consigli sui farmaci, fitoterapia, diete, legislazione,  
 diritto e lavoro, vecchi ricettari, farmacia, curiosità.

chi siamo

link

mail

consigli

farmacia

fitoterapia

diete

posta

ricettario

legislazione

diritto e lavoro

www.salvelocs.it

 

 
la ricetta per uso umano
la ricetta ripetibile
la ricetta non ripetibile
la ricetta ministeriale speciale
la ricetta limitativa
la ricetta contenente veleni
farmaci antiblastici
farmaci anoressizzanti
prescrizioni medico veterinarie
prescrizioni galeniche magistrali
medicinali generici
medicinali omeopatici

La ricetta contenente veleni

La norma tecnica di riferimento è rappresentata dalla Tabella 3 della FU X ed.

Manca una definizione ufficiale di "veleno", Devono essere considerati sicuramente veleni e come tali conservati in armadio chiuso a chiave, separato da quello degli stupefacenti:

  • tutte le sostanze indicate nella Tabella 3 della FU, nonché le basi libere dei sali indicati e viceversa, nonché altri sali delle stesse.

  • le forme farmaceutiche estrattive delle droghe elencate (estratti fluidi, molli, secchi e tinture)

  • le sostanze e le droghe vegetali elencate nella tabella 3 di precedenti edizioni della FU e non più riportate in quella in vigore.

Sono escluse dall’obbligo di conservazione in armadio chiuso a chiave le specialità medicinali e i galenici industriali contenenti sostanze velenose. (Nota Min. San. n. 800/AG.384/25417/778 del 9.5.1994). In ogni caso il farmacista , anche nel caso di preparazioni contenenti sostanze velenose, deve adottare ogni cautela per evitare che possano verificarsi situazioni pericolose.

Per sostanze non incluse nella Tabella 3 il farmacista può autonomamente applicare, sulla base delle sue conoscenze, il potere discrezionale a lui attribuito dall’Avvertenza posta in calce alla medesima tabella (applicazione delle norme riguardanti i veleni a tutte le sostanze velenose non iscritte in farmacopea).

La FU X ed. ha apportato modifiche non sostanziali alla tabella 3 della precedente FU, se si esclude l’inserimento del potassio permanganato e del suxametonio cloruro. Le principali modifiche riguardano una più corretta applicazione del principio che in tabella 3 vengono elencati, per un determinato veleno, solo il nome della base libera o di un solo sale, essendo automaticamente da considerare veleni anche tutti gli altri sali o la base libera.

Le sostanze sotto indicate erano incluse nella Tabella 3 della FU VIII., ma non sono più presenti nella Tabella 3 della FU X ed. Esse devono essere conservate in armadio chiuso a chiave, se presenti in farmacia:

  • Bromoformio

  • Cloroformio

  • Digitale

  • Giusquiamo

  • Giusquiamo estratto fluido

  • Giusquiamo estratto secco

  • Giusquiamo polvere titolata

  • Idraste

  • Idraste estratto fluido

  • Idrastinina cloruro

  • Lobelia

  • Lobelia tintura

  • Mercurio cloruro

  • Mercurio ioduro – ico

  • Mercurio ioduro –oso

  • Neoarsfenamina

  • Noce vomica

  • Noce vomica estratto fluido

  • Picrotossina

  • Sodio cacodilato

  • Sodio metilarsinato

  • Sparteina solfato

  • Stramonio

  • Stramonio estratto fluido

  • Stramonio polvere titolata

  • Stricnina nitrato

 

I farmacisti non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell’Autorità di Pubblica Sicurezza indicante il nome, cognome, arte o professione del richiedente e che dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l’esercizio dell’arte o della professione, quindi non per hobby o per uso domestico.

In ogni caso debbono annotare in un Registro speciale, da presentarsi all’Autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome, cognome e domicilio, arte o professione dell’acquirente.

Il registro copia veleni non deve essere conforme ad un modello approvato, pertanto può essere adottato qualsiasi registro a tale scopo; non è soggetto a vidimazione preventiva dell’Autorità sanitaria Locale.

Le prescrizioni di veleni a fini terapeutici deve essere effettuata dal medico chirurgo o veterinario riportando la dose del medicamento (cioè il quantitativo) in tutte lettere. Il farmacista deve trattenere la ricetta e trascrivere su di essa nome e cognome dell' acquirente che deve aver compiuto i 16 anni di età. La ricetta va conservata per 6 mesi (art.87, c.7 Legge Finanziaria 2001).

La dispensazione di veleni a fini terapeutici, in dose e forma di medicamento, non vanno trascritte nel registro copia-veleni.

 

Sanzioni per il farmacista

Da notare che mentre la mancata custodia in armadio chiuso a chiave di sostanze stupefacenti configura un reato di tipo amministrativo, per i veleni si configura un reato di tipo penale, sanzionato con l’ammenda o l’arresto.

Omessa custodia di veleni in armadio chiuso a chiave o in contenitori privi di indicazione o senza il contrassegno speciale (art.146, c.2, TULS).

Penale

Arresto fino a un anno o ammenda non inferiore a L.400.000. Ammessa la oblazione (art.146, c.2, TULS)

Vendita di sostanze velenose o di galenici magistrali che le contengono a persona minore di 16 anni (art.730 Cod. Pen.).

Penale

Ammenda fino a L.1 milione
Ammessa la oblazione (art.730 Cod. Pen.).

Omessa conservazione in farmacia del Registro copia veleni (art.147, c.2, TULS).

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.40.000 a L.400.000. Eventuale sospensione dall’esercizio della professione fino a tre mesi.
Ammessa la conciliazione (art.147, c.3 e c.4, TULS)

Vendita a persone non conosciute o prive dell’attestato (art.147, c.1, TULS).

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.40.000 a L.400.000. Eventuale sospensione dall’esercizio della professione fino a tre mesi.
Ammessa la conciliazione (art.147, c.3 e c.4, TULS)

Mancata annotazione nel registro copia veleni delle vendite ad uso industriale, agricolo, artigianale e professionale (art.147, c.1, TULS).

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.40.000 a L.400.000. Eventuale sospensione dall’esercizio della professione fino a tre mesi.
Ammessa la conciliazione (art.147, c.3 e c.4, TULS)

Mancato controllo delle dosi e/o omessa richiesta di assunzione di responsabilità da parte del medico nel caso di prescrizione di dosi pericolose (art.40 R.D. n.1706/38).

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.3.000.000 a L.18.000.000.
Ammessa la conciliazione (art.358, c.2, TULS).

Mancata conservazione in farmacia delle ricette originali contenenti la prescrizione di veleni (art.39, c.1, R.D. n.1706/38 e art.123, c.1 lett. c, TULS e art.87, c.7 Legge Finanziaria 2001)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.20.000 a L.400.000.
Ammessa la conciliazione (Art.123, c.2, TULS)
A discrezione dell’Autorità Sanitaria: chiusura temporanea della farmacia da 5 a 30 giorni e decadenza dell’autorizzazione in caso di recidiva. (art.123 , c.4 TULS)

Mancata annotazione dei dati identificativi dell’acquirente sulle ricette recanti prescrizioni magistrali di sostanze velenose (art.123, c.1 lett. c, TULS).

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.20.000 a L.400.000.
Ammessa la conciliazione (Art.123, c.2, TULS).
A discrezione dell’Autorità Sanitaria: chiusura temporanea della farmacia da 5 a 30 giorni e decadenza dell’autorizzazione in caso di recidiva.
Ammessa la conciliazione (art.123 , c.4 TULS)

 

da www.fcr.re.it  Farmacie Comunali Riunite