FARMACIE PRIVATE E RURALI
Ipotesi Accordo rinnovo CCNL parte normativa e
II biennio 5 maggio 2005
La FEDERFARMA nelle persone del Dott. Carlo Ghiani, in qualità di coordinatore
della Commissione Rapporti-lavoro composta dai Dott.ri Franco Caprino,
Alessandro Cicilloni, Cesare Quey, Giuseppe Palaggi, Giancarlo Visini, Michele
Crapanzano, Arturo Maresca, assistiti dal Dott. Enrico Giammarioli
e
La FILCAMS CGIL rappresentata da LUIGI COPPINI
la FISASCAT CISL rappresentata da GIOVANNI PIRULLI
la UILTUCS UIL rappresentata da ANTONIO VARGIU,
assistiti dalla Delegazione Sindacale composta dai Sigg. :
stipulano il presente Accordo di Rinnovo con i patti di seguito specificati, ad
integrazione e modifica di quelli contenuti nel CCNL 27 luglio 1994 e negli
Accordi 23 marzo 1999 e 15 novembre 2002
OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
Le
parti, dopo un approfondito esame della vigente disciplina legale in tema di
occupazione e mercato del lavoro, ritengono strategico per il settore procedere
ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo parziale,
dell’apprendistato e del contratto di inserimento.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il
contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o
misto previste dalla legge.
1. Il ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire, con il consenso del
lavoratore interessato, nella misura massima stabilita dalla legge all’ art. 1,
secondo comma lett. e), D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato
dalla normativa successiva per il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, misto o verticale.
2. Le causali in relazione alle quali è consentito di richiedere al lavoratore a
tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle
esigenze di incremento dell’attività di lavoro determinata da ragioni di
carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Nel caso di superamento della misura massima di cui al punto 1) che precede
dovrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di
lavoro svolte oltre il tetto massimo e, sempre per tali ore, una maggiorazione
pari al 30% della quota oraria della retribuzione di cui all’ ;art. 59 CCNL (del
testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994).
4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 che precede, in ogni altro
caso, la percentuale di maggiorazione forfetaria ed onnicomprensiva sulla
singola ora di lavoro supplementare è pari al 25% della quota oraria della
normale retribuzione di cui all’art. 59 CCNL (del testo ufficiale a stampa del
CCNL 27 luglio 1994).
5. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa anche
la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con le sole
maggiorazioni, rispettivamente, del 30% e del 40%. Tali maggiorazioni sono
forfetarie ed onnicomprensive e devono essere calcolate sulla quota oraria della
retribuzione di cui all’art. 59 CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27
luglio 1994).
6. La variazione, in tutto o in parte, della collocazione temporale della
prestazione del lavoratore a tempo parziale, a fronte della previsione di
clausole flessibili che dovranno essere inserite nel contratto individuale di
lavoro, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo,
produttivo o sostitutivo.
7. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei
rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto può avvenire, a
fronte della previsione di clausole elastiche inserite nel contratto individuale
di lavoro, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo nella misura massima di 35 ore settimanali.
8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione
temporale della stessa, ai sensi e per gli effetti dei punti 6) e 7) che
precedono comporta a favore del prestatore di lavoro un preavviso minimo di due
giorni lavorativi che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a
percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore che sono state oggetto di
variazione o di incremento, forfetaria ed onnicomprensiva pari al 10% della
quota oraria della retribuzione di cui all’art. 59 CCNL (del testo ufficiale a
stampa del CCNL 27 luglio 1994) per i primi quatto mesi successivi ad ogni
intervenuto incremento o variazione. Il lavoratore a tempo parziale può recedere
e, così, estinguere le clausole flessibili od elastiche già convenute, a fronte
della necessità derivante: a) dalla esecuzione della prestazione prevista da un
diverso rapporto di lavoro a tempo parziale; b) dalla paternità o dalla
maternità, nei primi 15 mesi di vita del figlio naturale o adottivo; c) dalla
inabilità totale del coniuge o del convivente di fatto.
9. Il rifiuto da parte del lavoratore di aderire alle clausole flessibili ed
elastiche non costituisce infrazione disciplinare e non può essere motivo di
licenziamento.
