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La ricetta ministeriale speciale (RMS)

 

Ricetta ministeriale speciale (RMS).
(DPR n. 309/90 e DLvo 539/92; L. n. 12/2001)

Nella G.U. n. 41 del 19.02.2001 è stata pubblicata la Legge n 12 del 8 febbraio 2001 recante "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore", che, prevedendo specifiche modificazioni al testo unico approvato con DPR 309/1990, mira a rendere più semplice la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di medicinali contenenti determinati farmaci stupefacenti nella terapia del dolore per particolari patologie. La nuova legge è entrata in vigore il 6 marzo 2001. Si riporta di seguito il contenuto della circolare n. 5902 del 26.01.2001 della Federazione Ordini Farmacisti Italiani e relativi allegati in quanto espone in modo estremamente chiaro le novità introdotte dalla nuova Legge

 

1. I farmaci per i quali sono previste modalità prescrittive semplificate sono:

o Buprenorfina;

o Codeina;

o Diidrocodeina;

o Fentanyl;

o Idrocodone;

o Idromorfone;

o Metadone;

o Morfina;

o Ossicodone;

o Ossimorfone.
 

2. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci sopra elencati dovranno essere compilate in duplice copia "a ricalco" per i farmaci non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale e in triplice copia "a ricalco" per quelli a carico del Servizio Sanitario Nazionale, su apposito ricettario il cui modello dovrà essere predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del medico.
Secondo quanto riportato in una comunicazione della FOFI agli Ordini Provinciali in data 20.2.2001, il Ministero ha confermato la possibilità di impiegare nel periodo transitorio (che porta alla effettiva disponibilità dei nuovi ricettari), anche per i medicinali specificamente indicati nella nuova legge, il medesimo ricettario speciale attualmente utilizzato per la prescrizione degli stupefacenti della I, II e III tabella.
 

3. La prescrizione dei farmaci sopra elencati potrà comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per una cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta dovrà contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è stata rilasciata.
 

4. E' stata elevata da 10 giorni a 30 giorni la validità delle ricette per la prescrizione dei medicinali appartenenti alle tabelle I, II e III stupefacenti.
 

5. I medici chirurghi e i medici veterinari potranno approvvigionarsi dei farmaci sopra elencati con "autoricettazione", e potranno approvvigionarsi, sempre con "autoricettazione", nonché detenere e trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III stupefacenti per uso professionale urgente. I medici stessi dovranno peraltro conservare per due anni copia dell'autoricettazione e tenere un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'elenco suddetto.
 

6. E' stata disposta una "depenalizzazione" per il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti tal testo unico stupefacenti per la vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III. La precedente sanzione penale, dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda da lire 100.000 a lire 4.000.000, è stata sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisca reato. Nonostante i ripetuti interventi da parte di questa Federazione presso la Camera dei Deputati e presso il Senato, la nuova legge non ha peraltro apportato alcuna modificazione al disposto dell'articolo 71 del Testo unico stupefacenti (DPR 309/1990), che prevede tuttora, per chiunque violi le disposizioni relative alla vendita delle sostanze incluse nelle tabelle IV, V e VI dello stesso Testo unico, una sanzione penale (ammenda) da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disomogeneità non appare in alcun modo giustificabile e si presta a ingenerare seri dubbi di incostituzionalità.
 

7. E' stata elevata da 10 giorni a 30 giorni la validità delle ricette "non ripetibili", contenenti la prescrizione di specialità medicinali.
 

8. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali dovranno essere dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV. Il registro di carico e scarico dovrà essere conforme al modello ministeriale ed essere vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvederà alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico sarà conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione. Il dirigente medico preposto all'unità operativa sarà responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico dovrà compiere periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e dovrà redigere apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.

Si allegano alla presente circolare un testo coordinato degli articoli del DPR 309/90 con le modifiche apportate dalla nuova normativa (All. 1), e un prospetto sinottico riepilogativo relativo alla spedizione delle ricette degli stupefacenti di cui alle tabelle I, II e III. (All. 2).

DPR 9 OTTOBRE 1990 N. 309

DPR 9 OTTOBRE 1990 N. 309
(come modificato dalla nuova legge recante "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore")

 

 

Articolo 41
Modalità di consegna
 

Articolo 41
Modalità di consegna

1

La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

a. personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

b. a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

c. a mezzo pacco postale assicurato;

d. mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

IDEM

 

1-bis 

In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

2

La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

2

IDEM

3

Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni

3

IDEM

4

Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

4

IDEM

 

 

Articolo 43
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
 

Articolo 43
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

1

I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

IDEM

 

2

Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

2

IDEM

 

 

2-bis

Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del medico.

