[ DONNE E MAFIA ] [ CONCORSO DI PERSONE NEL REATO ] [ ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO ] [ PENTITISMO ] [ IL RUOLO DEL SINGOLO ]
ORDINE
PUBBLICO (REATI)
2000 14 GIUR CASS
La
circostanza aggravante di
cui al comma 6 dell'art. 416 bis
c.p.,
che
si configura
ove le attività economiche di cui gli associati
intendono
assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto
o
in parte
con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, ha
natura
oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione, e non
necessariamente
alla condotta
del singolo
partecipe, il quale ne
risponde
per il
solo fatto
della partecipazione,
dato che
-
appartenendo
da anni
al patrimonio
conoscitivo comune che
"cosa
nostra"
opera nel
campo economico
utilizzando ed
investendo i
profitti
di delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del
suo
programma criminoso
- un'ignoranza
al riguardo in capo ad un
soggetto
che a
tale organizzazione sia
affiliato è inconcepibile.
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. II, 28 gennaio 2000
Parti
in causa
Oliveri
Riviste
Diritto
e Giustizia, 2000, f. 23, 62
Rif.
ai codici
CP
art. 416B
ASSOCIAZIONI
DI TIPO MAFIOSO
2000 16 GIUR CASS
Nell'assunzione
della qualifica
di uomo
d'onore va ravvisata non
soltanto
l'appartenenza tendenzialmente
permanente e difficilmente
revocabile
alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento
di
un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi,
ma
altresì la
prova del
contributo causale,
che è
immanente
nell'obbligo
di prestare ogni propria disponibiltà al servizio della
cosca,
accrescendone così
la potenzialità operativa e
la capacità
di
inserimento nel
tessuto sociale anche mercè
l'aumento numerico
dei
suoi membri.
Ed invero
se la
condotta di partecipazione ad
un'associazione
per delinquere,
per essere
punibile, non
può
esaurirsi
in una
manifestazione positiva di volontà del singolo di
aderire
al sodalizio
che si sia già formato,
occorrendo invece la
prestazione,
da parte
dello stesso, di un effettivo contributo che
può
essere anche
minimo e
di qualsiasi forma e contenuto, purchè
destinato
a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura
o al
perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell'associazione di
tipo
mafioso -
che si differenzia dalla
comune associazione per
delinquere
per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai
metodi
usati e
dalla capacità
di sopraffazione,
a sua
volta
scaturente
dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede
di
prestare, quando necessario,
concreta attività diretta a piegare
la
volontà dei
terzi che
vengano a
trovarsi in
contatto con
l'associazione
e che ad essa
eventualmente resistano - il detto
contributo
può essere
costituito anche
dalla dichiarata adesione
all'associazione
da parte
del singolo, il quale presti
la propria
disponibilità
ad agire,
quale uomo
d'onore, ai
fini anzidetti.
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. II, 28 gennaio 2000
Parti
in causa
Oliveri
Riviste
Diritto
e Giustizia, 2000, f. 23, 61
ASSOCIAZIONI
DI TIPO MAFIOSO
1999 8 GIUR CASS
E' configurabile il
concorso fra
i reati di
associazione per
delinquere
di stampo
mafioso e
associazione per
delinquere
finalizzata
al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da
un parte, di
un organismo (quello di
stampo mafioso), a carattere
federalistico-verticistico,
raggruppante l'intera massa
degli
associati,
sia pure con suddivisione in
articolazioni territoriali;
dall'altra,
di organismi
che, operando
nello specifico campo del
traffico
degli stupefacenti, fruiscano, pur sotto la sorveglianza con
il contributo logistico
dell'organizzazione di tipo mafioso, di una
certa libertà operativa
e siano soggettivamente differenziati dallo
schema strutturale
di detta
ultima organizzazione,
in quanto
comprendano
persone
ad essa
non aderenti
e lascino esclusi, per
converso,
molti degli associati mafiosi.
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. I, 22 dicembre 1997, n. 1988
Parti
in causa
Nikolic
Riviste
Cass.
