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Codice della Strada
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Decreto-Legge 27
giugno 2003, n. 151 Modifiche ed integrazioni al C.d.S. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del
Nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22
marzo 2001, n. 85; Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare le norme
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata
in vigore, con l'obiettivo di pervenire ad un piu' elevato livello di sicurezza
gia' nei prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio incremento della
circolazione nelle strade; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi
di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme
di equipaggiamento dei veicoli.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e ai
servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza
e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli
enti locali;»; b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis)
al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione
ai compiti di istituto.».
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»; b) le parole:
«l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto».
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Durante
la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al
trasporto di cose nonche' classificati per uso speciale o per trasporti specifici,
con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresi'
essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.».
|
Art. 2. Modifiche
alle norme inerenti la guida dei veicoli
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1. All'articolo 116 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta»
e' sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo
e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Il certificato
di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che
siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati
riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio,
con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale
in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo
119, comma 10, lettera c).».
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «6.
I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129,
comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il
difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici
prescritti, sono atti definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le patenti
di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata
non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e
D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i
quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo
116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di categoria
B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque,
munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata
non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C
o D, guida un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo
116, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
116, commi 8 e 8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Per i cittadini
italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo
di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne
per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano
una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e
fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani,
temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5
per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora
in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «4.
Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' atto definitivo.».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «2-bis.
Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi
in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici
e fisici prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui
al comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai competenti
uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e' accolto,
la patente e' restituita all'interessato.».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori
dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati
in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini
italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti
all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati
in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti
a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il
territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste
dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario
dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione
accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento,
venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.».
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Art. 3. Modifiche
alle norme di comportamento
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1. All'articolo 143
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55
a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90
a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
4. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando
lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Dalle
violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del
divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e' da due a sei
mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della
patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da
tre a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) luci
di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono
a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste
dalla parte anteriore, posteriore e laterale;»;
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) pannello
retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;»; c) dopo
la lettera p) sono aggiunte le seguenti: «p-bis) strisce retroriflettenti:
il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie
di veicoli; p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti
destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo durante la circolazione
diurna; p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita' dell'angolo
anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata
a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo' essere espletata per
mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione
luminosa del proiettore anabbagliante; p-sexies) segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli
e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177; p-septies) segnalazione visiva
a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato
sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui
mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli
utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della
strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici,
sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fuori dai centri
abitati, durante la marcia dei veicoli a motore e' obbligatorio l'uso delle
luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle
luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori
ed i motocicli e' obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri
abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi
dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono essere utilizzate le luci
di marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Da mezz'ora dopo
il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno
nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e
in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia dei veicoli
a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione,
le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a
tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondita'
possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione
esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni
della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere
usati i proiettori anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicati dall'articolo
152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi indicati
dal comma 1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma
1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma
1,»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi indicati
dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e
dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio
anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente
visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata.
Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati nell'articolo
152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ore e nei
casi indicati nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«4.bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati
dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto
che opera.».
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sui ciclomotori e'
vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il
posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione.»;
b) al comma 3 la parola: «motocicli» e' sostituita dalle
seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10.»
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Durante la marcia,
ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e'
fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco
protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Sono esenti
dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri: a) di ciclomotori
e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa; b) di
ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza
a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a
garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni
del regolamento.»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alla sanzione pecuniaria
amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del
veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60
a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55
a euro 550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55
a euro 550,20»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Se il superamento
dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti e'
contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il piu' vicino
luogo di sosta, che, comunque, non puo' essere superiore a quarantacinque
minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal
comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono
ridotte alla meta'.»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nei casi previsti
dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di
non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi
di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo
sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo
necessario; del ritiro e dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale
di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato
la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando
da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo
stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa
espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il
viaggio e' soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Salvo che si tratti
della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa
da cui il conducente dipende, nonche' al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attivita'
commerciale.».
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al
comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55
a euro 550,20»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.
Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa
prescritti e' contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere
il piu' vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo' essere superiore a
quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla meta'.»; c) al comma
4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»; d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis.
Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis l'organo accertatore, oltre all'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi
di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo
sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo
necessario; del ritiro e dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso
nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa
annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il viaggio
e' soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.»; e) il comma
5 e' sostituito dal seguente: «5. Salvo che si tratti della stessa
persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo
si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui
il conducente dipende, nonche' al committente, quando si tratta di trasporto
eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attivita' commerciale.».