3

Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

3

IDEM

 

3-bis

La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

4

Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: "copia per documentazione".

4

Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis è modificato con decreto del Ministro della sanità emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.

5

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a un milione.

5

I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Copia dell'autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-bis.

 

5-bis

Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

 

5-ter

Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

6

Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".

6

(IL COMMA 6 È ABROGATO CON EFFETTO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CUI AL PRIMO PERIODO DEL COMMA 4).

 

 

Articolo 45
Obblighi del farmacista
 

Articolo 45
Obblighi del farmacista

1

La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

1

IDEM

2

Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma 2 dell'articolo 43 e nella quantità e forma prescritta.

2

Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritta.

3

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.

3

IDEM

4

Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.

4

Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita.

5

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

5

Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000.

6

Il Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti

6

IDEM

 

 

Articolo 46
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
 

Articolo 46
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili

(omissis)

ABROGATO

 

 

Articolo 47
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
 

Articolo 47
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro

(omissis)

ABROGATO

 

 

Articolo 48
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
 

Articolo 48
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso

(omissis)

ABROGATO

 

 

Articolo 60
Registro di entrata e uscita
 

Articolo 60
Registro di entrata e uscita

1

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I, II, III, IV e V previste, dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

1

IDEM

2

Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

2

IDEM

 

2-bis

Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.

 

2-ter

Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

 

2-quater

Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.

 

2-quinquies

Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.

 

 

 

AL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309, È AGGIUNTO IL SEGUENTE ALLEGATO
 

 

Allegato III-bis

Farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate:

· Buprenorfina

· Codeina

· Diidrocodeina

· Fentanyl

· Idrocodone

· Idromorfone

· Metadone

· Morfina

· Ossicodone

· Ossimorfone.

 

 

Prospetto-Guida riepilogativo
Ricette relative a medicinali di cui alle tabelle I, II, e III stupefacenti

MEDICINALI (riferimenti normativi generali: artt. 43, 44, 45, 60, 62, 63, 67 e 68 DPR 309/90, come modificato dalla nuova legge)

TIPO DI RICETTA

VALIDITÀ e limitazioni

ELEMENTI OBBLIGATORI LA CUI IRREGOLARITA' O MANCANZA IMPEDISCE LA SPEDIZIONE DELLA RICETTA

ADEMPIMENTI CONNESSI O SUCCESSIVI ALLA SPEDIZIONE DELLA RICETTA

SANZIONI PER IL FARMACISTA PER VENDITA IRREGOLARE DI MEDICINALI DI CUI ALLE TABELLE I, II E III STUPEFACENTI

Stupefacenti I, II e III tab.,a eccezione di quelli di cui Allegato III-bis del DPR 309/90, che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate.

RS Ricetta speciale

30 giorni, escluso quello di emissione

Devono essere redatte, con mezzo indelebile, sul ricettario speciale modello ministeriale (ANCHE SE SPEDITE IN REGIME DI SSN)

· data della prescrizione

· nome, cognome e residenza dell'ammalato o del proprietario dell'animale ammalato

· dose prescritta (in tutte lettere) 

· una sola
 preparazione o un dosaggio per cura non superiore a 8 giorni (3 per uso veterinario)

· modo e tempo di somministrazione (in tutte lettere)

· domicilio e numero telefonico del medico

· firma del medico.

Vendere i farmaci e le preparazioni nella quantità e nella forma prescritte.Annotare sulla ricetta la data di spedizione e il prezzo praticato(sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 18.000.000).Il movimento in "uscita" (così come quello in entrata") deve essere registrato "contestualmente" all'effettuazione dell'operazione.  Conservazione in originale insieme al registro entrata uscita stupefacenti, che deve essere conservato per cinque anni dall'ultima registrazione(la mancata ottemperanza alle norme sulla tenuta del registro di entrata e uscita costituisce reato ed è punita con l'arresto sino a 2 anni o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 50.000.000). Accertarsi dell'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.E' vietata la consegna di sostanze o preparazioni stupefacenti di qualsiasi tabella a minori di 18 anni o a persone manifestamente inferme di mente (sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 2.000.000).

