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Contratto nazionale farmacie speciali
Ipotesi di accordo per il
rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro
per i dipendenti da
Aziende Farmaceutiche Speciali
Bologna 12 marzo 2004
ART. 2
Decorrenza e durata del
contratto
1.
Il presente contratto decorre dal 1^ gennaio 2003 e avrà durata fino al 31
dicembre 2004, per i contenuti economici e fino al 31 dicembre 2006 per i
contenuti normativi.
2.
Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga
data disdetta, con lettera raccomandata, da una delle Organizzazioni
stipulanti, almeno tre mesi prima della scadenza; il contratto disdetto si
applica comunque fino al suo rinnovo.
3.
Per quanto attiene le procedure di rinnovo contrattuale si fa' riferimento
a quanto previsto dagli accordi Cispel/Organizzazioni sindacali vigenti in
materia (vedi appendice n° 1).
Art. 7
Apprendistato e contratti di
inserimento
Contratto di apprendistato.
Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale
dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento
per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del
lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il
lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il
momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica
anche esterni al processo lavorativo, confermando il proprio impegno a
condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei
nuovi modelli formativi per l'apprendistato, coinvolgendo in tal senso
l'Ente Bilaterale di cui all'art.
1.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante,
ovvero con contratto di apprendistato per percorsi di alta formazione, i
giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (artt. 49 e 50 D. L.vo
276/2003).
2.
La durata del rapporto di apprendistato, per personale non farmacista, è
così definita in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti
modalità:
Ø Livelli A1, A2 durata 42 mesi;
Ø Livelli B1, B2 durata 30 mesi;
Ø Livello C durata 24 mesi.
3.
La retribuzione dell'apprendista è quella relativa al livello di
inquadramento.
4.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso
trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori
della qualifica per cui egli compie il tirocinio.
5.
Le ore di insegnamento complementare, pari a 120 ore, sono comprese
nell'orario normale di lavoro.
6.
La disciplina dell'apprendistato di cui al precedente non è applicabile
alle imprese che risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 70%
dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere
nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si
siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo
soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al
termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di
rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La
limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio
precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
7.
Per la applicazione delle previsioni di cui al presente articolo si rinvia
comunque alle modalità che saranno previste dalle pertinenti normative
regionali.
8.
In caso di malattia di un dipendente con contratto di apprendistato sarà
garantita l'intera retribuzione contrattuale per un periodo massimo di 180
giorni nell'ambito della durata del contratto medesimo.
9.
Al termine del periodo di apprendistato l'azienda certificherà al
dipendente il servizio e le mansioni svolte.
Contratto di inserimento
Le parti convengono di recepire l'Accordo Interconfederale del 11.02.04,
integrato come segue:
Livello di inquadramento:
per la sola qualifica di Farmacista collaboratore l'inserimento avverrà
direttamente al livello A1.
Il periodo di prova viene fissato per ogni livello, in 30 giorni di lavoro
effettivo, durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il
rapporto senza preavviso ma con la corresponsione delle indennità previste
per la risoluzione del rapporto di lavoro.
La durata non potrà superare i 18 mesi .
Nel caso in cui si verifichi una sospensione del rapporto derivante da
malattia, servizio militare, maternità, il contratto sarà prorogato per un
periodo pari alla durata della causa di sospensione.
I datori di lavoro devono aver mantenuto in servizio ovvero aver
trasformato in rapporto a tempo indeterminato:
- almeno il 70% dei lavoratori per i contratti di inserimento scaduti nei
diciotto mesi precedenti;
- almeno l'80% dei lavoratori per i contratti di reinserimento scaduti nei
diciotto mesi precedenti.
A tal fine non si computano:
- i lavoratori dimessi, licenziati per giusta causa e quelli che, al
termine del rapporto di lavoro, hanno rifiutato la proposta di rimanere in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La formazione teorica non potrà essere inferiore a 16 ore annue,
conformemente alle previsioni dell'accordo interconfederale.
Nota transitoria
Agli effetti dell'art. 86, comma 9, del D. L.vo 276/2003, l'art. 7
C.C.N.L. 16 giugno 2000 – per la parte che riguarda i Contratti Formazione
Lavoro – è soppresso, fatta salva la prosecuzione dei contratti in corso,
fino alla scadenza.
