SENTENZE

DONNE E MAFIA ] CONCORSO DI PERSONE NEL REATO ] ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO ] PENTITISMO ] IL RUOLO DEL SINGOLO ]

 

ORDINE PUBBLICO (REATI)                           2000   14 GIUR CASS

 

La  circostanza  aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis c.p.,

che  si  configura  ove  le  attività economiche di cui gli associati

intendono  assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto

o  in  parte  con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, ha

natura  oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione, e non

necessariamente  alla  condotta  del  singolo  partecipe, il quale ne

risponde   per  il  solo  fatto  della  partecipazione,  dato  che  -

appartenendo  da  anni  al  patrimonio  conoscitivo  comune che "cosa

nostra"  opera  nel  campo  economico  utilizzando  ed  investendo  i

profitti  di delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del

suo  programma  criminoso  -  un'ignoranza  al riguardo in capo ad un

soggetto  che  a  tale  organizzazione sia affiliato è inconcepibile.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. II, 28 gennaio 2000

Parti in causa

Oliveri

Riviste

Diritto e Giustizia, 2000, f. 23, 62

Rif. ai codici

CP art. 416B

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO                      2000   16 GIUR CASS

 

Nell'assunzione  della  qualifica  di  uomo  d'onore va ravvisata non

soltanto  l'appartenenza  tendenzialmente  permanente e difficilmente

revocabile  alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento

di  un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi,

ma   altresì  la  prova  del  contributo  causale,  che  è  immanente

nell'obbligo  di prestare ogni propria disponibiltà al servizio della

cosca,  accrescendone  così  la  potenzialità operativa e la capacità

di  inserimento  nel  tessuto  sociale anche mercè l'aumento numerico

dei  suoi  membri.  Ed  invero  se  la  condotta di partecipazione ad

un'associazione   per   delinquere,  per  essere  punibile,  non  può

esaurirsi  in  una  manifestazione positiva di volontà del singolo di

aderire  al  sodalizio  che  si sia già formato, occorrendo invece la

prestazione,  da  parte  dello stesso, di un effettivo contributo che

può  essere  anche  minimo  e  di qualsiasi forma e contenuto, purchè

destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura

o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell'associazione di

tipo  mafioso  -  che  si  differenzia  dalla comune associazione per

delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai

metodi   usati  e  dalla  capacità  di  sopraffazione,  a  sua  volta

scaturente  dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede

di  prestare,  quando necessario, concreta attività diretta a piegare

la  volontà  dei  terzi  che  vengano  a  trovarsi  in  contatto  con

l'associazione  e  che  ad  essa  eventualmente  resistano - il detto

contributo  può  essere  costituito  anche  dalla dichiarata adesione

all'associazione  da  parte  del  singolo, il quale presti la propria

disponibilità  ad  agire,  quale  uomo  d'onore,  ai  fini anzidetti.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. II, 28 gennaio 2000

Parti in causa

Oliveri

Riviste

Diritto e Giustizia, 2000, f. 23, 61

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO                      1999    8 GIUR CASS

 

E'  configurabile  il  concorso  fra  i  reati  di  associazione  per

delinquere   di   stampo   mafioso   e  associazione  per  delinquere

finalizzata al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da

un  parte,  di  un  organismo (quello di stampo mafioso), a carattere

federalistico-verticistico,   raggruppante   l'intera   massa   degli

associati,  sia  pure con suddivisione in articolazioni territoriali;

dall'altra,  di  organismi  che,  operando  nello specifico campo del

traffico degli stupefacenti, fruiscano, pur sotto la sorveglianza con

il  contributo  logistico dell'organizzazione di tipo mafioso, di una

certa  libertà  operativa e siano soggettivamente differenziati dallo

schema   strutturale   di  detta  ultima  organizzazione,  in  quanto

comprendano  persone  ad  essa  non  aderenti  e lascino esclusi, per

converso, molti degli associati mafiosi.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. I, 22 dicembre 1997, n. 1988