Pen., 1999, 846
Rif.
ai codici
CP
art. 73
CP
art. 416B
Rif.
legislativi
L
22 dicembre 1975 n. 685, art. 75
ASSOCIAZIONI
DI TIPO MAFIOSO
1998 10 GIUR CASS
La massima d'esperienza,
che l'associazione di stampo mafioso si
caratterizza
per il rispetto delle regole interne di comportamento da
parte dei suoi
membri, non
può implicare
contrasto con
l'accertamento
se i
reati commessi per fini di
mafia, ancorchè si
assumano
circostanziati da devianze
a tali
regole, sono
obiettivamente
momenti fenomenici
dell'attività programmata
dell'associazione.
Difatti essi
stessi servono a dimostrare
in un
determinato
momento storico,
e perciò
in una determinata fase
evolutiva,
l'esistenza dell'associazione.
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. V, 24 ottobre 1997, n. 4664
Parti
in causa
Nolfo
Riviste
Cass.
Pen., 1998, 3242
Rif.
ai codici
CP
art. 416B
ASSOCIAZIONI
DI TIPO MAFIOSO
1998 11 GIUR CASS
E' configurabile il
concorso fra
i reati di
associazione per
delinquere
di stampo
mafioso e
associazione per
delinquere
finalizzata
al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da
una parte, di
un organismo (quello di stampo mafioso), a carattere
federalistico
verticistico, raggruppante
l'intera massa
degli
associati,
sia pure con suddivisione in
articolazioni territoriali;
dall'altra,
di organismi
che, operando
nello specifico campo del
traffico
degli stupefacenti,
fruiscano, pur sotto la sorveglianza e
con il contributo
logistico dell'organizzazione di tipo mafioso, di
una certa libertà
operativa e siano
soggettivamente differenziati
dallo schema strutturale
di detta ultima organizzazione, in quanto
comprendano
persone ad
essa non
aderenti e lascino esclusi,
per
converso,
molti degli associati mafiosi.
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. I, 22 dicembre 1997, n. 1988
Parti
in causa
Nikolic
e altro
Riviste
CED
Cassazione, 1998
Rif.
ai codici
CP
art. 73
CP
art. 416B
Rif.
legislativi
L
22 dicembre 1975 n. 685, art. 75
ASSOCIAZIONI
DI TIPO MAFIOSO
1998 23 GIUR CASS
Qualora
vengano emesse, in momenti diversi, due ordinanze di custodia
cautelare
in carcere nei confronti del
medesimo indagato, l'una per
il reato di
partecipazione ad associazione per delinquere di stampo
mafioso fino ad
una determinata
data e
l'altra per il medesimo
delitto consumato, anche,
successivamente, non può
trovare
applicazione
il principio del
""ne bis in idem"", operante anche in
materia cautelare, in
quanto, nonostante la
identità del reato, i
fatti sono diversi,
essendo quelli
considerati nella
seconda
ordinanza
posteriori ed autonomi
rispetto ai
primi poichè
prosecutivi
dell'attività delittuosa tipica
della associazione
mafiosa.
Ente
giudicante
Cass.
pen., sez. II, 12 marzo 1998, n. 1831
Parti
in causa
Zagaria
Riviste
CED
Cassazione, 1998
Rif.
ai codici
CP
art. 416B
CPP
art. 297
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 15 GIUR CASS
Al fine di qualificare "mafiosa" una associazione criminale, è
necessario - tra l'altro - che sussistano i requisiti
dell'assoggettamento e della omertà. Questi devono riferirsi non ai
componenti interni - essendo siffatti caratteri presenti in ogni
consorteria - ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione
delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa
convinzione della loro esposizione ad un concreto ed ineludibile
pericolo, di fronte alla forza de prevaricanti, in uno stato di
soggezione.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 24 febbraio 1992
Parti in causa
Barbieri e altro
Riviste
Cass. Pen., 1994, 926
Rif. ai codici
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 22 GIUR CASS
Nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso
l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione
del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo
del concorso morale ai componenti della struttura di vertice
denominata "commissione" in quanto tali, dovendosi verificare per
ciascuno di essi la causale, individuabile nel diretto e pressante
interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale
rappresentato. (Sulla scorta del principio enunciato in massima la
suprema Corte ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di
uno dei membri della "commissione" mafiosa, evidenziando un suo
incipiente esautoramento, oltre allo stretto rapporto esistente fra
gli autori materiali del delitto ed altri membri della
"commissione").