Il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal DPR 309/90 per la vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I., II, III stupefacenti soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Farmaci di cui all'Allegato III-bis del DPR 309/1990, che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate:

· Buprenorfina;

· Codeina;

· Diidrocodeina;

· Fentanyl;

· Idrocodone;

· Idromorfone;

· Metadone;

· Morfina;

· Ossicodone;

· Ossimorfone.

RS Ricetta speciale

30 giorni, escluso quello di emissione

Devono essere redatte in duplice copia "a ricalco" per i farmaci non forniti dal forniti dal SSN e in triplice copia "a ricalco" per i farmaci forniti dal SSN, su apposito ricettario il cui modello dovrà essere predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del medico

· data della prescrizione

· dose prescritta 

· fino a 2 preparazioni o dosaggi per cura non superiore a 30 giorni

· domicilio e numero di telefono professionale del medico

· firma del medico

· ALTRI DATI CHE POTRANNO ESSERE EVENTUALMENTE INDIVIDUATI NEL MODELLO DI RICETTARIO CHE SARA' PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SANITÀ.

Vendere i farmaci e le preparazioni nella quantità e nella forma prescritte.Annotare sulla ricetta la data di spedizione e il prezzo praticato(sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 18.000.000).Il movimento in "uscita" (così come quello in entrata") deve essere registrato "contestualmente" all'effettuazione dell'operazione.  Conservazione in originale insieme al registro entrata uscita stupefacenti, che deve essere conservato per cinque anni dall'ultima registrazione(la mancata ottemperanza alle norme sulla tenuta del registro di entrata e uscita costituisce reato ed è punita con l'arresto sino a 2 anni o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 50.000.000). Accertarsi dell'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.E' vietata la consegna di sostanze o preparazioni stupefacenti di qualsiasi tabella a minori di 18 anni o a persone manifestamente inferme di mente (sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 2.000.000).

Il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal DPR 309/90 per la vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I., II, III stupefacenti soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisca reato.

 

 

Il Nuovo ricettario ministeriale

La G.U. 133 del 11.06.2001 ha pubblicato il D.M.24 maggio 2001 con il quale è stato approvato il ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n.12. 
Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente. 
La stampa delle ricette e' effettuata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione delle ricette ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi. 
Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei ricettari in appositi locali opportunamente custoditi. 
E' confermato l'uso del ricettario predisposto dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 43 del DPR 9/10/1990, n. 309, per le prescrizioni diverse da quelle di cui alla legge 8 febbraio 2001, delle preparazioni medicinali comprese nelle tabelle I, II e III previste dall'art. 14dello stesso decreto.
Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione delle ricette di cui all'art. 43, comma 4, del DPR 9/10/1990, n. 309, introdotto dall'art. 1,comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i "vecchi" ricettari per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis, secondo le modalità di prescrizione dettate dall'art. 3-bis dello stesso decreto.

Il Decreto fissa anche le norme d'uso della ricetta da utilizzare per la prescrizione dei farmacia dell'allegato III bis: 

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere, a soggetti affetti da dolore severo, solo i seguenti principi attivi: Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanyl Idrocodone Metadone Morfina Ossicodone Ossimorfone Idromorfone

2. I medicinali contenenti Buprenorfina come principio attivo devono essere prescritti con la presente ricetta solo quando sono ad uso iniettivo. 

3. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione. 

4. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta,una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione. 

5. Tutti i numeri utilizzati per indicare dosaggi, quantità,modo e tempi di assunzione devono essere scritti solo in lettere. 

6. Con ogni ricetta possono essere prescritti sino a due medicinali diversi o due dosaggi diversi dello stesso medicinale. 

7. Per le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il Servizio sanitario nazionale; per le prescrizioni non a carico del Servizio sanitario nazionale o veterinarie il medico rilascia solo la ricetta originale. 

8. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il Servizio sanitario nazionale, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima. 

9. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi. 

10. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato. 

11. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre. 

12. Il medico o il veterinario conserva le copie non rilasciate all'assistito, per sei mesi e quindi provvede alla sua distruzione nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.

Ulteriori chiarimenti per la corretta applicazione della Legge 12/2001 sono state fornite con la nota Min. San. N. 800/UC/AG1/3622.

