SENTENZE

DONNE E MAFIA ] CONCORSO DI PERSONE NEL REATO ] ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO ] PENTITISMO ] IL RUOLO DEL SINGOLO ]

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO                      2000    8 GIUR CASS

 

Ai  fini  della  configurabilità  del  delitto  di  partecipazione ad

associazione  mafiosa,  il  vincolo  associativo  tra  il  singolo  e

l'organizzazione   si   instaura  nella  prospettiva  di  una  futura

permanenza  in  essa  a  tempo  indeterminato  e si protrae sino allo

scioglimento  della  consorteria,  potendo essere significativo della

cessazione  del  carattere  permanente  del reato soltanto l'avvenuto

recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della

qualità  di  partecipe,  deve essere accertato caso per caso in virtù

di  condotta  esplicita,  coerente e univoca e non in base a elementi

indiziari   di   incerta   valenza,   quali  quelli  della  età,  del

subingresso  di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della

residenza  in luogo in cui si assume non essere operante una famiglia

di "cosa nostra".

Ente giudicante

Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 1998, n. 3089

Parti in causa

Caruana

Riviste

Cass. Pen., 2000, 1944

Rif. ai codici

CP art. 416B

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 40 GIUR CASS

In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso,
l'attribuzione della qualità di "uomo d'onore" ad un soggetto,
finchè emerge e resta nell'ambito del procedimento in cui il
collaboratore di giustizia riferisce tale qualifica, ha valore di una
notitia criminis al pari di ogni altra e deve essere approfondita
come tutte, ma quando viene introdotta nel processo a carico
dell'accusato assume dignità di elemento di prova e deve essere
valutata alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p., che
riconosce alle dichiarazioni rese dal coimputato o dell'imputato di
reato connesso o collegato valore di prova e non di mero indizio,
purchè esse trovino riscontro in altri elementi o dati probatori che
possono essere di qualunque natura, e che devono essere rafforzativi
di tali dichiarazioni accusatorie e consentire un inequivocabile
collegamento logico con i fatti del processo e la persona degli
accusati. Per quanto riguarda poi la prova della appartenenza
all'associazione mafiosa, la ricostruzione della rete dei rapporti
personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni
assume rilevanza ai fini della dimostrazione della affectio
societatis anche se non attinente alla condotta associativa delineata
dalla norma e a maggior ragione se non ad uno dei reati scopo del
sodalizio.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 18 aprile 1995, n. 5466
Parti in causa
Farinella
Riviste
Cass. Pen., 1996, 1777
Riv. Polizia, 1996, 506
Rif. ai codici
CP art. 416B

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 41 GIUR CASS

Ai fini della emissione di una misura cautelare per il reato di
partecipazione ed associazione di stampo mafioso i gravi indizi di
colpevolezza possono essere legittimamente costituiti dalle
dichiarazioni di più collaboranti, che reciprocamente si
riscontrano, che indicano un soggetto come "avvicinato", poichè nel
linguaggio mafioso è possibile attribuire a tale termine uno
specifico significato teso ad indicare una persona ormai inserita,
anche se non ancora a pieno titolo, nell'associazione criminosa;
peraltro una volta accettata la partecipazione al sodalizio, il reato
di cui all'art. 416-bis c.p. è da ritenersi concretizzato
indipendentemente dall'accertamento sugli apporti del soggetto alla
realizzazione degli scopi sociali.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 21 marzo 1995, n. 1737
Parti in causa
Calderara
Riviste
Cass. Pen., 1996, 1779
Rif. ai codici
CP art. 416B

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 24 GIUR CASS

L'esame del giudice del merito, in ordine alla configurabilità della
speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di
criminalità organizzata dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152,
conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203, non può che essere limitato a
quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai
reati per i quali si procede, poichè è solo in relazione ad essi
che può valutare la decisività e la concretezza dell'apporto
fornito dal collaborante; resta fuori, perciò, da tale esame
l'apporto dato per vicende delittuose attinenti altri procedimenti.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 1996, n. 889
Parti in causa
Feminò e altro
Riviste
CED Cassazione, 1997
Rif. ai codici
CP art. 416B
Rif. legislativi
DL 13 maggio 1991 n. 152, art. 8
L 12 luglio 1991 n. 203, art. 8


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 23 GIUR CASS

Per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e per quelli commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso,
l'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. 12
luglio 1991, n. 203, configura una circostanza attenuante speciale la
cui ragione ha come presupposto un comportamento attivo dell'imputato
nel prestare un concreto e significativo contributo alle indagini,
determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi.
Ne consegue che l'applicazione della diminuente resta esclusa quando
il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che
aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 7 ottobre 1996
Parti in causa
Giugliano
Riviste
Cass. Pen., 1997, 2699
Riv. Polizia, 1997, 288
Rif. ai codici
CP art. 416
Rif. legislativi
DL 13 maggio 1991 n. 152, art. 8
L 12 luglio 1991 n. 203, art. 8


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 25 GIUR CASS

Il comune può essere considerato danneggiato dal delitto di
associazione per delinquere di tipo mafioso, in quanto tale reato
certamente cagiona un pregiudizio, di carattere patrimoniale e non,
almeno all'immagine della città ed allo sviluppo del turismo e delle
attività produttive di essa, con conseguente lesione di interessi
propri, giuridicamente tutelati, dell'ente che della collettività
danneggiata ha la rappresentanza.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 24 luglio 1992
Parti in causa
Bono e altro
Riviste
Giust. Pen., 1993, II, 225
Rif. ai codici
CP art. 185
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 18 GIUR CASS

