156 (Uso dei dispositivi di segnalazione acustica)
Art.
157 (Arresto, fermata e sosta dei veicoli)
Art.
158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli)
Art.
159 (Rimozione e blocco dei veicoli)
Art.
160 (Sosta degli animali)
Art.
161 (Ingombro della carreggiata)
Art.
162 (Segnalazione di veicolo fermo)
Art.
163 (Convogli militari, cortei e simili)
Art.
164 (Sistemazione del carico sui veicoli)
Art.
165 (Traino di veicoli in avaria)
Art.
166 (Trasporto di cose su veicoli a trazione animale)
Art.
167 (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi)
Art.
168 (Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi)
Art. 140 (Principio informatore
della circolazione)
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia
in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto giö previsto nei precedenti
titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Art. 141 (Velocità)
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del
veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato
ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni
della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle
cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo
entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi
ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità
nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità
delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli
indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti
o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità
per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento
degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità
e, occorrendo, anche fermarsi, quando riesce malagevole l'incrocio con
altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e,
in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a
scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi,
gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente
ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo é
tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui
al comma 7 la sanzione amministrativa é del pagamento di una
somma da lire trentamila a lire centoventimila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 142 (Limiti di velocità)
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela
della vita umana la velocità massima non può superare
i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali,
i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane
locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità
di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h sulle strade urbane
di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione,
limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi,
diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti
di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati
nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo
le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici.
Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente
i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto
a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada,
quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti
con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche
disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente
proprietario; in caso di mancato adempimento il Ministro dei lavori
pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci
pericolose rientranti nella classe 1 figurante inallegato all'accordo
di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h
fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici
o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h intutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle
lettere h), i) ed l) dell'articolo 54, comma 1: 70 km/hfuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiorea
8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulleautostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12t: 80 km/h fuori
dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/hfuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tse adoperati
per il trasporto di persone ai sensi dell'articolo 82,comma 6: 70 km/h
fuori dei centri abitati; 80 km/hsulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri
abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione
di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità
massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione
del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque
esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere
c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate,
ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità
restano fermi gli obblighi stabiliti dall'articolo 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità
sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti
relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero
supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i
limiti massimi di velocità é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II,del titolo VI. Se la violazione é commessa da un
conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa é da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila .
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla
guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g),
h), i) e l), le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in
un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria é della sospensione della
patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Se la violazione é commessa da un conducente
in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione
della stessa é da quattro a otto mesi.
Art. 143 (Posizione dei
veicoli sulla carreggiata)
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata
e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando
la strada é libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere
tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli
quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso,
a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata
ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a
senso unico di circolazione.
4. Quando una strada é divisa in due carreggiate separate,
si deve percorrere quella di destra; quando é divisa in tre carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo
diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata é
a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la
corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra
sono riservate al sorpasso.
6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'articolo 2, comma
2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra
é riservata ai veicoli lenti.
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione,
quando una carreggiata é a due o più corsie per senso
di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia
i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono
impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione
che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti
stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a
svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformitö delle
norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra
di sorpasso che in tale ipotesi é consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono
procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze
della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram,
salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su
di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra
della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro
la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita
isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo
diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato,
possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente,
purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al
loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio
al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve,
dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità,
ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa
in più carreggiate separate, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. Dalla violazione prevista dal presente comma, consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In
casi di recidiva la sospensione é da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 144 (Circolazione
dei veicoli per file parallele)
1. La circolazione per file parallele é ammessa nelle
carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la
densità del traffico é tale che i veicoli occupano tutta
la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono
ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono,
ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano.
E' ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una
intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso,
al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra
dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele é consentito
ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori,
di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo
in ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra é consentito,
previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere
la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di
sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione
di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine
della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che
si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi
da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque
assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 145 (Precedenza)
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione,
ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi,
si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo
diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i
conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti
su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli
nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità
competente ai sensi dell'articolo 37 e la prescrizione sia resa nota
con apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia
di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così
stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 37
e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico
passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza
a chi circola sulla strada.
7. E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento
di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità
di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da
consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere
e piste ciclabili é fatto obbligo al conducente di arrestarsi
e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste
anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità
dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali
negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per
almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 146 (Violazione della
segnaletica stradale)
1. L'utente della strada é tenuto ad osservare i comportamenti
imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma
degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica
stradale o nelle relative norme di regolamento,ovvero dagli agenti del
traffico,é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Sono fatte salve
le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché
dall'articolo 191, comma 4.
