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LE FESTIVITÀ

Con il termine "festività" si indicano tutte le ricorrenze sia civili sia religiose che sono legate ad un giorno di riposo. La costituzione stabilisce con l'art. 36 il riposo settimanale come diritto irrinunciabile. In base all'art. 2109 del Codice civile tale giorno coincide generalmente con la domenica. La legge 260/1949 stabilì che fossero da considerarsi festivi i seguenti giorni

  • tutte le domeniche

  • il 2 giugno (festa nazionale).

  • il primo giorno dell'anno.

  • il giorno dell'Epifania.

  • il giorno della festa di S. Giuseppe.

  • il 25 Aprile (anniversario della liberazione).

  • il giorno di lunedì dopo Pasqua.

  • il giorno dell'Ascensione.

  • il giorno del Corpus Domini.

  • Il 1° Maggio: festa del lavoro.

  • Il giorno della festa dei Santi Apostoli e Paolo.

  • il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.

  • il giorno di Ognissanti.

  • il 4 Novembre: giorno dell'unità nazionale.

  • il giorno della festa dell'Immacolata Concezione.

  • il giorno di Natale.

  • il giorno 26 Dicembre.

La legge 260/1949 è stata modificata dalla legge 90/1954 e 132/1958, che non variarono il precedente elenco. La legge 54/1977 stabilì che i seguenti giorni cessassero di essere festivi agli effetti civili:

  • il giorno dell'Epifania.

  • il giorno della festa di S. Giuseppe.

  • il giorno dell'Ascensione.

  • Il giorno della festa dei Santi Apostoli e Paolo.

La medesima legge stabilì che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella dell'Unità Nazionale avessero luogo rispettivamente: la prima domenica di Giugno e la prima domenica di Novembre e che cessassero di essere festivi i giorni:

  • il 2 giugno (festa nazionale).

  • il 4 Novembre: giorno dell'unità nazionale.

Nel 1985 con il Dpr 792, furono ripristinate le seguenti festività:

  • il giorno dell'Epifania.

  • Il giorno della festa dei Santi Apostoli e Paolo (29 giugno) per il solo comune di Roma.

La legge 336/2000 ha ora ripristinato la festività del 2 giugno (festa nazionale). Il giorno del Santo Patrono, ad eccezione del comune di Roma, non è considerato giorno festivo agli effetti civili, anche se i contratti di lavoro prevedono che i dipendenti non siano tenuti a lavorare in tale giorno. In base alle intese tra Stato e alcune confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica: comunità ebraiche, chiese cristiane del 7° giorno, sussiste il diritto di osservare il riposo sabbatico in luogo di quello domenicale.

Pertanto le festività ora concesse sono:

  • tutte le domeniche

  • il primo giorno dell'anno.

  • il giorno dell'Epifania.

  • il 25 Aprile (anniversario della liberazione).

  • il giorno di lunedì dopo Pasqua.

  • Il 1° Maggio: festa del lavoro.

  • il 2 giugno (festa nazionale della Repubblica).

  • il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.

  • il giorno di Ognissanti.

  • il giorno della festa dell'Immacolata Concezione.

  • il giorno di Natale.

  • il giorno 26 Dicembre.

febbraio 2004.