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Prescrizione medico veterinaria

 

I prodotti veterinari possono essere classificati in:

· specialità medicinali

· medicinali veterinari ad azione immunologica, aventi lo scopo di indurre una immunità attiva o passiva o per diagnosticare la situazione immunitaria dell’animale.

· medicinali veterinari prefabbricati ("galenici industriali preconfezionati")

· galenici magistrali veterinari

· premiscele per alimenti medicamentosi

· alimento medicamentoso

· medicinali omeopatici per uso veterinario

La prescrizione veterinaria può quindi riguardare una delle suddette tipologie di prodotti ovvero, in particolari circostanze, specialità medicinali o galenici industriali preconfezionati per uso umano.

 

La prescrizione medico-veterinaria

Le norme riguardanti i medicinali sono particolarmente complesse. Va in ogni caso ricordato che sulla confezione di ogni prodotto è chiaramente riportato il tipo di regime di dispensazione.

I possibili casi sono i seguenti:

· prescrizione medico veterinaria non ripetibile su modello ministeriale in triplice copia

· prescrizione medico veterinaria non ripetibile su carta intestata

· prescrizione medico veterinaria ripetibile su carta intestata

· prescrizione medico veterinaria su ricettario ministeriale speciale per prodotti appartenenti alle Tab- I-II e III del DPR 309/90 ("Stupefacenti").

 

Prescrizione medico veterinaria non ripetibile su modello ministeriale

E’ utilizzata dal medico veterinario in caso di prescrizione di medicinali per la cura di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo. La "ratio" è quella di creare un sistema di controllo da parte dell’Autorità sanitaria sull’impiego dei farmaci negli animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati all’alimentazione umana.

E’ utilizzata per:

· prescrizione di premiscele medicate, medicinali veterinari prefabbricati (ad eccezione di quelli esentati dall’obbligo di presentazione di ricetta medico veterinaria), medicinali veterinari ad azione immunologica, specialità medicinali per uso veterinario contenenti principi attivi appartenenti alle categorie sotto indicate, a condizione che siano prescritte per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo; se la prescrizione è per animali da compagnia o animali curati, allevati o custoditi professionalmente non a fini di produzione di alimenti per l’uomo, è richiesto l’impiego del modello ministeriale in triplice copia, ma solo se i medicinali sono presentati in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo. Le categorie interessate sono:

· chemioterapici

· antibiotici

· antiparassitari

· corticosteroidi

· antiinfiammatori

· sostanze psicotrope (contenute nelle Tabelle del DPR 309/90, ad eccezione di quelle per le quali è richiesta la RMS)

· sostanze neurotrope (anche se non soggette alla 309/90)

· tranquillanti (anche se non soggetti alla 309/90)

· ß – agonisti

· sostanze ad azione estrogena , diverse dagli stilbenici

· sostanze ad azione androgena

· sostanze ad azione gestagena.

Nel caso che non esistano medicinali veterinari autorizzati per una determinata malattia e per una particolare specie e al fine di evitare sofferenze inaccettabili per l’animale, sono prescrivibili su ricetta ministeriale in triplice copia, per uno o più animali che in una azienda determinata costituiscono gruppo e a condizione che il medico veterinario annoti sulla ricetta un appropriato tempo di attesa:

· Medicinali veterinari autorizzati per un’altra specie o per animali della stessa specie ma per un’altra affezione

· Medicinali autorizzati per l’uomo in assenza di medicinali autorizzati per l’animale;

· Galenici magistrali veterinari, in assenza di medicinali veterinari o specialità uso umano corrispondenti).

Infine, la ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia è richiesta per la prescrizione di medicinali veterinari contenenti principi attivi appartenenti alle categorie sopra elencate destinati a costituire scorte di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali

Il Ministero della Sanità può autorizzare la vendita, dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile, dei medicinali veterinari per uso orale contenenti, antibiotici, chemioterapici e antiparassitari destinati al trattamento di animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati al consumo umano allevati negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo.

