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La ricetta non ripetibile

 

Medicinali soggetti a prescrizione medica non ripetibile.
(Art. 5 DLvo 539/92)

 

La norma tecnica di riferimento è contenuta nella Tabella 5 della FU X ed. mentre le definizioni dei casi in cui è richiesta la ricetta medica da rinnovare volta per volta sono enunciate nel DL.vo 539/92, art.5.

Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che presentano una o più delle caratteristiche previste per i medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile e che possono determinare, con l’uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.

 

La non ripetibilità della prescrizione è indicata sulla confezione dalla frase "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta". Il Ministero della Sanità può imporre la vendita con ricetta non ripetibile anche per prodotti non contemplati dalla Tab. 5 della F.U. in sede di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio o qualora ne ravvisi l’opportunità.

La ricetta ha validità limitata a 30 giorni escluso quello del rilascio se vengono prescritte specialità o medicinali galenici preconfezionati uso umano (art. 1, comma 4 Legge n. 12/2001 GU n. 41 del 19.2.2001) . La prescrizione ha validità di 3 mesi se si tratta di una preparazione galenica magistrale contenente sostanze iscritte nella Tab. 5 della FU X ed. E possibile la fornitura frazionata da parte della stessa farmacia in caso di indisponibilità dell'intero quantitativo di prodotto prescritto. Con il prolungamento del periodo di validità delle prescrizioni non ripetibili da 10 a 30 giorni è stato uniformato il periodo di validità della ricetta al periodo di validità della sua presentazione in farmacia ai fini del rimborso SSN.

Sulla ricetta il farmacista deve riportare il prezzo e la data di spedizione (l’apposizione del timbro non è prevista da alcuna norma e d’altra parte la spedizione della ricetta è documentata dal fatto di averla conservata in farmacia). La ricetta deve obbligatoriamente essere ritirata dal farmacista che deve conservarla in originale per sei mesi, qualora non vada consegnata al SSN per il rimborso del prezzo. Dopo tale termine il farmacista deve provvedere alla distruzione della ricetta con modalità tali che impediscano la diffusione dei dati personali del paziente (DLvo n. 282 Art. 4 comma 5 – GU n. 191 del 16.08.1999).

Il Medico deve indicare sulla ricetta, oltre ovviamente al dosaggio (se ne esiste più di uno), forma farmaceutica, numero di unità per confezione (se ne esiste più di una) e numero di confezioni totali:

· nome e cognome del paziente (o iniziali o codice alfa numerico, nei casi in cui disposizione di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti.
A questo proposito va detto che le sole condizioni attualmente previste dalla legge per la salvaguardia dell’anonimato riguardano la prescrizione di specialità medicinali per indicazioni o vie di somministrazione o modalità di somministrazione diverse da quelle autorizzate e le prescrizioni di preparazioni magistrali di cui al DL 17.02.1998, convertito con legge n. 94 dell’8.4.1998. Un’interpretazione più estensiva alla luce della legge sulla privacy porta alla conclusione che che le iniziali del nome e cognome del paziente possano essere indicate sulle ricette non ripetibili ogni qualvolta si manifestino ragionevoli motivi di riservatezza – (Collegamento, UTIFAR, marzo 1999). Va inoltre aggiunto che esistono attualmente delle previsioni di garanzia dell’anonimato per quanto riguarda le rilevazioni epidemiologiche e statistiche dell’infezione HIV (DM 13.10.1995) e nel caso di terapia volontaria e anonimato da parte di chi faccia uso di sostanze stupefacenti (art. 120 DPR 9.10.1990, n. 309). In nessun caso però si fa menzione di anonimato nelle prescrizioni mediche di farmaci antiretrovirali o stupefacenti).
 

· data e firma: il medico deve essere identificabile mediante chiara indicazione delle sue generalità (stampigliatura a stampa, timbro o scrittura chiara).
In nessun caso il medico può rendere ripetibile una ricetta da rinnovare volta per volta; eventuali diciture apposte sulla ricetta (ad.es."ricetta ripetibile") non hanno alcun valore.

 

 

Nello spedire ricette non ripetibili di alprostadil e sildenafil vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

 

alprostadil

Caverject (Pharmacia & Upjohn)

Nella ricetta il medico deve dichiarare di aver fornito al paziente tutte le informazioni sulle dosi, effetti collaterali, modalità tecniche necessarie per una utilizzazione informata del prodotto

 

sildenafil

Viagra (Pfizer)

La prescrizione medica non deve contenere più di 2 confezioni per volta e comunque non superare complessivamente 16 unità posologiche.

 

 

Altri casi particolari sono rappresentati da:

 

Flunitrazepam
(Tab. IV DPR 309/90)

Roipnol (Roche), Darkene (Bayer), Valsera (Polifarma).

Dispensazione limitata ad una sola confezione

 

Buprenorfina
(Tab. IV DPR 309/90)

Temgesic compresse (Schering-Plough)

Dispensazione limitata a non più di 2 confezioni da 10 compresse
Tuttavia la nota Min. San. N. 800. UCS/AG1/3622 del 26.06.2001 afferma che "I medicinali contenenti buprenorfina per somministrazione orale, compresi nella tabella IV di cui AL dpr 309/90, sono prescritti con la ricetta da rinnovarsi volta per volta, per una terapia antidolorifica di durata non superiore a trenta giorni. Si ricorda che la legge 8 febbraio 2001, n. 12, supera il decreto ministeriale 4 maggio 1987, che limitava la prescrizione di buprenorfina a due sole confezioni". Pertanto la limitazione deve ritenersi superata e sostituita dalla "terapia di durata non superiore a 30 giorni".

 

 

 

  

Sanzioni per il farmacista

Vendita senza presentazione di ricetta o con ricetta non valida (art.5 D.Lgs. n.539/92).

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.500.000 a L.3.000.000 e chiusura facoltativa della farmacia da parte dell’Azienda USL fino ad un massimo 30 giorni (art.5, c.6, D.Lgs. n.539/92)

Se la vendita concerne sostanze o prodotti delle Tab. IV, V e VI del DPR 309/90

Penale

Ammenda da L.50.000 a L. 500.000

 

 

Sanzioni per il medico

 

Non osservanza delle modalità di prescrizione (art.5, c.4, D.Lgs. n.539/92)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.300.000 a L.1.800.000 (art.5, c.7, D.Lgs. n.539/92)

da www.fcr.re.it  Farmacie Comunali Riunite