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Glossario assicurativo 
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Accessori di serie: accessori stabilmente istallati sul veicolo come normale dotazione standard.
Accessori non di serie: accessori installati in modo fisso sul veicolo, esclusi gli accessori di serie e gli optional.
Apparecchi audiofonovisivi: autoradio, lettori CD, televisori ecc.
 Abitazione: la dimora abituale.
Aliquota di retrocessione: è la percentuale del rendimento conseguito dalla gestione speciale degli investimenti, a cui è collegato il contratto, che l'assicuratore riconosce agli assicurati.
Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile o il cui interesse è coperto con il contratto. Per i rischi diversi, il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione: insieme delle garanzie previste dal contratto e dalle sue singole parti.
Beneficiario: è la persona che riceverà la prestazione economica prevista se si verificherà l'evento assicurato.
Carenza: è l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di conclusione del contratto e la piena efficacia delle garanzie.
Caricamento: è la parte del premio destinata alla copertura delle spese di acquisizione e amministrazione del contratto da parte della società. Viene calcolato ipotizzando che il contratto giunga a scadenza in regola con il pagamento di tutti i premi previsti.
Certificazione: consiste nella verifica e nell'attestazione, da parte di una società di revisione iscritta in un apposito albo, della corretta valutazione del rendimento annuo conseguito dalla gestione speciale.
Conclusione del contratto: è il momento in cui il contraente viene informato dalla compagnia che il contratto è stata accettato e in cui sorge l'obbligo di pagamento della prima rata di premio.
Condizioni di polizza: sono le norme che regolano il contratto assicurativo. Devono essere sempre consegnate al contraente; la firma apposta sul contratto implica l'accettazione di tutte le norme in esse contenute.
Consolidamento: è il meccanismo in base al quale il rendimento retrocesso annualmente e quindi la rivalutazione delle prestazioni, sono definitivamente acquisiti dal contratto.
Controassicurazione: garanzia che prevede, in genere, la restituzione dei premi versati in caso di premorienza dell'assicurato.
Decorrenza e durata: data dalla decorrenza della polizza, cioè da quando inizia l'effettiva copertura assicurativa, e per tutta la durata della stessa.
Degrado: il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato di conservazione del veicolo.
Diaria: è la somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero ospedaliero o di gesso.
Estensione territoriale: paesi esteri nei quali è valida la Carta Verde, oltre ad altri inseriti in lista; viene costantemente aggiornata.
Familiare: vengono considerati familiari il coniuge, ascendente, discendente, fratello o sorella dell'assicurato.
Franchigia: è la parte di danno che in caso di sinistro rimane a carico dell'assicurato e per la quale la società non riconosce l'indennizzo.
Frazionamento del premio: consiste nella possibilità di pagare il premio annuo in più rate; tale facilitazione comporta l'applicazione di una maggiorazione, definita "interessi di frazionamento".
Furto: è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, compiuto da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per gli altri.
Gestione speciale: è l'insieme delle attività che la società gestisce a copertura degli obblighi assunti con contratti di tipo rivalutabile, separatamente dalle altre attività patrimoniali e secondo criteri fissati dal regolamento.
Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Incendio: è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestinguersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo.
Inabilità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata.
Inabilità temporanea: la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, delle capacità dell'assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondartie dichiarate.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
Infortunio professionale: infortunio verificatosi durante lo svolgimento da parte dell'assicurato delle attività professionali dichiarate.
Infortunio extraprofessionale: infortunio verificatosi nello svolgimento da parte dell'assicurato di attività che non abbiano carattere di professionalità.
Legge: la legge n° 990 del 24 /12/1969, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche.
Malattia: l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa: malattia di improvvisa insorgenza di cui l'assicurato non era a conoscienza e che comunque non sia una manifestazione di un precedente morboso noto all'assicurato.
Opzione: è la facoltà che viene concessa dalla società di assicurazione al contraente della polizza di modificare, alla scadenza, il tipo di prestazione prevista originariamente.
Optional: accessori, stabilmente istallati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice insieme al veicolo con supplemento al prezzo di listino.
Partecipazione agli utili: è il meccanismo che, attribuisce ai contratti una parte dei risultati economici positivi conseguiti dalla società.
Polizza: è il documento che prova l'esistenza del contratto; contiene tutte le clausole che lo regolano.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico, ente che certifica la proprietà dei veicoli.