Ente giudicante
Cass. pen., sez. V, 14 novembre 1992
Parti in causa
Madonia e altro
Riviste
Cass. Pen., 1994, 1497
Giust. Pen., 1993, II, 683
Mass. Pen. Cass., 1994, 59
Rif. ai codici
CP art. 416B
CP art. 575
CPP1930 art. 474
CPP art. 192
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 13 GIUR CASS
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis
c.p., non è necessario che siano raggiunti effettivamente e
concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma
incriminatrice nè, perchè si realizzi la condizione di
partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno
utilizzi la forza di intimidazione nè consegua direttamente per sè
o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso
l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dall'ingiustizia.
La condotta di partecipazione può, infatti, assumere forme e
contenuti diversi e variabili e consiste nel contributo, apprezzabile
e concreto sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento
dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa agli
interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice, qualunque sia
il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito
dell'associazione.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. II, 15 aprile 1994
Parti in causa
Matrone e altro
Riviste
Cass. Pen., 1996, 76
Rif. ai codici
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 14 GIUR CASS
La figura delittuosa prevista dall'art. 416-bis c.p. si distingue da
quella di cui all'art. 416 c.p., oltre che per l'eterogeneità degli
scopi che l'associazione mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del
programma criminoso, per il ricorso alla forza di intimidazione
dell'associazione per il conseguimento dei fini propri della
medesima. Tale forza di intimidazione del vincolo associativo è un
elemento strumentale, e non già una modalità della condotta
associativa, e non necessariamente deve essere utilizzata dai singoli
associati nè estrinsecarsi di volta in volta in atti di violenza
fisica e morale per il raggiungimento dei fini alternativamente
previsti dalla disposizione incriminatrice, in quanto ciò che
caratterizza l'associazione di tipo mafioso e le altre a questa
assimilata è la condizione di assoggettamento e di omertà che da
detta forza intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia
all'esterno che all'interno dell'associazione.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. II, 15 aprile 1994
Parti in causa
Matrone e altro
Riviste
Cass. Pen., 1996, 76
Rif. ai codici
CP art. 416
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 39 GIUR CASS
Gli indizi di appartenenza ad una associazione di cui all'art.
416-bis c.p. possono essere costituiti, oltre che da prove dirette,
anche da altri elementi desumibili dai precedenti penali e giudiziari
del soggetto, dalle informazioni fornite dagli organi di polizia e da
ogni altro dato utile, quale ad esempio il rapido ed ingiustificato
arricchimento dell'indiziato.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. II, 15 aprile 1994
Parti in causa
Matrone e altro
Riviste
Cass. Pen., 1996, 76
Rif. ai codici
CP art. 416B
E' configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per
delinquere di stampo mafioso. (Nell'affermare il principio di cui in
massima, la S.C. ha sottolineato la diversità di ruoli tra il
partecipe all'associazione e il concorrente eventuale materiale, nel
senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o
comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li
raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma colui che agisce
nella "fisiologia", nella vita corrente quotidiana dell'associazione,
mentre il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte
dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", ma
al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un
determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la
"fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando
una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il
contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un
esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei
momenti di emergenza della vita associativa).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. un., 5 ottobre 1994
Parti in causa
Demitry
Riviste
Riv. Polizia, 1996, 24
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 11 GIUR CASS
Per qualificare una associazione a delinquere ai sensi dell'art. 416
bis c.p., e cioè di stampo mafioso, non è sufficiente che la stessa