Art. 8
Lavoro a tempo parziale
1.
Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo
volontario fra lavoratore e azienda, viene prestato non saltuariamente,
durante una parte del giorno, della settimana, del mese o dell'anno per
una durata complessiva minore della durata normale di lavoro stabilita dal
presente contratto o da vigenti accordi aziendali. Il rapporto di lavoro a
tempo parziale non può essere inferiore a 12 ore né superiore a 30 ore
settimanali. E' fatta eccezione per il personale di pulizia e per il
personale assunto a part-time verticale, annuale o ciclico per il quale
l'orario verrà determinato a livello aziendale o territoriale, con le
modalità di cui al successivo comma 4
2.
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo
le stesse regole e procedure in atto per i lavoratori a tempo pieno.
3.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In
esso devono essere indicate le mansioni e le modalità di distribuzione
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno,
nonché le eventuali clausole di elasticità e flessibilità.
4.
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale
o misto previste dalla legge.
5.
La retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio di
produttività, gli aumenti periodici di anzianità ed ogni altro elemento
contrattuale, purché non incompatibile con la natura del rapporto a tempo
parziale, competono al lavoratore a tempo parziale in misura proporzionale
all'orario di lavoro effettivamente svolto. Circa la durata del periodo
relativo alla conservazione del posto ai fini di malattia, infortunio,
maternità si applica la normativa prevista dagli artt. 37/38/39 del
presente contratto.
6.
Il ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire nella misura massima del
30 % dell'orario settimanale per i contratti fino a 19 ore/settimana e del
20% dell'orario settimanale per i contratti oltre le 19 ore/settimana.
7.
Le causali in relazione alle quali si consente di richiedere al lavoratore
a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate
nelle esigenze temporanee di tipo tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo (quali, ad esempio, assenze impreviste di altro personale).
8.
La percentuale di maggiorazione da applicarsi al lavoro supplementare è
quella prevista all'art. 24. D'accordo con il lavoratore , in sostituzione
di tale maggiorazione è possibile recuperare , in tutto o in parte, le ore
di lavoro supplementare, stabilendo in questo caso anche quando il
recupero debba essere effettuato.
9.
Nel caso di superamento della misura massima di cui al punto 6) che
precede potrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo
pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo; per tale
superamento dovrà comunque essere richiesta la disponibilità del
lavoratore interessato.
10.
La variazione della collocazione temporale della prestazione del
lavoratore a tempo parziale a fronte della previsione di clausole
flessibili può avvenire per esigenze tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive.
11.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei
rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto a fronte della
previsione di clausole elastiche può avvenire per esigenze di carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima di
30 ore settimanali.
12.
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la
prestazione lavorativa in modo continuativo, incrementandola ovvero
modificandone la collocazione temporale, ai sensi e per gli effetti dei
punti 10) e 11) che precedono, comporta, a favore del prestatore di
lavoro, un preavviso minimo di sette giorni lavorativi, che dovrà essere
comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione ,
forfetaria ed onnicomprensiva, pari al 10% della retribuzione base
mensile, per i primi tre mesi successivi all'intervenuto incremento o
variazione.
13.
Nel caso in cui la variazione della prestazione lavorativa abbia carattere
temporaneo, la maggiorazione del 10% della retribuzione base oraria sarà
applicata solo relativamente alle ore di lavoro oggetto della modifica.
14.
L'esercizio da parte del datore di lavoro, del potere di variare in
aumento – in modo continuativo – la prestazione lavorativa non potrà
comunque protrarsi oltre diciotto mesi.
15.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato è
riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo
parziale aventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che
abbiano – nel corso dei sei mesi precedenti – inoltrato richiesta di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
16.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato è
riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo
pieno aventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che
abbiano – nel corso dei sei mesi precedenti – inoltrato richiesta di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
17.
Con riferimento ai due punti che precedono, qualora la richiesta sia stata
avanzata da un numero di lavoratori superiore al numero dei posti da
ricoprire, nel secondo livello di contrattazione verranno definiti criteri
di precedenza.
18.
I lavoratori che abbiano aderito alle clausole elastiche o flessibili,
potranno esercitare la facoltà di recesso, nei casi di cui al punto 18 che
segue, dando un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi e comunque dopo
un periodo minimo di sei mesi.
19.
