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Regolamenti in vigore nell'a.s. 2002/2003


Regolamento d'Istituto

Il presente Regolamento si propone di assicurare all'interno dell'Istituto l'ordinato svolgersi delle diverse attività, nel comune interesse di tutta la collettività scolastica.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Tutti coloro che a qualsiasi titolo operano all'interno dell'Istituto sono tenuti:

a) a comportarsi in modo da contribuire alla crescita culturale, sociale e politica comune, nel rispetto dei diritti e delle opinioni di ciascuno;

b) ad agire, ciascuno secondo la propria funzione, per l'attuazione concreta del diritto allo studio per tutti gli studenti iscritti, senza discriminazioni o differenziazioni.

c) a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento

Art. 2

E' vietata, in base alle Leggi e norme vigenti e, perché incompatibile con una forma di corretto confronto politico, ogni manifestazione di violenza fisica o morale e, in generale, qualsiasi intolleranza o intimidazione che comprometta la libera e democratica partecipazione alla vita dell'Istituto.

 

Art. 3

L'Istituto è aperto al contributo responsabile e costruttivo di ogni sua componente.

Il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti esamineranno qualsiasi proposta o richiesta che venisse presentata e, ove approvata dall'organismo competente, ne promuoveranno l'attuazione.

 

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 4

A tutte le componenti presenti nell'istituto è garantita la libertà di pensiero, di parola e di riunione, nel rispetto delle leggi e delle norme che regolano la corretta convivenza civile e scolastica.

Ciascuno si assume la responsabilità di quanto dice e scrive.

 

Art. 5

Tutte le componenti presenti nell'Istituto hanno il diritto di espor­re le loro idee e valutazioni, mediante manifesti o documenti affissi negli appositi spazi. In casi eccezionali gli spazi assegnati potran­no essere ampliati.

Ogni manifesto o documento, sia a contenuto tecnico che politico:

a)   non sarà soggetto a censura preventiva;

b) dovrà essere sottoscritto con la sigla e la firma del responsabi­le, ove sia opera di un gruppo, con la firma completa dell'estensore, quando si tratti di iniziative di singoli o di gruppi occasionalmente costituiti;

c) dovrà essere datato e restare affisso per non meno di quattro giorni lavorativi;

d) non dovrà contenere riferimenti offensivi a persone;

e) dovrà rispettare le norme generali per la stampa, le regole della corretta convivenza civile e scolastica, nonché quanto disposto dal presente Regolamento. Ogni manifesto o documento che contravvenga alle norme verrà rimosso. Ogni decisione in merito è di competenza del Preside.

Art. 6

E' consentita la diffusione di documenti e comunicazioni scritte, previa autorizzazione della Presidenza e accordo circa le modalità della diffusione stessa che avrà luogo, preferibilmente, senza inter­rompere l'attività didattica. A questo scopo la possibilità di comunicazione viene limitata a soli due passaggi nell'arco di una mattinata. Ogni decisione "ad escludendum" è di stretta competenza del Preside (Vice-Preside solo in caso di assenza dello stesso)

Art. 7

Gli studenti, a livello di classe o di gruppo costituito da almeno 15 unità, hanno il diritto di chiedere alla Presidenza che un loro studio o ricerca a carattere culturale e di interesse generale venga diffuso all'interno dell'istituto. Il carattere culturale e l'interesse generale del documento dovranno essere riconosciuti rispettivamente dal Collegio dei Docenti o dal Consiglio di Istituto.

Art. 8

Gli Organi Collegiali e le Assemblee di Istituto, dei genitori e degli studenti, hanno la facoltà di diffondere all'interno dell'isti­tuto propri documenti, avvalendosi dei mezzi tecnici della scuola per la riproduzione delle copie, secondo le norme fissate dal Regolamento o stabilite caso per caso dal Consiglio di Istituto. I Consigli di classe hanno la facoltà di distribuire propri documenti nell'ambito delle rispettive classi.

Art. 9

Le convocazioni, gli ordini del giorno, i comunicati concernenti le riunioni ufficiali degli Organi Collegiali sono affissi all'albo dell'Istituto.

 

DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE

Art. 10

Agli studenti e a tutte le componenti dell'Istituto è consentito costituire all'interno della scuola liberi gruppi e associazioni, regolando in modo autonomo la propria attività e nominando annualmen­te un responsabile per i rapporti con la presidenza e con le altre componenti.