abbia programmato di avvalersi della sua forza intimidatrice e della
conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei singoli,
ma è necessario che ne sia già avvalsa concretamente.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 1996
Parti in causa
Alleruzzo
Riviste
Cass. Pen., 1997, 3384
Rif. ai codici
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 10 GIUR CASS
Il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - associazione per delinquere
di stampo mafioso - sussiste anche allorchè scopo dell'associazione
è quello di trarre vantaggi o profitti da attività, di per sè
lecite (ad esempio gestione di attività economiche, acquisizione di
appalti pubblici), ma purchè lo stesso sia perseguito con "metodi"
mafiosi (uso della forza intimidatrice dell'associazione;
assoggettamento delle persone con tale timore; imposizione di
atteggiamento omertoso).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 28 marzo 1996
Parti in causa
Angelini
Riviste
Cass. Pen., 1997, 696
Giust. Pen., 1997, II, 89
Rif. ai codici
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 12 GIUR CASS
Ai fini della configurabilità del reato di associazione di stampo
mafioso occorre che la carica intimidatrice derivi dal sodalizio
stesso e non solo da uno dei suoi componenti o da una associazione
consociata. (Principio affermato dalla Cassazione con riguardo a
gruppo sociale costituitosi a seguito di diaspora da altra
consorteria; in particolare la Corte suprema ha ritenuto non
sufficiente l'accertamento di forza prevaricatrice riferibile
all'associazione madre e ad un socio che di questa era stato uno dei
capi.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 1996
Parti in causa
Alleruzzo
Riviste
Cass. Pen., 1997, 3384
Rif. ai codici
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 17 GIUR CASS
In tema di associazione di stampo mafioso l'appartenenza alla
commissione provinciale (organo al vertice del sodalizio) ben può
costituire grave indizio di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. in ordine
ad un reato rientrante tra quelli cosiddetti "eccellenti": invero
tali delitti - quali quelli in danno di appartenenti alle forze
dell'ordine, magistrati, uomini politici, giornalisti, imprenditori
importanti, uomini di onore, collaboranti e familiari - per la loro
importanza, per il rilievo o per i riflessi nei confronti
dell'associazione sono direttamente deliberati dal suddetto consesso
in veste di mandante o quantomeno hanno il suo nullaosta sotto forma
di adesione, in funzione repressiva o di prevenzione generale.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 28 novembre 1995
Parti in causa
Bano
Riviste
Cass. Pen., 1997, 695
Rif. ai codici
CP art. 416B
CPP art. 273
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 47 GIUR TRIB
La frequenza statistica pressocchè costante con la quale, nella
prassi giudiziaria, si osservano capi di imputazione in cui sono
abbinati alla partecipazione ad associazione uno o più
delitti-scopo, non deve fare dimenticare l'autonomia concettuale,
oltre che sociologica, della condotta punita ai sensi dell'art. 416
bis c.p. Tale connessione non può neppure innescare automatismi
perversi, che fondino sulla dimostrazione della commissione del
reato-scopo anche la prova dell'esistenza di una associazione
mafiosa. Se è vero, infatti, che per la punibilità
dell'associazione non è richiesta la realizzazione di delitti
ulteriori, è parimenti vero che l'esistenza di essa associazione non
può essere semplicemente inferita dalla dimostrazione della
commissione di reati-scopo. La prova dei delitti ulteriori, è
sicuramente utile a dimostrarne l'esistenza, ma non risulta di per
sè, nè sufficiente, nè indispensabile, potendo dirsi costituita
un'associazione, soltanto quando la stessa presenti un minimo di
struttura organizzativa che sia in grado di porre in essere il
programma. Il criterio distintivo del delitto di associazione per
delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato, deve essere
individuato essenzialmente nel carattere dello stesso accordo
criminoso. Questo, mentre nel concorso di persone, avviene in via
occasionale ed accidentale - essendo diretto alla commissione di un
singolo reato, o di più reati determinati nel caso di concorso nel
reato continuato - e si esaurisce nella commissione dei reati stessi,
nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un più
vasto programma criminoso e dà vita ad un vincolo associativo tra i
partecipanti, che, già di per sè, costituisce motivo di allarme
sociale e determina pericolo per l'ordine pubblico.
