1.
I farmaci per i quali sono previste modalità prescrittive
semplificate sono:
o
Buprenorfina;
o
Codeina;
o
Diidrocodeina;
o
Fentanyl;
o
Idrocodone;
o
Idromorfone;
o
Metadone;
o
Morfina;
o
Ossicodone;
o
Ossimorfone.
2.
Le ricette per le prescrizioni dei farmaci sopra elencati
dovranno essere compilate in duplice copia "a ricalco"
per i farmaci non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale e in
triplice copia "a ricalco" per quelli a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, su apposito ricettario il cui
modello dovrà essere predisposto dal Ministero della sanità,
completato con il timbro personale del medico.
Secondo quanto riportato in una comunicazione della FOFI agli
Ordini Provinciali in data 20.2.2001, il Ministero ha confermato
la possibilità di impiegare nel periodo transitorio (che porta
alla effettiva disponibilità dei nuovi ricettari), anche per i
medicinali specificamente indicati nella nuova legge, il
medesimo ricettario speciale attualmente utilizzato per la
prescrizione degli stupefacenti della I, II e III tabella.
3.
La prescrizione dei farmaci sopra elencati potrà comprendere
fino a due preparazioni o dosaggi per una cura di durata non
superiore a trenta giorni. La ricetta dovrà contenere
l'indicazione del domicilio professionale e del numero di
telefono del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è
stata rilasciata.
4.
E' stata elevata da 10 giorni a 30 giorni la validità delle
ricette per la prescrizione dei medicinali appartenenti alle
tabelle I, II e III stupefacenti.
5.
I medici chirurghi e i medici veterinari potranno
approvvigionarsi dei farmaci sopra elencati con "autoricettazione",
e potranno approvvigionarsi, sempre con "autoricettazione",
nonché detenere e trasportare la quantità necessaria di
sostanze di cui alle tabelle I, II e III stupefacenti per uso
professionale urgente. I medici stessi dovranno peraltro
conservare per due anni copia dell'autoricettazione e tenere un
registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale
urgente, con i farmaci di cui all'elenco suddetto.
6.
E' stata disposta una "depenalizzazione" per il
farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti tal testo
unico stupefacenti per la vendita dei farmaci e delle
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III. La precedente
sanzione penale, dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda da
lire 100.000 a lire 4.000.000, è stata sostituita da una
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire
1.000.000, salvo che il fatto costituisca reato. Nonostante i
ripetuti interventi da parte di questa Federazione presso la
Camera dei Deputati e presso il Senato, la nuova legge non ha
peraltro apportato alcuna modificazione al disposto
dell'articolo 71 del Testo unico stupefacenti (DPR 309/1990),
che prevede tuttora, per chiunque violi le disposizioni relative
alla vendita delle sostanze incluse nelle tabelle IV, V e VI
dello stesso Testo unico, una sanzione penale (ammenda) da lire
50.000 a lire 500.000. Tale disomogeneità non appare in alcun
modo giustificabile e si presta a ingenerare seri dubbi di
incostituzionalità.
7.
E' stata elevata da 10 giorni a 30 giorni la validità delle
ricette "non ripetibili", contenenti la prescrizione
di specialità medicinali.
8.
Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e
private, nonché le unità operative dei servizi territoriali
delle aziende sanitarie locali dovranno essere dotate di
registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e
psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV. Il registro di
carico e scarico dovrà essere conforme al modello ministeriale
ed essere vidimato dal direttore sanitario, o da un suo
delegato, che provvederà alla sua distribuzione. Il registro di
carico e scarico sarà conservato, in ciascuna unità operativa,
dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni
dalla data dell'ultima registrazione. Il dirigente medico
preposto all'unità operativa sarà responsabile della effettiva
corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle
sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II,
III e IV. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico
dovrà compiere periodiche ispezioni per accertare la corretta
tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e dovrà
redigere apposito verbale da trasmettere alla direzione
sanitaria.
Si
allegano alla presente circolare un testo coordinato degli articoli
del DPR 309/90 con le modifiche apportate dalla nuova normativa (All.
1), e un prospetto sinottico riepilogativo relativo alla spedizione
delle ricette degli stupefacenti di cui alle tabelle I, II e III. (All.
2).
DPR
9 OTTOBRE 1990 N. 309
DPR
9 OTTOBRE 1990 N. 309
(come modificato dalla nuova legge recante "Norme per agevolare
l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del
dolore")
Articolo
41
Modalità di consegna
Articolo
41
Modalità di consegna
1
La
consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o
delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
a.
personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio
o al farmacista, previo accertamento della sua identità,
qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o
dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento
in calce al buono acquisto;
b.
a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa,
debitamente autorizzato, direttamente al domicilio
dell'acquirente, previo accertamento della identità di
quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento
in calce al buono acquisto;
c.
a mezzo pacco postale assicurato;
d.
mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo
caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope
indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14 e il cui
quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve
essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al
più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei
carabinieri o della Guardia di finanza.
1
IDEM
1-bis
In
deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze
sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori
sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci di cui all'allegato
III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di
medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico
ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva
l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti
affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati
di tossicodipendenza da oppiacei.
