CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
Il concorso di persone nel reato si ha
nel caso in cui un reato venga commesso da due o più persone. A questo
proposito vengono distinti due diversi tipi di concorso che si
differenziano a seconda del tipo di reato commesso; il concorso necessario
e quello eventuale, il primo si ha quando due o più persone decidono di
commettere un reato che non potrebbe essere commesso da una sola persona.
Ne sono un esempio il duello, l'incesto, la cospirazione politica o
l'associazione per delinquere. Il concorso eventuale si ha, invece, quando
due o più persone compiono un reato che potrebbe anche essere commesso da
una sola persona come l'omicidio l'incendio o la rapina.
La cooperazione di due soggetti può
avvenire in due momenti differenti che corrispondono all'ideazione ed
all'attuazione. Nella direttiva della dottrina tradizionale del codice
Zanardelli veniva fatta distinzione, inoltre, tra compartecipazione
primaria e secondaria e tra compartecipazione fisica e morale. La
compartecipazione primaria nel concorso fisico 6 detta correità, la
secondaria complicità, mentre nel concorso morale si parlava in generale
di istigazione. La distinzione tra compartecipazione primaria e secondaria
riguardava anche la pena in quanto i colpevoli primari soggiacevano alla
pena del reato commesso, mentre quelli secondari godevano di alcune
riduzioni. Secondo invece l'art. 110 del codice attuale (c.d. codice
Rocco) non vi è distinzione tra l'artefice ed i secondari in quanto
"quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse
soggiace alla pena per questo stabilita. Possono essere inquadrati due
diversi tipi di individui che concorrono ad un reato: l'autore ed il
partecipe, dove il primo compie un' azione che di per sé è conforme a
quella descritta nel modello astratto del reato, mentre il secondo non
realizza la fattispecie criminosa. Bisogna comunque precisare che per il
diritto vigente ogni individuo che concorra alla commissione ne è autore
e cosi considerato superando la distinzione operata dal codice precedente
tra autore e partecipe. Nell'ambito della partecipazione viene fatta
un'ulteriore distinzione tra partecipazione psichica, in cui spiccano due
figure: il determinatore o ideatore e l'istigatore (colui che rafforza il
proposito) e partecipazione fisica di cui fa parte il complice.
Gli elementi indispensabili per
l'esistenza del concorso criminoso sono: la pluralità di agenti, la
realizzazione dell'elemento oggettivo del reato da parte di qualcuno dei
concorrenti, il contributo causale al verificarsi del fatto e la volontà
di cooperare alla commissione del reato.
CONTRIBUTO
CASUALE ALLA VERIFICAZIONE DEL FATTO
Il concorso di reato avviene quando un
soggetto abbia recato un contributo causale a verificarsi del fatto
criminoso. Quindi colui che esplica un' azione priva di ogni efficacia
rispetto al fatto medesimo non può essere considerato concorrente".
L'azione del compartecipe deve essere un fatto punibile e sarebbe efficace
solo quell'azione che non può essere eliminata col pensiero senza che il
fatto medesimo venga a mancare. In questo modo non si deve considerare
soltanto il risultato criminoso, ma anche l'azione o il complesso di
azioni che lo hanno determinato. Anche il semplice consiglio e persino
l'apparente dissuasione bastano, una volta che abbiano rafforzato nella
persona a cui si è rivolti il proposito criminoso. Non vi è concorso
quando l'individuo che riceve il consiglio o l'esortazione era
definitivamente risoluto a commettere il delitto. Il concorso, inoltre, può
aver luogo non solo con un' azione, ma anche con un'omissione che però
costituisca, ad esempio, una violazione di un obbligo giuridico. La
necessità che un soggetto rechi un contributo causale alla realizzazione
del fatto criminoso ma per conseguenza che non costituisce
compartecipazione, ma magari integra gli estremi di un altro reato, come
ad esempio ricettazione o favoreggiamento; l'opera prestata posteriormente
alla consumazione del reato, a meno che l'opera stessa non sia stata
promessa in antecedenza e ciò abbia suscitato o rafforzato il proposito
di delinquere o sia comunque risultata determinante per la buona riuscita
del piano criminoso.
