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Le basi dell'RC auto
RC auto - legge 990/69
Con l'entrata in vigore della storica legge 990/69, dal 1° gennaio 1970 è divenuta obbligatoria la copertura assicurativa di tutte le auto.
I danni causati dalla circolazione, prevedono la responsabilità civile del proprietario del veicolo.
Nel tempo sono stati adeguati i massimali minimi imposti dalla legge ed attualmente il limite minimo obbligatorio è di 1.500 milioni, ma con poche decine di migliaia di lire è possibile aumentare tale limite ed in alcuni casi renderlo illimitato.
Attenzione, se il danno procurato è superiore alla cifra coperta dal contratto, sarete voi stessi chiamati a pagare la differenza.
Liberalizzazione ramo RC auto - 1° luglio 1994
Dall'introduzione dell'obbligatorietà dell'RC auto, fino al 30 giugno 1994, tutto il settore è stato strettamente controllato dallo Stato, tanto che le tariffe applicate ai contratti erano sottoposte a precisi vincoli, che di fatto omologava tutti i contratti.
Solo le coperture accessorie erano libere da vincoli, differenziandone le tariffe e i contenuti da Compagnia a Compagnia. Dal 1 luglio 1994 è stata introdotta la liberalizzazione del ramo, nella speranza che la concorrenza prodotta dal mercato potesse offrire servizi e tariffe migliori.
La maximulta di 700 miliardi inflitta dall'Antitrust alle maggiori Compagnie assicurative presenti sul nostro territorio, ha dimostrato l'esatto contrario.
Mancanza di copertura assicurativa - art.193 C.d.S.
Se sorpresi alla guida di un veicolo senza avere una copertura assicurativa valida, si incorre in una sanzione di 1.270.180 lire, oltre al sequestro del veicolo che sarà restituito solo nel caso si paghi la multa e si stipuli un contratto assicurativo per un periodo minimo di sei mesi.
Nel caso il vostro contratto sia scaduto da non oltre 15 giorni - non sempre i 15 giorni concessi dalle Compagnie vengono riconosciuti validi dalle autorità - l'importo della multa potrà essere ridotto a 317.545 lire.
Polizza con franchigia abbinata a Bonus/Malus - legge 137/2000
In base a questa recente legge, la stessa che decretò il blocco tariffario per un anno, è stata modificata la legge 990/69 inserendo l'obbligatorietà da parte delle Compagnie di offrire agli assicurati la possibilità di stipulare un contratto che preveda una franchigia fino ad un milione di lire a carico del contraente, comunque abbinato al meccanismo del bonus-malus per auto, moto e ciclomotori.
La differenza più rilevante rispetto ai vecchi contratti con franchigia tipici degli anni scorsi, che rappresentavano un'alternativa al classico bonus-malus, è data proprio dall'abbinamento con la formula tradizionale che prevede sconti o maggiorazioni. In pratica però, oggi come allora, i contratti con franchigia non sono affatto incentivati.
I.S.V.A.P.
Ovvero, Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo che ricordiamo è stato istituito con la legge 576/82.
L'ente ha molteplici compiti, e tra questi vi è la facoltà di verificare i documenti interni delle Compagnie e infliggergli multe nel caso esse non rispettino tutte le norme previste.
Gli eventuali abusi subiti, possono essere prontamente segnalati, all'ente stesso, al seguente indirizzo : Isvap - Sezione Reclami / RC auto - Via del Quirinale 21  00187 Roma.
e-mail: dlrass@katamail.com