10. Il periodo di comporto di malattia è quello previsto per il lavoratore a
tempo pieno, con riproporzionamento del trattamento economico per il lavoro a
tempo parziale di tipo orizzontale. Per il lavoro a tempo parziale verticale o
misto il periodo di comporto viene determinato riproporzionandolo in relazione
alle giornate di effettivo lavoro.
11. Il lavoratore a tempo parziale, che ne faccia espressa richiesta in forma
scritta, deve essere preferito nelle nuove assunzioni a tempo pieno che il
datore di lavoro intenda effettuare per le stesse ed identiche mansioni.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge.
APPRENDISTATO
1.
Possono essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato
professionalizzante o di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29
anni.
2. La durata massima del rapporto formativo per i livelli professionali soggetti
all’apprendistato (II, III e IV livello), tranne che per il farmacista
collaboratore, è fissata in 48 mesi.
3. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione
dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione
dell’apprendista potrà essere realizzata anche nell’ ;ambito delle iniziative
promosse dall’Ente Bilaterale.
4. In attesa dell’approvazione delle leggi regionali, la formazione, interna o
esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel
libretto formativo.
5. Per quanto attiene all’inquadramento dell’apprendista si applicano le
disposizioni di legge.
6. Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza dei termini di cui
al punto 2) che precede.
7. L’apprendista fruisce dell’integrale trattamento economico-normativo erogato
dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal titolo XVI del
CCNL.
8. Il numero complessivo degli apprendisti che il titolare di farmacia può
assumere è quello stabilito dall’art. 47, secondo comma, D. lgs. 276/2003, ivi
compresa la percentuale del 100% del personale in servizio.
9. La possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti presso più datori
di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui al punto 2)
precede.
10. Nel caso di stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale,
la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano
formativo individuale.
11. Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge.
La
presente disciplina dell’apprendistato sarà operativa immediatamente a livello
di ciascuna regione con l’entrata in vigore dei provvedimenti normativi che ne
consentono l’applicazione. Fino a tale data troveranno applicazione le
disposizioni contenute nel precedente CCNL con le modifiche legislative
intervenute da parte delle norme vigenti al momento del presente accordo.
SPECIALE CONTRATTO DI LAVORO PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL FARMACISTA COLLABORATORE
Si
conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con
il contratto di lavoro di cui all’art. 49 e ss. D. lgs. 276/2003 alle seguenti
condizioni: 1. La durata massima del rapporto formativo per il farmacista
collaboratore inquadrato al Primo livello è fissata in 24 mesi;
2. La retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla
malattia, saranno gli stessi previsti dal CCNL per il farmacista collaboratore
inquadrato nel Primo livello;
3. L’inquadramento avverrà nel Primo livello;
4. La possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1) che precede svolti
presso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di
cui allo stesso punto 1);
5. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima
della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo
individuale.
6. Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del
periodo dei due anni, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il
contratto di cui al punto 1) che precede, non potrà procedere, per dodici mesi
successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale. Ai fini
del computo della percentuale del 90%, non si tiene conto dei farmacisti
collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati
risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per
giusta causa o giustificato motivo.
7. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione
dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione
dell’apprendista potrà essere realizzata anche nell’ ;ambito delle iniziative
promosse dall’Ente Bilaterale
8. In attesa dell’approvazione delle leggi regionali, la formazione, interna o
esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel
libretto formativo.
9. Per quanto non previsto valgono le norme di legge
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le
Parti riconoscono nei contratti di lavoro finalizzati alla formazione di cui al
Titolo IV del D. Lgs. 276/2003 uno strumento di importanza strategica per lo
sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta formazione
professionale, dei lavoratori del settore.
In
questa prospettiva l’Ente Bilaterale si attiverà sia per effettuare una
ricognizione delle esigenze formative e professionali sia per predisporre
strumenti di sostegno alla implementazione di tali contratti nel settore.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’ inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato del lavoro. 2. In relazione ai soggetti che possono
essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del
d.lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32
anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo
n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n.
297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’ attività
di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici
mesi.