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la
rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e limitatore
di velocita»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni,
i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche
e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con
le modalita' previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere
dotati altresi' di limitatore di velocita'.»; c) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: «2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo
non munito di limitatore di velocita' ovvero circola con un autoveicolo
munito di un limitatore di velocita' avente caratteristiche non rispondenti
a quelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione
del limitatore di velocita'.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore
di velocita' o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione,
ovvero con limitatore di velocita' o di cronotachigrafo manomesso oppure
non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.»; e) dopo il comma 6
e' inserito il seguente: «6-bis. Quando si abbia fondato motivo di
ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati,
manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale
di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in
condizioni di sicurezza presso la piu' vicina officina autorizzata per l'installazione
o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della
funzionalita' dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il
ripristino della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo
sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare
della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in
solido.»; f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo
con cronotachigrafo mancante o manomesso» sono sostituite dalle seguenti:
«la circolazione di veicolo con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
mancante o manomesso»; g) al comma 9 le parole: «Alle violazioni
di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni
di cui ai commi 2 e 2-bis»; h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso in cui la violazione relativa al comma
2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione amministrativa
pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.».
17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «6.
Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di circolazione
del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove previsto ed un documento
di riconoscimento.».
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al
comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione amministrativa
di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un quarto e la corresponsione del
premio di assicurazione non e' dovuta quando l'interessato entro trenta
giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo
accertatore, provveda alla demolizione e alle formalita' di radiazione del
veicolo.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Si
applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo
accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato
e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato
effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo
202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l'organo
di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini
previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in
misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia
il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai
sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo
213.».
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Art. 4. Modifiche
alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni
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1. All'articolo 201 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel
caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica
residente in Italia ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione
del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il
medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo
trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente
alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata
agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici
registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo
e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data precedente in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere
alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere
effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando
quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata
non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione
nei termini di cui al comma 1: a) impossibilita' di raggiungere un veicolo
lanciato ad eccessiva velocita'; b) attraversamento di un incrocio con
il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento
della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita'
che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche'
il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo
4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7,
comma 9; g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato
e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo
17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In altri casi in cui
non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati
deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) non
e' necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento
avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.»;
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione,
sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta
di circolazione.».
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
2 il secondo periodo e' abrogato; nel terzo periodo le parole: «o del
rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse; nell'ultimo periodo
le parole: «l'una e l'altro sono versati» sono sostituite dalle
seguenti: «la cauzione e' versata»; b) al comma 2-bis dopo le
parole: «Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti:
«o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo»; c) il
comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In mancanza del versamento
della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo
del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque,
per un periodo non superiore a sessanta giorni.».
3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma
2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi che la revoca della
patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede,
entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo
della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette,
emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura,
anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza
si da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il
provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonche'
quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti
la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti,
e' atto definitivo.»; c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis.
L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso
almeno un anno dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento
di cui al comma 2.».
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Art. 5. Sostituzione
dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
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1. L'articolo 186 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente: «Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool).
- 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche. 2. Chiunque guida in stata di ebbrezza e' punito, ove il fatto
non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda
da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. All'accertamento del
reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando
lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna
e' disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione
II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano
le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato
da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna
al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo
di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu'
vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento
con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento
del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie
di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma
sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 6.
Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato
e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2. 7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi
3, 4 o 5 il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, con le sanzioni di cui al comma 2. 8. Con l'ordinanza con la quale
viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo
119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora
il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto
puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino
all'esito della visita medica. 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi
4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore
a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.».
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Art. 6. Sostituzione
dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
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1. L'articolo 187 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica
e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2.
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando
gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando
si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti
salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente
presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di
Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa
visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso. 4. Le strutture
sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti
sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche,
ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche
il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186. 5. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa
alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti
nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale
di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto
sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della
commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 6. Il
prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al
comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente
fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con
le modalita' indicate dal regolamento. 7. Chiunque guida in condizioni di
alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con
le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma
2, ultimo periodo, dell'articolo 186. 8. In caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.».
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Art. 7. Disposizioni
finali e transitorie
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1. Le disposizioni dell'articolo 3 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio
2004. 2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo
123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui
all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, nel secondo periodo,
le parole: «a seguito della violazione» sono sostituite dalle
seguenti: «a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della
violazione»; b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: «o
mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri»
sono soppresse; c) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonche'
di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento
consente di recuperare 9 punti.». 4. Gli articoli 13 e 14 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati. 5. All'articolo 18 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio
2004» sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2004». 6.
Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e
dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate
dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto
a decorrere dal 1° luglio 2004. 8. Le disposizioni dell'articolo 180,
comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo
3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 9. Al comma
1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: «di
cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni,». 10. La tabella allegata al decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo
126-bis del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. |
Art. 8. Entrata
in vigore
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1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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e-mail: dlrass@katamail.com |
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