consigli sui farmaci, fitoterapia, diete, legislazione, |
||||||||||
posta | ||||||||||
www.salvelocs.it |
||||||||||
|
Con il termine "festività" si indicano tutte le ricorrenze sia civili sia religiose che sono legate ad un giorno di riposo. La costituzione stabilisce con l'art. 36 il riposo settimanale come diritto irrinunciabile. In base all'art. 2109 del Codice civile tale giorno coincide generalmente con la domenica. La legge 260/1949 stabilì che fossero da considerarsi festivi i seguenti giorni
La legge 260/1949 è stata modificata dalla legge 90/1954 e 132/1958, che non variarono il precedente elenco. La legge 54/1977 stabilì che i seguenti giorni cessassero di essere festivi agli effetti civili:
La medesima legge stabilì che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella dell'Unità Nazionale avessero luogo rispettivamente: la prima domenica di Giugno e la prima domenica di Novembre e che cessassero di essere festivi i giorni:
Nel 1985 con il Dpr 792, furono ripristinate le seguenti festività:
La legge 336/2000 ha ora ripristinato la festività del 2 giugno (festa nazionale). Il giorno del Santo Patrono, ad eccezione del comune di Roma, non è considerato giorno festivo agli effetti civili, anche se i contratti di lavoro prevedono che i dipendenti non siano tenuti a lavorare in tale giorno. In base alle intese tra Stato e alcune confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica: comunità ebraiche, chiese cristiane del 7° giorno, sussiste il diritto di osservare il riposo sabbatico in luogo di quello domenicale. Pertanto le festività ora concesse sono:
febbraio 2004.
|