[ DONNE E MAFIA ] [ CONCORSO DI PERSONE NEL REATO ] [ ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO ] [ PENTITISMO ] [ IL RUOLO DEL SINGOLO ]
ASSOCIAZIONI
DI TIPO MAFIOSO
2000 8 GIUR CASS
Ai fini della
configurabilità del delitto
di partecipazione ad
associazione
mafiosa, il
vincolo associativo
tra il singolo e
l'organizzazione
si instaura
nella prospettiva
di una futura
permanenza
in essa
a tempo indeterminato
e si protrae sino allo
scioglimento
della consorteria,
potendo essere significativo della
cessazione
del carattere
permanente del reato
soltanto l'avvenuto
recesso
volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della
qualità di partecipe,
deve essere accertato caso per caso in virtù
di condotta esplicita,
coerente e univoca e non in base a elementi
indiziari
di incerta
valenza, quali
quelli della
età, del
subingresso
di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della
residenza
in luogo in cui si assume non essere operante una famiglia
di
"cosa nostra".
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. VI, 21 maggio 1998, n. 3089
Parti
in causa
Caruana
Riviste
Cass.
Pen., 2000, 1944
Rif.
ai codici
CP
art. 416B
ASSOCIAZIONI
DI TIPO MAFIOSO
2000 16 GIUR CASS
Nell'assunzione
della qualifica
di uomo
d'onore va ravvisata non
soltanto
l'appartenenza tendenzialmente
permanente e difficilmente
revocabile
alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento
di
un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi,
ma
altresì la
prova del
contributo causale,
che è
immanente
nell'obbligo
di prestare ogni propria disponibiltà al servizio della
cosca,
accrescendone così
la potenzialità operativa e
la capacità
di
inserimento nel
tessuto sociale anche mercè
l'aumento numerico
dei
suoi membri.
Ed invero
se la
condotta di partecipazione ad
un'associazione
per delinquere,
per essere
punibile, non
può
esaurirsi
in una
manifestazione positiva di volontà del singolo di
aderire
al sodalizio
che si sia già formato,
occorrendo invece la
prestazione,
da parte
dello stesso, di un effettivo contributo che
può
essere anche
minimo e
di qualsiasi forma e contenuto, purchè
destinato
a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura
o al
perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell'associazione di
tipo
mafioso -
che si differenzia dalla
comune associazione per
delinquere
per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai
metodi
usati e
dalla capacità
di sopraffazione,
a sua
volta
scaturente
dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede
di
prestare, quando necessario,
concreta attività diretta a piegare
la
volontà dei
terzi che
vengano a
trovarsi in
contatto con
l'associazione
e che ad essa
eventualmente resistano - il detto
contributo
può essere
costituito anche
dalla dichiarata adesione
all'associazione
da parte
del singolo, il quale presti
la propria
disponibilità
ad agire,
quale uomo
d'onore, ai
fini anzidetti.
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. II, 28 gennaio 2000
Parti
in causa
Oliveri
Riviste
Diritto
e Giustizia, 2000, f. 23, 61
CONCORSO
NEL REATO
1999 4 GIUR CASS
In
tema di
concorso di
persone nel
reato, stante la struttura
unitaria
del reato
concorsuale, allorchè
si viene
a realizzare
quest'associazione
di diverse
volontà finalizzate alla
produzione
dello
stesso evento,
ciascun compartecipe è
chiamato a rispondere
sia
degli atti
compiuti personalmente, sia
di quelli compiuti dai
correi
nei limiti della concordata impresa criminosa; per cui, quando
l'attività
del compartecipe si sia
estrinsecata e inserita con
efficienza
causale nel
determinismo produttivo dell'evento,
fondendosi
indissolubilmente con
quella degli altri, si avrà, come
ulteriore
conseguenza, che l'evento
verificatosi sia da considerare
come
l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di
quelli
che non
hanno posto
in essere l'azione tipica
del reato.
