[ SENTENZE ] [ DONNE E MAFIA ] [ CONCORSO DI PERSONE NEL REATO ] [ ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO ] [ PENTITISMO ] [ IL RUOLO DEL SINGOLO ] IL RUOLO DEL
SINGOLO ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA
Il
reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo un reato
associativo, prevede il concorso necessario di persone. Ma quale comportamento
di un singolo è punibile? Quando un soggetto è chiamato a rispondere del reato
associativo?
Esaminando
una casistica di giurisprudenza è possibile cercare di individuare l'apporto
minimo richiesto. La giurisprudenza rende a dare un'interpretazione estensiva
dell'articolo 416 bis del codice penale applicandolo a diversi contributi, quali
favoritismi, agevolazioni e non solo la partecipazione attiva e diretta.
Si
può parlare di partecipazione interna, in cui il singolo contribuisce in modo
permanente, anche per il raggiungimento di interessi personali e partecipazione
esterna, in cui il soggetto, pur non facendo parte del sodalizio, concorre al
perseguimento degli scopi dell’associazione senza mantenere la caratteristica
della costanza.
Secondo la Corte di Cassazione
un soggetto può essere chiamato a rispondere e di associazione per delinquere o
associazioni di stampo mafioso e non solo di concorso esterno, anche se la sua
partecipazione ha avuto una durata limitata nel tempo e, oltre a realizzare un
obbiettivo vantaggioso per il sodalizio criminoso, è stata rivolta a perseguire
vantaggi del singolo di qualsiasi natura. Nella sentenza citata, infatti, la
Corte di Cassazione ha riconosciuto responsabile del reato associativo un
esponente politico che aveva intrattenuto rapporti di questo tipo con
un’organizzazione camorristica.
Questo principio costituisce un’innovazione giacché in precedenza,
con la sentenza 41/95, la partecipazione ad una
associazione mafiosa era ritenuta tale solo se presentava la caratteristica di
permanenza. Non occorrevano atti specifici per regolamentare l’ adesione, ma
era indispensabile che il soggetto venisse riconosciuto come proprio membro
dall’associazione di stampo mafioso; non era inoltre ritenuto necessario che
il soggetto traesse vantaggi personali, procurasse benefici individuali per
alcuni associati.
Invece,
con la sentenza 27/97,
la Corte di Cassazione ha ritenuti responsabile di concorso eventuale od esterno
nel reato il soggetto che, pur occasionalmente, ha svolto un ruolo di rilevante
importanza, essenziale, insostituibile, particolarmente nei momenti di difficoltà
dell’organizzazione criminale.
Su
questa linea è anche la sentenza 21/97 che ha riconosciuto che la
partecipazione ad una associazione mafiosa consiste nel contribuire in qualunque
maniera affinché questa possa essere rafforzata e quindi possa realizzare
l'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque ruolo
svolga ogni soggetto dell'associazione. E ancora: viene ritenuto partecipe anche
il soggetto che fornisca mezzi materiali a membri dell'associazione svolga
attività di trasmissione di messaggi scritti tra i membri della suddetta, in
quanto "ineriscono al funzionamento dell'organo criminale. In tal senso, ad
esempio, è satato ritenuto colpevole esclusivamente di concorso esterno
l'imprenditore che abbia messo i propri beni a disposizione ad esponenti di Cosa
Nostra favorendo i loro incontri
, oppure l'avvocato penalista che, tramite corruzione ottenga dal magistrato
atti favorevoli al suo cliente facente parte di un'associazione mafiosa.
Mentre
non può essere considerato reato il comportamento dell'avvocato penalista che,
difendendo gli imputati per associazione mafiosa, è tenuto a
sfruttare tutti gli strumenti processuali consentiti dalla legge, senza
superare i limiti della propria deontologia professionale.
Anche
la figura del politico può rispondere di tale reato se anch’egli, in cambio
di voti, favorisca il lavoro dell’associazione all’interno dell’attività
politica e delle istituzioni.
Inoltre gli indizi di partecipazione ad un’associazione possono essere
costituiti sia da elementi che si possono dedurre da procedimenti penali e
giudiziari( o informazioni fornite dalla polizia)
o più semplicemente dal fatto che l’indagato frequenti soggetti mafiosi
partecipando, a riunioni ed iniziative dell’associazione.
In
precedenza la giurisprudenza tendeva a fornire un'interpretazione restrittiva
del fenomeno, ritenendo che per essere
punita la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere non
potesse esaurirsi in una manifestazione di volontà di aderire a questa,
occorrendo anche un contributo che favorisse il mantenimento in vita o il
perseguimento degli scopi di essa che, però, poteva essere rappresentato anche
dalla semplice dichiarata adesione al sodalizio. E la sentenza 55/95 ammetteva il concorso
eventuale, distinguendo tale concorrente occasionale dal partecipe che è
incardinato nell'associazione, la sentenza 54/95
esclude dal reato associativo e concorso eventuale, ritenendo compatibile con
tale figura di reato solo il concorrente necessario.
Naturalmente
il reato associativo può concorrere con la commissione di altri reati, tutti
quelli che vengono compiuti, da uno o più appartenenti all'organizzazione, ma
anche il traffico di sostanze stupefacenti
o il traffico di armi.
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