SENTENZE

DONNE E MAFIA ] CONCORSO DI PERSONE NEL REATO ] ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO ] PENTITISMO ] IL RUOLO DEL SINGOLO ]

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO                      2000    8 GIUR CASS

 

Ai  fini  della  configurabilità  del  delitto  di  partecipazione ad

associazione  mafiosa,  il  vincolo  associativo  tra  il  singolo  e

l'organizzazione   si   instaura  nella  prospettiva  di  una  futura

permanenza  in  essa  a  tempo  indeterminato  e si protrae sino allo

scioglimento  della  consorteria,  potendo essere significativo della

cessazione  del  carattere  permanente  del reato soltanto l'avvenuto

recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della

qualità  di  partecipe,  deve essere accertato caso per caso in virtù

di  condotta  esplicita,  coerente e univoca e non in base a elementi

indiziari   di   incerta   valenza,   quali  quelli  della  età,  del

subingresso  di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della

residenza  in luogo in cui si assume non essere operante una famiglia

di "cosa nostra".

Ente giudicante

Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 1998, n. 3089

Parti in causa

Caruana

Riviste

Cass. Pen., 2000, 1944

Rif. ai codici

CP art. 416B

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO                      2000   16 GIUR CASS

 

Nell'assunzione  della  qualifica  di  uomo  d'onore va ravvisata non

soltanto  l'appartenenza  tendenzialmente  permanente e difficilmente

revocabile  alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento

di  un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi,

ma   altresì  la  prova  del  contributo  causale,  che  è  immanente

nell'obbligo  di prestare ogni propria disponibiltà al servizio della

cosca,  accrescendone  così  la  potenzialità operativa e la capacità

di  inserimento  nel  tessuto  sociale anche mercè l'aumento numerico

dei  suoi  membri.  Ed  invero  se  la  condotta di partecipazione ad

un'associazione   per   delinquere,  per  essere  punibile,  non  può

esaurirsi  in  una  manifestazione positiva di volontà del singolo di

aderire  al  sodalizio  che  si sia già formato, occorrendo invece la

prestazione,  da  parte  dello stesso, di un effettivo contributo che

può  essere  anche  minimo  e  di qualsiasi forma e contenuto, purchè

destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura

o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell'associazione di

tipo  mafioso  -  che  si  differenzia  dalla comune associazione per

delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai

metodi   usati  e  dalla  capacità  di  sopraffazione,  a  sua  volta

scaturente  dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede

di  prestare,  quando necessario, concreta attività diretta a piegare

la  volontà  dei  terzi  che  vengano  a  trovarsi  in  contatto  con

l'associazione  e  che  ad  essa  eventualmente  resistano - il detto

contributo  può  essere  costituito  anche  dalla dichiarata adesione

all'associazione  da  parte  del  singolo, il quale presti la propria

disponibilità  ad  agire,  quale  uomo  d'onore,  ai  fini anzidetti.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. II, 28 gennaio 2000

Parti in causa

Oliveri

Riviste

Diritto e Giustizia, 2000, f. 23, 61

 

CONCORSO NEL REATO                                1999    4 GIUR CASS

In  tema  di  concorso  di  persone  nel  reato,  stante la struttura

unitaria  del  reato  concorsuale,  allorchè  si  viene  a realizzare

quest'associazione  di  diverse  volontà  finalizzate alla produzione

dello  stesso  evento,  ciascun  compartecipe è chiamato a rispondere

sia  degli  atti  compiuti  personalmente, sia di quelli compiuti dai

correi nei limiti della concordata impresa criminosa; per cui, quando

l'attività  del  compartecipe  si  sia  estrinsecata  e  inserita con

efficienza   causale   nel   determinismo   produttivo   dell'evento,

fondendosi  indissolubilmente  con  quella degli altri, si avrà, come

ulteriore  conseguenza,  che l'evento verificatosi sia da considerare

come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di

quelli  che  non  hanno  posto  in  essere l'azione tipica del reato.