Parti in causa

Nikolic

Riviste

Cass. Pen., 1999, 846

Rif. ai codici

CP art. 73

CP art. 416B

Rif. legislativi

L 22 dicembre 1975 n. 685, art. 75

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO                      1998   10 GIUR CASS

 

La  massima  d'esperienza,  che  l'associazione  di stampo mafioso si

caratterizza per il rispetto delle regole interne di comportamento da

parte   dei   suoi   membri,   non   può   implicare   contrasto  con

l'accertamento  se  i  reati  commessi per fini di mafia, ancorchè si

assumano   circostanziati   da   devianze   a   tali   regole,   sono

obiettivamente    momenti    fenomenici   dell'attività   programmata

dell'associazione.  Difatti  essi  stessi  servono a dimostrare in un

determinato  momento  storico,  e  perciò  in  una  determinata  fase

evolutiva, l'esistenza dell'associazione.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. V, 24 ottobre 1997, n. 4664

Parti in causa

Nolfo

Riviste

Cass. Pen., 1998, 3242

Rif. ai codici

CP art. 416B

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO                      1998   11 GIUR CASS

 

E'  configurabile  il  concorso  fra  i  reati  di  associazione  per

delinquere   di   stampo   mafioso   e  associazione  per  delinquere

finalizzata al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da

una  parte,  di  un organismo (quello di stampo mafioso), a carattere

federalistico   verticistico,   raggruppante   l'intera  massa  degli

associati,  sia  pure con suddivisione in articolazioni territoriali;

dall'altra,  di  organismi  che,  operando  nello specifico campo del

traffico  degli  stupefacenti, fruiscano, pur sotto la sorveglianza e

con  il  contributo logistico dell'organizzazione di tipo mafioso, di

una  certa  libertà  operativa  e siano soggettivamente differenziati

dallo  schema  strutturale  di detta ultima organizzazione, in quanto

comprendano  persone  ad  essa  non  aderenti  e lascino esclusi, per

converso, molti degli associati mafiosi.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. I, 22 dicembre 1997, n. 1988

Parti in causa

Nikolic e altro

Riviste

CED Cassazione, 1998

Rif. ai codici

CP art. 73

CP art. 416B

Rif. legislativi

L 22 dicembre 1975 n. 685, art. 75

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO                      1998   23 GIUR CASS

 

Qualora vengano emesse, in momenti diversi, due ordinanze di custodia

cautelare  in  carcere nei confronti del medesimo indagato, l'una per

il  reato  di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo

mafioso  fino  ad  una  determinata  data  e  l'altra per il medesimo

delitto   consumato,   anche,   successivamente,   non   può  trovare

applicazione  il  principio del ""ne bis in idem"", operante anche in

materia  cautelare,  in  quanto,  nonostante la identità del reato, i

fatti   sono   diversi,  essendo  quelli  considerati  nella  seconda

ordinanza   posteriori   ed   autonomi   rispetto   ai  primi  poichè

prosecutivi   dell'attività   delittuosa  tipica  della  associazione

mafiosa.

Ente giudicante

Cass. pen., sez. II, 12 marzo 1998, n. 1831

Parti in causa

Zagaria

Riviste

CED Cassazione, 1998

Rif. ai codici

CP art. 416B

CPP art. 297

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 15 GIUR CASS

Al fine di qualificare "mafiosa" una associazione criminale, è
necessario - tra l'altro - che sussistano i requisiti
dell'assoggettamento e della omertà. Questi devono riferirsi non ai
componenti interni - essendo siffatti caratteri presenti in ogni
consorteria - ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione
delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa
convinzione della loro esposizione ad un concreto ed ineludibile
pericolo, di fronte alla forza de prevaricanti, in uno stato di
soggezione.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 24 febbraio 1992
Parti in causa
Barbieri e altro
Riviste
Cass. Pen., 1994, 926
Rif. ai codici
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 22 GIUR CASS

Nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso
l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione
del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo
del concorso morale ai componenti della struttura di vertice
denominata "commissione" in quanto tali, dovendosi verificare per
ciascuno di essi la causale, individuabile nel diretto e pressante
interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale
rappresentato. (Sulla scorta del principio enunciato in massima la
suprema Corte ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di
uno dei membri della "commissione" mafiosa, evidenziando un suo
incipiente esautoramento, oltre allo stretto rapporto esistente fra
gli autori materiali del delitto ed altri membri della
"commissione").
Ente giudicante
Cass. pen., sez. V, 14 novembre 1992
Parti in causa
Madonia e altro
Riviste
Cass. Pen., 1994, 1497
Giust. Pen., 1993, II, 683
Mass. Pen. Cass., 1994, 59
Rif. ai codici
CP art. 416B
CP art. 575
CPP1930 art. 474
CPP art. 192

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 13 GIUR CASS

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis
c.p., non è necessario che siano raggiunti effettivamente e
concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma
incriminatrice nè, perchè si realizzi la condizione di
partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno
utilizzi la forza di intimidazione nè consegua direttamente per sè
o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso
l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dall'ingiustizia.
La condotta di partecipazione può, infatti, assumere forme e
contenuti diversi e variabili e consiste nel contributo, apprezzabile
e concreto sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento
dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa agli
interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice, qualunque sia
il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito
dell'associazione.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. II, 15 aprile 1994
Parti in causa
Matrone e altro
Riviste
Cass. Pen., 1996, 76
Rif. ai codici
CP art. 416B

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 14 GIUR CASS

La figura delittuosa prevista dall'art. 416-bis c.p. si distingue da
quella di cui all'art. 416 c.p., oltre che per l'eterogeneità degli
scopi che l'associazione mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del
programma criminoso, per il ricorso alla forza di intimidazione
dell'associazione per il conseguimento dei fini propri della
medesima. Tale forza di intimidazione del vincolo associativo è un
elemento strumentale, e non già una modalità della condotta
associativa, e non necessariamente deve essere utilizzata dai singoli
associati nè estrinsecarsi di volta in volta in atti di violenza
fisica e morale per il raggiungimento dei fini alternativamente
previsti dalla disposizione incriminatrice, in quanto ciò che
caratterizza l'associazione di tipo mafioso e le altre a questa
assimilata è la condizione di assoggettamento e di omertà che da
detta forza intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia
all'esterno che all'interno dell'associazione.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. II, 15 aprile 1994
Parti in causa
Matrone e altro
Riviste
Cass. Pen., 1996, 76
Rif. ai codici
CP art. 416
CP art. 416B

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1996 39 GIUR CASS

Gli indizi di appartenenza ad una associazione di cui all'art.
416-bis c.p. possono essere costituiti, oltre che da prove dirette,
anche da altri elementi desumibili dai precedenti penali e giudiziari
del soggetto, dalle informazioni fornite dagli organi di polizia e da
ogni altro dato utile, quale ad esempio il rapido ed ingiustificato
arricchimento dell'indiziato.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. II, 15 aprile 1994
Parti in causa
Matrone e altro
Riviste
Cass. Pen., 1996, 76
Rif. ai codici
CP art. 416B

E' configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per
delinquere di stampo mafioso. (Nell'affermare il principio di cui in
massima, la S.C. ha sottolineato la diversità di ruoli tra il
partecipe all'associazione e il concorrente eventuale materiale, nel
senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o
comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li
raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma colui che agisce
nella "fisiologia", nella vita corrente quotidiana dell'associazione,
mentre il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte
dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", ma
al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un
determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la
"fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando
una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il
contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un
esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei
momenti di emergenza della vita associativa).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. un., 5 ottobre 1994
Parti in causa
Demitry
Riviste
Riv. Polizia, 1996, 24
Rif. ai codici
CP art. 110
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 11 GIUR CASS

Per qualificare una associazione a delinquere ai sensi dell'art. 416
bis c.p., e cioè di stampo mafioso, non è sufficiente che la stessa
abbia programmato di avvalersi della sua forza intimidatrice e della
conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei singoli,
ma è necessario che ne sia già avvalsa concretamente.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 1996
Parti in causa
Alleruzzo
Riviste
Cass. Pen., 1997, 3384
Rif. ai codici
CP art. 416B