Il medico veterinario dovrà utilizzare la ricetta in triplice copia anche per la richiesta di medicinali stupefacenti veterinari per uso ambulatoriale. In questo caso si ritiene opportuno inviare una copia della ricetta, oltre che al Servizio Veterinario come previsto dal D.Lvo 119/92, anche al Servizio Farmaceutico della USL competente. Viceversa, se trattasi di specialità medicinali o galenici prodotti industrialmente per uso umano si ritiene che il veterinario possa utilizzare anche la propria carta intestata, restando invariato l’invio della copia della ricetta al Servizio Veterinario e al Servizio Farmaceutico della USL competente.

Formalismi

La ricetta medico veterinaria non ripetibile su modello ministeriale deve essere compilata in ogni parte e firmata sia dal medico veterinario che dal farmacista, per la parte di propria competenza, utilizzando inchiostro indelebile.

In caso di prescrizione non redatta secondo le necessarie modalità il farmacista è tenuto a rifiutare la spedizione della ricetta. In caso di particolare urgenza del farmaco, contattare il medico veterinario e concordare le eventuali istruzioni da dare al proprietario dell’animale se omesse, nonché per richiedere la regolarizzazione della ricetta prima dell’inoltro all’AUSL (v. Vincieri et al.:Il Farmacista e gli Stupefacenti, Il Pensiero Scientifico Ed., 1995, pag.89).

Indicazione del "codice allevamento"
Secondo quanto riportato nella circolare FOFI n. 6120 del 27/12/2001, in caso di prescrizioni per animali d'azienda, sulle ricette medico-veterinarie deve essere sempre indicato, obbligatoriamente, il "codice allevamento". In mancanza di detto codice, la ricetta deve essere considerata irregolare e non può essere spedita dal farmacista. Una successiva nota di Federfarma (n. 1908 del 30.01.2002) ha fornito importanti precisazioni che limitano l'ambito di responsabilità del farmacista. In particolare, poiché non tutte le aziende zootecniche dispongono già del "codice allevamento", possono essere spedite anche ricette prive di questa indicazione. Spetta al medico veterinario verificare se una determinata azienda sia in possesso o meno del relativo codice; al farmacista non è richiesto di verificare la presenza di questo dato e la mancanza del codice non sarebbe elemento sufficiente ad impedire la spedizione della ricetta.

Sulla questione è però intervenuto il Ministero della Sanità con circolare AG 112/606 del 7.02.2002 che ha ribadito che l 'indicazione del codice di allevamento a cura del veterinario prescrittore rappresenta un elemento indispensabile per consentire al farmacista la spedizione delle ricette in triplice copia tenuto conto che l' art. 2 comma 2 del DM 28 settembre 93, prevede la compilazione della ricetta in ogni sua parte.

Il DPR 317 del 30 Aprile 96 ha introdotto una identificazione univoca degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina soggetti a prescrizione con ricetta in triplice copia.
Alla luce delle considerazioni esposte viene ribadito che la prescrizione medico veterinaria di cui al DM 28 Settembre 93 deve essere compilata in ogni sua parte compreso il codice di allevamento per le specie animali descritte, anche nel caso di prescrizioni per rifornimento per scorta impianto. Per quanto riguarda le prescrizioni destinate a specie animali che non rientrano negli obblighi del DPR 317/96, in assenza di specifiche norme regionali, è comunque obbligatorio indicare l' esatta dislocazione sul territorio dell'allevamento in cui vengono utilizzati i medicinali oggetto di prescrizione. Questa interpretazione ufficiale del Ministero fa pertanto chiarezza e annulla quanto riportato da Federfarma nella comunicazione n.4 del 06/02/2002 sui compiti di verifica e controllo che il farmacista deve effettuare nella spedizione dette ricette non ripetibili in triplice copia.

Validità

· Il DM 16 maggio 2001, n. 306 (GU n. 173 del 27 luglio 2001) relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, ha stabilito, all'art. 15, che la ricetta non ripetibile in triplice copia richiamata dall'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 119 del 1992, ha validità massima di sette giorni lavorativi dalla data di emissione.

