La nomina dell’amministratore
La nomina dell’amministratore è obbligatoria
solo se i condomini sono più di quattro.
Nel caso siano meno di quattro la nomina è facoltativa.
L’amministratore è nominato dall’assemblea
condominiale. Se l’assemblea non provvede, su ricorso di uno
o più condomini, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria
(art. 1129, co. 1, cc).
Chi può fare l'amministratore
L'amministratore può essere scelto sia tra i
condomìni che come professionista esterno oppure da una
società (la giurisprudenza più recente ha ritenuto valida la
nomina di una società di fatto o di una società di persone
come amministratore di condominio - sentenza della Cass.
24.12.1994, n. 11155). Non è necessario essere iscritti ad
un albo specifico.
Maggioranza per l'elezione
Perché la nomina sia valida è richiesta la
maggioranza dei partecipanti all'assemblea e la presenza di
almeno la metà del valore. Dette maggioranze sono
inderogabili sia per la prima che per la seconda
convocazione. La nomina va verbalizzata.
Durata della carica
L'amministratore dura in carica un anno.
La revoca dell'amministratore
La revoca dell’amministratore può avvenire in
qualsiasi momento. Non è richiesta una giusta causa.
L’amministratore, su ricorso di ciascun
condomino, può essere revocato dall'autorità giudiziaria.
Nel caso di revoca giudiziaria, deve essere
fornita la giusta causa. In questo caso deve essere provata
davanti alla autorità giudiziaria.
I compiti dell'amministratore
I compiti dell’amministratore sono elencati
dall’articolo 1130 del C.C. e sono:
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eseguire le deliberazioni
dell'assemblea dei condomini; |
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curare l'osservanza del regolamento
di condominio; |
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disciplinare l'uso delle cose comuni
e la prestazione dei servizi nell'interesse comune,
in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini; |
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riscuotere i contributi ed erogare le
spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei
servizi comuni; |
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compiere gli atti conservativi dei
diritti relativi alle parti comuni dell'edificio. |
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alla fine di ogni anno deve rendere
conto della sua gestione (se l’amministratore non
ottempera a questo obbligo uno qualsiasi dei
condomini può chiederne la revoca al giudice per
giusta causa). |
Il compenso dell'amministratore
L'amministratore ha diritto ad un compenso
per l'attività di gestione svolta, e l'importo è determinato
dall'assemblea. Il compenso spetta fino al momento delta
sostituzione con il nuovo amministratore, e quindi anche
quando il mandato è già scaduto. Nel caso in cui l'assemblea
nel corso di un determinate esercizio non abbia determinate
il compenso spettante all'amministratore, si ritiene che
quest'ultimo abbia diritto all'ammontare corrisposto
nell'anno precedente. Se 1'amministratore ritiene iniquo il
compenso attribuitogli dall'assemblea, può rivolgersi al
giudice.
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