Premio: è l'importo che il contraente deve versare all'assicuratore quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
Prestazioni: sono le somme pagabili sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestito: è l'operazione in base alla quale la società eroga al contraente una somma, non superiore al valore di riscatto, gravata da interessi fino al momento del rimborso da parte del contraente.
Proprietario del veicolo: la proprietà di un veicolo, viene definita da chi risulta "intestatario al P.R:.A." del veicolo in questione, o da colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Proposta: è il documento preliminare al contratto; su di esso si basa la società per valutare se, e a quali condizioni, accettare l'assicurazione.
Recesso: è il diritto, riconosciuto al contraente, di annullare il contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione; ciò comporta la restituzione delle somme eventualmente versate, meno l'imposta sul premio e le  spese già sostenute dalla società, purché già quantificate nella proposta e nel contratto.
Recupero: il trasferimento del veicolo a cura di un'autista o dell'assicurato, all'abitazione dell'assicurato.
Regola proporzionale: qualora l'assicurazione copra solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore effettivo al momento del sinistro (Art. 1907 del C.C.).
Regolamento: il regolamento di esecuzione della legge n°990 del 24/12/1969 e successive modificazioni.
Regolamento della gestione speciale: è l'insieme dei criteri che regolano l'attuazione della gestione speciale e il calcolo del relativo rendimento finanziario; fa parte delle condizioni di polizza.
Rendimento della gestione speciale: è il risultato finanziario conseguito dalla gestione speciale (normalmente nell'arco di 12 mesi).
Rendita vitalizia: è la prestazione assicurativa che prevede il pagamento di una somma periodica, fintantoché l'assicurato sia in vita.
Reversibilità: è definita così quella clausola che prevede, in caso di morte dell'assicurato in un qualsiasi momento nel periodo di corresponsione di una rendita, l'attribuzione della stessa, per intero o in parte, a un'altra persona, finché questa sia in vita.
Revoca: è il diritto del contraente di annullare la proposta di assicurazione presentata alla compagnia di assicurazioni, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già versate, diminuite delle spese sostenute dalla società, purché siano state preventivamente quantificate nella proposta.
Riattivazione: in molte tipologie di contratti, la società di assicurazione, può concedere la facoltà al contraente di riprendere il versamento dei premi dopo un periodo di sospensione.
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituti di cura regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'assistenza ospedaliero.
Rimpatrio/rientro: con questo termine viene definito dall'assicurazione il trasferimento di persone all'abitazione dell'assicurato.
Risarcimento/indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.
Rischio:probabilità che si verifichi un sinistro.
Riserva matematica: è l'importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli assicurati.
Rivalsa: diritto che l'assicurazione ha di recuperare nei confronti dell'assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza delle inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
Rivalutazione: consiste nella maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione annuale di una quota del rendimento della gestione speciale alla quale è legato il contratto, al netto del tasso tecnico; può applicarsi anche ai premi.
Senza visita medica: è la modalità di valutazione dello stato di salute dell'assicurato basata unicamente sulle sue dichiarazioni; comporta generalmente l'applicazione di un periodo di carenza.
Società: l'impresa con la quale viene stipulata l'assicurazione.
Sovrappremio: è la maggiorazione del premio, stabilita alla stipulazione, in caso di aggravamento del rischio derivante dallo stato di salute, dalla professione svolta o dagli sport praticati dall'assicurato.
Tariffa: è il codice che identifica ciascuna forma assicurativa.
Tasso tecnico: è il tasso di interesse fisso riconosciuto in via preliminare sotto forma di sconto nel calcolo dei premi da pagare per ottenere il capitale inizialmente assicurato.
Tavole di mortalità: sono tabelle utilizzate dalle societa' per calcolare i premi; riportano, per ciascuna età e per entrambi i sessi, le probabilità di morte e sopravvivenza ricavate da dati statistici.
Valore a nuovo: il prezzo di acquisto del veicolo, compresi accessori e optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, nonché l'I.V.A. nei casi in cui all'assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.
Valore commerciale: il valore del veicolo e degli accessori al momento del sinistro avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato.
Visita medica: accertamenti diagnostici e dichiarazioni rese dall'assicurato per consentire la valutazione del suo stato di salute.
e-mail: dlrass@katamail.com