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La ricetta ripetibile

 

Medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile.
(Art. 4 DLvo 539/92)

 

La norma tecnica di riferimento è contenuta nella Tabella 4 della FU X ed., mentre le definizioni dei casi in cui è richiesta la ricetta medica ripetibile sono enunciate nell’art. 4 del DL.vo 539/92.

I medicinali soggetti all’obbligo di prescrizione medica presentano queste caratteristiche:

 

a. possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, se sono usati senza controllo medico;

b. sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in anormali condizioni di utilizzazione, con conseguenti rischi per la salute;

c. contengono sostanze o preparazioni di sostanze di cui non sono stati ancora sufficientemente approfonditi l’attività o gli effetti secondari;

d. sono destinati a essere somministrati per via parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite dal Ministro della Sanità.

 

La ripetibilità della prescrizione è indicata sulla confezione dalla frase "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".

La ripetibilità è ammessa, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di cinque volte.

La validità della ricetta è pertanto di tre mesi dalla data del rilascio.

L’espressione "diversa indicazione del medico prescrivente" va interpretata nel senso che il medico può indicare una ripetibilità per un numero di mesi inferiore o superiore a tre, mentre il numero delle volte potrà essere inferiore o pari a cinque ma mai superiore a tale limite.

Ad ogni vendita la ricetta il Farmacista deve timbrare la farmacia, annotare il prezzo praticato e la data della dispensazione. La ricetta va restituita al cliente. La disposizione che prevedeva che di ogni ricetta spedita dovesse essere tenuta copia per 5 anni è stata abrogata dalla Legge Finanziaria 2001 ed è stata sostituita con la seguente "I farmacisti debbono conservare per 6 mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee". (art.87 comma 7).

Se la prescrizione contiene un numero di confezioni superiore all’unità la ricetta non è più ripetibile. La ricetta deve anche in questo caso essere restituita al cliente Tuttavia, è possibile la consegna frazionata in caso di indisponibilità dell’intera quantità di prodotto prescritto o su richiesta del cliente. In questo caso si annoterà sulla ricetta il numero delle confezioni consegnate, il prezzo e la data e si restituirà la ricetta al cliente affinché questi possa completare l’acquisto anche presso un’altra farmacia entro il termine di tre mesi in cui la ricetta mantiene la propria validità.

In genere tutti i prodotti iniettabili sono vendibili solo dietro presentazione di ricetta medica. Eccezioni importanti sono:

· acqua sterile per preparazioni iniettabili

· soluzione fisiologica sterile

· siero antiofidico

· specialità a base di naloxone e.v.

 

Sanzioni per il farmacista

 

Vendita senza presentazione di ricetta (art.4, c.4, D.Lgs. n.539/92)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.300.000 a L.1.800.000 (art.4, c.4, D.Lgs. n.539/92).

 

Vendita con ricetta non valida (art.4, c.3, D.Lgs. n.539/92)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.200.000 a L.1.200.000 (art.4, c.4, D.Lgs. n.539/92)

 

Mancata apposizione del timbro della farmacia (art.4, c.4, D.Lgs. n.539/92)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.200.000 a L.1.200.000 (art.4, c.4, D.Lgs. n.539/92)

 

Mancata apposizione del prezzo sulla ricetta (art.37, c.1 lett. a, R.D. n.1706/38)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.3.000.000 fino a L.18.000.000 (art.358, c.2, TULS)

Mancata conservazione in farmacia delle ricette di preparazioni estemporanee per 6 mesi (art.123, c. 1, TULS e art.38, c. 4, R.D. n.1706/378, modificato dall’art.87, comma 7 Legge Finanziaria 2001)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.20.000 fino a L.400.000 (art.123, lett. c, TULS).
Ammessa la
conciliazione
(discrezionale) chiusura della farmacia e decadenza dell’autorizzazione in caso di recidiva (art.123, c.4, TULS)

 

Mancata apposizione della data di spedizione sulla ricetta (art.37, c.1 lett. a, R.D. n.1706/38)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L. 3.000.000 fino a L. 18.000.000 (art.358, c.2, TULS).

da www.fcr.re.it  Farmacie Comunali Riunite