3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve
essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In
mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende
assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
-
la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5);
-
l’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del
successivo punto 7) ;
-
l’orario di lavoro, determinato in base al CCNL, in funzione
dell’ ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo
parziale;
-
fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di
inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due
livelli rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni
o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto
del contratto. Dopo il dodicesimo mese dall’inizio del rapporto di lavoro il
dipendente passerà al livello di inquadramento superiore.
-
Il farmacista collaboratore sarà assunto con contratto di
inserimento al Primo livello, senza inquadramento inferiore.
4.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del
lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle
competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone
le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a. la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b. la durata e le modalità della formazione o dell’adeguamento delle competenze
professionali.
4. Il contratto di inserimento dovrà prevedere una durata minima di nove mesi e
massima di diciotto mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da
grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di
inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
5. Il progetto deve prevedere una formazione non inferiore a 8 ore, ripartita
fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina
del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio pubblico reso dalla
farmacia ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite
eventualmente anche con modalità di e-learning, in funzione dell’ adeguamento
delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica
dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
6. Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:
-l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal CCNL per il livello di
inquadramento attribuito al lavoratore in contratto di inserimento;
-un trattamento di malattia ed infortunio riproporzionato in base alla durata
del rapporto prevista dal contratto di inserimento e, comunque, non inferiore a
sessanta giorni. Al lavoratore spetta l’integrale trattamento economico erogato
dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal titolo XVI del
CCNL
8. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito
per i contratti di inserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori
con contratto di inserimento dal godimento di tutte le maggiorazioni connesse
alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste
dal CCNL (lavoro notturno, festivo, ecc.)
9. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà
computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge
e dal contratto.
10. La percentuale prevista dall’art. 54, terzo comma, D. lgs. 276/2003 viene
elevata dal 60% al 70%.
11. Per quanto non previsto valgono le norme di legge.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A
seguito dell’imminente definizione in sede legislativa del quadro normativo di
completamento della previdenza complementare, le Parti decidono di dare avvio
nel settore alla previdenza complementare nell’ambito di un fondo contrattuale
che le Parti stesse si riservano di individuare unitamente alla misura della
contribuzione che il titolare di farmacia ed il dipendente dovranno versare al
fondo. Le Parti si impegnano ad incontrarsi non appena saranno emanati i
relativi decreti in materia
PERIODO DI COMPORTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO SUL LAVORO
Le
parti convengono che le assenze per malattia o infortunio extraprofessionale non
si cumulano ai fini del computo del periodo di comporto con quelle per
infortunio o malattia professionale.
CONGEDI DI MATERNITA’ DI PATERNITA’ E PARENTALI
Per
quanto riguarda la disciplina dei congedi parentali troveranno applicazione le
nuove disposizioni legislative di cui al D. lgs. 26 marzo 2001, n.151. Tali
disposizioni verranno inserite nell’articolato del CCNL in occasione della
stesura dello stesso.
ENTE BILATERALE
Le
parti affidano all’Ente Bilaterale il compito di elaborare una proposta di
modifica dello Statuto finalizzata a consentire una operatività anche a livello
regionale, pur restando ferma l’unicità dell’ Ente. Tale proposta dovrà essere
sottoposta alle Parti stipulanti entro sei mesi dalla data del presente Accordo
di Rinnovo.
L’art. 99 CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) viene così
modificato:
A)
L’elencazione di cui al primo comma viene sostituita dalla seguente:
2004
euro 160.000,00;
2005
euro 170.000,00;
2006
euro 175.000,00 se, alla scadenza contrattuale del presente CCNL, non si
pervenga – come, invece, auspicano congiuntamente le Parti - alla stipula
dell’accordo di rinnovo.
B)
Al secondo comma le parole”gli anni 1999, 2000, 2001” sono sostituite dalle
seguenti: “gli anni
“
2004
, 2005”.
Il
quinto comma dell’art. 100 CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio
1994) le parole “non oltre il 31 gennaio 2002” sono sostituite dalle parole “non
oltre il 31 gennaio 2007”
L’art. 103, terzo comma, CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio
1994), viene così modificato:
“
Per
la pratica realizzazione di quanto sopra, le Parti concordano di fissare in euro
4,00 annui a carico di ogni farmacia il contributo da destinare all’Ente
Bilaterale Nazionale per gli anni 2004, 2005, stabilendo un numero convenzionale
di farmacie aderenti a FEDERFARMA pari a 13.900 unità”. Se, alla scadenza
contrattuale del presente CCNL, non si pervenga – come, invece, auspicano
congiuntamente le Parti - alla stipula dell’accordo di rinnovo, il contributo di
euro 4,00 sarà erogato anche per l’anno 2006.