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante
che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del
traffico vietino la marcia stessa, é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 147 (Comportamento
ai passaggi a livello)
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a
livello,devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti
edevono osservare le segnalazioni indicate nell'articolo 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o
semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità
delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'articolo 44,
comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare
rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio
a livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica
previsti dall'articolo 44, comma 2,e dal regolamento, di cui al comma
3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere
previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il
passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente
deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità,
deve fare tutto quanto gli é possibile per evitare ogni pericolo
per le persone,nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli
su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte,all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art. 148 (Sorpasso)
1. Il sorpasso é la manovra mediante la quale un veicolo
supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi
sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla
circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente
accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che
la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio; b)
che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato
di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata,
ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la
carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato
il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa
esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la
propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché
della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria
o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della
strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente
tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a
destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata
o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve
essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo
che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e
non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso
utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro
della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata,
tenuto anche conto della densitö della circolazione in senso contrario,
non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo
lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità,
il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario,
mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che
seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima
disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per
trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia
il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare
un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata
per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio
ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente
del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare
a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi
a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in
sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza
della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può
effettuare su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata
per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salva gente,
il sorpasso a destra é vietato.
10. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza
delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità;
in tali casi il sorpasso é consentito solo quando la strada é
a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno
due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando
un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento
ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione
della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella
parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza
delle intersezioni. Esso é, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato
che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate
separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso
di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa é a due ruote non a motore,
sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata
destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13. E' vietato
il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a
livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata
da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato
o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale
per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa
a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti,
anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito
segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò
sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni
dei commi 2, 3 e 8 é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Alla
stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4,
5 e 7.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi
9, 10, 11, 12 e 13 é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Quando
non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione
amministrativa é del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due
anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per
almeno due volte, all'ultima violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi quando si tratti del
divieto di cui al comma 14.
Art. 149 (Distanza di
sicurezza tra veicoli)
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo
che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni
caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che
precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto
di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve
essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione
non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per
senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici,
i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza
rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m.
I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario,
ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 8O, comma
7, la sanzione amministrativa é del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Ove il medesimo soggetto, in
un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle
violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il
conducente é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni, salva l'applicazione
delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio
colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del
titolo VI.
Art. 150 (Incrocio tra
veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna)
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli
fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia é
ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata,
deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso
inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio
con altri veicoli é malagevole o impossibile, il conducente che
procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile
al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove
esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di
una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada é tanto
stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi
di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli
di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto
agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima
categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal
conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente
più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita,
in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una
piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si
applica l'articolo 149, commi 5 e 6.
Art. 151 (Definizioni
relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare
in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminarela
strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve amigliorare
l'illuminazione della strada in caso di nebbia,caduta di neve, pioggia
o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare
la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della
strada che il veicolo effettua o stà pereffettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo
che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente
intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di
tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo
che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che servono
a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore e posteriore;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve
a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso
di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di
un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le
luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le lucidi
posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo
ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri
utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare
la presenza del veicolo;
p) pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa
oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli.
Art. 152 (Segnalazione
visiva e illuminazione dei veicoli)
1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli é obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole
a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie,
in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilità.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote
e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva é
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo
sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato
fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si
trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 153 (Uso dei dispositivi
di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei
rimorchi)
1. Nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1,
durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono
tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte,
le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore,
si devono tenere accesi:
a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la illuminazione
pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche
se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centri
abitati, anche di giorno,in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata
in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono
essere utilizzati anche quando la illuminazione pubblica sia discontinua
e quando altre sorgenti di luce possano pregiudicare sia la visibilità
per il conducente, sia quella del veicolo da parte di altri;
b) i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro,durante
le brevi interruzioni della marcia connesse con leesigenze della circolazione,
devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori di profondità non devono essere usati
fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso
di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori
anabbaglianti e quelli di profonditö possono essere sostituiti da proiettori
fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o
ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di
giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dall'articolo 152,
comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità
passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione
delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei
veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza
pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei
proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente
per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli
altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti
su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue
4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità
per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare
al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso é
consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al
comma 1, punto b), anche all'interno dei centri abitati.
5. Nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, durante la
fermata e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le
luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'articolo
152, comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli
a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore
a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando
in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte
del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione
luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile
di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo é costretto a procedere a velocità
particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo
anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilitö inferiore a 50 m, di pioggia
intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore
per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose
diversi da quelli indicati nell'articolo 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 154 (Cambiamento
di direzione o di corsia o altre manovre)
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi
nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per
invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra
o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un
luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo
o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione,
distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi
degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono
continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché
essa é stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere
segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti
dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni
a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e
sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora
intenda voltare.
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto
a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della
carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta
in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo,
salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata
a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine
sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono
imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione,
dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento
di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire
brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia é vietata in prossimità
o incorrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi. 7.
Chiunque viola la disposizione del comma 6 é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 155 (Limitazione
dei rumori)
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati
sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal
modo in cui é sistemato il carico e sia da altri atti connessi
con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere
tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora
a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di
accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui
veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti
dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi
di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1 marzo 1991 (*).
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
____________
(*) Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell'ambiente esterno.
Art. 156 (Uso dei dispositivi
di segnalazione acustica)
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato
con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale.
La segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione
acustica é consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali
o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare
durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno,
se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere
sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori
di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate,
salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne,
in luogo delle segnalazioni acustiche, é consentito l'uso dei
proiettori di profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che
trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare
divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 157 (Arresto, fermata
e sosta dei veicoli)
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta
ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche
se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o
la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.
Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione,
il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta
nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel
caso in cui il veicolo é inutilizzabile per avaria ovvero deve
arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma
4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il
più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallela
mente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede
rialzato,deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito
dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata
devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste
per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle
banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono
essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle
carreggiate delle strade con precedenza la sosta é vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta é
consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché
rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli
e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono
essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta é permessa per un tempo limitato
é fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente
visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo
di controllo della durata della sosta é fatto obbligo di porlo
in funzione.
7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo,
di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte,
senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio
per gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 158 (Divieto di fermata
e di sosta dei veicoli)
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e
sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad
essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici
e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade
urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali
e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza
dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità
delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione
e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento
del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa
segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti,
nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo é inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente
in sosta oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus,
dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano
delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m,
nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico
di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone
invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o
dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi
di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori
di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimitö sino
a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi
quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare
le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del
veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma dalire cinquantamila a lire duecentomila.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun
giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Art. 159 (Rimozione e
blocco dei veicoli)
1. Gli organi di polizia, di cui all'articolo 12, dispongono
la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente
proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce
grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale
di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca
pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni
emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione
o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere
il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalitö nel
rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione
devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto
del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento
delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla
rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della
tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione é consentito, anche previo
spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave
applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche
tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento.
L'applicazione di detto attrezzo non é consentita ogni qual volta
il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo
alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono
sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi
delle norme del capo I, sezione II,del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla
rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato
motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione
può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti
preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915
(*).
____________
(*) Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive
CEE n. 75/442 relative ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento
dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relative
ai rifiuti tossici e nocivi) é il seguente: "Art. 15 (Veicoli
a motore, rimorchi e simili) - I veicoli a motore, i rimorchi e simili
che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge,
siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario
stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione,
l'eventuale recupero di parti e la rottamazione. I veicoli a motore,
i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai
proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del codice civile, nonché
quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi in base all'art.
923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione,
l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure
e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai commi
precedenti é effettuata dalla regione, che ne stabilisce anche
la superficie massima, sentiti i commi interessati, nel quadro del piano
di cui all'articolo 6, lettera a). Nei casi in cui i centri siano realizzati
e gestiti da soggetti diversi dai comuni o dai consorzi di cui all'art.
6, é necessaria una apposita licenza comunale che stabilisce,
tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità
di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché
il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da
avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque a centottanta
giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento
dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione.
Nei casi in cui il centro di raccolta é gestito direttamente
dal comune, i requisiti di cui al comma precedente sono fissati nel
regolamento comunale. Il comune, il consorzio o l'impresa che gestisce
il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo
conferito i prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.Il gestore
del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo
se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal registro
automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente
aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità
di radiazione. Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli
agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi
destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente
articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle
prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.
Art. 160 (Sosta degli
animali)
1. Salvo quanto disposto nell'articolo 672 (*) del codice penale,
nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali
in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente
assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in
modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei
veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare
soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati
é vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
____________
(*) Si riporta il testo dell'art.
672 del codice penale: "Art. 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali)
- Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali
pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta,
é punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila
a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stesso gli animali da tiro,
da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non
siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo
l'incolumitö pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità
delle persone". La fattispecie di cui al primo comma é stata
depenalizzata e così sanzionata dagli articoli 33, lettera a),
e 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.
L'art. 1 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, recante norme per l'attuazione
degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, individua la
prefettura come destinataria del apporto per la violazione
prevista dall'art. 672 sopratrascritto.
Art. 161 (Ingombro della
carreggiata)
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo,
per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al
fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve
sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo
a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata
o, se ciò non é possibile, a collocarlo sul margine destro
della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento
di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o
intralcio alla circolazione, deve provvedere immediatamente ad adottare
le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il
transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere
a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale
di cui all'articolo 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché
informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 162 (Segnalazione
di veicolo fermo)
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 152, fuori dei
centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi,i ciclomotori a due ruote
e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata,
di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di
posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non
possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono
da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo,
di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato
alla distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo é di forma triangolare,
rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno
che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché
verticale in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità
di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile
di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare
efficacemente l'ostacolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 163 (Convogli militari,
cortei e simili)
1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle
forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; é
vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei
e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 164 (Sistemazione
del carico sui veicoli)
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare
la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilita
al conducente nè impedirgli la libertà dei movimenti nella
guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non
mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né
le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dallo
articolo 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte
anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte
posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza
del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'articolo
61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'articolo
61, comma 1,possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente
fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna
parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori
e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili,
collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente
oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni
al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare
sul terreno.
