CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

DONNE E MAFIA ] [ CONCORSO DI PERSONE NEL REATO ] ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO ] PENTITISMO ] IL RUOLO DEL SINGOLO ] SENTENZE ]

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Il concorso di persone nel reato si ha nel caso in cui un reato venga commesso da due o più persone. A questo proposito vengono distinti due diversi tipi di concorso che si differenziano a seconda del tipo di reato commesso; il concorso necessario e quello eventuale, il primo si ha quando due o più persone decidono di commettere un reato che non potrebbe essere commesso da una sola persona. Ne sono un esempio il duello, l'incesto, la cospirazione politica o l'associazione per delinquere. Il concorso eventuale si ha, invece, quando due o più persone compiono un reato che potrebbe anche essere commesso da una sola persona come l'omicidio l'incendio o la rapina.

La cooperazione di due soggetti può avvenire in due momenti differenti che corrispondono all'ideazione ed all'attuazione. Nella direttiva della dottrina tradizionale del codice Zanardelli veniva fatta distinzione, inoltre, tra compartecipazione primaria e secondaria e tra compartecipazione fisica e morale. La compartecipazione primaria nel concorso fisico 6 detta correità, la secondaria complicità, mentre nel concorso morale si parlava in generale di istigazione. La distinzione tra compartecipazione primaria e secondaria riguardava anche la pena in quanto i colpevoli primari soggiacevano alla pena del reato commesso, mentre quelli secondari godevano di alcune riduzioni. Secondo invece l'art. 110 del codice attuale (c.d. codice Rocco) non vi è distinzione tra l'artefice ed i secondari in quanto "quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Possono essere inquadrati due diversi tipi di individui che concorrono ad un reato: l'autore ed il partecipe, dove il primo compie un' azione che di per sé è conforme a quella descritta nel modello astratto del reato, mentre il secondo non realizza la fattispecie criminosa. Bisogna comunque precisare che per il diritto vigente ogni individuo che concorra alla commissione ne è autore e cosi considerato superando la distinzione operata dal codice precedente tra autore e partecipe. Nell'ambito della partecipazione viene fatta un'ulteriore distinzione tra partecipazione psichica, in cui spiccano due figure: il determinatore o ideatore e l'istigatore (colui che rafforza il proposito) e partecipazione fisica di cui fa parte il complice.

Gli elementi indispensabili per l'esistenza del concorso criminoso sono: la pluralità di agenti, la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato da parte di qualcuno dei concorrenti, il contributo causale al verificarsi del fatto e la volontà di cooperare alla commissione del reato.

 

CONTRIBUTO CASUALE ALLA VERIFICAZIONE DEL FATTO

Il concorso di reato avviene quando un soggetto abbia recato un contributo causale a verificarsi del fatto criminoso. Quindi colui che esplica un' azione priva di ogni efficacia rispetto al fatto medesimo non può essere considerato concorrente". L'azione del compartecipe deve essere un fatto punibile e sarebbe efficace solo quell'azione che non può essere eliminata col pensiero senza che il fatto medesimo venga a mancare. In questo modo non si deve considerare soltanto il risultato criminoso, ma anche l'azione o il complesso di azioni che lo hanno determinato. Anche il semplice consiglio e persino l'apparente dissuasione bastano, una volta che abbiano rafforzato nella persona a cui si è rivolti il proposito criminoso. Non vi è concorso quando l'individuo che riceve il consiglio o l'esortazione era definitivamente risoluto a commettere il delitto. Il concorso, inoltre, può aver luogo non solo con un' azione, ma anche con un'omissione che però costituisca, ad esempio, una violazione di un obbligo giuridico. La necessità che un soggetto rechi un contributo causale alla realizzazione del fatto criminoso ma per conseguenza che non costituisce compartecipazione, ma magari integra gli estremi di un altro reato, come ad esempio ricettazione o favoreggiamento; l'opera prestata posteriormente alla consumazione del reato, a meno che l'opera stessa non sia stata promessa in antecedenza e ciò abbia suscitato o rafforzato il proposito di delinquere o sia comunque risultata determinante per la buona riuscita del piano criminoso.