2
La
comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice
copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in
cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli
stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio
o comando predetti; la seconda è da questo inviata al
corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del
destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza,
timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve
accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al
mittente.
2
IDEM
3
Chiunque
consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non
ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire
venti milioni
3
IDEM
4
Chi
vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la
copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la
consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o
dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla
spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del
presente comma è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione.
4
IDEM
Articolo
43
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
Articolo
43
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
1
I
medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo
14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2,
che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome
e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del
proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la
dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di
somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la
firma.
1
IDEM
2
Le
ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1
debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo
unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a
richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai
rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono
far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a
ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.
2
IDEM
2-bis
Le
ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis
sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti
dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per
i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello
predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro
personale del medico.
3
Ciascuna
prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad un
dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a
giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve
contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero
telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è
rilasciata.
3
IDEM
3-bis
La
prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis può
comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non
superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione
del domicilio professionale e del numero di telefono professionale
del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.
4
Di
ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario
deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio,
una copia recante ben visibile la dicitura: "copia per
documentazione".
4
Il
Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il
contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui
all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato
III-bis è modificato con decreto del Ministro della sanità
emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della
disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il
Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci
contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste
dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.
5
Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a un
milione.
5
I
medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso
autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e
ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonché a
trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle
I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente.
Copia dell'autoricettazione è conservata per due anni a cura del
medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso
professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-bis.
5-bis
Il
personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende
sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica
o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli
stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche
dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla
certificazione medica che ne prescrive la posologia e
l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
5-ter
Gli
infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza
domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei
pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista,
sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci
di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione
medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio
di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
6
Le
prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale
debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il
medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura:
"copia per l'unità sanitaria locale".
6
(IL
COMMA 6 È ABROGATO CON EFFETTO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CUI AL PRIMO PERIODO DEL COMMA
4).
Articolo
45
Obblighi del farmacista
Articolo
45
Obblighi del farmacista
1
La
vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e
III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista
con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di
prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce
alla ricetta.
1
IDEM
2
Il
farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette
soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette
previste dal comma 2 dell'articolo 43 e nella quantità e forma
prescritta.
2
Il
farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle
tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su
presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai
commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma
prescritta.
3
Il
farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di
annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la
ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi
dell'articolo 62.
3
IDEM
4
Scaduti
dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere
più spedita.
4
Decorsi
trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non
può essere più spedita.
5
Il
contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con
l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire
quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave
reato.
5
Salvo
che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni
del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire
1.000.000.
6
Il
Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto,
la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del
movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie
interne degli ospedali e singoli reparti
6
IDEM
Articolo
46
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
Articolo
46
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
(omissis)
ABROGATO
Articolo
47
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
Articolo
47
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
(omissis)
ABROGATO
Articolo
48
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
Articolo
48
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
(omissis)
ABROGATO
Articolo
60
Registro di entrata e uscita
Articolo
60
Registro di entrata e uscita
1
Ogni
acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I, II, III, IV e V
previste, dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro
speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in
ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve
essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle
sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni
pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima
pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il
numero delle pagine di cui il registro è costituito.
1
IDEM
2
Il
registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero
della sanità ed approvato con decreto del Ministro.
2
IDEM
2-bis
Le
unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private,
nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende
sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle
sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e
IV previste dall'articolo 14.
2-ter
Il
registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui
al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo
delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico
e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal
responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data
dell'ultima registrazione.
2-quater
Il
dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della
effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale
delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II,
III e IV previste dall'articolo 14.
2-quinquies
Il
direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche
ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e
scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla
direzione sanitaria.
AL
TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9
OTTOBRE 1990, N. 309, È AGGIUNTO IL SEGUENTE ALLEGATO
Allegato
III-bis
Farmaci
che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate:
·
Buprenorfina
·
Codeina
·
Diidrocodeina
·
Fentanyl
·
Idrocodone
·
Idromorfone
·
Metadone
·
Morfina
·
Ossicodone
·
Ossimorfone.
Prospetto-Guida
riepilogativo
Ricette relative a medicinali di cui alle tabelle I, II, e III
stupefacenti
MEDICINALI
(riferimenti normativi generali: artt. 43, 44, 45, 60, 62, 63, 67 e
68 DPR 309/90, come modificato dalla nuova legge)
TIPO
DI RICETTA
VALIDITÀ
e limitazioni
ELEMENTI
OBBLIGATORI LA CUI IRREGOLARITA' O MANCANZA IMPEDISCE LA SPEDIZIONE
DELLA RICETTA
ADEMPIMENTI
CONNESSI O SUCCESSIVI ALLA SPEDIZIONE DELLA RICETTA
SANZIONI
PER IL FARMACISTA PER VENDITA IRREGOLARE DI MEDICINALI DI CUI ALLE
TABELLE I, II E III STUPEFACENTI
Stupefacenti
I, II e III tab.,a eccezione di quelli di cui Allegato III-bis del
DPR 309/90, che usufruiscono delle modalità prescrittive
semplificate.
