PENTITISMO

DONNE E MAFIA ] CONCORSO DI PERSONE NEL REATO ] ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO ] [ PENTITISMO ] IL RUOLO DEL SINGOLO ] SENTENZE ]

IL FENOMENO DEL PENTITISMO

      Il pentito è colui che si dissocia dall’organizzazione mafiosa ponendosi a servizio della giustizia in cambio di protezione per sé e per i suoi familiari e dei vantaggi quale la riduzione della pena, anonimato e anche contributi patrimoniali.

Le ragioni che inducono un pentito a tenere questo comportamento possono essere le più svariate come l’impossibilità di “fare carriera” nella società mafiosa, il tradimento da parte del gruppo verso i suoi familiari, una scarsa rispondenza dell’organizzazione all’impegno fornito.

All’inizio i pentiti continuavano a tenere anche con la giustizia un comportamento da “uomo d’onore” così come afferma Giovanni Falcone nel libro “Cose di Cosa Nostra”. Infatti riferisce che i pentiti durante l’interrogatorio erano schivi e mantenevano lo stesso comportamento fiero e ai limiti dell’omertà.

Oggi giorno, il fenomeno del pentitismo si espande sempre più anche se in realtà molte volte le confessioni sono artefatte e non sincere. Giustamente lo Stato assume, dunque un comportamento diffidente anche perché diversi soggetti si contraddicono accusandosi l’uno contro l’altro.

Tutto ciò è chiaramente esposto nella sentenza della Corte di Cassazione n°40 del 1996 in cui la confessione resa dal pentito al di fuori del processo ha valore di mero indizio, invece quella esposta nell’aula giudiziaria può costituire una prova pecuniaria correlata da altri elementi.

Analogamente la sentenza della Corte di Cassazione n°41 del 1996 afferma che nel caso in cui due pentiti confermino la stessa accusa le loro dichiarazioni assumono valore effettivo di prova.

Lo Stato riconoscendo l’importanza dei pentiti ha previsto, con l’articolo 8 della legge n° 152 del 13 Maggio 1991, successivamente modificato, una circostanza attenuante la cui modalità di applicazione è stata chiarita dalla giurisprudenza.

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n° 23 del 1997 ha detto che il comportamento dell’imputato rilevante ai fini della circostanza attenuante, deve essere concreto e significativo per lo sviluppo delle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura di altri colpevoli.

Inoltre, con la sentenza n° 24 del 1997, ha chiarito che il giudice deve tenere conto solo di quanto riferito dall’imputato in relazione al procedimento che sta trattando, e solo limitatamente a quei reati di cui sia in corso l’imputazione può applicare lo sconto di pena.

Oltre al fenomeno del pentitismo del singolo individuo, in questi ultimi anni, si è assistito anche ad una diversa presa di coscienza dei cittadini che hanno risposto in maniera più attiva al fenomeno mafioso.

Il primo passo in avanti si è notato quando nelle elezioni dei sindaci sono risultati vincitori per la prima volta persone impegnate nella lotta contro la mafia come Maria Maniscalco eletta a S. Giuseppe Iato, fenomeno veramente significativo anche perché ci presenta una figura ben diversa dai modelli tradizionali.

Frutto di questo cambiamento può essere considerata la sentenza n° 25 del 1994 con la quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto il Comune come parte civile danneggiato dall’associazione per delinquere di tipo mafioso.

        Infatti le mafie creano dei disagi all’immagine della città e allo sviluppo di attività produttive  e turistiche.

 

 

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Aggiornato il 12/06/01