Sconfezionamento morfina 

Con la nota N. 800.UCS/AG 1/2255 del 20 Aprile 2000, Il Ministero della Sanità ha affermato che essendo ora le confezioni di Morfina cloridrato dotate di A.I.C. e come tali assimilabili alle specialità medicinali, non è possibile sconfezionarle. Per fornire l'esatto numero di fiale prescritto dal Medico il Farmacista deve utilizzare la confezione da 5 fiale quelle da una fiala di morfina cloridrato fino al raggiungimento del numero di fiale desiderato.

· Esempio: una ricetta contenente 24 fiale di morfina dovrà essere evasa con 4 scatole da 5 fiale e 4 confezioni da una singola fiala. Pertanto, la disponibilità in farmacia delle confezioni da una fiala diventa essenziale per soddisfare la raccomandazione che ha ispirato la circolare stessa, vale a dire agevolare l'accesso dei pazienti ai farmaci analgesici narcotici per il trattamento del dolore. Scrive inoltre il Ministero che " i farmacisti mantengono in farmacia un minimo imposto di morfina e sono restii a procurarla in giornata ai parenti dei pazienti, che si trovano a dover visitare più farmacie"

Consegna frazionata

E' consentita la consegna frazionata del quantitativo prescritto in caso di insufficiente stoccaggio del medicinale richiesto, purché ciò avvenga nel periodo di validità della prescrizione (30 giorni) e ad ogni consegna corrisponda una distinta trascrizione nel registro di entrata e di uscita, facendo riferimento logico alla stessa ricetta. In occasione della prima dispensazione il farmacista scriverà "fornitura parziale" nella colonna "Note" (Min. San N. 800/UCS/AG1/3622 del 26.06.2001).

Sulla ricetta andranno annotati i 2 distinti numeri di registrazione sul registro di carico e scarico. La stessa nota del 26 giugno 2001 concede la possibilità della dispensazione di una parte soltanto della prescrizione, nel rispetto della volontà di chi ritira i medicinali.In tal caso il farmacista annoterà sulla ricetta di aver spedito solo una parte dei medicinali prescritti. Sino a quella data, invece, era consolidata la pratica di non consentire al farmacista di ridurre autonomamente il numero delle confezioni prescritte dal medico, anche se vi era l'accordo con il cliente.
Il medico può anche prescrivere più di una ricetta per lo stesso paziente nello stesso giorno o prescrivere una seconda ricetta prima dell'esaurimento del ciclo terapeutico previsto dalla ricetta precedente: il farmacista ha l'obbligo di dispensare il medicinale, ferma restando la possibilità di segnalare all' AUSL casi di sospetto abuso.

Approvvigionamento da parte dei medici dei medicinali stupefacenti di cui alle tabelle I, II, III e IV del DPR 309/90.

L'approvvigionamento può avvenire nelle seguenti forme (Circolare Min.Salute n. 800.UCS/AG1/5418 e Circolare Federfarma 23.10 2001, FARMA 7 n. 46/2001):

· Autoricettazione dei farmaci di cui all'allegato III bis della legge 8 febbraio 2001 n. 12 . L'autoricettazione deve essere effettuata in questi casi con il modello di ricetta approvato con il DM 24 maggio 2001 o, in mancanza di questo tipo di ricetta, utilizzando la vecchia ricetta ministeriale speciale. Nello spazio delle ricette destinato all'intestazione del paziente il medico scriverà la dicitura "autoprescrizione" seguita dalla prescrizione e poi dal timbro e dalla firma del sanitario. Trattandosi di una ricetta il farmacista è tenuto ad annotarvi gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

· Approvvigionamento tramite richiesta (art. 42, DPR 309/90)
L'art. 42 consente ai direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie, di acquistare dalle farmacie, dai grossisti e dalle ditte, preparazioni medicinali comprese nelle tabelle I,II,III e IV di cui all'articolo 14 del DPR 309/90 con richiesta in triplice copia, nelle quantità occorrenti per le normali necessità di utilizzo. Tale procedura continua ad essere applicabile, anche in presenza delle modifiche ed integrazioni sopravvenute con la legge 8 febbraio 2001,n, 12.

Di queste 3 copie la prima rimane al medico per documentazione (timbrata dalla farmacia a convalida dell'acquisto); la seconda e la terza vanno consegnate al farmacista il quale ne trattiene una copia come documentazione di carico e trasmette l'altra alla ASL competente. Il farmacista deve accertarsi dell'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento; di questo avviso è l'UCS del Ministero della Salute (nota n.5418 del 10.10.2001).