RS
Ricetta speciale
30
giorni, escluso quello di emissione
Devono
essere redatte, con mezzo indelebile, sul ricettario speciale
modello ministeriale (ANCHE SE SPEDITE IN REGIME DI SSN)
·
data della prescrizione
·
nome, cognome e residenza dell'ammalato o del proprietario
dell'animale ammalato
·
dose prescritta (in tutte lettere)
·
una sola
preparazione o un dosaggio per cura non superiore a 8
giorni (3 per uso veterinario)
·
modo e tempo di somministrazione (in tutte lettere)
·
domicilio e numero telefonico del medico
·
firma del medico.
Vendere
i farmaci e le preparazioni nella quantità e nella forma
prescritte.Annotare sulla ricetta la data di spedizione e il prezzo
praticato(sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3.000.000 a
lire 18.000.000).Il movimento in "uscita" (così come
quello in entrata") deve essere registrato
"contestualmente" all'effettuazione dell'operazione.
Conservazione in originale insieme al registro entrata uscita
stupefacenti, che deve essere conservato per cinque anni dall'ultima
registrazione(la mancata ottemperanza alle norme sulla tenuta del
registro di entrata e uscita costituisce reato ed è punita con
l'arresto sino a 2 anni o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire
50.000.000). Accertarsi dell'identità dell'acquirente e prendere
nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla
ricetta.E' vietata la consegna di sostanze o preparazioni
stupefacenti di qualsiasi tabella a minori di 18 anni o a persone
manifestamente inferme di mente (sanzione amministrativa pecuniaria
fino a lire 2.000.000).
Il
farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal DPR 309/90
per la vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle
I., II, III stupefacenti soggiace a una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto
costituisca reato.
Farmaci
di cui all'Allegato III-bis del DPR 309/1990, che usufruiscono delle
modalità prescrittive semplificate:
·
Buprenorfina;
·
Codeina;
·
Diidrocodeina;
·
Fentanyl;
·
Idrocodone;
·
Idromorfone;
·
Metadone;
·
Morfina;
·
Ossicodone;
·
Ossimorfone.
RS
Ricetta speciale
30
giorni, escluso quello di emissione
Devono
essere redatte in duplice copia "a ricalco" per i farmaci
non forniti dal forniti dal SSN e in triplice copia "a
ricalco" per i farmaci forniti dal SSN, su apposito ricettario
il cui modello dovrà essere predisposto dal Ministero della
sanità, completato con il timbro personale del medico
·
data della prescrizione
·
dose prescritta
·
fino a 2 preparazioni o dosaggi per cura non superiore a 30
giorni
·
domicilio e numero di telefono professionale del medico
·
firma del medico
·
ALTRI DATI CHE POTRANNO ESSERE EVENTUALMENTE INDIVIDUATI NEL
MODELLO DI RICETTARIO CHE SARA' PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLA
SANITÀ.
Vendere
i farmaci e le preparazioni nella quantità e nella forma
prescritte.Annotare sulla ricetta la data di spedizione e il prezzo
praticato(sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3.000.000 a
lire 18.000.000).Il movimento in "uscita" (così come
quello in entrata") deve essere registrato
"contestualmente" all'effettuazione dell'operazione.
Conservazione in originale insieme al registro entrata uscita
stupefacenti, che deve essere conservato per cinque anni dall'ultima
registrazione(la mancata ottemperanza alle norme sulla tenuta del
registro di entrata e uscita costituisce reato ed è punita con
l'arresto sino a 2 anni o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire
50.000.000). Accertarsi dell'identità dell'acquirente e prendere
nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla
ricetta.E' vietata la consegna di sostanze o preparazioni
stupefacenti di qualsiasi tabella a minori di 18 anni o a persone
manifestamente inferme di mente (sanzione amministrativa pecuniaria
fino a lire 2.000.000).
Il
farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal DPR 309/90
per la vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle
I., II, III stupefacenti soggiace a una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto
costituisca reato.
Il
Nuovo ricettario ministeriale
La
G.U. 133 del 11.06.2001 ha pubblicato il D.M.24 maggio 2001 con il
quale è stato approvato il ricettario per la prescrizione dei
farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8
febbraio 2001, n.12.
Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in
blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente.
La stampa delle ricette e' effettuata a cura dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. Le aziende sanitarie locali
provvedono alla distribuzione delle ricette ai medici ed ai
veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del
fabbisogno preventivato dagli stessi.
Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei
ricettari in appositi locali opportunamente custoditi.
E' confermato l'uso del ricettario predisposto dal Ministero della
sanità ai sensi dell'art. 43 del DPR 9/10/1990, n. 309, per le
prescrizioni diverse da quelle di cui alla legge 8 febbraio 2001,
delle preparazioni medicinali comprese nelle tabelle I, II e III
previste dall'art. 14dello stesso decreto.
Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione
delle ricette di cui all'art. 43, comma 4, del DPR 9/10/1990, n.
309, introdotto dall'art. 1,comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n.
12, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i
"vecchi" ricettari per la prescrizione dei farmaci di cui
all'allegato III-bis, secondo le modalità di prescrizione dettate
dall'art. 3-bis dello stesso decreto.
Il
Decreto fissa anche le norme d'uso della ricetta da utilizzare per
la prescrizione dei farmacia dell'allegato III bis:
1.
La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere, a
soggetti affetti da dolore severo, solo i seguenti principi
attivi: Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanyl Idrocodone
Metadone Morfina Ossicodone Ossimorfone Idromorfone
2.
I medicinali contenenti Buprenorfina come principio attivo
devono essere prescritti con la presente ricetta solo quando
sono ad uso iniettivo.
3.
La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di
emissione.
4.
Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni
ricetta,una terapia per un periodo non superiore a trenta
giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione
dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni.
Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la
prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento
della terapia indicata con la precedente prescrizione.
5.
Tutti i numeri utilizzati per indicare dosaggi, quantità,modo e
tempi di assunzione devono essere scritti solo in lettere.
6.
Con ogni ricetta possono essere prescritti sino a due medicinali
diversi o due dosaggi diversi dello stesso medicinale.
7.
Per le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale il
medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia
per il Servizio sanitario nazionale; per le prescrizioni non a
carico del Servizio sanitario nazionale o veterinarie il medico
rilascia solo la ricetta originale.
8.
Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio
sanitario nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia
della ricetta per il Servizio sanitario nazionale, sia nello
spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della
ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato
alla medesima.
9.
Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica
il relativo costo nello spazio destinato ai bollini
autoadesivi.
10.
Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini
autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello
spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la
razza e il sesso dell'animale curato.
11.
La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario in
originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.
12.
Il medico o il veterinario conserva le copie non rilasciate
all'assistito, per sei mesi e quindi provvede alla sua
distruzione nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati
personali.
Ulteriori
chiarimenti per la corretta applicazione della Legge 12/2001 sono
state fornite con la
nota Min. San. N. 800/UC/AG1/3622.
Sconfezionamento
morfina
Con
la nota N. 800.UCS/AG 1/2255 del 20 Aprile 2000, Il Ministero della
Sanità ha affermato che essendo ora le confezioni di Morfina
cloridrato dotate di A.I.C. e come tali assimilabili alle
specialità medicinali, non è possibile sconfezionarle. Per fornire
l'esatto numero di fiale prescritto dal Medico il Farmacista deve
utilizzare la confezione da 5 fiale quelle da una fiala di morfina
cloridrato fino al raggiungimento del numero di fiale desiderato.
·
Esempio: una ricetta contenente 24 fiale di morfina dovrà
essere evasa con 4 scatole da 5 fiale e 4 confezioni da una
singola fiala. Pertanto, la disponibilità in farmacia delle
confezioni da una fiala diventa essenziale per soddisfare la
raccomandazione che ha ispirato la circolare stessa, vale a dire
agevolare l'accesso dei pazienti ai farmaci analgesici narcotici
per il trattamento del dolore. Scrive inoltre il Ministero che
" i farmacisti mantengono in farmacia un minimo imposto di
morfina e sono restii a procurarla in giornata ai parenti dei
pazienti, che si trovano a dover visitare più farmacie"
Consegna
frazionata
E'
consentita la consegna frazionata del quantitativo prescritto in
caso di insufficiente stoccaggio del medicinale richiesto, purché
ciò avvenga nel periodo di validità della prescrizione (30 giorni)
e ad ogni consegna corrisponda una distinta trascrizione nel
registro di entrata e di uscita, facendo riferimento logico alla
stessa ricetta. In occasione della prima dispensazione il farmacista
scriverà "fornitura parziale" nella colonna
"Note" (Min.
San N. 800/UCS/AG1/3622 del 26.06.2001).
Sulla
ricetta andranno annotati i 2 distinti numeri di registrazione sul
registro di carico e scarico. La stessa nota del 26 giugno 2001
concede la possibilità della dispensazione di una parte soltanto
della prescrizione, nel rispetto della volontà di chi ritira i
medicinali.In tal caso il farmacista annoterà sulla ricetta di aver
spedito solo una parte dei medicinali prescritti. Sino a quella
data, invece, era consolidata la pratica di non consentire al
farmacista di ridurre autonomamente il numero delle confezioni
prescritte dal medico, anche se vi era l'accordo con il cliente.
Il medico può anche prescrivere più di una ricetta per lo stesso
paziente nello stesso giorno o prescrivere una seconda ricetta prima
dell'esaurimento del ciclo terapeutico previsto dalla ricetta
precedente: il farmacista ha l'obbligo di dispensare il medicinale,
ferma restando la possibilità di segnalare all' AUSL casi di
sospetto abuso.
Approvvigionamento
da parte dei medici dei medicinali stupefacenti di cui alle tabelle
I, II, III e IV del DPR 309/90.
L'approvvigionamento
può avvenire nelle seguenti forme (Circolare Min.Salute n.
800.UCS/AG1/5418 e Circolare Federfarma 23.10 2001, FARMA 7 n.