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 10 GIUR CASS

Il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - associazione per delinquere
di stampo mafioso - sussiste anche allorchè scopo dell'associazione
è quello di trarre vantaggi o profitti da attività, di per sè
lecite (ad esempio gestione di attività economiche, acquisizione di
appalti pubblici), ma purchè lo stesso sia perseguito con "metodi"
mafiosi (uso della forza intimidatrice dell'associazione;
assoggettamento delle persone con tale timore; imposizione di
atteggiamento omertoso).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 28 marzo 1996
Parti in causa
Angelini
Riviste
Cass. Pen., 1997, 696
Giust. Pen., 1997, II, 89
Rif. ai codici
CP art. 416B

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 12 GIUR CASS

Ai fini della configurabilità del reato di associazione di stampo
mafioso occorre che la carica intimidatrice derivi dal sodalizio
stesso e non solo da uno dei suoi componenti o da una associazione
consociata. (Principio affermato dalla Cassazione con riguardo a
gruppo sociale costituitosi a seguito di diaspora da altra
consorteria; in particolare la Corte suprema ha ritenuto non
sufficiente l'accertamento di forza prevaricatrice riferibile
all'associazione madre e ad un socio che di questa era stato uno dei
capi.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 1996
Parti in causa
Alleruzzo
Riviste
Cass. Pen., 1997, 3384
Rif. ai codici
CP art. 416B

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1997 17 GIUR CASS

In tema di associazione di stampo mafioso l'appartenenza alla
commissione provinciale (organo al vertice del sodalizio) ben può
costituire grave indizio di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. in ordine
ad un reato rientrante tra quelli cosiddetti "eccellenti": invero
tali delitti - quali quelli in danno di appartenenti alle forze
dell'ordine, magistrati, uomini politici, giornalisti, imprenditori
importanti, uomini di onore, collaboranti e familiari - per la loro
importanza, per il rilievo o per i riflessi nei confronti
dell'associazione sono direttamente deliberati dal suddetto consesso
in veste di mandante o quantomeno hanno il suo nullaosta sotto forma
di adesione, in funzione repressiva o di prevenzione generale.
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 28 novembre 1995
Parti in causa
Bano
Riviste
Cass. Pen., 1997, 695
Rif. ai codici
CP art. 416B
CPP art. 273


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 47 GIUR TRIB

La frequenza statistica pressocchè costante con la quale, nella
prassi giudiziaria, si osservano capi di imputazione in cui sono
abbinati alla partecipazione ad associazione uno o più
delitti-scopo, non deve fare dimenticare l'autonomia concettuale,
oltre che sociologica, della condotta punita ai sensi dell'art. 416
bis c.p. Tale connessione non può neppure innescare automatismi
perversi, che fondino sulla dimostrazione della commissione del
reato-scopo anche la prova dell'esistenza di una associazione
mafiosa. Se è vero, infatti, che per la punibilità
dell'associazione non è richiesta la realizzazione di delitti
ulteriori, è parimenti vero che l'esistenza di essa associazione non
può essere semplicemente inferita dalla dimostrazione della
commissione di reati-scopo. La prova dei delitti ulteriori, è
sicuramente utile a dimostrarne l'esistenza, ma non risulta di per
sè, nè sufficiente, nè indispensabile, potendo dirsi costituita
un'associazione, soltanto quando la stessa presenti un minimo di
struttura organizzativa che sia in grado di porre in essere il
programma. Il criterio distintivo del delitto di associazione per
delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato, deve essere
individuato essenzialmente nel carattere dello stesso accordo
criminoso. Questo, mentre nel concorso di persone, avviene in via
occasionale ed accidentale - essendo diretto alla commissione di un
singolo reato, o di più reati determinati nel caso di concorso nel
reato continuato - e si esaurisce nella commissione dei reati stessi,
nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un più
vasto programma criminoso e dà vita ad un vincolo associativo tra i
partecipanti, che, già di per sè, costituisce motivo di allarme
sociale e determina pericolo per l'ordine pubblico.
Ente giudicante
Trib. Ragusa, 11 novembre 1994
Parti in causa
Amodei e altro
Riviste
Riv. Pen., 1995, 783
Rif. ai codici
CP art. 81
CP art. 110
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 43 GIUR CASS

