Le ricette contenenti
la prescrizione di specialità medicinali ad azione anoressizzante
centrale sono ricette non ripetibili. Al momento della loro
presentazione in farmacia devono essere accompagnate da un piano di
trattamento generale del paziente redatto da uno specialista in
scienza dell’alimentazione o endocrinologia e malattie del
ricambio o diabetologia o medicina interna, contenente le seguenti
indicazioni:
· nome
e cognome del paziente
· data di
compilazione
· indicazione
del nome e della confezione della specialità medicinale
· dichiarazione
del medico, sotto la propria responsabilità, che all’inizio
del trattamento, l’indice di massa corporea del
paziente era maggiore od uguale a 30 Kg/m2.
· dose
giornaliera del farmaco e
durata della terapia che non può in nessun caso superare i 3
mesi
· nome,
cognome, indirizzo e firma del Medico con l’indicazione
della specializzazione posseduta
Il piano terapeutico,
se presentato da solo, e le ricette redatte dopo la data di scadenza
del piano terapeutico o, comunque, dopo 3 mesi dalla data di
compilazione di questo, non sono spedibili.
E’ possibile
dispensare più di una confezione solo in occasione della prima
dispensazione del prodotto e a condizione che il numero delle
confezioni non superi una durata della terapia di 30 giorni.
Nelle successive
spedizioni potrà essere dispensata solo una confezione per
ricetta.
La ricetta può
essere redatta sia dal medico specialista che dal medico curante.
Il farmacista ha l’obbligo:
· di
apporre sul piano terapeutico la data della dispensazione e il
prezzo praticato.
· di
riconsegnare il piano terapeutico al cliente
· di
trattenere la ricetta, dopo averla ovviamente datata, timbrata e
prezzata.
· a non
provvedere a nuove dispensazioni qualora non sia intercorso, in
base alla posologia prescritta dallo specialista, il periodo di
tempo previsto per l’assunzione da parte del paziente delle
unità posologiche contenute nell’ultima confezione
dispensata.
E’ vietato
utilizzare i principi attivi anoressizzanti fenfluramina,
dexfenfluramina e pemolina sia come specialità medicinali sia come
preparazioni magistrali. Il D.M. 24 gennaio 2000 (GU n. 25 del
1.02.2000) ha inoltre esteso il divieto ai farmacisti di eseguire
preparazioni magistrali ai principi attivi: fentermina, mazindolo,
norpseudoefedrina, fenbutrazato, fendimetrazina, amfepramone (dietilpropione)
e propilexedrina e comunque a tutte le sostanze che, da sole o in
associazione fra di loro o con altre sostanze, abbiano lo scopo di
ottenere un effetto anoressizante ad azione centrale. I medici sono
tenuti ad astenersi dal prescriverle.
Tuttavia, con
ordinanza del 16 giugno 2000, il TAR del Lazio ha disposto la
sospensione dell’applicazione dell' art. l del DM 24 gennaio 2000.
Si riporta in proposito parte della circolare FOFI n. 5767 del 4
luglio 2000:
In conseguenza della
sospensione dell’applicazione del DM 24 gennaio 2000 torna in
vigore la situazione normativa previgente e deve ritenersi pertanto,
ad oggi, vietata l’utilizzazione, nelle preparazioni magistrali
delle seguenti sostanze anoressizanti:
· AMFECLORAL
(1)
· AMFETAMINA
(1)
· AMINOREX
(1)
· APETINIL
(1)
· BENZFETAMINA
(1)
· CICLOEXEDRINA(1)
· CLOBENZOREX
(1)
· CLOFOREX
(1)
· CLORFENTERMINA
(1)
· CLORTERMINA
(1)
· DEXAMFETAMINA
(1)
· DEXFENFLURAMINA
(2)
· FEMPERTEMINA
(1)
· FENFLURAMINA
(2)
· FENMETRAZINA
(1)
· FENPROPOREX
(1)
· FENTERMINA
(1) - pur essendo esplicitamente indicata nel DM 24
gennaio 2000 l’utilizzazione di tale sostanza rimane a tutt’oggi
vietata nelle preparazioni galeniche perché rientrante nel
divieto espresso dal DM 13 aprile 1993
· MAZINDOLO
(1) pur essendo esplicitamente indicata nel DM 24
gennaio 2000 l’utilizzazione di tale sostanza rimane a tutt’oggi
vietata nelle preparazioni galeniche perché rientrante nel
divieto espresso dal DM 13 aprile 1993
· MEFENOREX
(1)
· MEFENTERMINA
(1)
· d-l
METAMFEPIRAMONE (1)
· METAMFETAMINA
(1)
· PEMOLINA
(3)
Note:
1. D M 13
aprile 1993
2. D M 17
settembre 1997
3. DM 30
ottobre 1998
A seguito della
sospensione del DM 24 gennaio 2000 è invece possibile eseguire
preparazioni magistrali con sostanze aventi un effetto anoressizante
ad azione centrale non espressamente indicate nell’elenco di cui
sopra e in particolare con le seguenti sostanze:
· FEMBUTRAZATO
· FENDIMETRAZINA
· NORPSEUDOEFEDRINA
· PROPILEXEDRINA
Per quanto riguarda l’
amfepramone (dietilpropione) si rammenta che l’autorizzazione all’immissione
in commercio delle specialità medicinali che contengono tale
sostanza è stata sospesa e non revocata e che l’art. 5 della
Legge 94/98 prevede il divieto di preparazioni magistrali solo con
sostanze la cui autorizzazione all’immissione in commercio sia
stata revocata o non confermata.