Adempimenti per il Farmacista

· Il farmacista deve apporre sui 3 esemplari della ricetta che pervengono in farmacia (copie rosa, giallo e azzurro):

o il timbro,

o la data di spedizione,

o il prezzo dei farmaci consegnati

o la propria firma

· Occorre inoltre spedire alla USL la copia azzurra entro 7 giorni dalla data di spedizione.

· Vi è inoltre l’obbligo di conservare per almeno 3 anni la documentazione comprovante i movimenti in entrata (fattura di acquisto) e in uscita (copia rosa delle ricette, numerate progressivamente).

· Non sussiste attualmente alcun obbligo per quanto riguarda l'annotazione sulla ricetta del numero di lotto dei medicinali venduti (Circolare Ministero della Sanità 2.06.1992, n. 24).

 

Prescrizione medico veterinaria non ripetibile

La ricetta può essere redatta, a seconda dei casi, sullo stesso modello della "triplice" copia ovvero su carta intestata del medico veterinario.

Nel primo caso verrà utilizzata in duplice copia (bianca per il veterinario, rosa per la farmacia) e il medico veterinario indicherà sulla ricetta che non è necessario l’invio della stessa alla USL.

Questo tipo di ricetta viene usato in caso di prescrizione di medicinali veterinari diversi da quelli indicati nei punti sopraindicati (es. per antispastici, antiistaminici, analgesici, antiepilettici non barbiturici, anestetici, anabolizzanti, vitamine ecc.) destinati, o che riportino nell’etichetta la possibilità di impiego, per animali produttori di alimenti per l’uomo.

Il secondo caso (ricetta su carta intestata) ricorre per le prescrizioni di medicinali per animali da compagnia o animali curati, allevati o custoditi professionalmente in impianti che non li destinino alla produzione di alimenti per l’uomo, quando si tratti di :

· medicinali per uso umano soggetti alla disciplina del DPR 309/90 (ad eccezione di quelli di Tabella I-II e III per cui occorre utilizzare la ricetta conforme al modello ministeriale)

· medicinali per i quali il veterinario debba prendere particolari precauzioni per evitare rischi alla specie animale o alla persona che li somministra o all’ambiente

· medicinali appartenenti ad una delle categorie della Tabella 5 della FU X ed. (estrogeni, progestinici, androgeni, ecc.)

· galenici veterinari magistrali preparati estemporaneamente.

· Nuovi medicinali veterinari contenenti principi attivi utilizzati in medicinali veterinari da meno di 5 anni, salvo eventuali deroghe stabilite dal Ministero della Sanità.

Qualora poi non esistano medicinali veterinari autorizzati per una determinata malattia e per quella determinata specie, ovvero si debbano evitare sofferenze inaccettabili per l’animale (da compagnia o comunque non destinato alla produzione di alimenti per l’uomo), possono essere prescritti con ricetta non ripetibile su carta intestata del Medico veterinario:

· Medicinali veterinari autorizzati per un’altra specie

· Medicinali veterinari autorizzati per animali della stessa specie ma per altra affezione

· Medicinali autorizzati per l’uomo

· Galenici magistrali veterinari.

Formalismi

· La ricetta deve contenere:

o Nome, cognome e domicilio del proprietario dell’animale

o Specie dell’animale

o Dosaggio

o Modo e tempi di somministrazione

o Data e firma del medico 

 

· Le ricette veterinarie in triplice copia, non ripetibili, devono essere conservate per 3 anni. Il DM 16 maggio 2001, n. 306 (GU n. 173 del 27 luglio 2001) stabilisce che la ricetta medico-veterinaria non ripetibile, limitatamente all'ipotesi di prescrizione agli animali da compagnia, e ad esclusione dei casi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 119/1992 e successive modifiche (medicinali uso umano n.d.r.), deve essere conservata per sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio.