46/2001):
·
Autoricettazione dei farmaci di cui all'allegato III bis della
legge 8 febbraio 2001 n. 12 . L'autoricettazione deve essere
effettuata in questi casi con il modello di ricetta approvato
con il DM 24 maggio 2001 o, in mancanza di questo tipo di
ricetta, utilizzando la vecchia ricetta ministeriale speciale.
Nello spazio delle ricette destinato all'intestazione del
paziente il medico scriverà la dicitura "autoprescrizione"
seguita dalla prescrizione e poi dal timbro e dalla firma del
sanitario. Trattandosi di una ricetta il farmacista è tenuto ad
annotarvi gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
·
Approvvigionamento tramite richiesta (art. 42, DPR 309/90)
L'art. 42 consente ai direttori sanitari di ospedali,
ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di
servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per
l'esercizio delle professioni sanitarie, di acquistare dalle
farmacie, dai grossisti e dalle ditte, preparazioni medicinali
comprese nelle tabelle I,II,III e IV di cui all'articolo 14 del
DPR 309/90 con richiesta in triplice copia, nelle quantità
occorrenti per le normali necessità di utilizzo. Tale procedura
continua ad essere applicabile, anche in presenza delle
modifiche ed integrazioni sopravvenute con la legge 8 febbraio
2001,n, 12.
Di
queste 3 copie la prima rimane al medico per documentazione
(timbrata dalla farmacia a convalida dell'acquisto); la seconda e la
terza vanno consegnate al farmacista il quale ne trattiene una copia
come documentazione di carico e trasmette l'altra alla ASL
competente. Il farmacista deve accertarsi dell'identità
dell'acquirente e prendere nota degli estremi del documento di
riconoscimento; di questo avviso è l'UCS del Ministero della Salute
(nota n.5418 del 10.10.2001).
In
tutti i casi esposti i medici non sono tenuti al rispetto dei limiti
quali-quantitativi applicabili alle prescrizioni destinate ai
pazienti. I medicinali oggetto di approvvigionamento da parte dei
medici non sono dispensabili in regime di SSN.
Obblighi
del farmacista
Il
farmacista ha l'obbligo:
·
di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota
degli estremi dei documenti di riconoscimento in calce alla
ricetta. Se la ricetta è intestata alla stessa persona che
ritira materialmente il farmaco è necessario acquisire il
consenso scritto al trattamento dei dati, apponendo sul retro
della ricetta apposito timbro e facendo firmare per accettazione
al cliente. Tale adempimento deriva dall'applicazione delle
vigenti disposizioni sul trattamento dei dati personali
(Autorizzazione n. 2/1998 dell'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali).
·
annotare sulla ricetta la data di spedizione
·
conservare la ricetta in originale per 5 anni, separata da altri
documenti che non ne richieda l'utilizzo (DL.vo 30.07.1999, n.
282 - GU n. 191 del 16.08.1999)
·
La consegna di stupefacenti appartenenti a tutte le Tabelle del
DPR 309/90 non può essere effettuata a soggetti di età
inferiore a 18 anni o manifestamente infermi di mente.
Esempi
di specialità e galenici stupefacenti appartenenti alla 1^ Tabella
DPR 309/90
Principio
attivo
Specialità
Buprenorfina
SUBUTEX
cpr 4 e 8 mg; TEMGESIC fiale*
Fentanil
DUROGESIC
cerotti
(N.B.: Il Ministero della Sanità ha confermato la piena liceità
della prescrizione e dispensazione di una sola confezione di
Durogesic anche se il dosaggio totale della confezione stessa supera
teoricamente gli otto giorni di terapia).
Metadone
EPTADONE
sciroppo
METADONE sciroppo
Morfina
+ atropina
CARDIOSTENOL
fiale
Morfina
cloridrato
MORFINA
fle
Morfina
solfato
MS
CONTIN cpr
SKENAN
cps ret
*
Il DM 16 novembre 1999 ha inserito il Temgesic fiale e il Subutex da
2 e 8 mg in Tabella I del D.Lvo 309/90, mentre il Temgesic cpr è
rimasto in tabella IV. Non è ancora stato pubblicato l'inserimento
del principio attivo Buprenorfina in Tab. I. L’acido
gamma-idrossibututirrico (GHB) (in commercio con il nome di Alcover,
è stato trasferito dalla I alla IV Tabella con Decreto 28 marzo
2002 (GU n. 87 del 13.04.2002).