(Fattispecie
in tema
di ritenuto
concorso nelle effettuazioni di
reati
vari da
parte di
persona posta al vertice di
associazione
politico-criminale
che ideava
e programmava
le imprese poste in
esecuzione
da altri).
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. I, 8 maggio 1998, n. 7442
Parti
in causa
Negri
Riviste
Cass.
Pen., 1999, 3123
Rif.
ai codici
CP
art. 110
CONCORSO
NEL REATO
1999 7 GIUR CASS
In
tema di concorso di persone nel reato non può applicarsi, ai fini
della
valutazione della
marginalità dell'opera di un compartecipe,
un
criterio assoluto che conduca a ritenere sussistente la diminuente
di
cui all'art. 114 c.p. solo se il fatto-reato si sarebbe egualmente
verificato,
seppure con
diverse modalità,
in assenza
di quel
compartecipe;
deve farsi
viceversa ricorso
ad un
criterio di
comparazione
tra i contributi dei
vari concorrenti, secondo
una
valutazione
intersoggettiva della
loro condotta
che la norma
espressamente
rimette alla discrezionalità del giudice.
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. II, 24 novembre 1998, n. 201
Parti
in causa
Stigliano
Riviste
CED
Cassazione, 1999
Rif.
ai codici
CP
art. 110
CP
art. 114
ASSOCIAZIONI
DI TIPO MAFIOSO
1999 7 GIUR CASS
In
tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, pur dovendosi
ammettere
che un'adeguata
comprensione dei fenomeni associativi di
stampo mafioso non
può prescindere
dai risultati
di serie
ed
accreditate
indagini di
ordine socio - criminale,
deve, tuttavia,
senz'altro
escludersi che la massima di esperienza ricavabile da tali
risultati
possa esimere
il giudice
dall'osservanza del dovere di
ricerca delle prove
indispensabili per l'accertamento
della
fattispecie
concreta formante
oggetto della
singola vicenda
processuale
che egli
è chiamato a
definire. (Nella
specie, in
applicazione
di tale principio, è stata censurata la motivazione del
giudice di merito
nella parte in cui aveva,
tra l'altro, ritenuto
configurabili
gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui
all'art.
416 bis nei confronti di soggetto la cui posizione era stata
definita
di tipica "contiguità
soggiacente" rispetto alla diffusa e
attiva
presenza sul territorio di forti organizzazioni camorristiche.
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. I, 5 gennaio 1999, n. 84
Parti
in causa
Cabib
Riviste
Riv.
Pen., 1999, 251
Rif.
ai codici
CP
art. 416B
ASSOCIAZIONI
DI TIPO MAFIOSO
1999 12 GIUR CASS
Risponde
del reato
di concorso
in associazione per delinquere di
stampo mafioso il soggetto che, pur estraneo alla struttura organica
del sodalizio, presti
un contributo
duraturo e
consapevole
all'attività
delittuosa da
questa svolta.
La responsabilità può
essere esclusa solo
ove sia
acquisita la
prova positiva di una
formale esclusione del
soggetto dall'associazione secondo le regole
interne,
anche consuetudinarie,
di questa.
In assenza
di tale
dimostrazione,
ove risulti
che gli
affiliati fanno
preventivo
affidamento
sul contributo
di taluno,
la condotta
di questi va
considerata
alla stregua di quella di qualsiasi partecipe.
(Nell'affermare
il principio di cui in massima la corte ha annullato
la sentenza del
giudice di
merito che aveva prosciolto dal reato
associativo,
per aver
agito in stato di necessità, un soggetto che
aveva svolto con
continuità l'attività di
riscossione del "pizzo"
per conto dell'associazione,
asserendo che
questi era
estraneo
all'associazione
ed era
stato costretto
dalle minacce ricevute).
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. V, 23 aprile 1997, n. 4903
Parti
in causa
ORDINE
PUBBLICO (REATI)
1999 27 GIUR CASS
In tema di
partecipazione ad associazione
di stampo mafioso, la
circostanza
aggravante prevista
dall'art. 416
bis comma 4 c.p. è
configurabile
a carico
di ogni
partecipe che sia consapevole del
possesso
di armi
da parte
degli associati o lo ignori per colpa.