In tutti i casi esposti i medici non sono tenuti al rispetto dei limiti quali-quantitativi applicabili alle prescrizioni destinate ai pazienti. I medicinali oggetto di approvvigionamento da parte dei medici non sono dispensabili in regime di SSN.

Obblighi del farmacista 

Il farmacista ha l'obbligo: 

· di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi dei documenti di riconoscimento in calce alla ricetta. Se la ricetta è intestata alla stessa persona che ritira materialmente il farmaco è necessario acquisire il consenso scritto al trattamento dei dati, apponendo sul retro della ricetta apposito timbro e facendo firmare per accettazione al cliente. Tale adempimento deriva dall'applicazione delle vigenti disposizioni sul trattamento dei dati personali (Autorizzazione n. 2/1998 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

· annotare sulla ricetta la data di spedizione 

· conservare la ricetta in originale per 5 anni, separata da altri documenti che non ne richieda l'utilizzo (DL.vo 30.07.1999, n. 282 - GU n. 191 del 16.08.1999) 

· La consegna di stupefacenti appartenenti a tutte le Tabelle del DPR 309/90 non può essere effettuata a soggetti di età inferiore a 18 anni o manifestamente infermi di mente.

Esempi di specialità e galenici stupefacenti appartenenti alla 1^ Tabella DPR 309/90

Principio attivo

Specialità

Buprenorfina

SUBUTEX cpr 4 e 8 mg; TEMGESIC fiale*

Fentanil

DUROGESIC cerotti
(N.B.: Il Ministero della Sanità ha confermato la piena liceità della prescrizione e dispensazione di una sola confezione di Durogesic anche se il dosaggio totale della confezione stessa supera teoricamente gli otto giorni di terapia).

Metadone

EPTADONE sciroppo
METADONE sciroppo

Morfina + atropina

CARDIOSTENOL fiale

Morfina cloridrato

MORFINA fle

Morfina solfato

MS CONTIN cpr

SKENAN cps ret

 

* Il DM 16 novembre 1999 ha inserito il Temgesic fiale e il Subutex da 2 e 8 mg in Tabella I del D.Lvo 309/90, mentre il Temgesic cpr è rimasto in tabella IV. Non è ancora stato pubblicato l'inserimento del principio attivo Buprenorfina in Tab. I. L’acido gamma-idrossibututirrico (GHB) (in commercio con il nome di Alcover, è stato trasferito dalla I alla IV Tabella con Decreto 28 marzo 2002 (GU n. 87 del 13.04.2002).

Registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative del SSN

Un particolare tipo di registro di carico e scarico per le unità operative del Servizio Sanitario Nazionale è stato istituito con il Decreto 3.08.2001 e le corrette modalità di tenuta, ulteriormente descritte nella circolare ministeriale del 8/10/2001 prot.800.UCS/AG1/5374, possono risultare di interesse per i farmacisti ASL o ospedalieri. Detto registro e' costituito da cento pagine numerate progressivamente e vidimato in ogni pagina dal direttore sanitario a da un suo delegato, ai sensi dell'art. 60, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed è l'unico documento su cui annotare .le operazioni di approvvigionamento, somministrazione e restituzione dei farmaci stupefacenti e psicotropi di cui alle tab. I, II, III e IV da parte delle unità operative ospedaliere pubbliche e private accreditate e delle unità operative territoriali. Le unità operative hanno l'obbligo di dotarsi del registro solo se movimentano farmaci stupefacenti e psicotrope
Le case di cura dove è presente il direttore sanitario e che non sono dotate di farmacia interna, devono munirsi del registro, uno per ogni reparto, se utilizzano medicinali stupefacenti, acquistati ai sensi dell'art. 42 del DPR 309/90. I medicinali stupefacenti chprescritti da medici di base a pazienti anziani autosufficienti che alloggiano presso le case di riposo o case protette non devono essere registrati nel registro e le menzionate strutture non sono obbligate a dotarsi del registro stesso.
È consentito l'uso di tabulati elettrocontabili come supporto cartaceo ai sistemi informatici, qualora le unità operative ne fossero dotate. Le pagine del tabulato devono avere lo stesso schema grafico del registro, devono essere numerate progressivamente e firmate. dal direttore sanitario o da un suo delegato, che dichiara nell'ultima pagina il numero di pagine totali.
Come è noto i SERT somministrano e dispensano grandi quantità di metadone giornalmente; qualora tali strutture siano dotate di sistemi informatizzati per la gestione della movimentazione del solo metadone, possono dotarsi anche di un secondo registro per la gestione degli altri stupefacenti. In tal caso I due registri avranno numerazione cronologica indipendente l'uno dall'altro
La numerazione delle movimentazioni, relative ad ogni preparazione medicinale, ha termine con il completamento di ogni registro. Con l'apertura del nuovo registro la numerazione riprenderà dall'inizio. Nel nuovo registro devono essere riportati i dati relativi alla giacenza dei medicinali.
Quando si consegnano medicinali per.terapie domiciliari a pazienti in trattamento presso i SERT o strutture equivalenti si scarica tutta la quantità di farmaco consegnata, specificando nelle note il periodo di trattamento e se la consegna è stata fatta ad un referente del paziente.
La movimentazione dei farmaci deve essere sempre coerente con l'unità di misura adottata ed è preferibile che questa sia la stessa utilizzata per la richiesta e la restituzione compilata sugli specifici buoni di approvvigionamento e restituzione.
E' possibile anche la movimentazione tra le diverse unità operative dello stesso presidio, facendo attenzione a registrare con accortezza questi passaggi.
E' importante sottolineare che quando si procede alla somministrazione parziale di una forma farmaceutica, e il caso più comune è quello di una fiala iniettabile, si deve scaricare sul registro l'intera unità di somministrazione, riportare nelle note l'esatta quantità somministrata (in millilitri) e destinare il residuo alla termodistruzione.
Questo per agevolare le procedure di smaltimento, senza appesantire il lavoro dell'unità operativa e della farmacia, tenendo conto del fatto che non è opportuno conservare, neanche per periodi molto brevi, residui di farmaci senza .le adeguate garanzie.
Il registro non è soggetto alla chiusura annuale. pertanto non deve essere eseguita la scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e delle quantità dei medicinali movimentati durante l'anno.
La corretta tenuta del registro è verificata attraverso ispezioni periodiche. Tali ispezioni sono effettuate dal farmacista direttore della farmacia ospedaliera interna in caso di strutture ospedaliere, oppure dal farmacista direttore del servizio far,maceutico dell'ASL in caso doi strutture dislocate nel territorio, come ad esempio i SERT. I menzionati direttori possono delegare alla funzione ispettiva, mediante atto formale comunicato alle rispettive direzioni sanitarie, un farmacista dirigente appartenente alla medesima unità operativa. I verbali relativi alle ispezioni eseguite saranno trasmessi alla direzione sanitaria..
Il registro di carico e scarico e' stampato e venduto tramite i normali canali commerciali presenti nel territorio nazionale.
Le unità operative devono dotarsi del registro in parola nei tempi necessari affinché il suo utilizzo sia possibile a far data dal 1o gennaio 2002.

Distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope

La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni deve avvenire per incenerimento, in impianti attrezzati e gestiti conformemente alle disposizioni contenute nel DM 19.11.1997, n. 503. (DM 15.09.1998, GU n. 220 del 21.09.1998)

Altri adempimenti in sintesi

· Custodire gli stupefacenti di Tab. I e II in armadio chiuso a chiave separati dagli altri medicinali, (Nulla vieta di conservare in armadio chiuso a chiave anche le preparazioni di Tab. III e IV, essendo soggetti a carico – scarico).

· Approvvigionarsi degli stupefacenti di Tab. I (II, III) IV esclusivamente a mezzo di buono acquisto staccato da apposito bollettario fornito dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti.

· Allegare ad ogni Buono Acquisto la relativa fattura.

· Conservare tutti i documenti (Registro carico e scarico, Bollettario Buoni Acquisto e ricette) per 5 anni dalla data dell’ultima operazione registrata.

· Conservare per 10 anni le fatture relative agli acquisti di stupefacenti (così come di ogni altro prodotto acquistato).

· Trascrivere sul registro di carico e scarico i movimenti in entrata e in uscita, rispettando un rigoroso ordine cronologico e numerando le singole operazioni in modo crescente partendo ogni anno con l’operazione n. 1.

· Chiudere ogni pagina attiva del registro il 31 dicembre di ogni anno mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

· Non effettuare cancellazioni o abrasioni, né utilizzare agenti coprenti o decoloranti. Ogni correzione deve essere fatta in modo che il dato corretto sia sempre leggibile.