Una volta riconosciuta l'esistenza, nell'ambito di un'associazione
per delinquere di stampo mafioso, di un organismo collegiale
centrale, composto da un ristretto numero di associati e investito
del potere di deliberare, con efficacia vincolante, in ordine alla
commissione di singoli fatti criminosi di particolare importanza per
la vita dell'organizzazione, deve ritenersi, fino a prova contraria,
che i componenti del suddetto organismo siano corresponsabili
dell'avvenuta perpetrazione dei fatti decisi dall'organismo di cui
fanno parte. (Principio affermato con riferimento alla
configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza ai fini
dell'applicazione di misura cautelare).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. I, 28 dicembre 1994
Parti in causa
Brusca e altro
Riviste
Giust. Pen., 1994, II, 481
Cass. Pen., 1995, 1504
Mass. Pen. Cass., 1994, fasc. 4, 121
Rif. ai codici
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1995 39 GIUR TRIB

Sono necessari e sufficienti ad integrare il delitto di associazione
di tipo mafioso; un accordo criminoso, la cui forza di intimidazione
risulti diretta agli obiettivi di cui all'art. 416 bis comma 3 c.p.,
ovvero a commettere più delitti tra quelli menzionati dall'art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990; la permanenza del vincolo associativo;
l'esistenza di un clima di intimidazione diffusa, ovvero di una
condizione di assoggettamento e di omertà, come conseguenza
dell'attività dell'associazione, la predisposizione di comune
attività e di mezzi: la non coincidenza del momento della formazione
associativa con quella della ideazione delle singole operazioni
delittuose.
Ente giudicante
Trib. Lecce, 25 settembre 1993
Parti in causa
Scialpi
Riviste
Giur. di Merito, 1995, 313, n. ARCERI
Rif. ai codici
CP art. 416B


ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 1994 22 GIUR CASS

Nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso
l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione
del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo
del concorso morale ai componenti della struttura di vertice
denominata "commissione" in quanto tali, dovendosi verificare per
ciascuno di essi la causale, individuabile nel diretto e pressante
interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale
rappresentato. (Sulla scorta del principio enunciato in massima la
suprema Corte ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di
uno dei membri della "commissione" mafiosa, evidenziando un suo
incipiente esautoramento, oltre allo stretto rapporto esistente fra
gli autori materiali del delitto ed altri membri della
"commissione").
Ente giudicante
Cass. pen., sez. V, 14 novembre 1992
Parti in causa
Madonia e altro
Riviste
Cass. Pen., 1994, 1497
Giust. Pen., 1993, II, 683
Mass. Pen. Cass., 1994, 59
Rif. ai codici
CP art. 416B
CP art. 575
CPP1930 art. 474
CPP art. 192


CONCORSO NEL REATO 1993 14 GIUR CASS

Nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso
l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione
del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo
del concorso morale ai componenti della struttura di vertice
denominata <commissione> in quanto tali, dovendosi verificare per
ciascuno di essi la causale, individuabile nel diretto e pressante
interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale
rappresentato; (sulla scorta del principio enunciato in massima la
suprema corte ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di
uno dei membri della <commissione> mafiosa, evidenziando un suo
incipiente esautoramento, oltre allo stretto rapporto esistente fra
gli autori materiali del delitto ed altri membri della
<commissione>).
Ente giudicante
Cass. pen., sez. V, 14 novembre 1992
Parti in causa
Madonia
Riviste
Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 7, 59
Rif. ai codici
CP art. 416
CP art. 575
CPP1930 art. 474
CPP art. 192























 

 

 

 

 

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