(Fattispecie  in  tema  di  ritenuto  concorso nelle effettuazioni di

reati  vari  da  parte  di  persona  posta al vertice di associazione

politico-criminale  che  ideava  e  programmava  le  imprese poste in

esecuzione da altri).

Ente giudicante

Cass. pen., sez. I, 8 maggio 1998, n. 7442

Parti in causa

Negri

Riviste

Cass. Pen., 1999, 3123

Rif. ai codici

CP art. 110

 

CONCORSO NEL REATO                                1999    7 GIUR CASS

In  tema di concorso di persone nel reato non può applicarsi, ai fini

della  valutazione  della  marginalità dell'opera di un compartecipe,

un criterio assoluto che conduca a ritenere sussistente la diminuente

di cui all'art. 114 c.p. solo se il fatto-reato si sarebbe egualmente

verificato,   seppure  con  diverse  modalità,  in  assenza  di  quel

compartecipe;   deve  farsi  viceversa  ricorso  ad  un  criterio  di

comparazione  tra  i  contributi  dei  vari  concorrenti, secondo una

valutazione   intersoggettiva   della  loro  condotta  che  la  norma

espressamente rimette alla discrezionalità del giudice.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. II, 24 novembre 1998, n. 201

Parti in causa

Stigliano

Riviste

CED Cassazione, 1999

Rif. ai codici

CP art. 110

CP art. 114

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO                      1999    7 GIUR CASS

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, pur dovendosi

ammettere  che  un'adeguata  comprensione dei fenomeni associativi di

stampo  mafioso  non  può  prescindere  dai  risultati  di  serie  ed

accreditate  indagini  di  ordine  socio - criminale, deve, tuttavia,

senz'altro escludersi che la massima di esperienza ricavabile da tali

risultati  possa  esimere  il  giudice  dall'osservanza del dovere di

ricerca   delle   prove   indispensabili   per  l'accertamento  della

fattispecie   concreta   formante   oggetto   della  singola  vicenda

processuale  che  egli  è  chiamato  a  definire.  (Nella  specie, in

applicazione  di tale principio, è stata censurata la motivazione del

giudice  di  merito  nella  parte in cui aveva, tra l'altro, ritenuto

configurabili  gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui

all'art. 416 bis nei confronti di soggetto la cui posizione era stata

definita  di  tipica "contiguità soggiacente" rispetto alla diffusa e

attiva presenza sul territorio di forti organizzazioni camorristiche.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. I, 5 gennaio 1999, n. 84

Parti in causa

Cabib

Riviste

Riv. Pen., 1999, 251

Rif. ai codici

CP art. 416B

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO                      1999   12 GIUR CASS

Risponde  del  reato  di  concorso  in associazione per delinquere di

stampo  mafioso il soggetto che, pur estraneo alla struttura organica

del   sodalizio,   presti   un   contributo  duraturo  e  consapevole

all'attività  delittuosa  da  questa  svolta.  La  responsabilità può

essere  esclusa  solo  ove  sia  acquisita  la  prova positiva di una

formale  esclusione  del soggetto dall'associazione secondo le regole

interne,  anche  consuetudinarie,  di  questa.  In  assenza  di  tale

dimostrazione,   ove  risulti  che  gli  affiliati  fanno  preventivo

affidamento  sul  contributo  di  taluno,  la  condotta  di questi va

considerata alla stregua di quella di qualsiasi partecipe.

(Nell'affermare  il principio di cui in massima la corte ha annullato

la  sentenza  del  giudice  di  merito che aveva prosciolto dal reato

associativo,  per  aver  agito in stato di necessità, un soggetto che

aveva  svolto  con  continuità  l'attività di riscossione del "pizzo"

per  conto  dell'associazione,  asserendo  che  questi  era  estraneo

all'associazione  ed  era  stato  costretto  dalle minacce ricevute).

Ente giudicante

Cass. pen., sez. V, 23 aprile 1997, n. 4903

Parti in causa

 

ORDINE PUBBLICO (REATI)                           1999   27 GIUR CASS

In  tema  di  partecipazione  ad  associazione  di stampo mafioso, la

circostanza  aggravante  prevista  dall'art.  416  bis comma 4 c.p. è

configurabile  a  carico  di  ogni  partecipe che sia consapevole del

possesso  di  armi  da  parte  degli associati o lo ignori per colpa.