I motivi che danno diritto all'esercizio della facoltà di recesso sono i
seguenti:
- maternità e paternità;
- inabilità totale del coniuge, di un figlio, di un genitore, del
convivente di fatto.
20.
Ai fini della attività sindacale prevista dalla L. 300/70 i lavoratori a
tempo parziale sono computati come unità intere.
21.
Le aziende comunicheranno alle R.S.A/ R.S.U. e all'Ente Bilaterale, con
cadenza annuale, i dati a consuntivo sull'andamento delle assunzioni a
tempo parziale, sugli elementi che hanno determinato l' utilizzo del
lavoro supplementare nonché delle clausole elastiche e/o flessibili.
22.
Per il personale con contratto a tempo parziale e indeterminato, in forza
alla data di stipula della presente ipotesi di accordo, per l'utilizzo
delle clausole di flessibilità, elasticità e per il lavoro supplementare,
valgono le regole di cui al CCNL 26 giugno 2000.
23.
Forme strutturali di lavoro supplementare saranno oggetto di confronto tra
le parti a livello aziendale ai fini del loro eventuale consolidamento.
24.
In caso di modifica
del contratto di lavoro a tempo
parziale, per applicazione delle clausole di flessibilità/elasticità il
lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante delle OO.SS..
Art. 16
Assenze e permessi
Omissis . . . . . .
Comma 6
Su richiesta del lavoratore, l'Azienda accorda nell'anno brevi permessi
retribuiti entro il limite complessivo di 24 ore; i predetti permessi
dovranno, comunque, essere goduti nell'anno di competenza tra il 1°
gennaio ed il 30 novembre.
Il mancato godimento entro tale data
comporterà la decadenza e la perdita del diritto.
Omissis . . . . . .
Omissis . . . . . .
Comma 4
L'utilizzo del periodo di ferie eccedente la chiusura della farmacia come
stabilita dalla autorità competente, sarà programmato dalla Azienda sulla
base delle richieste dei lavoratori, tenuto conto delle complessive
esigenze del servizio, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.
Omissis . . . . . . .
ART. 20
Indennità Tecnico Professionale
1.
Ai lavoratori farmacisti inquadrati nel livello A1 nonché ai lavoratori
inquadrati ai livelli Q1, Q2, Q3, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in forza alla data
del 16 giugno 2000, viene
corrisposta un'indennità tecnico-professionale di L. 150.000 mensili per
14 mensilità, la quale fa parte della retribuzione individuale.
ART. 32
Indennità maneggio denaro
1.
Al personale dei livelli B1, B2, C1 che sia addetto alla cassa, a contatto
con il pubblico, e che abbia continuamente maneggio e responsabilità di
denaro, è corrisposta un'indennità mensile pari al 5% della retribuzione
base del rispettivo livello.
2.
Le parti convengono di trasformare ad personam la percentuale del 5% in
cifra fissa, secondo i seguenti valori alle diverse decorrenze:
ART. 39
Gravidanza e puerperio
1.
Per il trattamento di gravidanza e puerperio, si fa' riferimento alle
disposizioni di legge vigenti in materia.
2.
Fermo restando quanto tali disposizioni prescrivono per il periodo di
assenza dal lavoro, la lavoratrice avrà diritto, per i primi 75 giorni di
assenza, ad un'integrazione fino a raggiungere l'intera retribuzione
globale giornaliera.
3. L'integrazione di cui al punto 2 è estesa ai primi 150 giorni per le
astensioni che insorgono oltre la data di stipula della presente ipotesi
di accordo.
ART. 44
Provvedimenti disciplinari
1.
Le mancanze dei lavoratori possono essere
punite, a seconda della gravità, come segue:
1) rimprovero verbale per le mancanze più lievi;
2) rimprovero scritto per i casi di recidiva o per mancanze più gravi;
3) multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione base mensile;
4) sospensione dalla retribuzione globale e dal servizio per un massimo di
10 giorni;
5) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
6) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto;
2.
Il provvedimento di cui al comma 3) si applica, in particolare, ai
ritardatari, i quali saranno puniti con una trattenuta pari all'importo
delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorata di una multa pari
all'ammontare della trattenuta.
3.