Art. 11

Gruppi e associazioni possono riunirsi nei locali scolastici, previa richiesta scritta indirizzata al Preside. La richiesta deve essere presentata con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi. Le riunioni di gruppi ed associazioni, delle tre componenti del Liceo, in mancanza di deroghe esplicite, devono svolgersi al di fuori della normale attività didattica e in orario extracurriculare.

 

Art. 12

La partecipazione alle assemblee studentesche previste dalla vigente legislazione agli artt.42 e seguenti del D.P.R. 31/5/74 n.416 è un diritto di ogni studente e come tale deve essere esercitato in modo cosciente e responsabile, affinché sia occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale, civile e politico-sociale.

Art. 13

Il diritto di assemblea degli studenti in orario scolastico è così regolato:

a) le assemblee di classe (due ore mensili) sono convocate previa presentazione al Preside, con almeno tre giorni di anticipo, dell'ap­posito modulo compilato in ogni sua parte.

b) l'assemblea generale degli studenti ( 5 ore mensili ) viene convo­cata con la presentazione al Preside della richiesta di convocazione firmata da almeno il 10% degli studenti. Tale richiesta va fatta con non meno di 7 giorni di anticipo. Della richiesta di convocazione viene data comunicazione a tutte le classi;

c) le assemblee generali hanno durata predeterminata.

d) alle assemblee generali può essere richiesta la partecipazione di esperti, indicati dagli studenti, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno e con anticipo minimo di 5 giorni, rispetto alla seduta del Consiglio di Istituto deputato ad autorizzare detta partecipazione.

e) per motivi gravi il Preside potrà autorizzare le assemblee in data diversa da quella indicata dagli studenti, con un rinvio non superio­re a 5 giorni, salvo che il rinvio medesimo non faccia cadere la data nel mese successivo.

Art. 14

Per tutta la durata delle assemblee studentesche autorizzate sarà sospesa la normale attività didattica.

Art. 15

I genitori hanno il diritto di riunirsi nel Liceo in orario extracurriculare sia in assemblea generale sia in assemblea di classe, previa richiesta scritta al Preside.

 

 

 

ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELLE CLASSI.

Art. 16

Le domande di iscrizione al Liceo vengono accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti.

 

Art. 17

Il Preside procede alla formazione delle classi prime sentiti i criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e le proposte formulate di anno in anno dal Collegio dei Docenti.

Nella formazione delle classi prime il Preside sarà assistito da una Commissione nominata dal Consiglio di Istituto nella quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola.

Art.17bis

Nella formazione delle classi terze dovrà essere rispettato l'organico di diritto, privilegiando quindi valuta­zioni di ordine didattico, su altre possibili.

Art. 18

Il cambiamento di sezione è di competenza del Preside che potrà concederlo in base a richiesta scritta e motivata presentata dallo studente maggiorenne o dalla famiglia dello studente minorenne, sentiti i Consigli di Classe interessati con la sola componente Docenti, rispettando l'equilibrio numerico delle classi parallele. E' vietato il cambiamento di sezione ad anno scolastico iniziato (dopo il mese di settembre), salvo che per motivi gravi e solo col parere favorevole dei due Consigli di Classe interessati al cambia­mento.

 

FREQUENZA E PARTECIPAZIONE

Art. 19

Tutte le componenti scolastiche sono tenute a portare in modo chiaramente visibile durante il periodo di permanenza nell’Istituto, il tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Scuola. Ai supplenti temporanei sarà rilasciato un tesserino provvisorio privo di fotografia. La Presidenza  e la Segreteria  si impegnano a far rispettare  al personale docente e non docente  l’obbligo di esibire  il tesserino di riconoscimento. Per gli studenti sarà il docente della prima ora di lezione a controllare che ne siano forniti e ad annotare sul registro di classe chi ne fosse sprovvisto. Se il fatto si ripete più di due volte, ne sarà data comunicazione scritta alla famiglia. se lo studente è minorenne, o comunicazione formale allo studente, se maggiorenne e l’inadempienza influirà sul voto di condotta. Restano valide le usuali forme di comunicazione scuola-genitori in vigore nell’Istituto.

 

Art. 20

L'Istituto sarà aperto con 10 minuti di anticipo rispetto all'inizio delle lezioni. I ritardatari, purchè non abituali, verranno accettati in classe per ritardi non superiori a 10 minuti. Coloro che arrivano con un ritardo superiore ai 10 minuti si faranno rilasciare dall’Ufficio di Presidenza il permesso provvisorio di entrata che dovrà essere sostituito il giorno seguente da regolare giustificazione (firmata dal genitore o dallo studente se maggiorenne) Tali permessi dovranno pertanto essere conservati nel registro di classe fino all’avvenuta giustificazione.

