La
normativa vigente in materia di medicinali omeopatici deriva dal
D.Lvo 17 marzo 1995, n. 185. Per medicinale omeopatico si intende
ogni medicinale ottenuto das prodotti, sostanze o composti,
denominarti "materiali di partenza omeopatici", secondo
un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea
Europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee
utilizzate ufficialmente dagli Stati membri. Un medicinale
omeopatico può contenere anche più di principi. Non sono
soggette alle disposizione del D.Lvo n.185:
-
i
prodotti preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche
e destinati a singoli ammalati;
-
i
prodotti preparati in farmacia in base alle indicazioni di una
Farmacopea ufficiale e destinati ad essere forniti
direttamente ai clienti della stessa farmacia.
L’autorizzazione
all’immissione in commercio di un medicinale omeopatico è
rilasciata con procedura semplificata di registrazione se il
medicinale:
-
è
destinato ad essere somministrato per via orale od esterna
-
non
reca sulle confezioni né vanta in qualsiasi altro modo
indicazioni terapeutiche
-
ha
un grado di diluizione tale da garantire l’innocuità; in
ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte
per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più
piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per i
principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico
comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica.
E’ vietata
qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali
omeopatici. In caso di inosservanza di tale disposizione è
prevista una sanzione amministrativa da L.10 milioni a L.60
milioni.
L’etichettatura
e l’eventuale foglio illustrativo dei medicinali omeopatici
devono riportare obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti
indicazioni:
-
dicitura
"medicinale omeopatico" in grande evidenza, seguita
dalla frase "perciò senza indicazioni terapeutiche
approvate"
-
denominazione
scientifica propria della tradizione omeopatica od
antroposofica del materiale di partenza omeopatico, seguita
dal grado di diluizione espresso con i simboli della
farmacopea utilizzata
-
nome
e indirizzo del responsabile dell’immissione sul mercato e
del produttore, se diverso:
-
modo
di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione
-
mese
e anno di scadenza
-
forma
farmaceutica
-
contenuto
della confezione in peso, volume o unità di somministrazione
-
eventuali
precauzioni particolari da prendersi per la conservazione del
medicinale
-
avvertenza
speciale, se il medicinale lo richiede
-
numero
del lotto di fabbricazione
-
numero
di registrazione
-
suggerimento
all’utilizzatore di consultare il medico se i sintomi
persistono durante l’utilizzazione del medicinale
-
prezzo
di vendita al pubblico
E’ prevista
la costituzione di una specifica Commissione per i medicinali
omeopatici incaricata di definire, in relazione ai principi e alle
caratteristiche della medicina omeopatica ed antroposofica, norme
particolari per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche
dei medicinali omeopatici per i quali non è possibile applicare
la procedura di registrazione semplificata.
Per i
medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell’Unione europea e
presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992,
l’autorizzazione ad essere mantenuti in commercio è stata
prorogata al 31.12.2003 (art.85, comma 32, Legge Finanziaria
2001). Dopo tale data si applicherà ai medicinali omeopatici già
in commercio alla data del 6 giugno 1995 la procedura semplificata
di registrazione (art.85, commi 32 e 33 Legge Finanziaria 2001
da
www.fcr.re.it
Farmacie Comunali Riunite
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