· Nonostante il richiamo contenuto nel DM 29.09.1993 all’ art. 167 del TULS, è consentita l’indicazione del dosaggio e dei modi e tempi di somministrazione in cifre e non necessariamente in tutte lettere (Nota Min. San. del 17.02.1994).

· In caso di prescrizione non redatta secondo le necessarie modalità il farmacista è tenuto a rifiutare la spedizione della ricetta. In caso di particolare urgenza del farmaco, contattare il medico veterinario e concordare le eventuali istruzioni da dare al proprietario dell’animale se omesse, nonché per richiedere la regolarizzazione della ricetta prima dell’inoltro all’AUSL (v. Vincieri et al.:Il Farmacista e gli Stupefacenti, Il Pensiero Scientifico Ed., 1995).

Validità

· 3 mesi (nota in calce alla FU X ed.)

Adempimenti per il Farmacista

· Il farmacista deve apporre sulla ricetta:

o il timbro,

o la data di spedizione,

o il prezzo dei farmaci consegnati.

 

Prescrizione medico veterinaria ripetibile

Si tratta di una normale ricetta redatta su carta intestata del medico veterinario. E’ possibile utilizzarla per la fornitura di medicinali destinati esclusivamente ad animali da compagnia e che non richiedono una prescrizione dei tipi precedenti.

Formalismi

· Le norme di legge non sono interpretate in modo univoco. La ricetta può essere redatta secondo le indicazioni già fornite per le ricette non ripetibili ma è controverso se sia necessario indicare il nome e cognome del proprietario dell’animale, dati non necessari nelle ricette uso umano ripetibili.

· In ogni caso deve essere indicata la specie dell’animale cui è stato prescritto il farmaco.

Validità

· La ricetta medico veterinaria ripetibile ha validità di 3 mesi e può essere riutilizzata fino a 5 volte.

· A differenza delle ricette ripetibili per uso umano, la ricetta deve essere ritirata dal farmacista dopo i 3 mesi (per l’uso umano la ricetta va lasciata al cliente) e non è prevista l’evenienza che, in caso di prescrizione di più di un pezzo, la ricetta non possa essere riutilizzata.

Adempimenti per il Farmacista

· Il farmacista deve apporre sulla ricetta:

o il timbro,

o la data di spedizione,

o il prezzo dei farmaci consegnati.

 

Prescrizione medico veterinaria su ricettario ministeriale speciale per prodotti appartenenti alle Tab- I-II e III del DPR 309/90 ("Stupefacenti")

Rimandando per maggiori dettagli al paragrafo Ricetta Ministeriale Speciale, si ricorda che la prescrizione veterinaria deve essere redatta su speciale modello di ricetta ministeriale, che la prescrizione deve essere limitata ad un ciclo di cura non superiore a 3 giorni e che devono essere forniti i dati relativi al proprietario dell’animale per il quale il farmaco è prescritto.

Prescrizione medico veterinaria di preparazioni stupefacenti e psicotrope su ricettario ministeriale speciale per prodotti appartenenti alle Tab- I-II e III del DPR 309/90 ("Stupefacenti").

Rimandando per maggiori dettagli al paragrafo Ricetta Ministeriale Speciale, si ricorda che la prescrizione veterinaria:

· va redatta su Ricetta Ministeriale Speciale in caso di prescrizione di medicinali appartenenti alle Tab. I, II, II . In questi casi la prescrizione deve essere limitata ad un ciclo di cura non superiore a 3 giorni. La validità della ricetta è di 30 giorni più il giorno del rilascio.

· va redatta sugli appositi moduli a ricalco previsti dall'art. 43, comma 2 bis del DPR 309/90 (modificato dalla L. 12/2001) per le prescrizioni di preparazioni appartenenti all'allegato III bis. In questi casi la prescrizione può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. . La validità della ricetta è di 30 giorni più il giorno del rilascio.

Approvvigionamento da parte dei veterinari dei medicinali stupefacenti di cui alle tabelle I, II, III e IV del DPR 309/90.

