consigli sui farmaci, fitoterapia, diete, legislazione,  
 diritto e lavoro, vecchi ricettari, farmacia, curiosità.

chi siamo

link

mail

consigli

farmacia

fitoterapia

diete

posta

ricettario

legislazione

diritto e lavoro

www.salvelocs.it

 

 
la ricetta per uso umano
la ricetta ripetibile
la ricetta non ripetibile
la ricetta ministeriale speciale
la ricetta limitativa
la ricetta contenente veleni
farmaci antiblastici
farmaci anoressizzanti
prescrizioni medico veterinarie
prescrizioni galeniche magistrali
medicinali generici
medicinali omeopatici

  Ricetta limitativa


(DLvo 539/92)

I medicinali soggetti a ricetta medica limitativa sono quelli la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni ambienti o a taluni medici.

Comprendono 3 categorie:

  • medicinali vendibili al pubblico solo a seguito di diagnosi effettuata in ambiente ospedaliero o assimilato o che richiedono un controllo in corso di trattamento da parte dello specialista.

  • medicinali non vendibili al pubblico che devono essere utilizzati solo dallo specialista durante la visita ambulatoriale.

  • medicinali non vendibili al pubblico il cui impiego è consentito solo in ambiente ospedaliero.

Il Farmacista può vendere i medicinali appartenenti a queste due ultime categorie solo a Ospedali o Case di Cura o Specialisti, dietro presentazione di richiesta firmata da medici operanti nei Centri Ospedalieri o da medici specialisti.

Di seguito vengono forniti esempi dei primi 2 tipi, essendo di diretto interesse per la farmacia.

Esempi del 1° tipo

Principio attivo

Specialità

Limitazione

Amfepramone

Fendimetrazina

Nessuna specialità è attualmente in commercio

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta. Deve essere esibito contestualmente il piano generale di terapia redatto da un medico specialista in scienze dell’ alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna

Cisapride

ALIMIX
CIPRIL
PREPULSID

 

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta rilasciata da centri ospedalieri. (Decreto 28 luglio 2000).

Clozapina

LEPONEX cpr

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta, attestante l’esecuzione della conta e della formula leucocitaria e la compatibilità dei valori riscontrati con l’inizio, la prosecuzione o la ripresa del trattamento. Prescrizione riservata esclusivamente ai centri ospedalieri e ai dipartimenti di salute mentale, da parte di specialisti in psichiatria o in neuropsichiatria.

Diazossido

PROGLICEM cps

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero

Didanosina

VIDEX cpr

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata da un centro ospedaliero autorizzato

Donezepil

ARICEPT cpr

MEMAC cpr

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica specialistica. (Il decreto di A.I.C specifica che il medico deve essere specializzato nella cura dell’Alzheimer, senza fornire ulteriori chiarimenti. Generalmente si considerano tali i geriatri, neurologi e psichiatri. Vale comunque la dichiarazione del medico che si qualifichi come "esperto nella gestione della demenza di Alzheimer"). Nel Decreto 20 luglio 2000, all’art.5 (Riclassificazione dei medicinali a base di donezepil), è scomparso ogni riferimento al "medico specialista nella gestione della malattia di Alzheimer" ed è rimasta la sola indicazione "medico specialista". Per la fornitura in regime di assistenza SSN, la prescrizione viene fatta su diagnosi e piano terapeutico effettuati dalle Unità di Valutazione Alzheimer Nella seconda fase del trattamento è prevista la possibilità per il medico di medicina generale di effettuare prescrizioni sempre sulla scorta del piano terapeutico redatto dalle Unità di Valutazione dell’Alzheimer. 

Eritropoietina

EPOXITIN fle

EPREX fle

ERITROGEN fle

GLOBUREN fle

Medicinale vendibile al pubblico solo su prescrizione dello specialista nefrologo, internista, ematologo, oncologo, anestesiologo, emotrasfusionista, pediatra, chirurgo

Felbamato

TALOXA cpr e sosp.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata da centri specialistici pediatrici neurologici neuropsichiatrici, e da centri ospedalieri.

Filgrastim

Lenograstim

Lenograstim

GRANULOKINE fle

NEUPOGEN fle

GRANOCYTE fle

MYELOSTIM fle

Da vendersi su prescrizione dello specialista oncologo o ematologo oppure di un centro ospedaliero

Interferoni

ALFAFERONE iniett,

ALFATER iniett,

BETRON R iniett,

CILIFERON A iniett.

FRONE iniett.

HUMOFERON iniett

INTRON A iniett

ROFERON A iniett

SEROBIF iniett.

WELLFERON iniett

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero

Molgramostin

LEUCOMAX fle

MIELOGEN fle

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica di specialista oncologo o ematologo ed infettivologo o di un centro ospedaliero

Ormone somatotropo

GENOTROPIN fle

HUMATROPE fle

NORDITROPIN fle

SAIZEN fle

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata dai centri universitari o ospedalieri specializzati individuati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano

Pentamidina

PENTACARINAT fle

PNEUMOPENT fle aerosol

Prescrizione riservata a strutture pubbliche autorizzate

ZalcitabinaZidovudina

HIVID cpr

RETROVIR

Da vendersi solo su prescrizione delle strutture pubbliche a tal fine riconosciute

Esempi del 2° tipo

Pricipio attivo

Specialità

Limitazione

Mepivacaina

CARBOCAINA F.le

Medicinali ad esclusivo uso del medico odontoiatra

Lidocaina

XILOCAINA SPRAY

Acido ialuronico

OTOIAL FLE

Medicinale ad esclusivo uso degli specialisti otorinolaringoiatri.

N.B.: le limitazioni riportate riguardano esclusivamente il regime di dispensazione, non quello di concedibilità a carico del SSN, per il quale valgono i contenuti delle specifi che note CUF. In particolare, l’art. 70 del collegato alla Finanziaria 1999 ha previsto che la CUF, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l’erogazione di un medicinale a carico del SSN, può prevedere, anche nel caso di prodotti soggetti a "ricetta limitativa" (cioè, disciplinati dall’art. 8 del DLvo 539/92), che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale. Non è necessario allegare alla ricetta SSN alcun piano terapeutico in originale o in fotocopia, essendo obbligo del Centro che redige il piano stesso di trasmetterne copia al servizio farmaceutico dell'ASL, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di farmaci soggetti a Registro USL.

Ad esempio: nel caso di presentazione in farmacia di una ricetta di clozapina redatta dal Medico di Base la Farmacia è tenuta esclusivamente a verificare che la ricetta, non ripetibile, riporti la dichiarazione attestante l’esecuzione della conta e della formula leucocitaria e la compatibilità dei valori riscontrati con l’inizio, la prosecuzione o la ripresa del trattamento. Non deve richiedere l’esibizione di un piano terapeutico né accertarsi che la prescrizione originaria sia stata fatta presso un centro ospedaliero o un dipartimento di salute mentale, da parte di specialisti in psichiatria o in neuropsichiatria. Sarà la USL ad effettuare gli eventuali accertamenti. Viceversa, in caso di prescrizione a pagamento, questa non potrà che essere effettuata da un centro ospedaliero o un dipartimento di salute mentale, da parte di specialisti in psichiatria o in neuropsichiatria.

Sanzioni per il farmacista

Vendita senza presentazione di ricetta redatta da un centro medico autorizzato (art.8 D.Lgs. n.539/932)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.500.000 a L.3.000.000 e chiusura facoltativa della farmacia da parte dell’Azienda USL da 15 giorni fino ad un massimo 30 giorni (art.8, c.3, D.Lgs. n.539/92)

 

da www.fcr.re.it  Farmacie Comunali Riunite