 

VOLONTA' DI COOPERARE NEL REATO

Non è necessario che i soggetti si siano preventivamente accordati per commettere il reato. Alcuni esperti del settore ritengono che a costituire il requisito soggettivo sia sufficiente la consapevolezza di concorrere all'azione altrui cioè la coscienza di cooperare con altri. Il requisito psichico del concorso delittuoso consiste nella volontà di cooperare nel reato. Esso implica due elementi: il primo indica la coscienza delle azioni che altre persone hanno esplicato, esplicano o esplicheranno per la realizzazione del fatto che si vuole compiere. Il secondo indica la volontà di contribuire col proprio operato al verificarsi del fatto stesso.(1)(2)

 

 

 

VARIANTI INDIVIDUALIAL PIANO COMUNE

Può accadere che uno dei concorrenti nell'eseguire la parte assegnatagli nel piano criminoso stabilito di comune accordo commetta ,di propria iniziativa, un reato diverso. A questo proposito l'art. 116 c.p. dispone che "qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde se l'evento è conseguenza della sua azione di omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto la pena è diminuita riguardo chi volle il reato meno grave". Per l'esistenza del rapporto causa-effetto nel senso del diritto non basta che l'azione o 1 omissione sia stata condizione dell'evento, ma occorre che anche l'evento stesso non si sia verificato per l'intervento di fattori eccezionali. La disposizione dell'art. 116 si applica tanto se il reato commesso sia più grave, quanto se sia meno grave di quello voluto. Quando il reato commesso è più grave, il codice vuole che la pena sia diminuita rispetto a chi volle il reato minore.

 

IL CONCORSO NECESSARIO

Il concorso necessario si verifica quando l'intervento di più persone nel reato essenziale all'esistenza del reato: ovvero quando il reato non può essere realizzato da un solo individuo, ma necessita della cooperazione di più persone. Non si tratta,come nel concorso eventuale, di un modo di realizzare il reato, ma di una distinta categoria di reati dove la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo della figura tipica delineata dalla legge come ad esempio l'associazione di stampo mafioso. Mentre spesso le azioni necessarie per l'esistenza del reato sono soggette a pena m non pochi casi solo alcuni casi sono punibili come ad esempio: corruzione dei minorenni, sfruttamento della prostituzione e usura nei quali reati è punito lo sfruttatore, il corruttore o l'usuraio e non l'altra persona che coopera al fatto. I reati nei quali si verifica il concorso necessario di persone sono assai numerosi. È vero che a volte le azioni dei vari soggetti si spiegano nella medesima direzione collaborando allo stesso reato, ma è anche possibile che le azioni partano da punti opposti movendosi l'una verso l'altra oppure l'una contro l'altra.

Quando il comportamento di un singolo è penalmente rilevante?

In generale quando la sottoposizione a pena del soggetto la cui condotta è richiesta per l'esistenza del reato non risulta dalla norma incriminatrice, tale soggetto resta impunito in base al principio nuIIum crime sine lege. Inoltre quando la legge mira alla protezione di una delle persone che con la sua condotta concorre all'esistenza del reato, tale persona non è punibile, come avviene nell'usura, nel reato consensuale e nella corruzione del minorenne. La casistica della giurisprudenza ci dimostra che, nel reato associativo di stampo mafioso, non sempre sia univoco il comportamento minimo richiesto per essere ritenuti colpevoli, e del resto la varietà delle condotte è notevole ed è alla base di queste diverse posizioni giurisprudenziali.



(1)         Con le sentenze del 1995 n0 51 la corte di cassazione ha ritenuto che il soggetto estraneo alla struttura organizzativa del sodalizio mafioso risponde di delitto di associazione per delinquere e non di associazione di stampo mafioso quando egli abbia tenuto comportamenti atipici incoerenti con lo scopo delittuoso dell'associazione, ma ritenuti dotati di idoneità casuale al mantenimento delle stesse. Il soggetto che, invece, con azione specifica e singola aiuta l'associazione a realizzare il suo programma criminoso, considerato "agevolatore" comunque in entrambi i casi può essere applicata la custodia cautelare.

 

(2)            Con la sentenza del 1996 n0 30 la corte di cassazione ha ritenuto che il soggetto che opera con gli associati di un'organizzazione criminosa allo scopo di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi dell'attività, risponde soltanto di delitto di associazione per delinquere, mentre risponde anche di favoreggiamento se aiuta un altro associato, resosi autore di reati non inerenti nell'attività prevista dal vincolo associativo

 

 

 

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Aggiornato il 12/06/01