Registro
di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le
unità operative del SSN
Un
particolare tipo di registro di carico e scarico per le unità
operative del Servizio Sanitario Nazionale è stato istituito con il
Decreto 3.08.2001 e le corrette modalità di tenuta, ulteriormente
descritte nella circolare ministeriale del 8/10/2001
prot.800.UCS/AG1/5374, possono risultare di interesse per i
farmacisti ASL o ospedalieri. Detto registro e' costituito da cento
pagine numerate progressivamente e vidimato in ogni pagina dal
direttore sanitario a da un suo delegato, ai sensi dell'art. 60,
comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 e successive modificazioni ed è l'unico documento su
cui annotare .le operazioni di approvvigionamento, somministrazione
e restituzione dei farmaci stupefacenti e psicotropi di cui alle
tab. I, II, III e IV da parte delle unità operative ospedaliere
pubbliche e private accreditate e delle unità operative
territoriali. Le unità operative hanno l'obbligo di dotarsi del
registro solo se movimentano farmaci stupefacenti e psicotrope
Le case di cura dove è presente il direttore sanitario e che non
sono dotate di farmacia interna, devono munirsi del registro, uno
per ogni reparto, se utilizzano medicinali stupefacenti, acquistati
ai sensi dell'art. 42 del DPR 309/90. I medicinali stupefacenti
chprescritti da medici di base a pazienti anziani autosufficienti
che alloggiano presso le case di riposo o case protette non devono
essere registrati nel registro e le menzionate strutture non sono
obbligate a dotarsi del registro stesso.
È consentito l'uso di tabulati elettrocontabili come supporto
cartaceo ai sistemi informatici, qualora le unità operative ne
fossero dotate. Le pagine del tabulato devono avere lo stesso schema
grafico del registro, devono essere numerate progressivamente e
firmate. dal direttore sanitario o da un suo delegato, che dichiara
nell'ultima pagina il numero di pagine totali.
Come è noto i SERT somministrano e dispensano grandi quantità di
metadone giornalmente; qualora tali strutture siano dotate di
sistemi informatizzati per la gestione della movimentazione del solo
metadone, possono dotarsi anche di un secondo registro per la
gestione degli altri stupefacenti. In tal caso I due registri
avranno numerazione cronologica indipendente l'uno dall'altro
La numerazione delle movimentazioni, relative ad ogni preparazione
medicinale, ha termine con il completamento di ogni registro. Con
l'apertura del nuovo registro la numerazione riprenderà
dall'inizio. Nel nuovo registro devono essere riportati i dati
relativi alla giacenza dei medicinali.
Quando si consegnano medicinali per.terapie domiciliari a pazienti
in trattamento presso i SERT o strutture equivalenti si scarica
tutta la quantità di farmaco consegnata, specificando nelle note il
periodo di trattamento e se la consegna è stata fatta ad un
referente del paziente.
La movimentazione dei farmaci deve essere sempre coerente con
l'unità di misura adottata ed è preferibile che questa sia la
stessa utilizzata per la richiesta e la restituzione compilata sugli
specifici buoni di approvvigionamento e restituzione.
E' possibile anche la movimentazione tra le diverse unità operative
dello stesso presidio, facendo attenzione a registrare con
accortezza questi passaggi.
E' importante sottolineare che quando si procede alla
somministrazione parziale di una forma farmaceutica, e il caso più
comune è quello di una fiala iniettabile, si deve scaricare sul
registro l'intera unità di somministrazione, riportare nelle note
l'esatta quantità somministrata (in millilitri) e destinare il
residuo alla termodistruzione.
Questo per agevolare le procedure di smaltimento, senza appesantire
il lavoro dell'unità operativa e della farmacia, tenendo conto del
fatto che non è opportuno conservare, neanche per periodi molto
brevi, residui di farmaci senza .le adeguate garanzie.
Il registro non è soggetto alla chiusura annuale. pertanto non deve
essere eseguita la scritturazione riassuntiva di tutti i dati
comprovanti i totali delle qualità e delle quantità dei medicinali
movimentati durante l'anno.
La corretta tenuta del registro è verificata attraverso ispezioni
periodiche. Tali ispezioni sono effettuate dal farmacista direttore
della farmacia ospedaliera interna in caso di strutture ospedaliere,
oppure dal farmacista direttore del servizio far,maceutico dell'ASL
in caso doi strutture dislocate nel territorio, come ad esempio i
SERT. I menzionati direttori possono delegare alla funzione
ispettiva, mediante atto formale comunicato alle rispettive
direzioni sanitarie, un farmacista dirigente appartenente alla
medesima unità operativa. I verbali relativi alle ispezioni
eseguite saranno trasmessi alla direzione sanitaria..
Il registro di carico e scarico e' stampato e venduto tramite i
normali canali commerciali presenti nel territorio nazionale.
Le unità operative devono dotarsi del registro in parola nei tempi
necessari affinché il suo utilizzo sia possibile a far data dal 1o
gennaio 2002.
Distruzione
delle sostanze stupefacenti e psicotrope
La
distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative
preparazioni deve avvenire per incenerimento, in impianti attrezzati
e gestiti conformemente alle disposizioni contenute nel DM
19.11.1997, n. 503. (DM 15.09.1998, GU n. 220 del 21.09.1998)
Altri
adempimenti in sintesi
·
Custodire gli stupefacenti di Tab. I e II in armadio chiuso a
chiave separati dagli altri medicinali, (Nulla vieta di
conservare in armadio chiuso a chiave anche le preparazioni di
Tab. III e IV, essendo soggetti a carico – scarico).
·
Approvvigionarsi degli stupefacenti di Tab. I (II, III) IV
esclusivamente a mezzo di buono acquisto staccato da apposito
bollettario fornito dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti.