· In caso di perdita, smarrimento o sottrazione di registri, loro parti o dei relativi documenti giustificativi, nonché delle sostanze stesse o delle relative preparazioni, è obbligatorio, entro 24 ore dalla constatazione, fare denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e darne comunicazione all’Autorità Sanitaria Locale (Sindaco o USL).

· In caso di passaggio di una specialità medicinale da un regime di vendita non disciplinato dal DPR 309/90 alle limitazioni imposte dall’appartenenza ad una delle Tabelle stesse (es. caso flunitrazepam inscritto nel 1999 nella Tabella IV), è necessario:

o riportare in carico tutte le giacenze esistenti in farmacia, comprese quelle di prodotti scaduti ed in attesa di distruzione;

o annotare come documento giustificativo dell’operazione il Decreto di riferimento;

o Sull’imballaggio esterno o, in mancanza, sul condizionamento primario , deve essere riportata la dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica speciale e soggetto alla disciplina del DPR 309/90, Tab…." contornata da un doppio filo rosso. (DM 26.3.1979)

o provvedere alla distruzione di eventuali prodotti scaduti solo con l’intervento dell’Azienda USL e scaricare i prodotti solo dopo redazione del verbale di distruzione.
Nel caso in cui gli stupefacenti scaduti, revocati o avariati siano lasciati in custodia al farmacista da parte dei competenti organi amministrativi in attesa della distruzione, è possibile per il farmacista procedere allo scarico degli stessi sull’apposito registro, a condizione che siano stati imballati e sigillati d’ufficio. Sull’apposito registro di carico e scarico sarà utilmente fatto riferimento al relativo verbale di custodia cui poi farà seguito il verbale di distruzione.
(Nota Min. San. N. 800/UCS/AG/55/24782 del 9 maggio 1983)

 

Sanzioni per il farmacista

 

Mancato rispetto delle modalità di trasporto o di consegna di sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope (art.41 D.P.R. n.309/90).

Penale.

Arresto fino a un anno ammenda da L.1.000.000 a L.20.000.000. (art.41, c.3, D.P.R. n.309/90)
Ammessa la oblazione

 

Omessa conservazione in farmacia delle ricette originali relative alle preparazioni stupefacenti e psicotrope iscritte nelle Tab. I II e III (art.45, c.3, D.P.R. n.309/90).

Amministrativo.

Sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (art. 1, punto c, 2 L n. 12/2001.)

 

Omessa conservazione in farmacia del bollettario buoni acquisto delle sostanze e preparazioni stupefacenti (artt. 41 e 63 D.P.R. n.309/90).

Penale.

Arresto fino a 2 anni o ammenda da L.3.000.000 a L.50.000.000 (art.68, c.7, D.P.R. n.309/90)
Ammessa la oblazione

 

Cessione di buoni acquisto delle sostanze stupefacenti (art.38, c.7, D.P.R. n.309/90).

Penale.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da L.5 milioni a L.30 milioni. (art.38, c.7, D.P.R. n.309/90)

 

Omessa vidimazione e/o conservazione per 5 anni del registro di entrata e uscita degli stupefacenti (art.60, c.1, e 63, c.2, D.P.R. n.309/90).

Penale.

Arresto fino a 2 anni o ammenda da L.3.000.000 a L.50.000.000 (art.68, c.7, D.P.R. n.309/90)
 Ammessa la oblazione

 

Omessa o ritardata denuncia di perdita o smarrimento o sottrazione del Registro di entrata e uscita o di sue parti o dei relativi documenti giustificativi, tranne il bollettario Buoni Acquisto (art.67 D.P.R. n.309/90).

Penale.

Arresto fino a 2 anni o ammenda da L.3.000.000 a L.50.000.000 (art.68, c.7, D.P.R. n.309/90)
Ammessa la oblazione

 

Vendita o cessione di sostanze appartenenti alle prime 4 tabelle del D.P.R. n.309/90 non in dose e forma di medicamento (art.73 D.P.R. n.309/90).

Penale.

Reclusione da 8 a 20 anni e multa da L.50 milioni a L.500 milioni per le sostanze delle Tabelle I e III. (art.73, c.1 D.P.R. n.309/90) Reclusione da 2 a 6 anni e multa da L.10 milioni a L.150 milioni per le sostanze delle tabelle II e IV (art.73, c.4 D.P.R. n.309/90)

 

Vendita di preparazioni contenenti sostanze delle tabelle I e III non rispettando le disposizioni sui formalismi o i limiti quali-quantitativi previsti dal’art.43 del D.P.R. n.309/90 (art.45, c.3, D.P.R. n.309/90).

