Per ricetta si
intende l’autorizzazione, data in forma scritta al farmacista,
perché questi possa consegnare uno o più medicamenti al paziente
che ne necessita. La ricetta può essere redatta su un qualsiasi
foglio di carta (eccezione: le ricette speciali contenenti
stupefacenti I,II e III Tabella e le ricette rilasciate in regime di
assistenza SSN). Non è perciò obbligatoria la carta intestata né
un timbro del medico, purché sia assolutamente certa la redazione
da parte di un Medico Chirurgo.
La ricetta deve
obbligatoriamente contenere data e firma del medico. La data
non può ovviamente essere posteriore a quella di presentazione
della ricetta in farmacia. La firma, soprattutto nelle
ricette contenenti stupefacenti, dovrebbe sempre essere leggibile.
Se la ricetta è redatta tramite computer ovvero è redatta con
calligrafia diversa in diverse parti, ciò che le conferisce valore
di "prescrizione" è la firma in originale del medico. Il
farmacista deve rifiutare la spedizione della ricetta se non è
certo della firma del medico.
Il medico può anche indicare nella ricetta il nome del principio
attivo, lasciando al farmacista la scelta della specialità
medicinale corrispondente o del relativo medicinale generico.
Qualora esistano in commercio specialità aventi diverso dosaggio,
sia unitario che complessivo della confezione, la prescrizione deve
essere completa di questi elementi ovvero della posologia e della
durata della terapia, al fine di consentire al farmacista la precisa
scelta del prodotto. (FARMA 7 n. 43/2001).
Il nome e cognome
del paziente possono non essere presenti nelle ricette
ripetibili, ma sono obbligatori nelle ricette non ripetibili, per le
ricette speciali (stupefacenti) e per le ricette contenenti veleni.
Possono essere sostituiti da codici alfanumerici in casi
particolari.
Il domicilio
del paziente deve essere obbligatoriamente indicato dal medico nelle
ricette di stupefacenti di I-II e III tabella del DPR 309/90.
I laureati in
Odontoiatria e Protesi Dentaria possono prescrivere soltanto
medicamenti necessari all’esercizio della loro professione, in
altre parole quelli indicati per la terapia delle malattie e
anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, della
mascella e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla
riabilitazione odontoiatrica.
La ricetta è valida
su tutto il territorio nazionale (per le ricette del SSN vedi
avanti).
La ricetta in fotocopia
è valida solo se riporta la firma in originale. La ricetta
trasmessa via fax non è regolare (o meglio, non lo è
sicuramente la ricetta non ripetibile, perché non è possibile
realizzare il "ritiro" dell’originale da parte del
farmacista).
Il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o un altro
medicinale prodotto industrialmente, si deve attenere alle
indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di
somministrazione previste dall'Autorizzazione all'immissione in
commercio rilasciata dal Ministero della Sanità. In singoli casi il
medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa
informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso,
impiegare un medicinale prodotto industrialmente per una indicazione
o una via o una modalità di somministrazione o di utilizzazione
diversa da quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga in
base a dati documentabili, che il paziente non possa essere
utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata
quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di
somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori
apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo
internazionale. In questi casi il medico trascrive sulla ricetta,
senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico
o alfanumerico di collegamento a dati di archivio in proprio
possesso che consenta, anche in caso di richiesta da parte
dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente
trattato. Non è previsto che il medico apponga sulla ricetta alcuna
dichiarazione relativa all'ottenimento del consenso del paziente. In
nessun caso il ricorso a questa facoltà può costituire
riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei
medicinali a carico del SSN, al di fuori dell'potesi disciplinata dall'art.1,
comma 4, del DL 21.10.1996, n. 536 (convertito dalla L:
23.12.1996, n. 648).
L’annotazione del nome
di chi ritira il farmaco e degli estremi di un documento di
identificazione sono indispensabili per le ricette speciali
prescriventi stupefacenti di Tabella I-II e III, nonché per le
ricette contenenti veleni.
(N.B.: Secondo il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per documento di
riconoscimento si intende ogni documento munito di fotografia
del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consente l'identificazione personale del titolare. Per documento
di identità si intende la carta d'identità ed ogni altro
documento munito di fotografia del titolare rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità
prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.
Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente
di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino
di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto
d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e
di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una
amministrazione dello Stato).
La consegna di
stupefacenti o prodotti contenenti veleni deve essere effettuata a
persone di età maggiore, rispettivamente, a 18 e 16 anni.
da
www.fcr.re.it
Farmacie Comunali Riunite
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