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Il congedo parentale

 

Il congedo parentale (ex facoltativa) spetta per ogni bambino/a, ad entrambi i genitori, anche congiuntamente: 

  • fino al compimento di 8 anni di età del bambino 

  • per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo) 

  •  

    CASI POSSIBILI DI CONGEDO (IN MESI) 

    Madre

    Padre

    Madre

    Padre

    Totale

    Dipendente

    Dipendente

    6

    7

    11

    Casalinga

    Dipendente

    0

    7

    7

    Autonoma

    Dipendente

    3

    7

    10

    Dipendente

    Autonomo

    6

    0

    6

    NB. Preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'astensione 

     

    Cos'è il congedo parentale 

    Per congedo parentale si intende la possibilità da parte di entrambi i genitori naturali di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi 8 anni di vita del bambino. 

    Nel caso di parto plurimo il T.U. prevede il diritto al congedo parentale per ogni bambino. 

     

    Un'innovazione importante è data dalla possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori: inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento.

     

    Hanno diritto al congedo parentale i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (esclusi quelli a domicilio o gli addetti ai servizi domestici) titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto e le lavoratrici madri autonome per tre mesi. 

     

    Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perchè appartenente ad una categoria diversa dai quella dei lavoratori subordinati. 

     

    Durata massima del congedo parentale 

    I congedi parentali non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. 

  • Alla madre compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. 

  • Al padre compete un periodo facoltativo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi elevabile a 7 se questi fruisce del congedo parentale per almeno 3 mesi. 

  • Se il padre fruisce del congedo parentale (continuativo o frazionato) per almeno 3 mesi il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a 11 mesi; la madre non può comunque usufruire dell'assenza facoltativa per più di 6 mesi e il padre può astenersi facoltativamente dal lavoro per 7 mesi a patto che la madre si astenga per soli 4 mesi. Il limite complessivo non può comunque superare 11 mesi. 

  • Le lavoratrici autonome hanno il diritto a fruire del congedo parentale per un massimo di tre mesi entro l'anno di vita del bambino 

  • La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata (Legge n. 104/1992 art. 4, comma 1), hanno il diritto al prolungamento fino a tre anni dal congedo parentale, o in alternativa, ad un permesso giornaliero di due ore retributive, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 

  •  

    La frazionabilità del periodo di congedo parentale avviene, con il dovuto preavviso, per libera scelta del lavoratore/trice, ma tra un periodo di congedo e l'altro, anche di un solo giorno, ci deve essere effettiva ripresa dell'attività lavorativa.

     

    Malattia durante il congedo parentale 

    L'insorgere di malattie durante il periodo di congedo parentale interrompe il periodo stesso con conseguente slittamento della scadenza e fa maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia. 

    E' evidente che in tal caso occorrerà inviare all'azienda il relativo certificato medico e comunicare esplicitamente la volontà di sospendere il congedo per la durata  del periodo di malattia ed eventualmente spostarne l'utilizzo. 

     

    Adempimenti 

    Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, i genitori lavoratori devono preavvisare, salvo casi di oggettiva impossibilità, il datore di lavoro secondo le modalità previste dai rispettivi contratti collettivi e, comunque, con un periodo di preavviso non inferiore ai quindici giorni. 

     

    Il genitore richiedente deve allegare alla domanda: 

  • Certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternità o la maternità (i genitori adottivi o affidatari sono tenuti a presentare il certificato di stato di famiglia che includa il nome del bambino ed il provvedimento di affidamento o adozione); 

  • Dichiarazione non autenticata di responsabilità dell'altro genitore da cui risulti il periodo di congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio; nella dichiarazione occorre indicare il proprio datore di lavoro o la condizione di non avente diritto al congedo; 

  • Analoga dichiarazione non autenticata di responsabilità del genitore richiedente relativa ai periodi di astensione eventualmente già fruiti per lo stesso figlio; 

  • Impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni successive. 



  • novembre 2004