(Fattispecie
relativa all'associazione
per delinquere
di stampo
mafioso denominata "cosa
nostra", in riferimento alla quale la S.C.
ha affermato che,
data la
sua stabile dotazione di armi, questa
costituisca
fatto notorio non ignorabile).
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. I, 28 settembre 1998, n. 13008
Parti
in causa
Bruno
Riviste
Cass.
Pen., 1999, 2510
Rif.
ai codici
CP
art. 416
ORDINE
PUBBLICO (REATI)
1999 33 GIUR CASS
Ai fini dell'affermazione
di responsabilità di taluno in ordine al
reato di partecipazione
ad associazione
di stampo
mafioso, non
occorre la prova
che egli
abbia personalmente posto in essere
attività
di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola
sua
aggregazione a un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche
siano
tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416
bis c.p.
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. I, 28 settembre 1998, n. 13008
Parti
in causa
Bruno
Riviste
Cass.
Pen., 1999, 2510
Rif.
ai codici
CP
art. 416B
ASSOCIAZIONI
DI TIPO MAFIOSO
1998 15 GIUR CASS
Risponde
del reato
di concorso
in associazione per delinquere di
stampo mafioso il soggetto che, pur estraneo alla struttura organica
del sodalizio, presti
un contributo
duraturo e
consapevole
all'attività
delittuosa da
questa svolta.
La responsabilità può
essere esclusa solo
ove sia
acquisita la
prova positiva di una
formale esclusione del
soggetto dall'associazione secondo le regole
interne,
anche consuetudinarie,
di questa.
In assenza
di tale
dimostrazione,
ove risulti
che gli
affiliati fanno
preventivo
affidamento
sul contributo
di taluno,
la condotta
di questi va
considerata
alla stregua di quella di qualsiasi partecipe.
(Nell'affermare
il principio di cui in massima la corte ha annullato
la sentenza del
giudice di
merito che aveva prosciolto dal reato
associativo,
per aver
agito in stato di necessità, un soggetto che
aveva svolto con
continuità l'attività di
riscossione del "pizzo"
per conto dell'associazione,
asserendo che
questi era
estraneo
all'associazione
ed era
stato costretto
dalle minacce ricevute).
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. V, 23 aprile 1997, n. 4903
Parti
in causa
Montalto
Riviste
Cass.
Pen., 1998, 2344
Giust.
Pen., 1998, II, 411
Rif.
ai codici
CP
art. 110
CP
art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 55 GIUR CASS
E' configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per
delinquere di stampo mafioso. (Nell'affermare il principio di cui in
massima, la suprema Corte ha sottolineato la diversità di ruoli tra
il partecipe all'associazione e il concorrente eventuale materiale,
nel senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o
comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li
raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma, colui che agisce
nella "fisiologia", nella vita corrente quotidiana dell'associazione,
mentre il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte
dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", ma
al quale si rivolge sia per colmare eventuali vuoti temporanei in un
determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la
"fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando
una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il
contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un
esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei
momenti di emergenza della vita associativa).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. un., 5 ottobre 1994
Parti in causa
Demitry
Riviste
Cass. Pen., 1995, 842, n. IACOVIELLO
Foro It., 1995, II, 341
Giur. It., 1995, II, 422, n. INSOLERA
Riv. Pen., 1995, 326
Giust. Pen., 1995, II,129, 222
Arch. Nuova Proc. Pen., 1995, 63
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 41 GIUR CASS
La condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso
consiste nel "fare parte" dell'associazione, cioè nell'esserne
divenuto membro attraverso un'adesione alle regole dell'accordo
associativo e un inserimento, di qualunque genere,
nell'organizzazione, con carattere di permanenza. Inoltre l'adesione
deve trovare un riscontro da parte dell'associazione, nel senso che
questa a sua volta deve riconoscere la qualità di associato alla