·
Allegare ad ogni Buono Acquisto la relativa fattura.
·
Conservare tutti i documenti (Registro carico e scarico,
Bollettario Buoni Acquisto e ricette) per 5 anni dalla data dell’ultima
operazione registrata.
·
Conservare per 10 anni le fatture relative agli acquisti di
stupefacenti (così come di ogni altro prodotto acquistato).
·
Trascrivere sul registro di carico e scarico i movimenti in
entrata e in uscita, rispettando un rigoroso ordine cronologico
e numerando le singole operazioni in modo crescente partendo
ogni anno con l’operazione n. 1.
·
Chiudere ogni pagina attiva del registro il 31 dicembre di ogni
anno mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati
comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti
avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti
impiegati o commerciati durante l’anno, con l’indicazione di
ogni eventuale differenza o residuo.
·
Non effettuare cancellazioni o abrasioni, né utilizzare agenti
coprenti o decoloranti. Ogni correzione deve essere fatta in
modo che il dato corretto sia sempre leggibile.
·
In caso di perdita, smarrimento o sottrazione di registri, loro
parti o dei relativi documenti giustificativi, nonché delle
sostanze stesse o delle relative preparazioni, è obbligatorio,
entro 24 ore dalla constatazione, fare denuncia all'Autorità di
Pubblica Sicurezza e darne comunicazione all’Autorità
Sanitaria Locale (Sindaco o USL).
·
In caso di passaggio di una specialità medicinale da un regime
di vendita non disciplinato dal DPR 309/90 alle limitazioni
imposte dall’appartenenza ad una delle Tabelle stesse (es.
caso flunitrazepam inscritto nel 1999 nella Tabella IV), è
necessario:
o
riportare in carico tutte le giacenze esistenti in farmacia,
comprese quelle di prodotti scaduti ed in attesa di
distruzione;
o
annotare come documento giustificativo dell’operazione il
Decreto di riferimento;
o
Sull’imballaggio esterno o, in mancanza, sul
condizionamento primario , deve essere riportata la dicitura
"Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica
speciale e soggetto alla disciplina del DPR 309/90, Tab…."
contornata da un doppio filo rosso. (DM 26.3.1979)
o
provvedere alla distruzione di eventuali prodotti scaduti
solo con l’intervento dell’Azienda USL e scaricare i
prodotti solo dopo redazione del verbale di distruzione.
Nel caso in cui gli stupefacenti scaduti, revocati o
avariati siano lasciati in custodia al farmacista da parte
dei competenti organi amministrativi in attesa della
distruzione, è possibile per il farmacista procedere allo
scarico degli stessi sull’apposito registro, a condizione
che siano stati imballati e sigillati d’ufficio. Sull’apposito
registro di carico e scarico sarà utilmente fatto
riferimento al relativo verbale di custodia cui poi farà
seguito il verbale di distruzione.
(Nota Min. San. N. 800/UCS/AG/55/24782 del 9 maggio 1983)
Sanzioni
per il farmacista
Mancato
rispetto delle modalità di trasporto o di consegna di sostanze e
preparazioni stupefacenti e psicotrope (art.41 D.P.R. n.309/90).
Penale.
Arresto
fino a un anno ammenda
da L.1.000.000 a L.20.000.000. (art.41, c.3, D.P.R. n.309/90)
Ammessa la oblazione
Omessa
conservazione in farmacia delle ricette originali relative alle
preparazioni stupefacenti e psicotrope iscritte nelle Tab. I II e
III (art.45, c.3, D.P.R. n.309/90).
Amministrativo.
Sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (art. 1, punto c, 2
L n. 12/2001.)
Omessa
conservazione in farmacia del bollettario buoni acquisto delle
sostanze e preparazioni stupefacenti (artt. 41 e 63 D.P.R.
n.309/90).
Penale.
Arresto
fino a 2 anni o ammenda
da L.3.000.000 a L.50.000.000 (art.68, c.7, D.P.R. n.309/90)
Ammessa la oblazione
Cessione
di buoni acquisto delle sostanze stupefacenti (art.38, c.7, D.P.R.
n.309/90).
Penale.
Reclusione
da 6 mesi a 3 anni e multa
da L.5 milioni a L.30 milioni. (art.38, c.7, D.P.R. n.309/90)
Omessa
vidimazione e/o conservazione per 5 anni del registro di entrata e
uscita degli stupefacenti (art.60, c.1, e 63, c.2, D.P.R. n.309/90).
Penale.
Arresto
fino a 2 anni o ammenda
da L.3.000.000 a L.50.000.000 (art.68, c.7, D.P.R. n.309/90)
Ammessa la oblazione
Omessa
o ritardata denuncia di perdita o smarrimento o sottrazione del
Registro di entrata e uscita o di sue parti o dei relativi documenti
giustificativi, tranne il bollettario Buoni Acquisto (art.67 D.P.R.
n.309/90).
Penale.
Arresto
fino a 2 anni o ammenda
da L.3.000.000 a L.50.000.000 (art.68, c.7, D.P.R. n.309/90)
Ammessa la oblazione
Vendita
o cessione di sostanze appartenenti alle prime 4 tabelle del D.P.R.
n.309/90 non in dose e forma di medicamento (art.73 D.P.R.
n.309/90).