INCREMENTI ECONOMICI
Gli
incrementi economici sono previsti nelle misure e con la decorrenza indicate
nella tabella allegata (v. allegato “A”).
Le
Parti si danno reciprocamente atto che, nella definizione degli incrementi
relativi al periodo successivo al 31 gennaio 2006, non si terrà conto
dell’inflazione reale intervenuta anteriormente alla data del presente Accordo
di rinnovo e dell’inflazione del 2% considerata per l’anno 2005, in quanto già
compresa negli aumenti economici stabiliti dal presente Accordo di rinnovo.
L’una tantum verrà pagata, secondo gli importi indicati nella tabella allegata
(v. allegatoB):
la
prima entro il mese di luglio2005;
la
seconda entro il mese di ottobre 2005.
L’una tantum sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza
alla data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:
a.
ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti
nel periodo 1° febbraio 2004-31 maggio 2005 e detraendo i periodi di assenza non
retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e
facoltativa);
b. ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario di lavoro svolto nel
periodo 1° febbraio 2004-31 maggio 2005 e detraendo i periodi di assenza non
retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e
facoltativa).
L’una tantum non viene computata ai fini del TFR e di ogni altra retribuzione
indiretta e differita.
ORARIO DI LAVORO E LAVORO NOTTURNO
Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia
assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela della salute dei
cittadini, le Parti convengono quanto segue.
La
maggiorazione prevista dal CCNL all’art. 23, terzo comma, lett. b), prima linea
(del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) è elevata al 16%.
All’art. 23, CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) viene
aggiunto il seguente ultimo comma:
“
In
conformità alle previsioni dell’art. 13, primo comma, del D. lgs. 66/2003,
l’orario di lavoro dei lavoratori notturni è di otto ore medie giornaliere,
distribuite nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi”.
Ai
sensi dell’art. 4, quarto comma, D. lgs. 66/2003 – la durata media dell’orario
di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore
medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie sono calcolate
con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al
presente paragrafo.
La
maggiorazione prevista dall’art. 25, secondo comma CCNL (del testo ufficiale a
stampa del CCNL 27 luglio 1994) viene elevata dal 10% al 13%.
NORMA APPALTI
Nel
contratto di appalto il committente (titolare della farmacia) dovrà inserire i
seguenti punti:
1. obbligo dell’impresa di applicare integralmente il CCNL sottoscritto dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi integrativi
territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza ;
2. obbligo per l’appaltatore di rispettare le norme in materia retributiva –
compreso l’accantonamento del TFR – contributiva e previdenziale previste per i
dipendenti dall’ordinamento vigente che disciplina il rapporto di lavoro
subordinato;
3. obbligo per il committente (titolare della farmacia) di verificare,
trimestralmente, l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali versati, che l’impresa è obbligata a produrre;
4. obbligo per il committente di rescissione del contratto di appalto in
qualsiasi momento nel caso di inadempienza dell’impresa relativamente al
rispetto dei punti sopra richiamati;
Il vincolo di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo n.
276/2003 e successive modificazioni, opera a carico del committente
esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 3 e 4.
DISPOSIZIONI FINALI
Dopo
24 mesi dall’applicazione sperimentale delle nuove tipologie contrattuali, le
Parti stipulanti si incontreranno per verificarne l’ utilizzo nel settore.