persona che ha manifestato l'adesione. Non occorrono atti formali o
prove particolari dell'ingresso nell'associazione, che può avvenire
nei modi più diversi ed anche solo mediante un'adesione di qualunque
genere ricevuta dal capo, ma occorre che un ingresso ci sia stato,
che cioè una persona sia divenuta "parte" dell'associazione, e non
è sufficiente che con l'associazione essa sia entrata in rapporti
trovandone giovamento o fornendo un contributo fattivo ad alcuni
associati.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 1 settembre 1994
Parti in causa
Graci
Riviste
Cass. Pen., 1995, 539, n. PACI
Rif. ai codici
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 54 GIUR CASS
Nel reato di associazione a delinquere di tipo mafioso è
ipotizzabile soltanto il concorso necessario di persone e non anche
quello eventuale data la particolare struttura di detto reato.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 18 maggio 1994
Parti in causa
Clementi
Riviste
Giur. It., 1995, II, 714, n. PRESTIPINO
Rif. ai codici
CPP1930 art. 110
CPP1930 art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 31 GIUR CASS
Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad
associazione per delinquere, comune o di tipo mafioso, non è sempre
necessario che il vincolo associativo fra il singolo e
l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura
permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio
dell'organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a
forme di partecipazione destinate, ab origine, ad una durata limitata
nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere
l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli
scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da
parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di
qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può
assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente
strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza
penale. E ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla
diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno"
del singolo nella associazione per delinquere. (Nella specie
trattavasi di rapporti di collaborazione instauratisi fra un
esponente politico ed un'organizzazione camorristica, in cui la
Corte, in base ai suddetti principi, ha riconosciuto legittimamente
configurabile, a carico del primo, il reato di partecipazione alla
detta associazione).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 14 aprile 1995, n. 2331
Parti in causa
Mastrantuono
Riviste
Cass. Pen., 1996, 1781
Riv. Polizia, 1996, 353
Rif. ai codici
CP art. 416
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 28 GIUR CASS
Il concetto di associazione mafiosa "armata" è più ampio di quello
adottato in ordine all'associazione per delinquere semplice perchè
la disponibilità delle armi, ancorchè occultate o custodite in
depositi, non richiede la diretta detenzione nè il porto di esse,
essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la
disponibilità per il conseguimento dei fini del sodalizio.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. VI, 6 dicembre 1994
Parti in causa
Imerti
Riviste
Cass. Pen., 1996, 3627
Rif. ai codici
CP art. 416
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 27 GIUR CASS
Qualora sia accertato anche nei confronti di taluno soltanto dei
componenti di un'associazione per delinquere di stampo mafioso il
possesso di armi, l'aggravante dell'associazione armata è
configurabile a carico di ogni altro componente che sia consapevole
di detto possesso e (recte o) lo abbia ignorato per colpa.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 1995, n. 9712
Parti in causa
Primavera e altro
Riviste
Cass. Pen., 1996, 3307
Giust. Pen., 1996, II, 301
Rif. ai codici
CP art. 59
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 27 GIUR CASS
Nell'ipotesi di concorso, anche nella forma cosiddetta eventuale o
esterno, nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. esiste una
cointeressenza che, pur se occasionale, deve presentare il carattere
di una rilevante importanza, tale da comportare l'assunzione di un
ruolo esterno, ma essenziale, ineliminabile ed insostituibile,
particolarmente nei momenti di difficoltà dell'organizzazione
