Glossario assicurativo
|
© |
Accessori di serie: accessori
stabilmente istallati sul veicolo come normale dotazione standard. |
Accessori non di serie: accessori
installati in modo fisso sul veicolo, esclusi gli accessori di serie e gli
optional. |
Apparecchi audiofonovisivi: autoradio, lettori CD, televisori ecc. |
Abitazione:
la dimora abituale. |
Aliquota di retrocessione:
è la percentuale del rendimento conseguito dalla gestione speciale
degli investimenti, a cui è collegato il contratto, che l'assicuratore
riconosce agli assicurati. |
Assicurato: la persona fisica
o giuridica la cui responsabilità civile o il cui interesse è
coperto con il contratto. Per i rischi diversi, il soggetto cui spettano
i diritti derivanti dal contratto. |
Assicurazione: insieme delle
garanzie previste dal contratto e dalle sue singole parti. |
Beneficiario: è la persona
che riceverà la prestazione economica prevista se si verificherà
l'evento assicurato. |
Carenza: è l'intervallo
di tempo che intercorre fra la data di conclusione del contratto e la piena
efficacia delle garanzie. |
Caricamento: è la parte
del premio destinata alla copertura delle spese di acquisizione e amministrazione
del contratto da parte della società. Viene calcolato ipotizzando
che il contratto giunga a scadenza in regola con il pagamento di tutti i
premi previsti. |
Certificazione: consiste nella
verifica e nell'attestazione, da parte di una società di revisione
iscritta in un apposito albo, della corretta valutazione del rendimento
annuo conseguito dalla gestione speciale. |
Conclusione del contratto: è
il momento in cui il contraente viene informato dalla compagnia che il contratto
è stata accettato e in cui sorge l'obbligo di pagamento della prima
rata di premio. |
Condizioni di polizza: sono
le norme che regolano il contratto assicurativo. Devono essere sempre consegnate
al contraente; la firma apposta sul contratto implica l'accettazione di
tutte le norme in esse contenute. |
Consolidamento: è il
meccanismo in base al quale il rendimento retrocesso annualmente e quindi
la rivalutazione delle prestazioni, sono definitivamente acquisiti dal contratto. |
Controassicurazione: garanzia
che prevede, in genere, la restituzione dei premi versati in caso di premorienza
dell'assicurato. |
Decorrenza e durata: data dalla
decorrenza della polizza, cioè da quando inizia l'effettiva copertura
assicurativa, e per tutta la durata della stessa. |
Degrado: il deprezzamento dovuto
all'età ed allo stato di conservazione del veicolo. |
Diaria: è la somma assicurata
per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero ospedaliero
o di gesso. |
Estensione territoriale: paesi
esteri nei quali è valida la Carta Verde, oltre ad altri inseriti
in lista; viene costantemente aggiornata. |
Familiare: vengono considerati
familiari il coniuge, ascendente, discendente, fratello o sorella dell'assicurato. |
Franchigia: è la parte
di danno che in caso di sinistro rimane a carico dell'assicurato e per la
quale la società non riconosce l'indennizzo. |
Frazionamento del premio: consiste
nella possibilità di pagare il premio annuo in più rate; tale
facilitazione comporta l'applicazione di una maggiorazione, definita "interessi
di frazionamento". |
Furto: è il reato, previsto
dall'art. 624 del Codice Penale, compiuto da chiunque si impossessi della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto
per se o per gli altri. |
Gestione speciale: è
l'insieme delle attività che la società gestisce a copertura
degli obblighi assunti con contratti di tipo rivalutabile, separatamente
dalle altre attività patrimoniali e secondo criteri fissati dal regolamento. |
Guasto: danno subito dal veicolo
per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne
impossibile l'utilizzo in condizioni normali. |
Incendio: è la combustione,
con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestinguersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come
incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. |
Incidente: sinistro dovuto a
caso fortuito, imperizia, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con
la circolazione stradale che provochi danni al veicolo. |
Inabilità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura
totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento
di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata. |
Inabilità temporanea: la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura
totale o parziale, delle capacità dell'assicurato di attendere alle
attività professionali principali e secondartie dichiarate. |
Infortunio: ogni evento dovuto
a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente
constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità
permanente. |
Infortunio professionale: infortunio
verificatosi durante lo svolgimento da parte dell'assicurato delle attività
professionali dichiarate. |
Infortunio extraprofessionale: infortunio verificatosi nello svolgimento da parte dell'assicurato
di attività che non abbiano carattere di professionalità. |
Legge: la legge
n° 990 del 24 /12/1969, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli
a motore e dei natanti e successive modifiche. |
Malattia: l'alterazione dello
stato di salute non dipendente da infortunio. |
Malattia improvvisa: malattia
di improvvisa insorgenza di cui l'assicurato non era a conoscienza e che
comunque non sia una manifestazione di un precedente morboso noto all'assicurato. |
Opzione: è la facoltà
che viene concessa dalla società di assicurazione al contraente della
polizza di modificare, alla scadenza, il tipo di prestazione prevista originariamente. |
Optional: accessori,
stabilmente istallati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice insieme
al veicolo con supplemento al prezzo di listino. |