(Fattispecie  relativa  all'associazione  per  delinquere  di  stampo

mafioso  denominata  "cosa nostra", in riferimento alla quale la S.C.

ha  affermato  che,  data  la  sua  stabile dotazione di armi, questa

costituisca fatto notorio non ignorabile).

Ente giudicante

Cass. pen., sez. I, 28 settembre 1998, n. 13008

Parti in causa

Bruno

Riviste

Cass. Pen., 1999, 2510

Rif. ai codici

CP art. 416

 

ORDINE PUBBLICO (REATI)                           1999   33 GIUR CASS

Ai  fini  dell'affermazione  di responsabilità di taluno in ordine al

reato  di  partecipazione  ad  associazione  di  stampo  mafioso, non

occorre  la  prova  che  egli  abbia  personalmente  posto  in essere

attività  di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola

sua aggregazione a un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche

siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416 bis c.p.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. I, 28 settembre 1998, n. 13008

Parti in causa

Bruno

Riviste

Cass. Pen., 1999, 2510

Rif. ai codici

CP art. 416B

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO                      1998   15 GIUR CASS

Risponde  del  reato  di  concorso  in associazione per delinquere di

stampo  mafioso il soggetto che, pur estraneo alla struttura organica

del   sodalizio,   presti   un   contributo  duraturo  e  consapevole

all'attività  delittuosa  da  questa  svolta.  La  responsabilità può

essere  esclusa  solo  ove  sia  acquisita  la  prova positiva di una

formale  esclusione  del soggetto dall'associazione secondo le regole

interne,  anche  consuetudinarie,  di  questa.  In  assenza  di  tale

dimostrazione,   ove  risulti  che  gli  affiliati  fanno  preventivo

affidamento  sul  contributo  di  taluno,  la  condotta  di questi va

considerata alla stregua di quella di qualsiasi partecipe.

(Nell'affermare  il principio di cui in massima la corte ha annullato

la  sentenza  del  giudice  di  merito che aveva prosciolto dal reato

associativo,  per  aver  agito in stato di necessità, un soggetto che

aveva  svolto  con  continuità  l'attività di riscossione del "pizzo"

per  conto  dell'associazione,  asserendo  che  questi  era  estraneo

all'associazione  ed  era  stato  costretto  dalle minacce ricevute).

Ente giudicante

Cass. pen., sez. V, 23 aprile 1997, n. 4903

Parti in causa

Montalto

Riviste

Cass. Pen., 1998, 2344

Giust. Pen., 1998, II, 411

Rif. ai codici

CP art. 110

CP art. 416B

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 55 GIUR CASS

E' configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per
delinquere di stampo mafioso. (Nell'affermare il principio di cui in
massima, la suprema Corte ha sottolineato la diversità di ruoli tra
il partecipe all'associazione e il concorrente eventuale materiale,
nel senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o
comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li
raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma, colui che agisce
nella "fisiologia", nella vita corrente quotidiana dell'associazione,
mentre il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte
dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", ma
al quale si rivolge sia per colmare eventuali vuoti temporanei in un
determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la
"fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando
una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il
contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un
esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei
momenti di emergenza della vita associativa).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. un., 5 ottobre 1994
Parti in causa
Demitry
Riviste
Cass. Pen., 1995, 842, n. IACOVIELLO
Foro It., 1995, II, 341
Giur. It., 1995, II, 422, n. INSOLERA
Riv. Pen., 1995, 326
Giust. Pen., 1995, II,129, 222
Arch. Nuova Proc. Pen., 1995, 63
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 41 GIUR CASS

La condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso
consiste nel "fare parte" dell'associazione, cioè nell'esserne
divenuto membro attraverso un'adesione alle regole dell'accordo
associativo e un inserimento, di qualunque genere,
nell'organizzazione, con carattere di permanenza. Inoltre l'adesione
deve trovare un riscontro da parte dell'associazione, nel senso che
questa a sua volta deve riconoscere la qualità di associato alla
persona che ha manifestato l'adesione. Non occorrono atti formali o
prove particolari dell'ingresso nell'associazione, che può avvenire
nei modi più diversi ed anche solo mediante un'adesione di qualunque
genere ricevuta dal capo, ma occorre che un ingresso ci sia stato,
che cioè una persona sia divenuta "parte" dell'associazione, e non
è sufficiente che con l'associazione essa sia entrata in rapporti
trovandone giovamento o fornendo un contributo fattivo ad alcuni
associati.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 1 settembre 1994
Parti in causa
Graci
Riviste
Cass. Pen., 1995, 539, n. PACI
Rif. ai codici
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 54 GIUR CASS

Nel reato di associazione a delinquere di tipo mafioso è
ipotizzabile soltanto il concorso necessario di persone e non anche
quello eventuale data la particolare struttura di detto reato.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 18 maggio 1994
Parti in causa
Clementi
Riviste
Giur. It., 1995, II, 714, n. PRESTIPINO
Rif. ai codici
CPP1930 art. 110
CPP1930 art. 416B

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 31 GIUR CASS

Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad
associazione per delinquere, comune o di tipo mafioso, non è sempre
necessario che il vincolo associativo fra il singolo e
l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura
permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio
dell'organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a
forme di partecipazione destinate, ab origine, ad una durata limitata
nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere
l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli
scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da
parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di
qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può
assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente
strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza
penale. E ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla
diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno"
del singolo nella associazione per delinquere. (Nella specie
trattavasi di rapporti di collaborazione instauratisi fra un
esponente politico ed un'organizzazione camorristica, in cui la
Corte, in base ai suddetti principi, ha riconosciuto legittimamente
configurabile, a carico del primo, il reato di partecipazione alla
detta associazione).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 14 aprile 1995, n. 2331
Parti in causa
Mastrantuono
Riviste
Cass. Pen., 1996, 1781
Riv. Polizia, 1996, 353
Rif. ai codici
CP art. 416
CP art. 416B

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 28 GIUR CASS

Il concetto di associazione mafiosa "armata" è più ampio di quello
adottato in ordine all'associazione per delinquere semplice perchè
la disponibilità delle armi, ancorchè occultate o custodite in
depositi, non richiede la diretta detenzione nè il porto di esse,
essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la
disponibilità per il conseguimento dei fini del sodalizio.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. VI, 6 dicembre 1994
Parti in causa
Imerti
Riviste
Cass. Pen., 1996, 3627
Rif. ai codici
CP art. 416
CP art. 416B

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 27 GIUR CASS

Qualora sia accertato anche nei confronti di taluno soltanto dei
componenti di un'associazione per delinquere di stampo mafioso il
possesso di armi, l'aggravante dell'associazione armata è
configurabile a carico di ogni altro componente che sia consapevole
di detto possesso e (recte o) lo abbia ignorato per colpa.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 1995, n. 9712
Parti in causa
Primavera e altro
Riviste
Cass. Pen., 1996, 3307
Giust. Pen., 1996, II, 301
Rif. ai codici
CP art. 59
CP art. 416B

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 27 GIUR CASS

Nell'ipotesi di concorso, anche nella forma cosiddetta eventuale o
esterno, nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. esiste una
cointeressenza che, pur se occasionale, deve presentare il carattere
di una rilevante importanza, tale da comportare l'assunzione di un
ruolo esterno, ma essenziale, ineliminabile ed insostituibile,
particolarmente nei momenti di difficoltà dell'organizzazione
criminale. Quest'ultimo estremo non deve essere ravvisabile quando si
contesta l'aggravante di cui all'art. 7 d.lg. 13 maggio 1991 n. 152,
conv. con modificazioni con la l. 12 luglio 1991 n. 203, che si
sostanzia nella semplice finalità di agevolazione dell'attività
posta in essere dalla consorteria mafiosa, essendo in quest'ultimo
caso necessario che venga accertata tale oggettiva finalizzazione
dell'azione alla detta agevolazione. (Nella fattispecie, il
ricorrente imputato dei reati di cui agli art. 378 e 390 c.p., 7
d.lg. n. 152 del 1991, aveva dedotto che, non essendogli stato
contestato il concorso nell'associazione di tipo mafioso, era da
escludere la volontà di agevolare il programma criminoso del
sodalizio, con conseguente incompatibilità con le fattispecie
delittuose dell'aggravante di cui al citato art. 7).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. fer., 3 settembre 1996
Parti in causa
Blando
Riviste
Giust. Pen., 1997, II, 501
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B
Rif. legislativi
DL 13 maggio 1991 n. 152
L 12 luglio 1991 n. 203, art. 7