Penale.
Reclusione
da 8 a 20 anni e multa
da L.50 milioni a L.500 milioni per le sostanze delle Tabelle I e
III. (art.73, c.1 D.P.R. n.309/90) Reclusione
da 2 a 6 anni e multa
da L.10 milioni a L.150 milioni per le sostanze delle tabelle II e
IV (art.73, c.4 D.P.R. n.309/90)
Vendita
di preparazioni contenenti sostanze delle tabelle I e III non
rispettando le disposizioni sui formalismi o i limiti
quali-quantitativi previsti dal’art.43 del D.P.R. n.309/90
(art.45, c.3, D.P.R. n.309/90).
Amministrativo.
Sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (art. 1, punto c, 2
L n. 12/2001)
Vendita
di preparazioni contenenti sostanze delle tabelle I e III senza
accertamento dell’identità dell’acquirente e senza trascrizione
sulla ricetta dei dati di un documento di identificazione (art.45,
c.1, D.P.R. n.309/90).
Amministrativo.
Sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (art. 1, punto c, 2
L n. 12/2001).
Vendita
di preparazioni contenenti sostanze delle tabelle I e III oltre i 10
giorni dalla data di redazione della ricetta (oltre a quello del
rilascio) (art.45, c.4, D.P.R. n.309/90).
Amministrativo.
Sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (art. 1, punto c, 2
L n. 12/2001).
Mancata
annotazione della data di spedizione della ricetta per preparazioni
contenenti stupefacenti (tab. I e III) (art.45, c.3, D.P.R.
n.309/90).
Amministrativo.
Sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (art. 1, punto c, 2
L n. 12/2001)
Omessa
custodia di stupefacenti in armadio chiuso a chiave e separati dagli
altri medicinali (art.34, c.2, R.D. n.1706/38).
Amministrativo.
Sanzione
amministrativa da L.3.000.000 fino a L.18.000.000. (art.358,
c.2, TULS)
Ammessa la conciliazione
Omessa
o ritardata denuncia di perdita o sottrazione, anche parziale, del
bollettario buoni acquisto (art.38, c.2, D.P.R. n.309/90).
Amministrativo.
Sanzione
amministrativa da L.200.000 a L.4.000.000. (art.38, c.2, D.P.R.
n.309/90)
Ammessa la conciliazione
Omessa
conservazione dei documenti relativi al trasporto e alla consegna di
sostanze stupefacenti e psicotrope (art.41, c.4, D.P.R. n.309/90).
Amministrativo.
Sanzione
amministrativa fino a L.1.000.000. (art.41 c.4, D.P.R. n.309/90)
Ammessa la conciliazione
Vendita
di preparazioni contenenti sostanze della tabella IV, V senza
presentazione di ricetta medica non ripetibile quando questa sia
prevista dalle vigenti norme (art.71, c.1, D.P.R. n.309/90).
Penale.
Ammenda
da L.50.000 a L.500.000 (art.71 c.3 D.P.R. n.309/90)
Ammessa la oblazione
Vendita
di preparazioni contenenti sostanze della tabella V e VI senza
presentazione di ricetta medica ripetibile (art.71, c.1 e c.2,
D.P.R. n.309/90).
Penale.
Ammenda
da L.50.000 a L.500.000 (art.71 c.3 D.P.R. n.309/90)
Ammessa la oblazione
Consegna
di sostanze o preparazioni appartenenti alle tabelle del D.P.R.
n.309/90 a persona minore o manifestamente inferma di mente (art.44,
c.1, D.P.R. n.309/90).
Amministrativo.
Sanzione
amministrativa fino a L.2.000.000. (art.44, c.2, D.P.R.
n.309/90)
Ammessa la conciliazione
N.B.:
il farmacista è tenuto a valutare la correttezza formale della
ricetta rispetto a quanto previsto dal DPR 309/90. Non viene
richiesto dalla Legge di verificare se nei giorni immediatamente
precedenti sono già state spedite in quella farmacia ricette per
quel determinato prodotto e per quel determinato paziente. Unica
eccezione è rappresentata al momento dagli stupefacenti anoressizanti
(vedi). Allo stesso modo possono essere spedite anche in giorni
ravvicinati prescrizioni di flunitrazepam (ognuno non superiore a 60
mg di principio attivo). Inoltre, è pienamente legittima la
spedizione di più ricette contemporaneamente presentate in farmacia
per prodotti stupefacenti, a condizione che ogni ricetta sia
formalmente corretta. Ovviamente, poiché il farmacista è un
operatore sanitario professionalmente competente, potrà sempre
segnalare all’Azienda USL casi di sospetto abuso nella
prescrizione di stupefacenti per un determinato paziente, quando ve
ne siano fondati motivi. Così come deve professionalmente
consultare il medico quando si avveda di pericoli per la salute del
paziente (es. possibilità di dosaggi giornalieri superiori alle
dosi massime della FU X ed.)
da
www.fcr.re.it
Farmacie Comunali Riunite
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