L'approvvigionamento può avvenire nelle seguenti forme (Circolare Min.Salute n. 800.UCS/AG1/5418 e Circolare Federfarma 23.10 2001, , FARMA 7 n. 46/2001):

· Autoricettazione dei farmaci di cui all'allegato III bis della legge 8 febbraio 2001 n. 12 . L'autoricettazione deve essere effettuata in questi casi con il modello di ricetta approvato con il DM 24 maggio 2001 o, in mancanza di questo tipo di ricetta, utilizzando la vecchia ricetta ministeriale speciale. Nello spazio delle ricette destinato all'intestazione del paziente il medico veterinario scriverà la dicitura "autoprescrizione" seguita dalla prescrizione e poi dal timbro e dalla firma del sanitario. Trattandosi di una ricetta il farmacista è tenuto ad annotarvi gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

· Approvvigionamento tramite richiesta (art. 42, DPR 309/90)
L'art. 42 consente ai medici veterinari di acquistare dalle farmacie, dai grossisti e dalle ditte, preparazioni medicinali comprese nelle tabelle I,II,III e IV di cui all'articolo 14 del DPR 309/90 con richiesta in triplice copia, nelle quantità occorrenti per le normali necessità di utilizzo. Tale procedura continua ad essere applicabile, anche in presenza delle modifiche ed integrazioni sopravvenute con la legge 8 febbraio 2001,n, 12.

Di queste 3 copie la prima rimane al veterinario per documentazione (timbrata dalla farmacia a convalida dell'acquisto); la seconda e la terza vanno consegnate al farmacista il quale ne trattiene una copia come documentazione di carico e trasmette l'altra alla ASL competente. Il farmacista deve accertarsi dell'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento; di questo avviso è l'UCS del Ministero della Salute (nota n.5418 del 10.10.2001).

In tutti i casi esposti i veterinari non sono tenuti al rispetto dei limiti quali-quantitativi applicabili alle prescrizioni destinate ai pazienti. I medicinali oggetto di approvvigionamento da parte dei medici non sono dispensabili in regime di SSN.

 

Medicinali veterinari omeopatici

La vendita di medicinali omeopatici veterinari immessi in commercio con procedura semplificata di registrazione è soggetta alla presentazione di ricetta medico - veterinaria in copia unica non ripetibile, mentre i medicinali omeopatici veterinari immessi in commercio con procedura completa richiedono il tipo di ricetta previsto dall'autorizzazione all'immissione in commercio.

 

Medicinali veterinari non soggetti a prescrizione

Il Ministero della Sanità ha stabilito con il DM 28.09.1993 l’elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all’obbligo della ricetta. Per questi farmaci il farmacista non ha alcun obbligo di registrazione o di conservazione della documentazione in ingresso.

La vendita di questi farmaci è riservata ai farmacisti in farmacia. La vendita al dettaglio dei medicinali destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci d’acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, può essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica e comunque senza obbligo di prescrizione medico veterinaria. (art. 32 Dlvo 119/92 modif.)

Prescrizione di medicinali uso umano destinati (nei casi consentiti) a curare animali

La validità della ricetta è di 3 mesi se il medicinale, quando prescritto per l'uomo, è assoggettato a ricetta ripetibile.(Tab. n. 4 FU X ed.). La validità è invece di 30 giorni se il medicinale, quando prescritto per l'uomo, è assoggettato a ricetta non ripetibile (es . Gardenale, Luminale). (Tab. n. 5 FU X ed., come modificato dalla Legge 12/2001)


Medicinali uso umano prescrivibili solo da specialisti

Secondo il parere espresso dal Ministero della Sanità (Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli alimenti e della Nutrizione, Ufficio XI del 29.05.01) il medico veterinario, qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma vigente (art 3, comma 5, del DL119/92 modificato dal DL 47/97) può prescrivere quei farmaci per uso umano che, in tale ambito, sono prescrivibili solo da uno specialista. L' approvvigionamento di tali farmaci da parte del medico veterinario deve avvenire esclusivamente attraverso le farmacie aperte al pubblico; tali medicinali possono essere somministrati agli animali unicamente dal medico veterinario che li ha in cura e non possono in alcun caso essere ceduti al proprietario dell' animale.