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 21 GIUR CASS

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, perchè si
realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati non è
necessario che ciascuno utilizzi la forza intimidatrice nè consegua
direttamente, per sè e per altri, il profitto o il vantaggio da
realizzare attraverso l'associazione, contrassegnato dal connotato
dell'ingiustizia. La condotta di partecipazione consiste nel
contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza
ed al rafforzamento dell'associazione e quindi alla realizzazione
dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice,
qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga
nell'ambito dell'associazione.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 1996
Parti in causa
Alleruzzo
Riviste
Cass. Pen., 1997, 3384
Rif. ai codici
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 30 GIUR TRIB

Risponde di concorso esterno nel reato associativo l'imprenditore che
su istanza dell'associazione mafiosa ha assunto nella sua azienda un
pericoloso affiliato e ha reso disponibili immobili per consentire
all'organizzazione di tenere riunioni al riparo da occhi indiscreti,
mentre va assolto perchè il fatto non sussiste l'imprenditore nei
confronti del quale venga dimostrata soltanto una fitta trama di
contatti con esponenti di "Cosa nostra" senza l'accertamento di
almeno un singolo effettivo contributo diretto a mantenere o
rafforzare l'ente criminale.
Ente giudicante
Trib. Palermo, 13 dicembre 1996
Parti in causa
Scamardo e altro
Riviste
Foro It., 1997, II, 706
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B

 


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 31 GIUR TRIB

Risponde di concorso esterno e non di partecipazione all'associazione
mafiosa l'avvocato penalista a carico del quale sia stata raggiunta
la prova di una sua imminente affiliazione rituale nelle file di
"Cosa nostra" nonchè della materiale realizzazione di comportamenti
illeciti favorevoli all'organizzazione criminale e connessi
all'attività professionale, quale ad es., l'aver esercitato
pressioni su un medico legale al fine di costringerlo a mutare le
conclusioni di una perizia contraria agli interessi processuali di
alcuni imputati appartenenti all'associazione mafiosa e da lui
assistiti.
Ente giudicante
Trib. Palermo, 18 novembre 1996
Parti in causa
Cordaro e altro
Riviste
Foro It., 1997, II, 611, n. VISCONTI
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 32 GIUR TRIB

La condotta dell'avvocato penalista che, nell'interesse di alcuni
imputati per associazione mafiosa, abbia esercitato il proprio
mandato difensivo sfruttando tutti gli strumenti processuali
consentiti dalla legge e non travalicando i limiti impostigli dalla
deontologia professionale, non può mai configurarsi come contributo
penalmente rilevante ai sensi degli art. 110 e 416 bis c.p., poichè
trattasi comunque di attività rientrante nell'ambito del diritto
alla difesa tutelato dall'art. 24, comma 2 cost.; a nulla rilevando,
di conseguenza, le propalazioni di numerosi collaboratori di
giustizia convergenti su una generica "vicinanza" del professionista
ad alcuni esponenti dell'organizzazione criminale.
Ente giudicante
Trib. Palermo, 18 novembre 1996
Parti in causa
Cordaro e altro
Riviste
Foro It., 1997, II, 611, n. VISCONTI
Rif. ai codici
COST art. 24
CP art. 110
CP art. 416B

 