In caso di recidiva nel ritardo, la terza volta l'azienda potrà
raddoppiare l'importo della multa; in tale caso, come pure in quello di
cui al comma precedente, l'importo della multa non potrà comunque superare
il limite previsto al comma 3). In seguito, persistendo il lavoratore nei
ritardi, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e,
dopo formale diffida per iscritto, anche quello del licenziamento di cui
al comma 6).
4.
L'importo delle multe sarà destinato ad opere assistenziali.
5.
Il licenziamento di cui al comma 5) si può applicare nei confronti di quei
lavoratori che siano incorsi, per almeno 3 volte nel corso di 2 anni, per
la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal lavoro e
dalla retribuzione per un totale di 15 giorni o, nello stesso periodo di
tempo, abbiano subito almeno 3 sospensioni per 25 giorni complessivamente,
anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 43.
6.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al comma 6)
(licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto) si
applica alle mancanze più gravi riguardanti la moralità e l'infedeltà
verso l'azienda, in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del C.C., e
cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza e la violazione del segreto
d'ufficio, nonché alle inadempienze degli obblighi di cui all'art. 43 del
presente contratto che configurino ipotesi di giusta causa ai sensi
dell'art. 2119 del C.C. e della legge 15-7-1966, n. 604, o nei casi di
condanna per reato infamante.
7.
Il licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto si
applica altresì nel caso d'infrazione alle norme di legge circa la
sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora
esistenti.
8.
Ove il lavoratore sia sottoposto a procedimenti penali per reati che
comportino indegnità, l'azienda ha facoltà di sospenderlo, in pendenza di
giudizio, dal servizio e dalla retribuzione. Dopo il giudicato definitivo,
l'azienda deciderà sull'eventuale riammissione in servizio. Nel caso di
assoluzione piena il lavoratore avrà comunque diritto alla riammissione e
il periodo di sospensione, durante il quale non spetta la retribuzione,
dovrà esser computato ai fini dell'anzianità.
9.
Le mancanze comportanti i provvedimenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e
6) del 1° comma del presente articolo devono essere tempestivamente
contestate per iscritto e motivate.
10.
Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della
contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per
iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la
direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni
sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell'eventuale incontro viene
redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
11.
La Direzione (Direttore o altro dirigente da questo delegato), completa
l'istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro 30
giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della
contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la
quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini
previsti dal comma successivo.
12.
Il lavoratore, entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della
comunicazione di cui sopra, in presenza di elementi di giustificazione
nuovi e documentati, può richiedere alla Direzione il riesame della
propria situazione; tale eventuale riesame deve concludersi nei 15 giorni
di calendario immediatamente successivi alla comunicazione richiesta.
13.
Durante l'iter del ricorso il provvedimento rimarrà sospeso.
14.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore
al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei
venti giorni successivi, anche per mezzo della associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
15.
Qualora l'azienda non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltole
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al
collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto. Se l'azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
16.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
17.
Il presente articolo e il regolamento disciplinare aziendale debbono
essere affissi permanentemente in luoghi dell'azienda accessibili a tutti
i dipendenti.
Norma particolare
Per le aziende e/o enti ancora soggetti alle norme di cui al T.U. 15
ottobre 1925 ed al regolamento 4 ottobre 1986, n. 902 e per tutto il tempo
della loro vigenza, la Direzione, nel caso che la mancanza sia passibile
di sospensione o provvedimenti più gravi, una volta espletata la procedura
di cui ai commi 9, 10 e 11, trasmette alla Commissione amministratrice la
propria proposta di provvedimento, unitamente alle giustificazioni scritte
eventualmente presentate dal lavoratore oppure al verbale della
discussione orale intervenuta con il medesimo e ne da notizie al
lavoratore interessato.
La Commissione amministratrice delibera l'adozione del provvedimento
disciplinare entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della
proposta; il mancato pronunciamento nel suddetto termine equivale a
conferma del provvedimento proposto dalla Direzione; la Commissione
amministratrice, ove ritenga non doversi dar luogo all'applicazione del
provvedimento proposto, fa rinvio alla Direzione.
La Direzione provvede a comunicare al lavoratore il provvedimento adottato
nei suoi confronti dalla Commissione amministratrice ai sensi del comma
precedente.
1.