5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno,
anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono
essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri
utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere
segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti
di materiale retroriflettente, posti alle estremitö della sporgenza
in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità
di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente
non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore,
nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della
sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta
di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele
che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione;
del ritiro é fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché
il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme.
Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
Art. 165 (Traino di veicoli
in avaria)
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 63, il traino,
per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un
altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli
stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra
rigida od altro analogo attrezzo,purché idoneamente segnalati
in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili
da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere
attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'articolo
151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere
esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'articolo
164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'articolo 162. Il veicolo
trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo
a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 166 (Trasporto di
cose su veicoli a trazione animale)
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può
superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva
a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi
di violazione di cui all'articolo 62, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
Art. 167 (Trasporti di
cose su veicoli a motore e sui rimorchi)
1. I veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa
complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a
pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento,
a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa é
superiore a 10 t é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera
1 t;
b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera
le 2 t;
c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera
le 3 t;
d) da lire cinquecentomila a lire duemilioni, se l'eccedenza supera
le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore
a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili
allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi
rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il
trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'articolo
10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto
sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50
m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco
minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20
cm. I veicoli di cui all'articolo 10, comma 3, lettere e) e g), possono
circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera
delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso
delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato
la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il
cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione é
soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista
nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi
di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza
di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al
comma 4 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, ferma restando
la responsabilità civile di cui all'articolo 2054 (*) del codice
civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di
circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione
di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento
chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo
si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché
al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo é
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo
di cui all'articolo 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto
ai limiti di massa di cui all'articolo 62.
10. Quando é accertata una eccedenza di massa superiore
al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella
carta di circolazione, la continuazione del viaggio S subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo
sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti
all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima
indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia
del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai
sensi dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio é subordinata
al rilascio di una nuova autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico
le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di
legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché
i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le
spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma
9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le
norme previste dal presente articolo.
____________
(*) Il testo dell'art. 2054
del codice civile é il seguente: "Art. 2054 (Circolazione di
veicoli) - Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie é
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione
del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare
il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria,
che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il
danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in
sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio,
é responsabile in solido del conducente, se non prova che la
circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontö. In
ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono esponsabili
dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione
del veicolo". Con sentenza 29 dicembre 1972, n. 205 la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054,
secondo comma, soprascritto "limitatamente alla parte in cui nel caso
di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso
dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni".
Art. 168 (Disciplina del
trasporto su strada dei materiali pericolosi)
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali
pericolosi quelli appartenti alle classi indicate negli allegati all'accordo
europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose
di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839 (1), e successive modificazioni
e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio,
al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla
sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto
in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può
altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature
ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto
di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1.Per
le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni
di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli
addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione
dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per
autoveicoli, debbono a cio' essere abilitati; il Ministro dei trasporti,
con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada
é ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate
su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite
per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino
pericolo di esplosione e per i gas tossici, resta salvo l'obbligo per
gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto
qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con i decreti del Ministro dei trasporti,di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, possono essere classificate merci pericolose,
ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra
quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi
decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole
merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili
a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto
l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità
competente,nonché i criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano
le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704 (2), e successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento
delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su
strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose,la cui massa complessiva a
pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione,
é soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'articolo
167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione,
quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a
tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione,
é punito con l'arresto sino a otto mesi e con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento del reato conseguono
le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della carta
di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo
da due a sei mesi, a norma, rispettivamente, del capo I, sezione II,
e del capo II, sezione II, del titolo VI.
9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti
del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno,
di cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di
cui ai commi 3 e 4, é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. A
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e della carta di circo- lazione da
uno a quattro mesi, a norma del capo I,sezione II, del titolo VI. 10.
Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni
dell'articolo 167, comma 9.
____________
(1) La legge n. 1839/1962
reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose su strada, con annessi protocollo
ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957". (2) L'art. 2
del D.P.R. n. 1704/1965 sostituisce l'art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, con il seguente:
"Art. 5 - Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantitö
e delle materie radioattive in quantità totale di radioattivitö
o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere
effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con
decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente
di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con
il Ministro per la marina mercantile. Possono essere effettuati senza
autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive
in quantitö totale di radioattività o di peso che non ecceda
i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria
e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima della
esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto
e al medico provinciale delle province e nelle quali ha inizio e termine
il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno
48 ore l'inizio del trasporto. Singoli trasporti di materie fissili
speciali, in qualsiasi quantità, e di materie radioattive in
quantitö totale di radioattività o di peso che ecceda il limite
fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri,
aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per
l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore
dalla osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro
per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale
per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative
al trasporto di materie fissili speciali e delle materie radioattive,
in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea
della energia atomica. Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari
relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie
radioattive di cui al comma precedente, il trasporto di dette materie
deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri
e aerei e dal Ministro della marina mercantile per i trasporti marittimi,
nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che
risultino applicabili".
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