Non è configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione
mafiosa in quanto chiunque tenga consapevolmente una condotta che
fornisce un obiettivo contributo al mantenimento od al rafforzamento
dell'organizzazione criminale è di per sè qualificabile come
partecipante alla stessa, al di là della avvenuta o meno rituale
affiliazione del soggetto secondo le regole del sodalizio mafioso;
tanto vero che il legislatore ha previsto circostanze aggravanti per
il reato di favoreggiamento (art. 378 comma 2 c.p.), e per qualunque
altro reato non punito con l'ergastolo qualora il fatto commesso, pur
essendo rivolto a favorire le associazioni di cui all'art. 416 bis
c.p., non integri però gli estremi della partecipazione punibile
(art. 7 l. 12 luglio 1991 n. 203) (nella specie è stato ritenuto non
configurabile il concorso esterno, fatto salvo l'accertamento
dell'esistenza dei presupposti di una partecipazione interna,
rispetto alla condotta di un avvocato sospettato di tenere
collegamenti tra esponenti mafiosi in carcere e i membri
dell'organizzazione in libertà).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 18 maggio 1994
Parti in causa
Clementi
Riviste
Foro It., 1994, II, 560, n. VISCONTI
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 23 GIUR TRIB

La "non conflittualità" tra imprenditori e associazione di tipo
mafioso rappresenta di fatto una necessità per lo svolgimento delle
attività delle imprese. Il comportamento degli imputati non integra
pertanto la fattispecie di cui all'art. 416 bis: infatti, la forza
intimidatrice di cosa nostra è in grado di creare un vero e proprio
contesto ambientale ad esso favorevole ed una costrizione e condotte
collaborative che, seppure non integranti la scriminante dello stato
di necessità, non ipotizzano fatti penalmente rilevanti.
Ente giudicante
Trib. Catania, 28 marzo 1991
Parti in causa
Amato e altro
Riviste
Giust. Pen., 1993, II, 579, n. ACQUAROLI
Rif. ai codici
CP art. 416B

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 15 GIUR CASS

Al fine di qualificare "mafiosa" una associazione criminale, è
necessario - tra l'altro - che sussistano i requisiti
dell'assoggettamento e della omertà. Questi devono riferirsi non ai
componenti interni - essendo siffatti caratteri presenti in ogni
consorteria - ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione
delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa
convinzione della loro esposizione ad un concreto ed ineludibile
pericolo, di fronte alla forza de prevaricanti, in uno stato di
soggezione.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 24 febbraio 1992
Parti in causa
Barbieri e altro
Riviste
Cass. Pen., 1994, 926
Rif. ai codici
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 22 GIUR CASS

Allorchè risulta che l'associazione per delinquere di stampo mafioso
faccia uso di armi, la mancanza di diretta disponibilità di esse da
parte del singolo partecipe non esclude, a carico dello stesso,
l'esistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis
comma 4 c.p., essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti
ne abbiano la disponibilità, allo stesso modo che non è necessario,
per la sussistenza dell'aggravante di cui al successivo comma 6, che
il singolo associato personalmente si interessi a finanziare, con i
proventi da delitti, le attività economiche, di cui i partecipi
dell'associazione criminale intendono assumere e mantenere il
controllo.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 25 giugno 1996
Parti in causa
Trupiano
Riviste
Cass. Pen., 1997, 1710
Rif. ai codici
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 14 GIUR CASS

La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c.p.
risiede nelle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta
concretamente e non già negli scopi che si intendano perseguire,
atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno carattere
indicativo ed abbracciano solo genericamente i "delitti",
comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di
condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite,
che hanno come unico comune denominatore l'attuazione od il
conseguimento del fine attraverso l'intimidazione e l'insorgere nei
terzi di situazione di omertà, che può derivare anche soltanto
dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 1996
Parti in causa
Alleruzzo
Riviste
Cass. Pen., 1997, 3384
Rif. ai codici
CP art. 416B

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 13 GIUR CASS

In tema di associazione di stampo mafioso, l'avvalersi della forza
intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati: sia
limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal
sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di
minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è
pervenuto al superamento della soglia minima che consente di
utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e
del suo manifestarsi, in quanto tale, all'esterno; nel secondo caso
gli atti di violenza o minaccia (o, più compiutamente, di
intimidazione) peraltro non devono realizzare l'effetto di per sè
soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente
capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 1996
Parti in causa
Alleruzzo
Riviste
Cass. Pen., 1997, 3384
Rif. ai codici
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 44 GIUR TRIB

Un singolo episodio di corruzione di un magistrato realizzato da un
avvocato per ottenere un provvedimento favorevole ad un proprio
cliente appartenente ad una organizzazione mafiosa, non dimostra di
per sè la volontà del professionista di contribuire
all'associazione mafiosa nel suo complesso e quindi di concorrere
dall'esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., bensì
costituisce grave indizio di colpevolezza solamente in ordine al
reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 ter
c.p.
Ente giudicante
Trib. Brescia, 6 luglio 1995
Parti in causa
T.
Riviste
Foro It., 1996, II, 438
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 319C
CP art. 416B


















 

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Aggiornato il 12/06/01