IL
FENOMENO DEL PENTITISMO
Il pentito è colui che si dissocia dall’organizzazione mafiosa
ponendosi a servizio della giustizia in cambio di protezione per sé e per
i suoi familiari e dei vantaggi quale la riduzione della pena, anonimato e
anche contributi patrimoniali.
Le
ragioni che inducono un pentito a tenere questo comportamento possono
essere le più svariate come l’impossibilità di “fare carriera”
nella società mafiosa, il tradimento da parte del gruppo verso i suoi
familiari, una scarsa rispondenza dell’organizzazione all’impegno
fornito.
All’inizio
i pentiti continuavano a tenere anche con la giustizia un comportamento da
“uomo d’onore” così come afferma Giovanni Falcone nel libro “Cose
di Cosa Nostra”. Infatti riferisce che i pentiti durante
l’interrogatorio erano schivi e mantenevano lo stesso comportamento
fiero e ai limiti dell’omertà.
Oggi
giorno, il fenomeno del pentitismo si espande sempre più anche se in
realtà molte volte le confessioni sono artefatte e non sincere.
Giustamente lo Stato assume, dunque un comportamento diffidente anche
perché diversi soggetti si contraddicono accusandosi l’uno contro
l’altro.
Tutto
ciò è chiaramente esposto nella sentenza della Corte di Cassazione n°40
del 1996 in cui la confessione resa dal pentito al di fuori del processo
ha valore di mero indizio, invece quella esposta nell’aula giudiziaria
può costituire una prova pecuniaria correlata da altri elementi.
Analogamente
la sentenza della Corte di Cassazione n°41 del 1996 afferma che nel caso
in cui due pentiti confermino la stessa accusa le loro dichiarazioni
assumono valore effettivo di prova.
Lo
Stato riconoscendo l’importanza dei pentiti ha previsto, con
l’articolo 8 della legge n° 152 del 13 Maggio 1991, successivamente
modificato, una circostanza attenuante la cui modalità di applicazione è
stata chiarita dalla giurisprudenza.
La
Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n° 23 del 1997 ha detto che
il comportamento dell’imputato rilevante ai fini della circostanza
attenuante, deve essere concreto e significativo per lo sviluppo delle
indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura di
altri colpevoli.
Inoltre,
con la sentenza n° 24 del 1997, ha chiarito che il giudice deve tenere
conto solo di quanto riferito dall’imputato in relazione al procedimento
che sta trattando, e solo limitatamente a quei reati di cui sia in corso
l’imputazione può applicare lo sconto di pena.
Oltre
al fenomeno del pentitismo del singolo individuo, in questi ultimi anni,
si è assistito anche ad una diversa presa di coscienza dei cittadini che
hanno risposto in maniera più attiva al fenomeno mafioso.
Il
primo passo in avanti si è notato quando nelle elezioni dei sindaci sono
risultati vincitori per la prima volta persone impegnate nella lotta
contro la mafia come Maria Maniscalco eletta a S. Giuseppe Iato, fenomeno
veramente significativo anche perché ci presenta una figura ben diversa
dai modelli tradizionali.
Frutto
di questo cambiamento può essere considerata la sentenza n° 25 del 1994
con la quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto il Comune come parte
civile danneggiato dall’associazione per delinquere di tipo mafioso.
Infatti
le mafie creano dei disagi all’immagine della città e allo sviluppo di
attività produttive e turistiche.
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