IL RUOLO DEL SINGOLO

SENTENZE ] DONNE E MAFIA ] CONCORSO DI PERSONE NEL REATO ] ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO ] PENTITISMO ] [ IL RUOLO DEL SINGOLO ] IL RUOLO DEL SINGOLO ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA  

Il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo un reato associativo, prevede il concorso necessario di persone. Ma quale comportamento di un singolo è punibile? Quando un soggetto è chiamato a rispondere del reato associativo?

Esaminando una casistica di giurisprudenza è possibile cercare di individuare l'apporto minimo richiesto. La giurisprudenza rende a dare un'interpretazione estensiva dell'articolo 416 bis del codice penale applicandolo a diversi contributi, quali favoritismi, agevolazioni e non solo la partecipazione attiva e diretta.

Si può parlare di partecipazione interna, in cui il singolo contribuisce in modo permanente, anche per il raggiungimento di interessi personali e partecipazione esterna, in cui il soggetto, pur non facendo parte del sodalizio, concorre al perseguimento degli scopi dell’associazione senza mantenere la caratteristica della costanza[1]. Secondo la Corte di Cassazione[2] un soggetto può essere chiamato a rispondere e di associazione per delinquere o associazioni di stampo mafioso e non solo di concorso esterno, anche se la sua partecipazione ha avuto una durata limitata nel tempo e, oltre a realizzare un obbiettivo vantaggioso per il sodalizio criminoso, è stata rivolta a perseguire vantaggi del singolo di qualsiasi natura. Nella sentenza citata, infatti, la Corte di Cassazione ha riconosciuto responsabile del reato associativo un esponente politico che aveva intrattenuto rapporti di questo tipo con un’organizzazione camorristica.

Questo principio costituisce un’innovazione giacché in precedenza, con la sentenza 41/95[3], la partecipazione ad una associazione mafiosa era ritenuta tale solo se presentava la caratteristica di permanenza. Non occorrevano atti specifici per regolamentare l’ adesione, ma era indispensabile che il soggetto venisse riconosciuto come proprio membro dall’associazione di stampo mafioso; non era inoltre ritenuto necessario che il soggetto traesse vantaggi personali, procurasse benefici individuali per alcuni associati.

Invece, con la sentenza 27/97[4], la Corte di Cassazione ha ritenuti responsabile di concorso eventuale od esterno nel reato il soggetto che, pur occasionalmente, ha svolto un ruolo di rilevante importanza, essenziale, insostituibile, particolarmente nei momenti di difficoltà dell’organizzazione criminale.

Su questa linea è anche la sentenza 21/97[5] che ha riconosciuto che la partecipazione ad una associazione mafiosa consiste nel contribuire in qualunque maniera affinché questa possa essere rafforzata e quindi possa realizzare l'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque ruolo svolga ogni soggetto dell'associazione. E ancora: viene ritenuto partecipe anche il soggetto che fornisca mezzi materiali a membri dell'associazione svolga attività di trasmissione di messaggi scritti tra i membri della suddetta, in quanto "ineriscono al funzionamento dell'organo criminale. In tal senso, ad esempio, è satato ritenuto colpevole esclusivamente di concorso esterno l'imprenditore che abbia messo i propri beni a disposizione ad esponenti di Cosa Nostra favorendo i loro incontri[6] , oppure l'avvocato penalista che, tramite corruzione ottenga dal magistrato atti favorevoli al suo cliente facente parte di un'associazione mafiosa[7].

Mentre non può essere considerato reato il comportamento dell'avvocato penalista che, difendendo gli imputati per associazione mafiosa, è tenuto a  sfruttare tutti gli strumenti processuali consentiti dalla legge, senza superare i limiti della propria deontologia professionale[8].

Anche la figura del politico può rispondere di tale reato se anch’egli, in cambio di voti, favorisca il lavoro dell’associazione all’interno dell’attività politica e delle istituzioni[9]. Inoltre gli indizi di partecipazione ad un’associazione possono essere costituiti sia da elementi che si possono dedurre da procedimenti penali e giudiziari( o informazioni fornite dalla polizia)[10] o più semplicemente dal fatto che l’indagato frequenti soggetti mafiosi partecipando, a riunioni ed iniziative dell’associazione[11].

In precedenza la giurisprudenza tendeva a fornire un'interpretazione restrittiva del fenomeno, ritenendo che per  essere punita la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere non potesse esaurirsi in una manifestazione di volontà di aderire a questa, occorrendo anche un contributo che favorisse il mantenimento in vita o il perseguimento degli scopi di essa che, però, poteva essere rappresentato anche dalla semplice dichiarata adesione al sodalizio[12]. E la sentenza 55/95[13] ammetteva il concorso eventuale, distinguendo tale concorrente occasionale dal partecipe che è incardinato nell'associazione, la sentenza 54/95[14] esclude dal reato associativo e concorso eventuale, ritenendo compatibile con tale figura di reato solo il concorrente necessario.

Naturalmente il reato associativo può concorrere con la commissione di altri reati, tutti quelli che vengono compiuti, da uno o più appartenenti all'organizzazione, ma anche il traffico di sostanze stupefacenti[15]  o il traffico di armi[16].


[1] Cfr. Cass. Pen. , sez. un., 5 ottobre 1994

[2] Cfr. Cass. Pen. , sez. I, 14 aprile 1995, n. 2331 

[3] Cfr. Cass. Pen. , sez. I, 1 settembre 1994

[4] Cfr. Cass. Pen. , sez. fer., 3 settembre 1996

[5] Cfr. Cass. Pen. , sez. VI, 31 gennaio 1996

[6] Cfr. Trib. Palermo, 13 dicembre 1996

[7] Cfr. Trib. Palermo, 18 novembre 1996 e Trib. Palermo, 18 novembre 1996

[8] Cfr. Trib. Palermo , 18 novembre 1996

[9] Cfr. Trib. Palmi , 25 marzo 1996

[10] Cfr. Cass. Pen. , sez. VI, 6 dicembre 1994

[11] Cfr. Cass. Pen. , sez. V, 23 novembre 1993

[12] Cfr. Cass. Pen. , sez. I, 24 giugno 1992

[13] Cfr. Cass. Pen. , sez. un., 5 ottobre 1994

[14] Cfr. Cass. Pen. , sez. I, 18 maggio 1994

[15] Cfr. Cass. Pen. , sez. I , 28 marzo 1996

[16] Cfr. Cass. Pen. , sez. VI, 6 aprile 1995, n. 9712  e  Trib. Palermo , 13 dicembre 1996

 

 

 

 

Home LA STORIA IL DIRITTO DOCUMENTI TESTI CONSULTATI

RELAZIONI NOI: LA 5 C!

WEBMASTER: SARA GHEDIN

Aggiornato il 12/06/01