 

Art. 21

Per gli studenti frequenza e partecipazione alla vita scolastica sono un diritto e un dovere e pertanto sono obbligatorie. Dopo ogni assenza, comunque motivata, gli studenti minorenni sono tenuti a dimostrare, utilizzando l’apposito libretto, che la famiglia ne è al corrente. Gli studenti maggiorenni possono firmare di persona le giustificazioni. Quando l’assenza per motivi di salute, superi i 5 giorni è necessario produrre un certificato medico nel quale si attesti l’idoneità alla riammissione alla frequenza scolastica. La documentazione va presentata al Medico Scolastico. Le giustificazioni delle assenze vanno presentate al docente della 1^ ora che si occuperà della relativa trascrizione sul Registro di Classe

Art.22

L’entrata e l’uscita fuori orario devono ritenersi evento eccezionale. Gli studenti potranno entrare alla 2^ ora di lezione o uscire con un’ora di anticipo sull’orario previsto solo se muniti di richiesta scritta sull’apposito libretto firmata dai genitori (o dallo studente se maggiorenne) Le richieste di permesso di entrata fuori orario devono essere controfirmate e registrate dal docente della 2^ ora. Le richieste di permesso di uscita anticipata devono essere presentate al docente della 1^ ora il quale le annoterà sul registro di classe.  Entrate ed uscite al di fuori della casistica normale, saranno autorizzate dalla Presidenza soltanto se documentate e per motivi di eccezionale gravità. In ogni caso le richieste di permessi di entrata e/o uscita in totale non potranno essere più di 8 nell’arco dell’anno scolastico. Ai Coordinatori di Classe sarà consegnato ad inizio d’anno un registro sul quale dovranno annotare assenze, giustificazioni, entrate e uscite ed eventuali rilevazioni sui comportamenti.

Art.23

Durante le lezioni, gli studenti potranno allontanarsi dall'aula solo in via eccezionale ed esclusivamente se autorizzati dall'insegnante e dovranno rimanere in classe durante il cambio dell'ora. I docenti, a loro volta, dovranno effettuare il cambio di classe nel più breve tempo possibile.

L'accesso all'Aula Professori è vietato agli studenti, che devono eventualmente rivolgersi al personale non docente

 

USO DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI

Art.24

I locali, l'arredamento, le dotazioni didattiche, strumentali, audio­visive e bibliografiche, esistenti nell'Istituto sono a disposizione di tutta la comunità scolastica. A nessuno è consentito farne uso esclusivo. Bagni e corridoi, oltre alle aule, ricadono nelle previsioni di legge che vietano il fumo nei locali pubblici. E’ consentito fumare esclusivamente in cortile e solo durante l’intervallo, alla presenza di docenti responsabili.

Il Preside e i Docenti, nell’espletamento delle proprie competenze di Legge sono tenuti a rilevare e sanzionare l’infrazione di tale norma con le seguenti modalità:

a) alla prima violazione, ammonizione con annotazione scritta sul registro di classe, a cura del Coordinatore a cui il caso verrà segnalato e della quale si terrà conto nell’assegnazione del voto di condotta.

b) alla seconda violazione lo studente viene accompagnato in presidenza e il preside avverte dell’infrazione la famiglia, se lo studente è minorenne; se lo studente è maggiorenne, si procede alla formale notifica dell’infrazione allo stesso, ai sensi della normativa in vigore. Restano valide le usuali forme di comunicazione scuola-genitori in vigore nell’Istituto

c) in caso di recidiva si deciderà la sospensione e si farà eventualmente menzione della sospensione anche sulla pagella scolastica. Il personale non effettuerà la pulizia nelle aule in cui cartacce ed altro si trovino sotto i banchi anzichè nei cestini e segnaleranno la presenza di scritte prima al docente della classe e poi alla presidenza.