Amministrativo.

Sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (art. 1, punto c, 2 L n. 12/2001)

 

Vendita di preparazioni contenenti sostanze delle tabelle I e III senza accertamento dell’identità dell’acquirente e senza trascrizione sulla ricetta dei dati di un documento di identificazione (art.45, c.1, D.P.R. n.309/90).

Amministrativo.

Sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (art. 1, punto c, 2 L n. 12/2001).

 

Vendita di preparazioni contenenti sostanze delle tabelle I e III oltre i 10 giorni dalla data di redazione della ricetta (oltre a quello del rilascio) (art.45, c.4, D.P.R. n.309/90).

Amministrativo.

Sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (art. 1, punto c, 2 L n. 12/2001).

 

Mancata annotazione della data di spedizione della ricetta per preparazioni contenenti stupefacenti (tab. I e III) (art.45, c.3, D.P.R. n.309/90).

Amministrativo.

Sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (art. 1, punto c, 2 L n. 12/2001)

 

Omessa custodia di stupefacenti in armadio chiuso a chiave e separati dagli altri medicinali (art.34, c.2, R.D. n.1706/38).

Amministrativo.

Sanzione amministrativa da L.3.000.000 fino a L.18.000.000. (art.358, c.2, TULS)
Ammessa la conciliazione

 

Omessa o ritardata denuncia di perdita o sottrazione, anche parziale, del bollettario buoni acquisto (art.38, c.2, D.P.R. n.309/90).

Amministrativo.

Sanzione amministrativa da L.200.000 a L.4.000.000. (art.38, c.2, D.P.R. n.309/90)
Ammessa la conciliazione

 

Omessa conservazione dei documenti relativi al trasporto e alla consegna di sostanze stupefacenti e psicotrope (art.41, c.4, D.P.R. n.309/90).

Amministrativo.

Sanzione amministrativa fino a L.1.000.000. (art.41 c.4, D.P.R. n.309/90)
Ammessa la conciliazione

 

Vendita di preparazioni contenenti sostanze della tabella IV, V senza presentazione di ricetta medica non ripetibile quando questa sia prevista dalle vigenti norme (art.71, c.1, D.P.R. n.309/90).

Penale.

Ammenda da L.50.000 a L.500.000 (art.71 c.3 D.P.R. n.309/90)
Ammessa la oblazione

 

Vendita di preparazioni contenenti sostanze della tabella V e VI senza presentazione di ricetta medica ripetibile (art.71, c.1 e c.2, D.P.R. n.309/90).

Penale.

Ammenda da L.50.000 a L.500.000 (art.71 c.3 D.P.R. n.309/90)
Ammessa la oblazione

 

Consegna di sostanze o preparazioni appartenenti alle tabelle del D.P.R. n.309/90 a persona minore o manifestamente inferma di mente (art.44, c.1, D.P.R. n.309/90).

Amministrativo.

Sanzione amministrativa fino a L.2.000.000. (art.44, c.2, D.P.R. n.309/90)
Ammessa la conciliazione

 

N.B.: il farmacista è tenuto a valutare la correttezza formale della ricetta rispetto a quanto previsto dal DPR 309/90. Non viene richiesto dalla Legge di verificare se nei giorni immediatamente precedenti sono già state spedite in quella farmacia ricette per quel determinato prodotto e per quel determinato paziente. Unica eccezione è rappresentata al momento dagli stupefacenti anoressizanti (vedi). Allo stesso modo possono essere spedite anche in giorni ravvicinati prescrizioni di flunitrazepam (ognuno non superiore a 60 mg di principio attivo). Inoltre, è pienamente legittima la spedizione di più ricette contemporaneamente presentate in farmacia per prodotti stupefacenti, a condizione che ogni ricetta sia formalmente corretta. Ovviamente, poiché il farmacista è un operatore sanitario professionalmente competente, potrà sempre segnalare all’Azienda USL casi di sospetto abuso nella prescrizione di stupefacenti per un determinato paziente, quando ve ne siano fondati motivi. Così come deve professionalmente consultare il medico quando si avveda di pericoli per la salute del paziente (es. possibilità di dosaggi giornalieri superiori alle dosi massime della FU X ed.)

da www.fcr.re.it  Farmacie Comunali Riunite