criminale. Quest'ultimo estremo non deve essere ravvisabile quando si
contesta l'aggravante di cui all'art. 7 d.lg. 13 maggio 1991 n. 152,
conv. con modificazioni con la l. 12 luglio 1991 n. 203, che si
sostanzia nella semplice finalità di agevolazione dell'attività
posta in essere dalla consorteria mafiosa, essendo in quest'ultimo
caso necessario che venga accertata tale oggettiva finalizzazione
dell'azione alla detta agevolazione. (Nella fattispecie, il
ricorrente imputato dei reati di cui agli art. 378 e 390 c.p., 7
d.lg. n. 152 del 1991, aveva dedotto che, non essendogli stato
contestato il concorso nell'associazione di tipo mafioso, era da
escludere la volontà di agevolare il programma criminoso del
sodalizio, con conseguente incompatibilità con le fattispecie
delittuose dell'aggravante di cui al citato art. 7).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. fer., 3 settembre 1996
Parti in causa
Blando
Riviste
Giust. Pen., 1997, II, 501
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B
Rif. legislativi
DL 13 maggio 1991 n. 152
L 12 luglio 1991 n. 203, art. 7
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 21 GIUR CASS
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, perchè si
realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati non è
necessario che ciascuno utilizzi la forza intimidatrice nè consegua
direttamente, per sè e per altri, il profitto o il vantaggio da
realizzare attraverso l'associazione, contrassegnato dal connotato
dell'ingiustizia. La condotta di partecipazione consiste nel
contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza
ed al rafforzamento dell'associazione e quindi alla realizzazione
dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice,
qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga
nell'ambito dell'associazione.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 1996
Parti in causa
Alleruzzo
Riviste
Cass. Pen., 1997, 3384
Rif. ai codici
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 30 GIUR TRIB
Risponde di concorso esterno nel reato associativo l'imprenditore che
su istanza dell'associazione mafiosa ha assunto nella sua azienda un
pericoloso affiliato e ha reso disponibili immobili per consentire
all'organizzazione di tenere riunioni al riparo da occhi indiscreti,
mentre va assolto perchè il fatto non sussiste l'imprenditore nei
confronti del quale venga dimostrata soltanto una fitta trama di
contatti con esponenti di "Cosa nostra" senza l'accertamento di
almeno un singolo effettivo contributo diretto a mantenere o
rafforzare l'ente criminale.
Ente giudicante
Trib. Palermo, 13 dicembre 1996
Parti in causa
Scamardo e altro
Riviste
Foro It., 1997, II, 706
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 31 GIUR TRIB
Risponde di concorso esterno e non di partecipazione all'associazione
mafiosa l'avvocato penalista a carico del quale sia stata raggiunta
la prova di una sua imminente affiliazione rituale nelle file di
"Cosa nostra" nonchè della materiale realizzazione di comportamenti
illeciti favorevoli all'organizzazione criminale e connessi
all'attività professionale, quale ad es., l'aver esercitato
pressioni su un medico legale al fine di costringerlo a mutare le
conclusioni di una perizia contraria agli interessi processuali di
alcuni imputati appartenenti all'associazione mafiosa e da lui
assistiti.
Ente giudicante
Trib. Palermo, 18 novembre 1996
Parti in causa
Cordaro e altro
Riviste
Foro It., 1997, II, 611, n. VISCONTI
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 32 GIUR TRIB
La condotta dell'avvocato penalista che, nell'interesse di alcuni
imputati per associazione mafiosa, abbia esercitato il proprio
mandato difensivo sfruttando tutti gli strumenti processuali
consentiti dalla legge e non travalicando i limiti impostigli dalla
deontologia professionale, non può mai configurarsi come contributo
penalmente rilevante ai sensi degli art. 110 e 416 bis c.p., poichè
trattasi comunque di attività rientrante nell'ambito del diritto
alla difesa tutelato dall'art. 24, comma 2 cost.; a nulla rilevando,
di conseguenza, le propalazioni di numerosi collaboratori di
giustizia convergenti su una generica "vicinanza" del professionista
ad alcuni esponenti dell'organizzazione criminale.
