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Accordo
di Programma:
E' uno strumento di coordinamento tra enti previsto
dall'art. 27 della legge 142/90 che attiva procedure
semplificate per la realizzazione di opere o interventi
di rilevante complessità. Consente l'approvazione
contestuale di varianti di natura urbanistica,
sostituendosi alla concessione edilizia. Pur essendo
le sole parti pubbliche competenti a promuovere
l'Accordo di Programma nulla impedisce che sia
un soggetto interessato a presentare istanza per
l'approvazione di uno specifico accordo. Per la
definizione e l'attuazione di opere, interventi
o di programmi di interventi che richiedono per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata
e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici,
il presidente di Regione o di Provincia o il sindaco,
in relazione alla competenza primaria o prevalenti
sull'opera o sugli interventi o sui programmi
di intervento, promuove la conclusione di un Accordo
di Programma anche su richiesta di uno o più
soggetti interessati, per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinare i tempi, le modalità,
il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
Per verificare la possibilità di concordare
l'Accordo di Programma, il presidente della Regione
o il presidente della Provincia o il sindaco convoca
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate. L'Accordo, consistente
nel consenso unanime del presidente della Regione,
del presidente della Provincia, dei sindaci delle
altre amministrazioni interessate, e approvato
con atto formale del presidente della Regione
o del presidente della Provincia o del sindaco,
è pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti
dell'intesa determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici, e sostituendo
le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso
del Comune interessato. Nel caso in cui l'Accordo
comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata entro trenta giorni dal Consiglio comunale,
a pena di decadenza. L'approvazione dell'Accordo
di Programma comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza
delle medesime opere. Tale dichiarazione cessa
di avere efficacia se le opere non hanno avuto
inizio entro tre anni. La vigilanza sull'esecuzione
dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi
sono svolti da un collegio presieduto dal presidente
della Regione o dal presidente della Provincia,
e composta da rappresentati degli enti interessati,
dal prefetto della provincia interessata se all'Accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
Agenda
21
L'Agenda 21 assume questo nome alla conferenza
di Rio del 1992, intendendo richiamare gli impegni,
gli obiettivi per il Ventunesimo secolo. Un intero
capitolo dell'Agenda 21 di Rio, (cap. 28) sottolinea
l'importanza delle città e delle comunità
locali nella realizzazione dello sviluppo sostenibile.
L'agenda 21 locale ha come scopo principale la
condivisione tra tutti gli attori sociali di una
comunità locale (associazioni, categorie
produttive ecc.) di un piano di azione ambientale
da definire e attuare con lo sguardo, appunto,
al Ventunesimo secolo.
Il risultato che s'intende perseguire non è
solo un piano di azione ambientale, ma anche e
soprattutto l'avvio di un percorso condiviso di
miglioramento della sostenibilità e della
qualità dell'ambiente locale, responsabilizzando
i cittadini e sollecitando gli amministratori
al confronto. Nel 1994, ad Aalborg, in Danimarca
80 città europee hanno approvato la Carta
per un modello urbano sostenibile la cui adesione
costituisce il presupposto per l'avvio di una
comunità locale del percorso Agenda 21
locale (attualmente le città aderanti sono
quasi mille). Il testo integrale è scaricabile
al sito www.fareverde.it.
Seppure non esista uno schema metodologico unico
per la realizzazione dell'Agenda 21 locale, l'elemento
fondamentale è tuttavia il Forum permanente
che accoglie tutti i soggetti sociali ed economici
(Istituzioni, associazioni di categoria e di volontariato,
aziende municipalizzate) che abbiano una significativa
rappresentatività nell'ambito locale e
rilevanti ai fini di una strategia ambientale.
Per affrontare, approfondire le proposte di azione
ambientale, (un piano di discussione può
essere elaborato e sottoposto al Forum dalla stessa
amministrazione locale) è opportuno che
il Forum si suddivida in Commissioni (gruppi di
lavoro) a carattere tematico (es. acqua, aria,
rifiuti, rumore, paesaggio) o per fattori di pressione
(es. trasporti, industria, agricoltura, commercio).
I lavori possono basarsi anche sulla relazione
sullo stato dell'ambiente locale presentata dall'amministrazione
locale che può costituire il punto di partenza
per fissare le priorità e sviluppare le
proposte dei partecipanti al Forum. Maggiori informazioni
sull'Agenda 21 possono essere raccolte sul sito
internet del coordinamento. www.comune.modena.it/ag21.
Abrogazione:
atto di annullamento, di abolizione di una legge
o di un decreto.
Area
metropolitana:
L'art.17 della L. 142/90 considera "aree
metropolitane" gli enti locali intesi come
zone comprendenti realtà territoriali estese.
Secondo quanto disposto dall'art. 18 della L.
142/90, all'interno dell'area metropolitana sono
previsti due livelli di governo: la città
metropolitana e il comune. Oltre alle funzioni
di competenza provinciale, agli enti in esame
sono affidate le funzioni normalmente di competenza
del Comune quando rivestano un carattere sovracomunale
o debbano, per ragioni di economicità e
di efficienza, essere svolte in forma coordinata
nell'area metropolitana.
Art.
21
È diventato per antonomasia il simbolo
della libertà di espressione. Si riferisce
all'art. 21 della Costituzione che stabilisce
che: "Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".
E' l'articolo costituzionale che sancisce anche
la libertà di stampa ove afferma che: "La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazione
o censure". Per approfondire la legislazione
su questa materia (stampa clandestina, iscrizione
al Tribunale, reati legati all'informazione, diritto
di rettifica) la legge di riferimento è
la 47 del 1948. per ulteriori informazioni si
possono reperire notizie utili navigando sul sito
dell'Ordine nazionale dei Giornalisti, www.odg.it,
oppure su www.interlex.it
Art.
138
È l'articolo costituzionale che regola
la revisione della Costituzione e delle leggi
costituzionali. Trattandosi della Carta fondamentale
dello Stato, la sua modifica necessita di un iter
più complesso rispetto alle leggi ordinarie.
In particolare si prevede che: "Le leggi
di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni a intervallo
non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposto
a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera, o 500 mila elettori
o cinque consigli regionali. La legge sottoposta
a referendum non è promulgata se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi. Per
consultare la costituzione on line si vedano www.quirinale.it
o www.cortecostituzionale.it
o www.camera.it
Atto
amministrativo
È un atto giuridico emanato da un organo
della pubblica amministrazione. Gli atti amministrativi
si suddividono in diverse categorie: se riguardano
casi e situazioni specifiche sono licenze, concessioni
o autorizzazioni, se sono atti strumentali oaccessorie,
sono pareri, proposte, deliberazioni preliminari,
atti che attestano pubblicamente fatti o circostanze
aventi rilevanza giuridica certificati verbali,
attestazioni; di controllo visti o approvazioni.
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