La
ricetta contenente veleni |
La norma tecnica di riferimento è rappresentata dalla Tabella
3 della FU X ed.
Manca una
definizione ufficiale di "veleno", Devono essere
considerati sicuramente veleni e come tali conservati in armadio
chiuso a chiave, separato da quello degli stupefacenti:
-
tutte
le sostanze indicate nella Tabella
3 della FU, nonché le basi libere dei sali
indicati e viceversa, nonché altri sali delle stesse.
-
le
forme farmaceutiche estrattive delle droghe elencate (estratti
fluidi, molli, secchi e tinture)
-
le
sostanze e le droghe vegetali elencate nella tabella 3 di
precedenti edizioni della FU e non più riportate in quella in
vigore.
Sono
escluse dall’obbligo di conservazione in armadio chiuso a chiave
le specialità medicinali e i galenici industriali contenenti
sostanze velenose. (Nota Min. San. n. 800/AG.384/25417/778 del
9.5.1994). In ogni caso il farmacista , anche nel caso di
preparazioni contenenti sostanze velenose, deve adottare ogni
cautela per evitare che possano verificarsi situazioni pericolose.
Per
sostanze non incluse nella Tabella 3
il farmacista può autonomamente applicare, sulla base delle sue
conoscenze, il potere discrezionale a lui attribuito dall’Avvertenza
posta in calce alla medesima tabella (applicazione delle norme
riguardanti i veleni a tutte le sostanze velenose non iscritte in
farmacopea).
La
FU X ed. ha apportato modifiche non sostanziali alla tabella 3
della precedente FU, se si esclude l’inserimento del potassio
permanganato e del suxametonio cloruro. Le principali modifiche
riguardano una più corretta applicazione del principio che in tabella
3 vengono elencati, per un determinato veleno, solo il
nome della base libera o di un solo sale, essendo automaticamente
da considerare veleni anche tutti gli altri sali o la base libera.
Le sostanze
sotto indicate erano incluse nella Tabella 3 della FU VIII., ma
non sono più presenti nella Tabella
3 della FU X ed. Esse devono essere conservate in armadio
chiuso a chiave, se presenti in farmacia:
-
Bromoformio
-
Cloroformio
-
Digitale
-
Giusquiamo
-
Giusquiamo
estratto fluido
-
Giusquiamo
estratto secco
-
Giusquiamo
polvere titolata
-
Idraste
-
Idraste
estratto fluido
-
Idrastinina
cloruro
-
Lobelia
-
Lobelia
tintura
-
Mercurio
cloruro
-
Mercurio
ioduro – ico
-
Mercurio
ioduro –oso
-
Neoarsfenamina
-
Noce
vomica
-
Noce
vomica estratto fluido
-
Picrotossina
-
Sodio
cacodilato
-
Sodio
metilarsinato
-
Sparteina
solfato
-
Stramonio
-
Stramonio
estratto fluido
-
Stramonio
polvere titolata
-
Stricnina
nitrato
I
farmacisti non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute
o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza indicante il nome, cognome,
arte o professione del richiedente e che dimostrino di aver
bisogno delle sostanze stesse per l’esercizio dell’arte o
della professione, quindi non per hobby o per uso domestico.
In
ogni caso debbono annotare in un Registro speciale, da presentarsi
all’Autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la
qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita
col nome, cognome e domicilio, arte o professione dell’acquirente.
Il
registro copia veleni non deve essere conforme ad un modello
approvato, pertanto può essere adottato qualsiasi registro a tale
scopo; non è soggetto a vidimazione preventiva dell’Autorità
sanitaria Locale.
Le
prescrizioni di veleni a fini terapeutici deve essere
effettuata dal medico chirurgo o veterinario riportando la dose
del medicamento (cioè il quantitativo) in tutte lettere.
Il farmacista deve trattenere la ricetta e trascrivere su di essa
nome e cognome dell' acquirente che deve aver compiuto i 16
anni di età. La ricetta va conservata per 6 mesi (art.87,
c.7 Legge Finanziaria 2001).
La
dispensazione di veleni a fini terapeutici, in dose e forma di
medicamento, non vanno trascritte nel registro copia-veleni.
Sanzioni per il farmacista
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Da
notare che mentre la mancata custodia in armadio chiuso a
chiave di sostanze stupefacenti configura un reato di tipo
amministrativo, per i veleni si configura un reato di tipo penale,
sanzionato con l’ammenda o l’arresto.
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Omessa
custodia di veleni in armadio chiuso a chiave o in
contenitori privi di indicazione o senza il contrassegno
speciale (art.146, c.2, TULS).
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Penale
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Arresto
fino a un anno o ammenda
non inferiore a L.400.000. Ammessa la oblazione
(art.146, c.2, TULS)
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Vendita
di sostanze velenose o di galenici magistrali che le
contengono a persona minore di 16 anni (art.730 Cod. Pen.).
|
Penale
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Ammenda
fino a L.1
milione
Ammessa la oblazione
(art.730 Cod. Pen.).
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Omessa
conservazione in farmacia del Registro copia veleni
(art.147, c.2, TULS).
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Amministrativo
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Sanzione
amministrativa
da L.40.000 a L.400.000. Eventuale sospensione dall’esercizio
della professione fino a tre mesi.
Ammessa la conciliazione
(art.147, c.3 e c.4, TULS)
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Vendita
a persone non conosciute o prive dell’attestato (art.147,
c.1, TULS).
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Amministrativo
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Sanzione
amministrativa
da L.40.000 a L.400.000. Eventuale sospensione dall’esercizio
della professione fino a tre mesi.
Ammessa la conciliazione
(art.147, c.3 e c.4, TULS)
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Mancata
annotazione nel registro copia veleni delle vendite ad uso
industriale, agricolo, artigianale e professionale (art.147,
c.1, TULS).
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Amministrativo
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Sanzione
amministrativa
da L.40.000 a L.400.000. Eventuale sospensione dall’esercizio
della professione fino a tre mesi.
Ammessa la conciliazione
(art.147, c.3 e c.4, TULS)
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Mancato
controllo delle dosi e/o omessa richiesta di assunzione di
responsabilità da parte del medico nel caso di prescrizione
di dosi pericolose (art.40 R.D. n.1706/38).
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Amministrativo
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Sanzione
amministrativa
da L.3.000.000 a L.18.000.000.
Ammessa la conciliazione
(art.358, c.2, TULS).
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Mancata
conservazione in farmacia delle ricette originali contenenti
la prescrizione di veleni (art.39, c.1, R.D. n.1706/38 e
art.123, c.1 lett. c, TULS e art.87, c.7 Legge Finanziaria
2001)
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Amministrativo
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Sanzione
amministrativa
da L.20.000 a L.400.000.
Ammessa la conciliazione
(Art.123, c.2, TULS)
A discrezione dell’Autorità Sanitaria: chiusura
temporanea della farmacia da 5 a 30 giorni e decadenza dell’autorizzazione
in caso di recidiva. (art.123
, c.4 TULS)
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Mancata
annotazione dei dati identificativi dell’acquirente sulle
ricette recanti prescrizioni magistrali di sostanze velenose
(art.123, c.1 lett. c, TULS).
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Amministrativo
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Sanzione
amministrativa
da L.20.000 a L.400.000.
Ammessa la conciliazione
(Art.123, c.2, TULS).
A discrezione dell’Autorità Sanitaria: chiusura
temporanea della farmacia da 5 a 30 giorni e decadenza dell’autorizzazione
in caso di recidiva.
Ammessa la conciliazione
(art.123 , c.4 TULS)
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da www.fcr.re.it
Farmacie Comunali Riunite
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