Partecipazione agli utili: è
il meccanismo che, attribuisce ai contratti una parte dei risultati economici
positivi conseguiti dalla società. |
Polizza: è
il documento che prova l'esistenza del contratto; contiene tutte le clausole
che lo regolano. |
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico,
ente che certifica la proprietà dei veicoli. |
Premio: è
l'importo che il contraente deve versare all'assicuratore quale corrispettivo
delle prestazioni previste dal contratto. |
Prestazioni: sono le somme pagabili
sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al
beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. |
Prestito: è
l'operazione in base alla quale la società eroga al contraente una
somma, non superiore al valore di riscatto, gravata da interessi fino al
momento del rimborso da parte del contraente. |
Proprietario del veicolo: la
proprietà di un veicolo, viene definita da chi risulta "intestatario
al P.R:.A." del veicolo in questione, o da colui che possa dimostrare la
titolarità del diritto di proprietà. |
Proposta: è
il documento preliminare al contratto; su di esso si basa la società
per valutare se, e a quali condizioni, accettare l'assicurazione. |
Recesso: è il diritto,
riconosciuto al contraente, di annullare il contratto entro 30 giorni dalla
sua conclusione; ciò comporta la restituzione delle somme eventualmente
versate, meno l'imposta sul premio e le spese già sostenute
dalla società, purché già quantificate nella proposta
e nel contratto. |
Recupero: il trasferimento
del veicolo a cura di un'autista o dell'assicurato, all'abitazione dell'assicurato. |
Regola proporzionale:
qualora l'assicurazione copra solo una
parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro l'assicuratore
determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma
assicurata ed il valore effettivo al momento del sinistro (Art. 1907 del
C.C.). |
Regolamento: il
regolamento di esecuzione della legge n°990 del 24/12/1969 e successive
modificazioni. |
Regolamento della gestione speciale: è l'insieme dei criteri che regolano l'attuazione
della gestione speciale e il calcolo del relativo rendimento finanziario;
fa parte delle condizioni di polizza. |
Rendimento della gestione speciale: è il risultato finanziario conseguito dalla gestione
speciale (normalmente nell'arco di 12 mesi). |
Rendita vitalizia: è
la prestazione assicurativa che prevede il pagamento di una somma periodica,
fintantoché l'assicurato sia in vita. |
Reversibilità: è definita così quella clausola che prevede,
in caso di morte dell'assicurato in un qualsiasi momento nel periodo di
corresponsione di una rendita, l'attribuzione della stessa, per intero o
in parte, a un'altra persona, finché questa sia in vita. |
Revoca: è il diritto
del contraente di annullare la proposta di assicurazione presentata alla
compagnia di assicurazioni, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente
già versate, diminuite delle spese sostenute dalla società,
purché siano state preventivamente quantificate nella proposta. |
Riattivazione: in molte tipologie di contratti, la società di assicurazione,
può concedere la facoltà al contraente di riprendere il versamento
dei premi dopo un periodo di sospensione. |
Ricovero: la degenza, comportante
pernottamento, in istituti di cura regolarmente autorizzati per l'erogazione
dell'assistenza ospedaliero. |
Rimpatrio/rientro: con questo termine viene definito dall'assicurazione il
trasferimento di persone all'abitazione dell'assicurato. |
Risarcimento/indennizzo: la
somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro. |
Rischio:probabilità che
si verifichi un sinistro. |
Riserva matematica: è
l'importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte
agli obblighi futuri assunti verso gli assicurati. |
Rivalsa: diritto
che l'assicurazione ha di recuperare nei confronti dell'assicurato le somme
che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza delle inopponibilità
di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale
contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. |
Rivalutazione: consiste nella
maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione annuale
di una quota del rendimento della gestione speciale alla quale è
legato il contratto, al netto del tasso tecnico; può applicarsi anche
ai premi. |
Senza visita medica: è
la modalità di valutazione dello stato di salute dell'assicurato basata
unicamente sulle sue dichiarazioni; comporta generalmente l'applicazione
di un periodo di carenza. |
Società: l'impresa con
la quale viene stipulata l'assicurazione. |
Sovrappremio: è
la maggiorazione del premio, stabilita alla stipulazione, in caso di aggravamento
del rischio derivante dallo stato di salute, dalla professione svolta o
dagli sport praticati dall'assicurato. |
Tariffa: è il codice
che identifica ciascuna forma assicurativa. |
Tasso tecnico: è il
tasso di interesse fisso riconosciuto in via preliminare sotto forma di
sconto nel calcolo dei premi da pagare per ottenere il capitale inizialmente
assicurato. |
Tavole di mortalità: sono tabelle utilizzate dalle societa' per calcolare i premi;
riportano, per ciascuna età e per entrambi i sessi, le probabilità
di morte e sopravvivenza ricavate da dati statistici. |
Valore a nuovo: il prezzo di
acquisto del veicolo, compresi accessori e optional risultanti dalle relative
fatture di acquisto, nonché l'I.V.A. nei casi in cui all'assicurato
non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge. |
Valore commerciale:
il valore del veicolo e degli accessori al
momento del sinistro avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato. |
Visita medica: accertamenti
diagnostici e dichiarazioni rese dall'assicurato per consentire la valutazione
del suo stato di salute. |
e-mail: dlrass@katamail.com |
|