SENTENZE

DONNE E MAFIA ] CONCORSO DI PERSONE NEL REATO ] ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO ] PENTITISMO ] IL RUOLO DEL SINGOLO ]

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO                      2000   12 GIUR CASS

 

 Nel valutare la sussistenza degli estremi del reato di partecipazione

ad  associazione  di  tipo mafioso nei comportamenti tenuti da talune

donne  sposate  con  capi  mafiosi,  il  giudice  non  deve lasciarsi

condizionare  da  asserite  massime  d'esperienza, frutto di astratti

modelli  sociologici  che raccontano dell'impossibilità per una donna

di affiliarsi all'organizzazione mafiosa secondo le regole interne di

questa,  bensì deve verificare alla stregua di quanto richiesto dalla

fattispecie   incriminatrice  se  tali  comportamenti  siano  o  meno

espressione  di inserimento - con specifico ruolo di qualsiasi natura

-   nell'organizzazione   criminale   e  funzionali  ai  suoi  scopi.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. I, 26 maggio 1999

Parti in causa

Mammoliti e altro

Riviste

Foro It., 2000, II, 90

Rif. ai codici

CP art. 416B

 

CONCORSO NEL REATO                                2000    4 GIUR CASS

 

Il  concorso di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso

un'intesa  spontanea  intervenuta  nel corso dell'azione criminosa, o

tradursi  in  un  supporto  causalmente  efficiente, sotto il profilo

materiale o morale, diretto alla causazione dell'evento.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. I, 2 ottobre 1997, n. 1365

Parti in causa

Tundo e altro

Riviste

Cass. Pen., 2000, 47

Rif. ai codici

CP art. 110

 

CONCORSO NEL REATO                                2000   10 GIUR CASS

 

In  tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del cd.

concorso  anomalo  (art.  116  c.p.),  è  necessaria,  da un lato, la

adesione  psichica del soggetto alla commissione di un reato minore o

meno  grave,  dall'altro,  la  effettiva  realizzazione - da parte di

altro  concorrente  -  di un diverso e più grave reato ed, infine, la

esistenza  di  un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra

la condotta del soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e

l'evento  diverso  e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi.

Per  la  sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso

di  causalità  materiale,  ma è necessario che il reato diverso e più

grave,  commesso  dal  concorrente,  possa rappresentarsi nella mente

dell'agente  come  uno  sviluppo,  logicamente prevedibile, di quello

voluto.  (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la configurabilità,

a  titolo  di concorso ai sensi dell'art. 116 c.p., nel comportamento

di  tre  soggetti  che,  armati  di bastoni e "bloccasterzi", presero

parte  ad  una  "spedizione  punitiva", nel corso della quale, uno di

essi,  estratta  una pistola esplose un colpo che uccise la vittima).

Ente giudicante

Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 1999

Parti in causa

Zumbo e altro

Riviste

Giust. Pen., 2000, II, 395

Rif. ai codici

CP art. 110

CP art. 116

 

ORDINE PUBBLICO (REATI)                           2000    4 GIUR CASS

 

Il  criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere

e  il concorso esterno di persone nel reato continuato va individuato

nel  carattere  dell'accordo criminoso che, nella seconda ipotesi, si

concretizza  in  via  meramente  occasionale  ed accidentale, essendo

diretto   alla   commissione   di   uno   o   più  reati  determinati

(eventualmente  ispirati  da un medesimo disegno criminoso, che tutti

comprenda  e  preveda),  con  la realizzazione dei quali si esaurisce

l'accordo  dei  correi;  mentre,  nella  prima,  l'accordo  criminoso

risulta  diretto  all'attuazione di un più vasto programma criminoso,

per  la  commissione  di  una  serie indeterminata di delitti, con la

permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei

quali   ha   la   costante   consapevolezza   di   essere   associato

all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al

di  fuori  dell'effettiva  commissione dei singoli reati programmati.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 1999, n. 3340

Parti in causa

Stolder

Riviste

Cass. Pen., 2000, 38

Rif. ai codici

CP art. 416

 

  

ORDINE PUBBLICO (REATI)                           2000    5 GIUR CASS

 

Il  criterio  distintivo  del  delitto di associazione per delinquere

rispetto  al  concorso  di  persone  nel reato (e in specie nel reato

continuato)   consiste  essenzialmente  nel  carattere  dello  stesso

accordo  criminoso;  infatti,  nel  concorso,  esso  si  manifesta in

maniera   occasionale   ed   accidentale,   in  quanto  diretto  alla

commissione  di  uno  o più reati determinati, eventualmente ispirati

dal  medesimo  disegno  criminoso, mentre nell'associazione è diretto

all'attuazione  di  un programma criminoso, volto alla commissione di

una  serie  indeterminata  di  delitti  con la permanenza del vincolo

associativo  tra  gli autori, ciascuno dei quali ha consapevolezza di

essere   associato  all'attuazione  del  programma  criminoso,  anche

indipendentemente  dalla  commissione  dei singoli reati programmati.

Appare  pertanto  astrattamente corretta e, se confortata da adeguata

motivazione,  incensurabile  in sede di legittimità, la decisione del

giudice  di  merito  che, assolto un imputato per difetto di dolo dal

delitto  associativo  (ritenendo  il  suo  ruolo circoscritto al solo

gioco  di azzardo), abbia poi disposto la confisca di somma di danaro

che  lo  stesso  deteneva,  in  quanto provento di attività illecita,

riferibile alla associazione suddetta.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 1999, n. 949

Parti in causa

Boldrini

Riviste

Cass. Pen., 2000, 362

Giust. Pen., 2000, II, 112

Rif. ai codici

CP art. 110

CP art. 240

CP art. 416B

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 51 GIUR CASS

Concorre nel delitto di associazione per delinquere, nella specie di
stampo mafioso, colui che, estraneo alla struttura organizzativa del
sodalizio, non avendo aderito al "pactum sceleris" e non partecipe
della tipica attività consortile, abbia tuttavia posto in essere
comportamenti atipici, incoerenti con lo scopo delittuoso
dell'associazione, ma dotati di idoneità causale al mantenimento
della stessa. Agevola invece l'associazione per delinquere colui che,
con azione specifica e singola, aiuta l'associazione a realizzare il
suo programma criminoso. Le due ipotesi pertanto sussistono
autonomamente. In ogni caso, poichè l'art. 275 comma 3 c.p.p.
prescrive la custodia cautelare in carcere sia per i concorrenti che
per gli agevolatori del reato di associazione di tipo mafioso, la
misura è da ritenersi legittima anche quando, riferita alla prima
ipotesi criminosa, si ritenga invece sussistente la seconda.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 6 giugno 1994
Parti in causa
Bargi
Riviste
Giust. Pen., 1995, II, 18
Rif. ai codici
CP art. 416
CP art. 416B
Rif. legislativi
L 12 luglio 1991 n. 203, art. 7
L 12 luglio 1991 n. 203, art. 8

 

 

 

Home LA STORIA IL DIRITTO DOCUMENTI TESTI CONSULTATI

RELAZIONI NOI: LA 5 C!

WEBMASTER: SARA GHEDIN

Aggiornato il 12/06/01