consigli sui farmaci, fitoterapia, diete, legislazione,  
 diritto e lavoro, vecchi ricettari, farmacia, curiosità.

chi siamo

link

mail

consigli

farmacia

fitoterapia

diete

posta

ricettario

legislazione

diritto e lavoro

www.salvelocs.it

 

 
la ricetta per uso umano
la ricetta ripetibile
la ricetta non ripetibile
la ricetta ministeriale speciale
la ricetta limitativa
la ricetta contenente veleni
farmaci antiblastici
farmaci anoressizzanti
prescrizioni medico veterinarie
prescrizioni galeniche magistrali
medicinali generici
medicinali omeopatici

Medicinali generici

 

Il farmaco generico è stato introdotto nella legislazione italiana dall'art. 130, comma 3 della L. 28.12.1995, n. 549. 

Per farmaco generico si intende un medicinale a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti dal brevetto o dal certificato protettivo complementare , identificati dalla Denominazione Comune Internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare del titolare dell'AIC, che siano bioequivalenti rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. 

Se il prodotto generico è offerto ad un prezzo almeno del 20% inferiore a quello della corrispondente specialità medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, già classificate nelle classi a) o b) del "prontuario" del SSN, il medicinale generico ottiene dalla CUF la medesima classificazione di detta specialità medicinale. Il nome del titolare dell'AIC può essere omesso bella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista può consegnare qualsiasi generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o richiesto. Non esiste quindi un diritto di sostituzione da parte del farmacista del generico prescritto, o della specialità con un generico, fatto salvo quanto previsto dall'Accordo Nazionale per l'assistenza farmaceutica. 

Dopo un avvio sperimentale del nuovo metodo di rimborso introdotto dalla legge finanziaria 2001, il D.L. 18 settembre 2001, n. 347, art. 7 - GU n. 218 del 19-9-2001), ha stabilito che:

1. A decorrere dal 1º dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione.

2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al precedente comma, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della spedizione della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.

3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.

4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito. Sono esclusi dal pagamento i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.

La Legge 15 giugno 2002, n. 112 (G.U. n. 139 del 15.06.2002), al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, ha stabilito una riduzione della "protezione complementare" pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.

La stessa Legge ha poi stabilito che a partire dal 1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite di pubblicità, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta "anatomico-terapeutico-chimica" (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale - se presente - deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo uguale a quello del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte e' consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1 novembre 2002. Sono escluse da questo provvedimento le confezioni dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.

da www.fcr.re.it  Farmacie Comunali Riunite