IL NUOVO C.C.N.L.


L'innovazione del nuovo C.C.N.L. è da determinare nel superamento del concetto di Livello ( vedi art.2-punto A) CCNL ) e nell'abbracciare quello di Parametro, nell'ambito delle competenze dei lavoratori individuate dall'Area Professionale e nell'Area Operativa ove la propria posizione è collocata ( vedi nuove Tabelle di derivazione ).
Tale metodo supera le rigidità di appartenenza ad un determinato livello permettendo quella elasticità necessaria alle esigenze anche economiche di un moderno trasporto locale.
E' un contratto proiettato verso il futuro ove esistono gli spazi di autonomia poichè le proprie capacità vengono valorizzate e non più compresse dalle competenze previste dai livelli.
Si supera così definitivamente il concetto di stretta competenza per abbracciare quello di capacità professionale, tenuto conto soprattutto delle previste innovazioni dovute sia alla tecnologia che al rispetto delle nuove leggi europee, nazionali e regionali.
Le aziende dovranno vivere di vita propria, non ci sarà assistenza da alcuno in quanto non sono previste sia nel bilancio statale che regionale fondi destinati al ripiano di eventuali disavanzi.
Le aziende dovranno produrre e con esse i lavoratori dovranno dare il meglio di se stessi; le aziende vivranno se ognuno farà la propria parte:
_ i dirigenti aziendali dovranno essere capaci di dialogare con gli enti locali e individuare nuove risorse lavorative,
_ i lavoratori dovranno operare affinchè i trasporti siano all'altezza dell'aspettativa degli utenti.
Economicamente viene recuperato tutto il pregresso e gli stipendi vengono allineati con il costo della vita, mentre vengono riconosciute nelle A.P.A. (scatti di anzianità) le eventuali differenze retributive a sfavore degli agenti.
Il contratto scadrà per la parte economica il 31 dicembre 2001; per la parte normativa il 31 dicembre 2003.
Il sindacato è impegnato a verificare che le norme che garantiscono sicurezza, regolarità, funzionalità, professionalità, livelli occupazionali, vengano costantemente osservate e garantite ( vedi art.1 - Le politiche formative ).

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