Fermo restando che il conseguimento dei crediti formativi ECM costituisce
un obbligo professionale, le parti concordano che le Aziende Farmaceutiche
garantiranno ai propri Farmacisti impiegati a tempo indeterminato,
attraverso gli strumenti di cui al capoverso seguente, il conseguimento
del 40% dei crediti formativi previsti dal Ministero della Salute, per
ciascuno degli anni di validità del presente CCNL.
2.
Il contributo che le Aziende si impegnano a sostenere consta di:
a) € 12,00/credito conseguito, a titolo di rimborso spese documentate,
omnicomprensivo,
b) minuti cinque/credito conseguito, di lavoro ordinario, da erogarsi
sotto forma di retribuzione, ovvero di permesso, definendo tale opzione a
livello di contrattazione aziendale.
3.
Ove le Aziende realizzino propri corsi accreditati ECM, le modalità di
partecipazione agli stessi, come pure la copertura dei costi e del tempo,
verranno definite di volta in volta a livello di contrattazione aziendale,
escludendo l'applicazione di quanto previsto al punto 2.
Sempre a livello di contrattazione aziendale potranno essere definiti
accordi diversi in merito alla formazione accreditata ECM.
Per la materia riguardante la ECM la contrattazione aziendale potrà
aprirsi alla approvazione della presente ipotesi di rinnovo.
ART. 50
Trattamento di Fine Rapporto
Omissis . . . . . . . .
Comma 4
Si prevede la possibilità di riconoscere una seconda anticipazione del
T.F.R., alle medesime condizioni e con gli stessi requisiti/limiti
previsti dalla L. 297/82.
Le richieste relative alla prima anticipazione saranno considerate
prioritarie rispetto alle altre.
Art. 57
Contrattazione di 2^ livello
Omissis . . . . . . . .
Comma 2
Fermo restando quanto stabilito per la contrattazione quadriennale
economica di secondo livello le parti convengono di demandare altresì alla
contrattazione aziendale l'attuazione delle discipline previste dal
C.C.N.L. - negli ambiti per le stesse prestabiliti - nelle seguenti
materie:
- prestazioni inventariali (art. 25)
- missioni abituali (art. 30)
- mensa (art. 33)
- partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale (art. 47)
- entità dei rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 8)
- attuazione della disciplina dell'orario di lavoro (art. 14)
- modifiche dell'organizzazione aziendale (art. 58)
- copertura assicurativa (art. 36).
- maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo e reperibilità
(art. 24);
- durata dell'apprendistato (art. 7);
- indennità tecnico professionale e relativa entità (come previsto
all'art. 20);
- entità degli ulteriori incrementi retributivi incentivanti a titolo di
indennità quadri (art. 21).
Omissis . . . . . . . .
ART. 55
Prerogative e funzioni dei
sindacati
Omissis . . . . . .
ASPETTATIVA PER INCARICHI SINDACALI
17. I lavoratori che siano chiamati a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali godranno del trattamento previsto dall'art. 31
della legge 20.05.1970, n. 300.
DISTACCHI RETRIBUITI
18. Per l'espletamento di attività sindacale esterna alle aziende da parte
dei lavoratori che siano chiamati a ricoprire cariche sindacali,
regionali, provinciali e nazionali ai sensi dell'art. 31 della Legge
20.05.1970, n° 300, in seno alle Organizzazioni stipulanti questo accordo,
le Aziende che applicano il presente C.C.N.L. sono vincolate al versamento
annuo all'Ente bilaterale di cui all'art. 54 di una quota pari al costo –
comprensivo di ogni onere - di due ore di lavoro (presa a riferimento la
retribuzione base del livello A1 neo-assunto) per ciascuno dei dipendenti
mediamente impiegati nell'esercizio precedente. Il numero dei dipendenti
mediamente impiegati nell'esercizio precedente verrà espresso in tempo
pieno equivalente, rapportando cioè a base annua ogni contratto a tempo
parziale considerato.
18 bis. A tale scopo viene attivato un apposito fondo di titolarità delle
parti, gestito dall'Ente Bilaterale.
19. La riscossione e la gestione delle quote di cui al capoverso
precedente sono demandate all'Ente bilaterale di cui all'art. 54. L'Ente
bilaterale rimborserà alle Aziende, in base al regolamento che costituirà
parte integrante del presente contratto, gli oneri sostenuti per i
distacchi sindacali di cui al precedente comma.
Omissis . . . . . . . .