VOLONTA'
DI COOPERARE NEL REATO
Non è necessario che i soggetti si
siano preventivamente accordati per commettere il reato. Alcuni esperti
del settore ritengono che a costituire il requisito soggettivo sia
sufficiente la consapevolezza di concorrere all'azione altrui cioè la
coscienza di cooperare con altri. Il requisito psichico del concorso
delittuoso consiste nella volontà di cooperare nel reato. Esso implica
due elementi: il primo indica la coscienza delle azioni che altre persone
hanno esplicato, esplicano o esplicheranno per la realizzazione del fatto
che si vuole compiere. Il secondo indica la volontà di contribuire col
proprio operato al verificarsi del fatto stesso.
VARIANTI INDIVIDUALIAL PIANO COMUNE
Può accadere che uno dei concorrenti
nell'eseguire la parte assegnatagli nel piano criminoso stabilito di
comune accordo commetta ,di propria iniziativa, un reato diverso. A questo
proposito l'art. 116 c.p. dispone che "qualora il reato commesso sia
diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne
risponde se l'evento è conseguenza della sua azione di omissione. Se il
reato commesso è più grave di quello voluto la pena è diminuita
riguardo chi volle il reato meno grave". Per l'esistenza del rapporto
causa-effetto nel senso del diritto non basta che l'azione o 1 omissione
sia stata condizione dell'evento, ma occorre che anche l'evento stesso non
si sia verificato per l'intervento di fattori eccezionali. La disposizione
dell'art. 116 si applica tanto se il reato commesso sia più grave, quanto
se sia meno grave di quello voluto. Quando il reato commesso è più
grave, il codice vuole che la pena sia diminuita rispetto a chi volle il
reato minore.
IL
CONCORSO NECESSARIO
Il concorso necessario si verifica
quando l'intervento di più persone nel reato essenziale all'esistenza del
reato: ovvero quando il reato non può essere realizzato da un solo
individuo, ma necessita della cooperazione di più persone. Non si
tratta,come nel concorso eventuale, di un modo di realizzare il reato, ma
di una distinta categoria di reati dove la pluralità di agenti è
richiesta come elemento costitutivo della figura tipica delineata dalla
legge come ad esempio l'associazione di stampo mafioso. Mentre spesso le
azioni necessarie per l'esistenza del reato sono soggette a pena m non
pochi casi solo alcuni casi sono punibili come ad esempio: corruzione dei
minorenni, sfruttamento della prostituzione e usura nei quali reati è
punito lo sfruttatore, il corruttore o l'usuraio e non l'altra persona che
coopera al fatto. I reati nei quali si verifica il concorso necessario di
persone sono assai numerosi. È vero che a volte le azioni dei vari
soggetti si spiegano nella medesima direzione collaborando allo stesso
reato, ma è anche possibile che le azioni partano da punti opposti
movendosi l'una verso l'altra oppure l'una contro l'altra.
Quando
il comportamento di un singolo è penalmente rilevante?
In generale quando la sottoposizione a
pena del soggetto la cui condotta è richiesta per l'esistenza del reato
non risulta dalla norma incriminatrice, tale soggetto resta impunito in
base al principio nuIIum crime sine lege. Inoltre quando la legge
mira alla protezione di una delle persone che con la sua condotta concorre
all'esistenza del reato, tale persona non è punibile, come avviene
nell'usura, nel reato consensuale e nella corruzione del minorenne. La
casistica della giurisprudenza ci dimostra che, nel reato associativo di
stampo mafioso, non sempre sia univoco il comportamento minimo richiesto
per essere ritenuti colpevoli, e del resto la varietà delle condotte è
notevole ed è alla base di queste diverse posizioni giurisprudenziali.
Con le sentenze del 1995 n0
51 la corte di cassazione ha ritenuto che il soggetto estraneo
alla struttura organizzativa del sodalizio mafioso risponde di delitto
di associazione per delinquere e non di associazione di stampo mafioso
quando egli abbia tenuto comportamenti atipici incoerenti con lo scopo
delittuoso dell'associazione, ma ritenuti dotati di idoneità casuale
al mantenimento delle stesse. Il soggetto che, invece, con azione
specifica e singola aiuta l'associazione a realizzare il suo programma
criminoso, considerato "agevolatore" comunque in entrambi i
casi può essere applicata la custodia cautelare.
Con la sentenza del 1996 n0 30 la corte di
cassazione ha ritenuto che il soggetto che opera con gli associati di
un'organizzazione criminosa allo scopo di depistare le indagini di
polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a
perseguire i partecipi dell'attività, risponde soltanto di delitto di
associazione per delinquere, mentre risponde anche di favoreggiamento
se aiuta un altro associato, resosi autore di reati non inerenti
nell'attività prevista dal vincolo associativo
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