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La ricetta per uso umano

 

Per ricetta si intende l’autorizzazione, data in forma scritta al farmacista, perché questi possa consegnare uno o più medicamenti al paziente che ne necessita. La ricetta può essere redatta su un qualsiasi foglio di carta (eccezione: le ricette speciali contenenti stupefacenti I,II e III Tabella e le ricette rilasciate in regime di assistenza SSN). Non è perciò obbligatoria la carta intestata né un timbro del medico, purché sia assolutamente certa la redazione da parte di un Medico Chirurgo.

La ricetta deve obbligatoriamente contenere data e firma del medico. La data non può ovviamente essere posteriore a quella di presentazione della ricetta in farmacia. La firma, soprattutto nelle ricette contenenti stupefacenti, dovrebbe sempre essere leggibile. Se la ricetta è redatta tramite computer ovvero è redatta con calligrafia diversa in diverse parti, ciò che le conferisce valore di "prescrizione" è la firma in originale del medico. Il farmacista deve rifiutare la spedizione della ricetta se non è certo della firma del medico.
Il medico può anche indicare nella ricetta il nome del principio attivo, lasciando al farmacista la scelta della specialità medicinale corrispondente o del relativo medicinale generico. Qualora esistano in commercio specialità aventi diverso dosaggio, sia unitario che complessivo della confezione, la prescrizione deve essere completa di questi elementi ovvero della posologia e della durata della terapia, al fine di consentire al farmacista la precisa scelta del prodotto. (FARMA 7 n. 43/2001).

Il nome e cognome del paziente possono non essere presenti nelle ricette ripetibili, ma sono obbligatori nelle ricette non ripetibili, per le ricette speciali (stupefacenti) e per le ricette contenenti veleni. Possono essere sostituiti da codici alfanumerici in casi particolari.

Il domicilio del paziente deve essere obbligatoriamente indicato dal medico nelle ricette di stupefacenti di I-II e III tabella del DPR 309/90.

I laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria possono prescrivere soltanto medicamenti necessari all’esercizio della loro professione, in altre parole quelli indicati per la terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, della mascella e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica.

La ricetta è valida su tutto il territorio nazionale (per le ricette del SSN vedi avanti).

La ricetta in fotocopia è valida solo se riporta la firma in originale. La ricetta trasmessa via fax non è regolare (o meglio, non lo è sicuramente la ricetta non ripetibile, perché non è possibile realizzare il "ritiro" dell’originale da parte del farmacista).
Il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o un altro medicinale prodotto industrialmente, si deve attenere alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'Autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Sanità. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per una indicazione o una via o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. In questi casi il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati di archivio in proprio possesso che consenta, anche in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato. Non è previsto che il medico apponga sulla ricetta alcuna dichiarazione relativa all'ottenimento del consenso del paziente. In nessun caso il ricorso a questa facoltà può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del SSN, al di fuori dell'potesi disciplinata dall'art.1, comma 4, del DL 21.10.1996, n. 536 (convertito dalla L: 23.12.1996, n. 648).

L’annotazione del nome di chi ritira il farmaco e degli estremi di un documento di identificazione sono indispensabili per le ricette speciali prescriventi stupefacenti di Tabella I-II e III, nonché per le ricette contenenti veleni.
(N.B.: Secondo il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per documento di riconoscimento si intende ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare. Per documento di identità si intende la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato).

La consegna di stupefacenti o prodotti contenenti veleni deve essere effettuata a persone di età maggiore, rispettivamente, a 18 e 16 anni.

da www.fcr.re.it  Farmacie Comunali Riunite