ART. 64
Trattamento economico
In relazione al rinnovo della parte economica del C.C.N.L. sono previsti i
seguenti trattamenti retributivi:
Ø per quanto concerne il periodo di vacanza contrattuale (01.01.2003 –
29.02.2004) viene attribuito a tutto il personale in servizio alla data di
stipula del presente accordo, incluso il personale assunto con C.F.L., un
riconoscimento economico una tantum articolato per i diversi livelli di
inquadramento come riportato nella tabella B, incluso il personale con
contratto a tempo determinato;
al personale di ruolo assunto o dimesso, nel periodo 01/01/2003 –
29/02/2004 l'una tantum verrà corrisposta pro quota, intendendo per mese
intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni;
per le lavoratrici/tori con contratto a tempo parziale l'erogazione
avverrà con criteri di proporzionalità;
detta indennità "una tantum" non è utile ai fini dei vari istituti legali
e contrattuali.
Alla luce dei nuovi istituti contrattuali introdotti dal D. Lgs. 276/03
sul mercato del lavoro, le parti firmatarie del presente contratto si
impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili
sviluppi applicativi.
Conseguentemente, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, le
parti convengono che per far fronte alle esigenze di carattere temporaneo
e/o intermittente si farà ricorso alle tipologie di lavoro previste dalla
presente vigenza.
Qualora si manifestassero applicazione diverse, le parti firmatarie si
impegnano, nel corso della vigenza contrattuale, ad aprire un confronto
nel merito.
Ipotesi di accordo per il rinnovo del biennio economico
2005-2006
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da
Aziende Farmaceutiche Speciali
Roma, 19 settembre 2005
ART. 64
Trattamento economico
In relazione al rinnovo della parte economica
del C.C.N.L. sono previsti i seguenti trattamenti retributivi:
Ø per
quanto concerne il periodo di vacanza contrattuale (01.01.2005 –
30.09.2005) viene attribuito a tutto il personale in servizio alla
data di stipula del presente accordo, incluso il personale assunto con
contratto a termine e C.F.L , un riconoscimento economico una
tantum articolato per i diversi livelli di inquadramento come
riportato nella tabella B;
tale importo dovrà essere erogato unitamente
alla retribuzione del mese di ottobre 2005;
al personale assunto nel periodo
01.01.2005 – 19.09.2005 l’una tantum verrà corrisposta pro quota,
intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a
quindici giorni;
per le lavoratrici/tori con contratto a
tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità;
detta indennità “una tantum” non è utile
ai fini dei vari istituti legali e contrattuali, né costituisce base
imponibile ai fini della determinazione del TFR.
TABELLA B DEL 19-09-2005
Livello |
Retribuzione base al 31/12/2004 |
Parametro |
1° incremento retribuzione base. (decorrenza
01/10/2005) |
retribuzione base dal 01/10/2005 |
2° incremento retribuzione base. (decorrenza
01/05/2006) |
retribuzione base dal 01/05/2006 |
UNA TANTUM erogabile con la mensilità di ottobre
2005 |
Q1 |
2.030,01 |
214 |
55,99 |
2.086,00 |
49,77 |
2.135,77 |
497,67 |
Q2 |
1.960,65 |
205 |
53,63 |
2.014,28 |
47,67 |
2.061,95 |
476,74 |
Q3 |
1.796,79 |
182 |
47,62 |
1.844,41 |
42,33 |
1.886,74 |
423,26 |
A1 |
1.727,73 |
172 |
45,00 |
1.772,73 |
40,00 |
1.812,73 |
400,00 |
A2 |
1.473,07 |
136 |
35,58 |
1.508,65 |
31,63 |
1.540,28 |
316,28 |
B1 |
1.359,80 |
121 |
31,66 |
1.391,46 |
28,14 |
1.419,60 |
281,40 |
B2 |
1.309,27 |
114 |
29,83 |
1.339,10 |
26,51 |
1.365,61 |
265,12 |
C1 |
1.211,56 |
100 |
26,16 |
1.237,72 |
23,26 |
1.260,98 |
232,56 |
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Tali incrementi sono stati determinati tenendo
conto del meccanismo di rinnovo previsto dall’accordo del 23 luglio 1993
definendo le seguenti percentuali di inflazione “prevista” (in luogo
dell’inflazione programmata) per il periodo:
anno 2005: 1,9%
anno 2006: 1,9%
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