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L'Amministratore L'Assemblea Ripartizioni spese Tabelle Millesimali Articoli Codice Civile

Amministratore

La nomina dell’amministratore

La nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condomini sono più di quattro.
Nel caso siano meno di quattro la nomina è facoltativa.

L’amministratore è nominato dall’assemblea condominiale. Se l’assemblea non provvede, su ricorso di uno o più condomini, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria (art. 1129, co. 1, cc).

Chi può fare l'amministratore

L'amministratore può essere scelto sia tra i condomìni che come professionista esterno oppure da una società (la giurisprudenza più recente ha ritenuto valida la nomina di una società di fatto o di una società di persone come amministratore di condominio - sentenza della Cass. 24.12.1994, n. 11155). Non è necessario essere iscritti ad un albo specifico.

Maggioranza per l'elezione

Perché la nomina sia valida è richiesta la maggioranza dei partecipanti all'assemblea e la presenza di almeno la metà del valore. Dette maggioranze sono inderogabili sia per la prima che per la seconda convocazione. La nomina va verbalizzata.

Durata della carica

L'amministratore dura in carica un anno.

La revoca dell'amministratore

La revoca dell’amministratore può avvenire in qualsiasi momento. Non è richiesta una giusta causa.

L’amministratore, su ricorso di ciascun condomino, può essere revocato dall'autorità giudiziaria.

Nel caso di revoca giudiziaria, deve essere fornita la giusta causa. In questo caso deve essere provata davanti alla autorità giudiziaria.

I compiti dell'amministratore

I compiti dell’amministratore sono elencati dall’articolo 1130 del C.C. e sono:

eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini;

curare l'osservanza del regolamento di condominio;

disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

compiere gli atti conservativi dei diritti relativi alle parti comuni dell'edificio.

alla fine di ogni anno deve rendere conto della sua gestione (se l’amministratore non ottempera a questo obbligo uno qualsiasi dei condomini può chiederne la revoca al giudice per giusta causa).

Il compenso dell'amministratore

L'amministratore ha diritto ad un compenso per l'attività di gestione svolta, e l'importo è determinato dall'assemblea. Il compenso spetta fino al momento delta sostituzione con il nuovo amministratore, e quindi anche quando il mandato è già scaduto. Nel caso in cui l'assemblea nel corso di un determinate esercizio non abbia determinate il compenso spettante all'amministratore, si ritiene che quest'ultimo abbia diritto all'ammontare corrisposto nell'anno precedente. Se 1'amministratore ritiene iniquo il compenso attribuitogli dall'assemblea, può rivolgersi al giudice.