Successivamente il DM 16 maggio 2001, n. 306 (GU n. 173 del 27 luglio 2001) ha fissato la seguente normativa:

· I medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, esclusi gli antibatterici, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e di medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 119 del 1992, possono essere ceduti anche alle strutture veterinarie per l'esclusivo impiego nell'attività clinica all'interno della struttura medesima, sotto il controllo del direttore sanitario che annota i relativi carico e scarico nel registro delle scorte registrando i trattamenti effettuati. Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa appartenenti alle tabelle I, II, III, IV dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche, l'approvvigionamento avviene mediante ricetta speciale (il Decreto esclude quindi la possibilità di utilizzare semplice carta intestata ai sensi dell'art. 42 del DPR 309/90, per cui sembra doversi intendere: ricetta ministeriale speciale di "vecchio tipo" per i prodotti non compresi nell'allegato III bis o "nuova ricetta" per i prodotti dell'allegato III bis, ndr).e nel rispetto delle registrazioni previste dall'articolo 42 del DPR 309/90 e successive modifiche. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6, viene effettuato attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia per approvvigionamento di scorte, di cui una copia deve essere inviata al servizio veterinario della azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita. Nel caso in cui vengano utilizzati medicinali per uso umano, nell'impiego di questi devono essere comunque rispettate tutte le specifiche disposizioni prescritte per le diverse tipologie del medicinale medesimo.


Prezzo dei medicinali veterinari

Il DLvo 24.2.1997, n. 147 concede alle farmacie la possibilità di vendere specialità veterinarie a prezzi inferiori a quelli fissati dalla ditta produttrice, in quanto il prezzo riportato sulla confezione è il prezzo massimo al quale il medicinale veterinario può essere venduto al pubblico.

 

Acido lattico e acido formico

La vendita di acido lattico e acido formico per la disinfestazione degli alveari colpiti dalla varroa non è soggetto a ricetta in triplice copia in quanto il prodotto non viene a contatto con gli alimenti prodotti dalle api. (Comunicazione Servizio Veterinario USL Reggio Emilia).

Sanzioni per il farmacista

 

Vendita di medicinali veterinari senza presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile quando necessaria (art.3, c.4, D.Lgs. n.119/92).

Amministrativo

Sanzione pecuniaria da L.3 milioni a L.18 milioni (art.38, c.4, D.Lgs. n.119/92).

 

Vendita di medicinali veterinari da parte di non farmacisti e in luogo diverso dalla farmacia, salvo quanto disposto dall’art.32, c.2 D.Lgs n.119/92 (art.32, c.1, D.Lgs. n.119/92).

Amministrativo

Sanzione pecuniaria da L.3 milioni a L.18 milioni (art.38, c.4, D.Lgs. n.119/92).

 

Vendita di medicinali veterinari senza presentazione di ricetta in triplice copia non ripetibile quando necessario (art.32, c.3, D.Lgs. n.119/92).

Amministrativo

Sanzione pecuniaria da L.3 milioni a L.18 milioni (art.38, c.4, D.Lgs. n.119/92).

 

Omessa trasmissione entro una settimana della copia azzurra della ricetta in triplice copia all’Azienda USL (art.32, c.3, D.Lgs. n.119/92).

Amministrativo

Sanzione pecuniaria da L.3 milioni a L.18 milioni (art.38, c.4, D.Lgs. n.119/92).

 

Omessa conservazione dei documenti di entrata e uscita dei medicinali veterinari indicati dall’art.32, c.3 del D.Lgs. n.119/92 (medicinali soggetti a prescrizione in triplice copia non ripetibile) (art.32, c.4, D.Lgs. n.119/92).

da www.fcr.re.it  Farmacie Comunali Riunite