Ente giudicante
Trib. Ragusa, 11 novembre 1994
Parti in causa
Amodei e altro
Riviste
Riv. Pen., 1995, 783
Rif. ai codici
CP art. 81
CP art. 110
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 43 GIUR CASS
Una volta riconosciuta l'esistenza, nell'ambito di un'associazione
per delinquere di stampo mafioso, di un organismo collegiale
centrale, composto da un ristretto numero di associati e investito
del potere di deliberare, con efficacia vincolante, in ordine alla
commissione di singoli fatti criminosi di particolare importanza per
la vita dell'organizzazione, deve ritenersi, fino a prova contraria,
che i componenti del suddetto organismo siano corresponsabili
dell'avvenuta perpetrazione dei fatti decisi dall'organismo di cui
fanno parte. (Principio affermato con riferimento alla
configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza ai fini
dell'applicazione di misura cautelare).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 28 dicembre 1994
Parti in causa
Brusca e altro
Riviste
Giust. Pen., 1994, II, 481
Cass. Pen., 1995, 1504
Mass. Pen. Cass., 1994, fasc. 4, 121
Rif. ai codici
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 39 GIUR TRIB
Sono necessari e sufficienti ad integrare il delitto di associazione
di tipo mafioso; un accordo criminoso, la cui forza di intimidazione
risulti diretta agli obiettivi di cui all'art. 416 bis comma 3 c.p.,
ovvero a commettere più delitti tra quelli menzionati dall'art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990; la permanenza del vincolo associativo;
l'esistenza di un clima di intimidazione diffusa, ovvero di una
condizione di assoggettamento e di omertà, come conseguenza
dell'attività dell'associazione, la predisposizione di comune
attività e di mezzi: la non coincidenza del momento della formazione
associativa con quella della ideazione delle singole operazioni
delittuose.
Ente giudicante
Trib. Lecce, 25 settembre 1993
Parti in causa
Scialpi
Riviste
Giur. di Merito, 1995, 313, n. ARCERI
Rif. ai codici
CP art. 416B
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 22 GIUR CASS
Nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso
l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione
del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo
del concorso morale ai componenti della struttura di vertice
denominata "commissione" in quanto tali, dovendosi verificare per
ciascuno di essi la causale, individuabile nel diretto e pressante
interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale
rappresentato. (Sulla scorta del principio enunciato in massima la
suprema Corte ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di
uno dei membri della "commissione" mafiosa, evidenziando un suo
incipiente esautoramento, oltre allo stretto rapporto esistente fra
gli autori materiali del delitto ed altri membri della
"commissione").
Ente giudicante
Cass. pen., sez. V, 14 novembre 1992
Parti in causa
Madonia e altro
Riviste
Cass. Pen., 1994, 1497
Giust. Pen., 1993, II, 683
Mass. Pen. Cass., 1994, 59
Rif. ai codici
CP art. 416B
CP art. 575
CPP1930 art. 474
CPP art. 192
CONCORSO NEL REATO 1993 14 GIUR CASS
Nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso
l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione
del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo
del concorso morale ai componenti della struttura di vertice
denominata <commissione> in quanto tali, dovendosi verificare per
ciascuno di essi la causale, individuabile nel diretto e pressante
interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale
rappresentato; (sulla scorta del principio enunciato in massima la
suprema corte ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di
uno dei membri della <commissione> mafiosa, evidenziando un suo
incipiente esautoramento, oltre allo stretto rapporto esistente fra
gli autori materiali del delitto ed altri membri della
<commissione>).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. V, 14 novembre 1992
Parti in causa
Madonia
Riviste
Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 7, 59
Rif. ai codici
CP art. 416
CP art. 575
CPP1930 art. 474
CPP art. 192
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