Con il Decreto 7
marzo 2002 del Ministero della Salute (G.U. n. 61 del 13.3.2002) è
stata sospesa cautelativamente la vendita delle specialità
medicinali ad azione anoressizante contenenti Sibutramina (Reductil,
Ectivam Reduxate). Tale sospensione si estende anche alle
preparazioni magistrali contenenti lo stesso principio attivo.
Con successivo Decreto del 7 agosto 2002 (G.U. n. 201 del
28.08.2002) sono state riammese al commercio le stesse specialità,
ma non le preparazioni magistrali a base di sibutramina. Sono
inoltre state introdotte modificazioni al regime di vendita di dette
specialità, classificate in fascia c) con prescrizione riservata
agli specialisti in cardiologia, diabetologia, endocrinologia,
medicina interna e scienza dell'alimentazione. La prescrizione deve
essere accompagnata da una scheda informativa che lo specialista
deve consegnare al paziente.
Con propria nota
n.800.UCS/AG1/5645 del 7 dicembre 2000 l’Ufficio Centrale
Stupefacenti ha ritenuto opportuno ricordare che la
Norpseudoefedrina, denominata anche catina, è una sostanza inserita
nella Tab. I delle sostanze stupefacenti e psicotrope e pertanto
deve essere utilizzata seguendo le norme previste dal DPR 309/90. Le
preparazioni magistrali a base della suddetta sostanza devono essere
dispensate solo dietro presentazione di ricetta medica speciale
ministeriale, come dai commi 1,2 e 3 dell’art.43 del citato
decreto. Tali obblighi vanno estesi analogamente alla sostanza
Norefedrina, denominata anche Fenilpropanolamina, in quanto
stereoisomero della Norpseudoefedrina e quindi compresa anch’essa
in Tabella I. In una successiva nota circolare del 19 dicembre 2000
(n.800.UCS/AG1/5801) lo stesso Ufficio rileva che "la
farmacia che utilizzi la sostanza come anoressizante in preparazioni
magistrali, deve movimentarla con Buono Acquisto, Registro di
Entrata–Uscita e dispensarla con ricetta ministeriale
speciale".
Sempre secondo detto Ufficio "le specialità medicinali
OTC contengono detta sostanza resa idrosolubile con appropriate
modificazioni molecolari (gruppi ossidrilici) e, in quanto tale ,
non attraversa la barriera ematoencefalica e pertanto non ha
attività sul SNC, Talché le suddette specialità possono
continuare ad essere dispensate con il medesimo regime con cui hanno
ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio. In caso
di inosservanza precedente alle precisazioni fornite dall’Ufficio
Centrale Stupefacenti la sostanza andrà registrata in carico".
Alla scrivente
redazione le spiegazioni fornite dall’Ufficio centrale
Stupefacenti per l’esclusione dalla Tabella I dei numerosi OTC
contenenti Fenilpropanolamina appaiono piuttosto labili e sarebbe
auspicabile una ulteriore precisazione in materia da parte del
Ministero della Sanità.
da
www.fcr.re.it
Farmacie Comunali Riunite
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