ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 2000 12 GIUR CASS
Nel valutare la sussistenza degli estremi del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nei comportamenti tenuti da talune donne sposate con capi mafiosi, il giudice non deve lasciarsi condizionare da asserite massime d'esperienza, frutto di astratti modelli sociologici che raccontano dell'impossibilità per una donna di affiliarsi all'organizzazione mafiosa secondo le regole interne di questa, bensì deve verificare alla stregua di quanto richiesto dalla fattispecie incriminatrice se tali comportamenti siano o meno espressione di inserimento - con specifico ruolo di qualsiasi natura - nell'organizzazione criminale e funzionali ai suoi scopi. Ente giudicante Cass. pen., sez. I, 26 maggio 1999 Parti in causa Mammoliti e altro Riviste Foro It., 2000, II, 90 Rif. ai codici CP art. 416B
CONCORSO NEL REATO 2000 4 GIUR CASS Il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, diretto alla causazione dell'evento. Ente giudicante Cass. pen., sez. I, 2 ottobre 1997, n. 1365 Parti in causa Tundo e altro Riviste Cass. Pen., 2000, 47 Rif. ai codici CP art. 110
CONCORSO NEL REATO 2000 10 GIUR CASS In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del cd. concorso anomalo (art. 116 c.p.), è necessaria, da un lato, la adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato minore o meno grave, dall'altro, la effettiva realizzazione - da parte di altro concorrente - di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la configurabilità, a titolo di concorso ai sensi dell'art. 116 c.p., nel comportamento di tre soggetti che, armati di bastoni e "bloccasterzi", presero parte ad una "spedizione punitiva", nel corso della quale, uno di essi, estratta una pistola esplose un colpo che uccise la vittima). Ente giudicante Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 1999 Parti in causa Zumbo e altro Riviste Giust. Pen., 2000, II, 395 Rif. ai codici CP art. 110 CP art. 116
ORDINE PUBBLICO (REATI) 2000 4 GIUR CASS Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso esterno di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che tutti comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo dei correi; mentre, nella prima, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. Ente giudicante Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 1999, n. 3340 Parti in causa Stolder Riviste Cass. Pen., 2000, 38 Rif. ai codici CP art. 416 ORDINE PUBBLICO (REATI) 2000 5 GIUR CASS Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato (e in specie nel reato continuato) consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso; infatti, nel concorso, esso si manifesta in maniera occasionale ed accidentale, in quanto diretto alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati dal medesimo disegno criminoso, mentre nell'associazione è diretto all'attuazione di un programma criminoso, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti con la permanenza del vincolo associativo tra gli autori, ciascuno dei quali ha consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati. Appare pertanto astrattamente corretta e, se confortata da adeguata motivazione, incensurabile in sede di legittimità, la decisione del giudice di merito che, assolto un imputato per difetto di dolo dal delitto associativo (ritenendo il suo ruolo circoscritto al solo gioco di azzardo), abbia poi disposto la confisca di somma di danaro che lo stesso deteneva, in quanto provento di attività illecita, riferibile alla associazione suddetta. Ente giudicante Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 1999, n. 949 Parti in causa Boldrini Riviste Cass. Pen., 2000, 362 Giust. Pen., 2000, II, 112 Rif. ai codici CP art. 110 CP art. 240 CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 51 GIUR CASS
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