La
norma tecnica di riferimento è contenuta nella Tabella
5 della FU X ed. mentre le
definizioni dei casi in cui è richiesta la ricetta medica da
rinnovare volta per volta sono enunciate nel DL.vo 539/92, art.5.
Sono
soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i
medicinali che presentano una o più delle caratteristiche previste
per i medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile e che
possono determinare, con l’uso continuato, stati tossici o possono
comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.
La
non ripetibilità della prescrizione è indicata sulla
confezione dalla frase "Da vendersi dietro presentazione di
ricetta medica utilizzabile una sola volta". Il Ministero
della Sanità può imporre la vendita con ricetta non ripetibile
anche per prodotti non contemplati dalla Tab. 5 della F.U. in sede
di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio o
qualora ne ravvisi l’opportunità.
La
ricetta ha validità limitata a 30 giorni escluso quello del
rilascio se vengono prescritte specialità o medicinali galenici
preconfezionati uso umano (art. 1, comma 4 Legge n. 12/2001 GU n. 41
del 19.2.2001) . La prescrizione ha validità di 3 mesi se si tratta
di una preparazione galenica magistrale contenente sostanze iscritte
nella Tab. 5 della FU X ed. E possibile la fornitura frazionata da
parte della stessa farmacia in caso di indisponibilità dell'intero
quantitativo di prodotto prescritto. Con il prolungamento del
periodo di validità delle prescrizioni non ripetibili da 10 a 30
giorni è stato uniformato il periodo di validità della ricetta al
periodo di validità della sua presentazione in farmacia ai fini del
rimborso SSN.
Sulla
ricetta il farmacista deve riportare il prezzo e la data
di spedizione (l’apposizione del timbro non è prevista da
alcuna norma e d’altra parte la spedizione della ricetta è
documentata dal fatto di averla conservata in farmacia). La ricetta
deve obbligatoriamente essere ritirata dal farmacista che
deve conservarla in originale per sei mesi, qualora non vada
consegnata al SSN per il rimborso del prezzo. Dopo tale termine il
farmacista deve provvedere alla distruzione della
ricetta con modalità tali che impediscano la diffusione dei dati
personali del paziente (DLvo n. 282 Art. 4 comma 5 – GU n. 191 del
16.08.1999).
Il
Medico deve indicare sulla ricetta, oltre ovviamente al
dosaggio (se ne esiste più di uno), forma farmaceutica, numero di
unità per confezione (se ne esiste più di una) e numero di
confezioni totali:
·
nome e cognome
del paziente (o iniziali o codice alfa numerico, nei casi in cui
disposizione di carattere speciale esigono la riservatezza dei
trattamenti.
A questo proposito va detto che le sole condizioni attualmente
previste dalla legge per la salvaguardia dell’anonimato
riguardano la prescrizione di specialità medicinali per
indicazioni o vie di somministrazione o modalità di
somministrazione diverse da quelle autorizzate e le prescrizioni
di preparazioni magistrali di cui al DL 17.02.1998, convertito
con legge n. 94 dell’8.4.1998. Un’interpretazione più
estensiva alla luce della legge sulla privacy porta alla
conclusione che che le iniziali del nome e cognome del paziente
possano essere indicate sulle ricette non ripetibili ogni
qualvolta si manifestino ragionevoli motivi di riservatezza –
(Collegamento, UTIFAR, marzo 1999). Va inoltre aggiunto che
esistono attualmente delle previsioni di garanzia dell’anonimato
per quanto riguarda le rilevazioni epidemiologiche e statistiche
dell’infezione HIV (DM 13.10.1995) e nel caso di terapia
volontaria e anonimato da parte di chi faccia uso di sostanze
stupefacenti (art. 120 DPR 9.10.1990, n. 309). In nessun caso
però si fa menzione di anonimato nelle prescrizioni mediche di
farmaci antiretrovirali o stupefacenti).
·
data e
firma: il medico deve essere identificabile
mediante chiara indicazione delle sue generalità
(stampigliatura a stampa, timbro o scrittura chiara).
In nessun caso il medico può rendere ripetibile una ricetta da
rinnovare volta per volta; eventuali diciture apposte sulla
ricetta (ad.es."ricetta ripetibile") non hanno alcun
valore.
Nello
spedire ricette non ripetibili di alprostadil e sildenafil vanno
rispettate le seguenti prescrizioni:
alprostadil
Caverject
(Pharmacia & Upjohn)
Nella
ricetta il medico deve dichiarare di aver fornito al paziente tutte
le informazioni sulle dosi, effetti collaterali, modalità tecniche
necessarie per una utilizzazione informata del prodotto
sildenafil
Viagra
(Pfizer)
La
prescrizione medica non deve contenere più di 2 confezioni per
volta e comunque non superare complessivamente 16 unità posologiche.
Altri
casi particolari sono rappresentati da:
Flunitrazepam
(Tab. IV DPR 309/90)
Roipnol
(Roche), Darkene (Bayer), Valsera (Polifarma).
Dispensazione
limitata ad una sola confezione
Buprenorfina
(Tab. IV DPR 309/90)
Temgesic
compresse (Schering-Plough)
Dispensazione
limitata a non più di 2 confezioni da 10 compresse
Tuttavia la nota Min. San. N. 800. UCS/AG1/3622 del 26.06.2001
afferma che "I medicinali contenenti buprenorfina per
somministrazione orale, compresi nella tabella IV di cui AL dpr
309/90, sono prescritti con la ricetta da rinnovarsi volta per
volta, per una terapia antidolorifica di durata non superiore a
trenta giorni. Si ricorda che la legge 8 febbraio 2001, n. 12,
supera il decreto ministeriale 4 maggio 1987, che limitava la
prescrizione di buprenorfina a due sole confezioni". Pertanto
la limitazione deve ritenersi superata e sostituita dalla
"terapia di durata non superiore a 30 giorni".
Sanzioni
per il farmacista
Vendita
senza presentazione di ricetta o con ricetta non valida (art.5 D.Lgs.
n.539/92).
Amministrativo
Sanzione
amministrativa da L.500.000 a
L.3.000.000 e chiusura facoltativa della farmacia da parte dell’Azienda
USL fino ad un massimo 30 giorni (art.5, c.6, D.Lgs. n.539/92)
Se
la vendita concerne sostanze o prodotti delle Tab. IV, V e VI del
DPR 309/90
Penale
Ammenda
da L.50.000 a L. 500.000
Sanzioni
per il medico
Non
osservanza delle modalità di prescrizione (art.5, c.4, D.Lgs.
n.539/92)
Amministrativo
Sanzione
amministrativa da L.300.000 a
L.1.800.000 (art.5, c.7, D.Lgs. n.539/92)
da
www.fcr.re.it
Farmacie Comunali Riunite
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