Le
parti si danno atto che devono intendersi abrogati i Titoli V e VII del CCNL
(del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994), nonché gli artt. 9 e 12
dell’accordo 23 marzo 1999, fatto salvo quanto previsto in materia di
apprendistato dalla specifica disposizione transitoria posta in calce alla
disciplina di cui al presente accordo
Le Parti si impegnano a definire la stesura del CCNL entro tre
mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
FARMACIE URBANE
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|
LIVELLI
|
PAGA base al 31/12/02
|
aumento 1/1/03
|
nuova paga base dal 1/1/03
|
aumento 1/7/03
|
nuova paga base 1/7/03
|
totale aumenti
|
aumento 1/6/05
|
nuova paga base 1/6/05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1· super |
1,048.19
|
56.23
|
1,104.42
|
56.23
|
1,160.65
|
112.46
|
101.21
|
1,261.86
|
1· + 12 anni |
877.19
|
50.00
|
927.19
|
50.00
|
977.19
|
100.00
|
90.00
|
1,067.19
|
1· + 2 anni |
877.19
|
50.00
|
927.19
|
50.00
|
977.19
|
100.00
|
90.00
|
1,067.19
|
1· |
877.19
|
50.00
|
927.19
|
50.00
|
977.19
|
100.00
|
90.00
|
1,067.19
|
2· |
726.16
|
44.36
|
770.52
|
44.36
|
814.88
|
88.72
|
79.85
|
894.73
|
3· |
665.16
|
42.12
|
707.28
|
42.12
|
749.40
|
84.24
|
75.82
|
825.22
|
4· |
584.73
|
39.16
|
623.89
|
39.16
|
663.05
|
78.32
|
70.48
|
733.53
|
5· |
500.68
|
36.08
|
536.76
|
36.08
|
572.84
|
72.16
|
64.94
|
637.78
|
6· |
435.91
|
33.69
|
469.60
|
33.69
|
503.29
|
67.38
|
60.64
|
563.9
|
FARMACIE RURALI SUSSIDIATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIVELLI
|
Paga base al 31/12/02
|
aumento 1/1/03
|
nuova paga base dal 1/1/03
|
aumento 1/7/03
|
nuova paga base 1/7/03
|
totale aumenti
|
aumento 1/6/05
|
nuova paga base 1/6/05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1· super |
1,006.26
|
53.98
|
1,060.24
|
53.98
|
1,114.22
|
107.96
|
97.16
|
1,211.38
|
1· + 12 anni |
842.10
|
48.00
|
890.10
|
48.00
|
938.10
|
96.00
|
86.40
|
1,024.50
|
1· + 2 anni |
842.10
|
48.00
|
890.10
|
48.00
|
938.10
|
96.00
|
86.40
|
1,024.50
|
1· |
842.10
|
48.00
|
890.10
|
48.00
|
938.10
|
96.00
|
86.40
|
1,024.50
|
2· |
697.11
|
42.59
|
739.70
|
42.59
|
782.29
|
85.18
|
76.66
|
858.95
|
3· |
638.56
|
40.44
|
679.00
|
40.44
|
719.44
|
80.88
|
72.78
|
792.22
|
4· |
561.34
|
37.59
|
598.93
|
37.59
|
636.52
|
75.18
|
67.66
|
704.18
|
5· |
480.65
|
34.64
|
515.29
|
34.64
|
549.93
|
69.28
|
62.34
|
612.27
|
6· |
418.47
|
32.34
|
450.81
|
32.34
|
483.15
|
64.68
|
58.21
|
541.36
|
UNA TANTUM FARMACIE |
LIVELLI |
UNA TANTUM
|
|
|
|
TOTALE
|
LUG.2005
|
OTT.2005
|
|
|
|
|
1Super |
899.65
|
449.83
|
449.82
|
1 |
800.00
|
400.00
|
400.00
|
2 |
709.82
|
354.91
|
354.91
|
3 |
673.93
|
336.96
|
336.97
|
4 |
626.51
|
313.26
|
313.25
|
5 |
577.21
|
288.61
|
288.60
|
6 |
539.00
|
269.50
|
269.50
|
FARMACIE RURALI SUSSIDIATE |
LIVELLI |
UNA TANTUM
|
|
|
|
TOTALE
|
LUG.2005
|
OTT.2005
|
|
|
|
|
1Super |
863.67
|
431.83
|
431.84
|
1 |
768.00
|
384.00
|
384.00
|
2 |
681.43
|
340.71
|
340.72
|
3 |
646.97
|
323.48
|
323.49
|
4 |
601.45
|
300.73
|
300.72
|
5 |
554.12
|
277.06
|
277.06
|
6 |
517.44
|
258.72
|
258.72
|