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Le basi dell'RC auto
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RC auto - legge 990/69 |
Con l'entrata in vigore della storica legge 990/69, dal 1°
gennaio 1970 è divenuta obbligatoria la copertura assicurativa di
tutte le auto.
I danni causati dalla circolazione, prevedono la responsabilità
civile del proprietario del veicolo.
Nel tempo sono stati adeguati i massimali minimi imposti dalla
legge ed attualmente il limite minimo obbligatorio è di 1.500 milioni,
ma con poche decine di migliaia di lire è possibile aumentare tale
limite ed in alcuni casi renderlo illimitato.
Attenzione, se il danno procurato è superiore alla cifra
coperta dal contratto, sarete voi stessi chiamati a pagare la differenza. |
Liberalizzazione ramo RC auto - 1° luglio 1994 |
Dall'introduzione dell'obbligatorietà dell'RC auto, fino
al 30 giugno 1994, tutto il settore è stato strettamente controllato
dallo Stato, tanto che le tariffe applicate ai contratti erano sottoposte
a precisi vincoli, che di fatto omologava tutti i contratti.
Solo le coperture accessorie erano libere da vincoli, differenziandone
le tariffe e i contenuti da Compagnia a Compagnia. Dal 1 luglio 1994 è
stata introdotta la liberalizzazione del ramo, nella speranza che la concorrenza
prodotta dal mercato potesse offrire servizi e tariffe migliori.
La maximulta di 700 miliardi inflitta dall'Antitrust alle maggiori
Compagnie assicurative presenti sul nostro territorio, ha dimostrato l'esatto
contrario. |
Mancanza di copertura assicurativa - art.193 C.d.S. |
Se sorpresi alla guida di un veicolo senza avere una copertura
assicurativa valida, si incorre in una sanzione di 1.270.180 lire, oltre
al sequestro del veicolo che sarà restituito solo nel caso si paghi
la multa e si stipuli un contratto assicurativo per un periodo minimo di
sei mesi.
Nel caso il vostro contratto sia scaduto da non oltre 15 giorni
- non sempre i 15 giorni concessi dalle Compagnie vengono riconosciuti
validi dalle autorità - l'importo della multa potrà essere
ridotto a 317.545 lire. |
Polizza con franchigia abbinata a Bonus/Malus - legge 137/2000 |
In base a questa recente legge, la stessa che decretò
il blocco tariffario per un anno, è stata modificata la legge 990/69
inserendo l'obbligatorietà da parte delle Compagnie di offrire agli
assicurati la possibilità di stipulare un contratto che preveda
una franchigia fino ad un milione di lire a carico del contraente, comunque
abbinato al meccanismo del bonus-malus per auto, moto e ciclomotori.
La differenza più rilevante rispetto ai vecchi contratti
con franchigia tipici degli anni scorsi, che rappresentavano un'alternativa
al classico bonus-malus, è data proprio dall'abbinamento con la
formula tradizionale che prevede sconti o maggiorazioni. In pratica però,
oggi come allora, i contratti con franchigia non sono affatto incentivati. |
I.S.V.A.P. |
Ovvero, Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo che ricordiamo è stato istituito con la legge 576/82.
L'ente ha molteplici compiti, e tra questi vi è la facoltà
di verificare i documenti interni delle Compagnie e infliggergli multe
nel caso esse non rispettino tutte le norme previste.
Gli eventuali abusi subiti, possono essere prontamente segnalati,
all'ente stesso, al seguente indirizzo : Isvap - Sezione Reclami / RC auto
- Via del Quirinale 21 00187 Roma. |
e-mail: dlrass@katamail.com |
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