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 33 GIUR TRIB

Si configura il concorso esterno e non la partecipazione
nell'associazione mafiosa tutte le volte in cui tra il politico e il
sodalizio mafioso si instauri un rapporto che poggi solo sullo
scambio di voti (sia come procacciamento di voti tra gli affiliati
che come coercizione di voto di soggetti estranei) da una parte e
favori dall'altra, in quanto proprio la mancata piena coincidenza
delle finalità perseguite dai protagonisti di tale sinallagma
costituisce l'elemento qualificante e differenziatore tra il politico
colluso con la mafia e l'affiliato che - avendo già aderito in toto
al programma delinquenziale - si dedica all'attività politica e con
il quale il sodalizio non dovrà porre in essere alcuno scambio
essendo garantito dalla semplice presenza di un proprio
rappresentante in seno alle istituzioni; ne consegue anche che il
reato di concorso esterno si consuma nel momento in cui tale "patto a
prestazioni corrispettive" tra il politico e l'associazione viene
stipulato, poichè i relativi adempimenti delle parti attengono solo
all'esecuzione del contratto e non già al suo perfezionamento.
Ente giudicante
Trib. Palmi, 25 marzo 1996
Parti in causa
Mancini
Riviste
Foro It., 1997, II, 441, n. VISCONTI
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 35 GIUR CASS

I reati associativi di cui agli art. 416 bis c.p. - associazione per
delinquere di stampo mafioso - e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 -
associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti - avendo scopi diversi e tutelando differenti beni
giuridici - il primo, l'ordine pubblico sotto il particolare profilo
della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni
svolgenti attività, lecite ed illecite, con modalità intimidatrici
derivanti dalla natura dell'associazione e cagionanti condizioni di
assoggettamento ai propri scopi e di omertà sugli stessi idonei al
raggiungimento di profitti o vantaggi ingiusti; l'altro, la difesa
della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della
droga e della sua diffusione e, solo indirettamente - come del resto
ogni fattispecie penale - la salvaguardia dell'ordine pubblico in
senso generico - possono concorrere tra loro.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 28 marzo 1996
Parti in causa
Angelini
Riviste
Cass. Pen., 1997, 696
Giust. Pen., 1997, II, 89
Rif. ai codici
CP art. 416B
Rif. legislativi
DPR 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 26 GIUR CASS

Integrano la condotta di partecipazione ad associazione per
delinquere di tipo mafioso la fornitura di mezzi materiali a membri
di detta associazione e l'attività di trasmissione di messaggi
scritti tra membri influenti della medesima, in quanto esse
ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale, sia sotto il
profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per
l'attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali
informativi tra i suoi membri, che è l'incombenza di primaria
importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 25 giugno 1996
Parti in causa
Trupiano
Riviste
Cass. Pen., 1997, 1710
Giust. Pen., 1997, II, 298
Rif. ai codici
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 17 GIUR CASS

Ricorrono i gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione
per delinquere di stampo mafioso, con conseguente legittimità del
provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere, quando
sia rimasto accertato a carico dell'indagato il fatto di frequentare
individui mafiosi con la partecipazione a riunioni operative di
organizzazione mafiosa.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. V, 23 novembre 1993
Parti in causa
Picardi
Riviste
Riv. Pen., 1994, 509, n. FAVINO
Rif. ai codici
CP art. 416B
CPP art. 273
CPP art. 285


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 19 GIUR CASS

La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per
essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di
volontà del singolo di aderire all'associazione che si sia già
formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di
un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi
forma e contenuto, purchè destinato a fornire efficacia al
mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi
di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi
questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare
forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità
di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli
associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario,
concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che
vengano a trovarsi in contrasto con l'associazione e che ad essa
eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito
anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del
singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo
d'onore", ai fini anzidetti.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 24 giugno 1992
Parti in causa
Alfano e altro
Riviste
Giust. Pen., 1993, II, 265
Rif. ai codici
CP art. 416
CP art. 416B





























 

 

 

Home LA STORIA IL DIRITTO DOCUMENTI TESTI CONSULTATI

RELAZIONI NOI: LA 5 C!

WEBMASTER: SARA GHEDIN

Aggiornato il 12/06/01