Ente giudicante
Trib. Palermo, 18 novembre 1996
Parti in causa
Cordaro e altro
Riviste
Foro It., 1997, II, 611, n. VISCONTI
Rif. ai codici
COST art. 24
CP art. 110
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 33 GIUR TRIB
Si configura il concorso esterno e non la partecipazione
nell'associazione mafiosa tutte le volte in cui tra il politico e il
sodalizio mafioso si instauri un rapporto che poggi solo sullo
scambio di voti (sia come procacciamento di voti tra gli affiliati
che come coercizione di voto di soggetti estranei) da una parte e
favori dall'altra, in quanto proprio la mancata piena coincidenza
delle finalità perseguite dai protagonisti di tale sinallagma
costituisce l'elemento qualificante e differenziatore tra il politico
colluso con la mafia e l'affiliato che - avendo già aderito in toto
al programma delinquenziale - si dedica all'attività politica e con
il quale il sodalizio non dovrà porre in essere alcuno scambio
essendo garantito dalla semplice presenza di un proprio
rappresentante in seno alle istituzioni; ne consegue anche che il
reato di concorso esterno si consuma nel momento in cui tale "patto a
prestazioni corrispettive" tra il politico e l'associazione viene
stipulato, poichè i relativi adempimenti delle parti attengono solo
all'esecuzione del contratto e non già al suo perfezionamento.
Ente giudicante
Trib. Palmi, 25 marzo 1996
Parti in causa
Mancini
Riviste
Foro It., 1997, II, 441, n. VISCONTI
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 35 GIUR CASS
I reati associativi di cui agli art. 416 bis c.p. - associazione per
delinquere di stampo mafioso - e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 -
associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti - avendo scopi diversi e tutelando differenti beni
giuridici - il primo, l'ordine pubblico sotto il particolare profilo
della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni
svolgenti attività, lecite ed illecite, con modalità intimidatrici
derivanti dalla natura dell'associazione e cagionanti condizioni di
assoggettamento ai propri scopi e di omertà sugli stessi idonei al
raggiungimento di profitti o vantaggi ingiusti; l'altro, la difesa
della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della
droga e della sua diffusione e, solo indirettamente - come del resto
ogni fattispecie penale - la salvaguardia dell'ordine pubblico in
senso generico - possono concorrere tra loro.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 28 marzo 1996
Parti in causa
Angelini
Riviste
Cass. Pen., 1997, 696
Giust. Pen., 1997, II, 89
Rif. ai codici
CP art. 416B
Rif. legislativi
DPR 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 26 GIUR CASS
Integrano la condotta di partecipazione ad associazione per
delinquere di tipo mafioso la fornitura di mezzi materiali a membri
di detta associazione e l'attività di trasmissione di messaggi
scritti tra membri influenti della medesima, in quanto esse
ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale, sia sotto il
profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per
l'attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali
informativi tra i suoi membri, che è l'incombenza di primaria
importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 25 giugno 1996
Parti in causa
Trupiano
Riviste
Cass. Pen., 1997, 1710
Giust. Pen., 1997, II, 298
Rif. ai codici
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 17 GIUR CASS
Ricorrono i gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione
per delinquere di stampo mafioso, con conseguente legittimità del
provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere, quando
sia rimasto accertato a carico dell'indagato il fatto di frequentare
individui mafiosi con la partecipazione a riunioni operative di
organizzazione mafiosa.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. V, 23 novembre 1993
Parti in causa
Picardi
Riviste
Riv. Pen., 1994, 509, n. FAVINO
Rif. ai codici
CP art. 416B
CPP art. 273
CPP art. 285
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 19 GIUR CASS
La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per
essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di
volontà del singolo di aderire all'associazione che si sia già
formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di
un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi
forma e contenuto, purchè destinato a fornire efficacia al
mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi
di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi
questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare
forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità
di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli
associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario,
concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che
vengano a trovarsi in contrasto con l'associazione e che ad essa
eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito
anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del
singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo
d'onore", ai fini anzidetti.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 24 giugno 1992
Parti in causa
Alfano e altro
Riviste
Giust. Pen., 1993, II, 265
Rif. ai codici
CP art. 416
CP art. 416B
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