Art. 25

Chiunque danneggi il patrimonio dell'Istituto è tenuto a risarcire il danno:

a) in caso che il responsabile o i responsabili non vengano indivi­duati, sarà la classe, come gruppo sociale ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;

b) nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al punto c)

c) qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servi­zi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;

d) se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio o l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;

e) E' compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verifi­catisi, e comunicare per lettera  agli studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la parte spettante;

f) le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al Bilancio della scuola, e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso - anche parziale - delle spese sostenute dall'Ente Locale, sia -ove possibile- attraverso interventi diretti in economia.

g) all'inizio dell'anno scolastico il coordinatore di classe effettuerà con gli studenti una ricognizione della situazione di banchi e suppellettili e ne annoterà l'esito sul registro di classe

Art. 26

All'inizio dell'anno scolastico ogni classe viene dotata di una chiave per consentire la chiusura dell'aula quando gli studenti accedono alle aule speciali, onde evitare eventuali danneggiamenti. Detta chiave dovrà essere restituita in segreteria a fine anno. In orario scolastico l'uso dei locali e delle attrezzature è riservato in via esclusiva all'attività didattica. Pertanto è regolato dalla Presidenza, in accordo con i criteri fissati dal Collegio dei Docen­ti. Fuori dell'orario scolastico il Consiglio di Istituto ha facoltà di concedere a terzi l'uso dei locali e delle attrezzature, in base ad una delibera ad hoc oppure tramite decisione della Presidenza, nei casi eventualmente delegati (in base a delibera). La concessione non può comunque essere accordata qualora sia di pregiudizio per le attività didattiche, parascolastiche ed extracurricolari istituzionali.

Art. 27

La concessione all'uso dei locali e delle attrezzature implica che l'utente provveda a:

a) custodire i locali ed i beni affidati in uso;

b) pulire accuratamente i locali al termine dell'uso;

c) ricostituire quanto danneggiato;

d) provvedere al pagamento delle quote di concessione all'uso, se dovute, in base alle tariffe fissate dall'Amministrazione Provincia­le;

e) terminare in ogni caso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature entro le ore 17.30 o, solo per l'Aula Magna, entro le ore 23.30.

La mancata osservanza dei predetti obblighi autorizza il Consiglio d'Istituto a revocare d'ufficio la concessione.

Art. 28

Per quanto riguarda l'uso delle macchine da scrivere, fotocopiatrice, fotoriproduttore e ciclostile, il Preside ha il compito di accertare e riconoscere la conformità al presente regolamento e il carattere obiettivamente didattico-culturale o informativo dei documenti che si intendono ottenere oltre che di autorizzarne la stampa e la diffusione.

Art. 29

Le componenti scolastiche che intendono utilizzare le attrezzature di cui all'art. precedente debbono:

a) rifondere alla cassa dell'Istituto il costo del materiale di consumo utilizzato, salvo diversa delibera del Consiglio di Istituto;

b) provvedere direttamente al lavoro manuale di dattilografia, sepa­razione, ordinamento e intestazione dei documenti. Il personale non docente dell'Istituto, coordinato dalla segreteria, provvederà unicamente a distribuire i documenti classe per classe, sulla base delle intestazioni apposte.

 

Art. 30

Il funzionamento della Biblioteca è parte integrante dell'attività scolastica e può validamente operare per la formazione culturale e civile degli studenti.

Tutti i docenti sono impegnati a contribuire al buon funzionamento della Biblioteca. La Biblioteca è agibile solo in orario scolastico e tutti possono fruirne nel rispetto dei diritti altrui, in un clima di civile e solidale convivenza. Sono ammessi al prestito e alla consultazione  docenti, studenti, non docenti in qualità di soci senza contributi. Il prestito è limitato, salvo casi eccezionali, ad una sola opera per gli studenti, a non più di due opere per i docenti. I testi dovranno essere restituiti entro 10 giorni. I prestiti possono essere rinnovati se l'opera non sia stata chiesta da altri. In caso di necessità particolari il prestito potrà essere abbreviato. Il Preside, dopo debita informazione, prende provvedimenti contro gli utenti in ritardo con la restituzione. In linea di massima i provvedimenti sono: primo ritardo, ammenda di L. 1.000 per ogni settimana di ritardo; recidiva, esclusione dal prestito per un tempo proporzionale ai ritardi. Chiunque danneggi o smarrisca le opere ricevute in prestito è tenuto a risarcire il costo di ricostituzione. Testi vari o facenti parte di collane possono non essere ammessi al prestito. E' possibile ottenere a pagamento fotocopie di pagine dei libri non ammessi al prestito.

        

Art. 31

Apertura scuola al pomeriggio

Per facilitare il confronto di idee e l'approfondimento dello studio personale, è consentito l'accesso alle aule in orario pomeridiano.

Il Preside, su presentazione di esplicita richiesta, prende provvedimenti per l'assegnazione di personale di controllo. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di Legge dell’ordinamento dello Stato italiano.

 

Liceo Scientifico Statale "A. Volta" - Milano - url: www.liceovolta.it
Ultimo aggiornamento: 02/05/2003
webmaster: Renata Adriana Bruschi - email: fo.web@virgilio.it              
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