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La Legge è uguale per tutti Multe, rimborsi e ......... 
Antitrust: provvedimento nr° 8546 del 28 luglio 2000
L'Autorità garante della concorrenza, dopo 10 mesi di istruttoria, in data 28/07/2000 emetteva il provvedimento di chiusura istruttoria nr° 8546 con il quale denunciava l'esistenza di un'accordo tra 39 imprese assicuratrici, in violazione dell'art. 2 L. 287/90. Tale accordo consisteva nello scambio di informazioni sulle tariffe e le condizioni proposte dalle varie imprese per quanto riguarda il settore RC auto, tramite una società di consulenza esterna (RC Log), atte ad evitare una reale concorrenza tra le stesse.
In pratica, tale comportamento violava anche l'art. 1 L. 288/98 punto -e, il quale garantisce al consumatore il diritto alla correttezza e trasparenza nei contratti concernenti beni e servizi
. Queste le 39 compagnie multate per 700 miliardi di lire: Allianz Subalpina, Allstate, Assimoco, Assitalia, Augusta, AXA, Azuritalia, Bayerische, BNC, Commercial Union, Duomo, Fata, Fondiaria, Gan, Generali, Helvetia, Italiana, ITAS, Lloyd Adriatico, Lloyd Italico, Maeci, Mediolanum, Meie, Milano, Nazionale, Nuova MAA, Nuova Tirrena, Piemontese, RAS, Reale Mutua, Royal & SunAlliance, Royal Insurance, Sai, Sara, Toro, Unipol, Winterthur e Zurigo.
Sentenze: T.A.R. e Consiglio di Stato
La condanna al pagamento della maxi-multa inflitta dall'Antitrust alle imprese assicuratrici coinvolte è stata confermata sia dal T.A.R. del Lazio, con la sentenza nr° 2554/01 depositata il 28 marzo 2001, che dal Consiglio di Stato, che ha ridotto la multa a 635 miliardi di lire, con sentenza nr° 2199 del 27 febbraio 2002 depositata il 23 aprile 2002. Sostanzialmente è stata confermata l'esistenza di un accordo tra le compagnie assicuratrici nel ramo RC auto.
635 miliardi a vantaggio dei consumatori........
Euro quì, euro la... La legge nr° 388 del 2000, stabilì che l'importo della maxi-multa pagata dalle imprese assicuratrici sarebbe stato impiegato per "iniziative a vantaggio dei consumatori", ma la successiva legge nr° 418 del 2001, destinò il denaro al Ministero dell'Economia.
Giudice di Pace e ricorsi: art. 7 e art. 82
In base all'art. 7 del Codice di Procedura Civile, il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro.
Per l'art. 82, le parti possono stare in giudizio personalmente, davanti al Giudice di Pace, nelle cause il cui valore non eccede i 516,46 euro.
In tutti gli altri casi, le parti non possono comunque stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un difensore, tuttavia il Giudice di Pace, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Conferma competenza del Giudice di Pace
La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza nr° 17475/02 del 27 giugno 2002, depositata il 9 dicembre 2002, ha confermato la competenza del Giudice di pace (e non della Corte d'Appello) a trattare i giudizi relativi agli eventuali rimborsi sui premi assicurativi. ll ricorso per regolamento di competenza era stato presentato dalla AXA Assicurazioni S.p.A.
A chi richiedere il rimborso
La lista delle assicurazioni alle quali richiedere il rimborso è stata ridotta a 17 nominativi, e più precisamente:  Allianz Subalpina, Assitalia, AXA, Azuritalia, Fondiaria, Gan, Generali, Helvetia, Lloyd Adriatico, Milano, RAS, Reale Mutua, Sai, Toro, Unipol, Winterthur e Zurigo.
Gli anni per i quali si può presentare richiesta di indennizzo sono quelli dal 1995 al 2000, per un'importo pari al 20% del premio netto, relativo alla sola garanzia RC auto. Se nel periodo in questione si è sempre avuta la stessa compagnia assicuratrice, non ci sono scadenze per proporre il ricorso. Se si è cambiata impresa assicuratrice più di 5 anni fa, non è più possibile richiedergli indennizzi. Va presentato ricorso per ogni singola compagnia interessata, nel caso in cui se ne sia cambiata più di una, facendo sempre riferimento al tempo trascorso.
Come richiedere il rimborso
Raccomandata A.R. FASE STRAGIUDIZIALE. Inviare alla propria assicurazione, con raccomandata A.R., una richiesta di rimborso per le quote di denaro eccedenti, pagate nel periodo in esame. Una volta certi che la raccomandata sia stata ricevuta, se non si è ottenuta nessuna risposta entro 15 giorni, sarà necessario CITARE in giudizio la compagnia.
FASE GIUDIZIALE. Presentare l'Atto di Citazione all'ufficio notifiche del Giudice di Pace.
Per i modelli di richiesta di rimborso e di Citazione, noi consigliamo di utilizzare quelli messi a disposizione dalle varie associazioni di consumatori, vedi ADUSBEF, CODACONS, ALTROCONSUMO ecc.. Tra l'altro, riteniamo quasi indispensabile farsi assistere da loro nella Citazione, in cambio di una piccola quota di iscrizione, soprattutto perché siamo certi che le compagnie, faranno certamente ricorso in Cassazione.
Le ultimissime
DECRETO. E' stato proposto dal Governo un decreto legge Nr° 18 del 08/02 2003, subito definito dai consumatori come "decreto salva-compagnie", con il quale si limiterebbe ad un massimo di 1.100 euro l'importo massimo entro il quale potrebbe intervenire il giudizio "per equità" del Giudice di Pace. Oltretutto verrebbero esclusi tutti quei contratti "di massa" definiti attraverso moduli o formulari standard (vedi polizze assicurative).
Un singolo, od un ente, non può sollevare eccezioni di incostituzionalità, pertanto le associazioni dei consumatori hanno sollevato la questione d'innanzi al Giudice di Pace di Roma.
Della questione sarà investita la Corte Costituzionale.
BLOCCO TARIFFE. La Corte di Giustizia europea ha ritenuto illegittimo il blocco delle tariffe RC auto, attuato dal Governo a marzo del 2000, per cercare di arginare i continui aumenti proposti dalle compagnie assicuratrici. A questo punto l'A.N.I.A., tramite il suo Presidente, Dott. Cerchiai, annuncia un possibile ricorso per richiedere il risarcimento dei danni subiti.
e-mail: dlrass@katamail.com