La
norma tecnica di riferimento è contenuta nella Tabella
4 della FU X ed., mentre le
definizioni dei casi in cui è richiesta la ricetta medica
ripetibile sono enunciate nell’art. 4 del DL.vo 539/92.
I
medicinali soggetti all’obbligo di prescrizione medica presentano
queste caratteristiche:
a.
possono presentare un pericolo,
direttamente o indirettamente, se sono usati senza controllo
medico;
b.
sono utilizzati spesso, e in larghissima
misura, in anormali condizioni di utilizzazione, con conseguenti
rischi per la salute;
c.
contengono sostanze o preparazioni di
sostanze di cui non sono stati ancora sufficientemente
approfonditi l’attività o gli effetti secondari;
d.
sono destinati a essere somministrati per
via parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite dal Ministro
della Sanità.
La
ripetibilità della prescrizione è indicata sulla confezione dalla
frase "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".
La
ripetibilità è ammessa, salvo diversa indicazione del medico
prescrivente, per un periodo non superiore a tre mesi dalla
data di compilazione della ricetta e comunque per non più di cinque
volte.
La
validità della ricetta è pertanto di tre mesi dalla data del
rilascio.
L’espressione
"diversa indicazione del medico prescrivente" va
interpretata nel senso che il medico può indicare una ripetibilità
per un numero di mesi inferiore o superiore a tre, mentre il numero
delle volte potrà essere inferiore o pari a cinque ma mai superiore
a tale limite.
Ad
ogni vendita la ricetta il Farmacista deve timbrare la
farmacia, annotare il prezzo praticato e la data della
dispensazione. La ricetta va restituita al cliente. La
disposizione che prevedeva che di ogni ricetta spedita dovesse
essere tenuta copia per 5 anni è stata abrogata dalla Legge
Finanziaria 2001 ed è stata sostituita con la seguente "I
farmacisti debbono conservare per 6 mesi le ricette spedite
concernenti preparazioni estemporanee". (art.87 comma 7).
Se
la prescrizione contiene un numero di confezioni superiore all’unità
la ricetta non è più ripetibile. La ricetta deve anche in
questo caso essere restituita al cliente Tuttavia, è possibile la
consegna frazionata in caso di indisponibilità dell’intera
quantità di prodotto prescritto o su richiesta del cliente. In
questo caso si annoterà sulla ricetta il numero delle confezioni
consegnate, il prezzo e la data e si restituirà la ricetta al
cliente affinché questi possa completare l’acquisto anche presso
un’altra farmacia entro il termine di tre mesi in cui la ricetta
mantiene la propria validità.
In
genere tutti i prodotti iniettabili sono vendibili solo dietro
presentazione di ricetta medica. Eccezioni importanti sono:
·
acqua sterile per preparazioni iniettabili
·
soluzione fisiologica sterile
·
siero antiofidico
·
specialità a base di naloxone e.v.
Sanzioni
per il farmacista
Vendita
senza presentazione di ricetta (art.4, c.4, D.Lgs. n.539/92)
Amministrativo
Sanzione
amministrativa da L.300.000 a
L.1.800.000 (art.4, c.4, D.Lgs. n.539/92).
Vendita
con ricetta non valida (art.4, c.3, D.Lgs. n.539/92)
Amministrativo
Sanzione
amministrativa da L.200.000 a
L.1.200.000 (art.4, c.4, D.Lgs. n.539/92)
Mancata
apposizione del timbro della farmacia (art.4, c.4, D.Lgs. n.539/92)
Amministrativo
Sanzione
amministrativa da L.200.000 a
L.1.200.000 (art.4, c.4, D.Lgs. n.539/92)
Mancata
apposizione del prezzo sulla ricetta (art.37, c.1 lett. a, R.D.
n.1706/38)
Amministrativo
Sanzione
amministrativa da L.3.000.000
fino a L.18.000.000 (art.358, c.2, TULS)
Mancata
conservazione in farmacia delle ricette di preparazioni estemporanee
per 6 mesi (art.123, c. 1, TULS e art.38, c. 4, R.D. n.1706/378,
modificato dall’art.87, comma 7 Legge Finanziaria 2001)
Amministrativo
Sanzione
amministrativa da L.20.000 fino
a L.400.000 (art.123, lett. c, TULS).
Ammessa la conciliazione
(discrezionale) chiusura della farmacia e decadenza dell’autorizzazione
in caso di recidiva (art.123, c.4, TULS)
Mancata
apposizione della data di spedizione sulla ricetta (art.37, c.1
lett. a, R.D. n.1706/38)
Amministrativo
Sanzione
amministrativa da L. 3.000.000
fino a L. 18.000.000 (art.358, c.2, TULS).
da
www.fcr.re.it
Farmacie Comunali Riunite
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