MEMORIA
TECNICA DI PARTE
per conto di BIASONI DANIELE
trasmessa al CTU ing. ASPES SILVIO
per il procedimento
BIASONI / COND. MONTESANTO
presso il TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Il sottoscritto, dott. ing. GALIFI CARLO, iscritto
nell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Milano n.10344, consulente
tecnico del Tribunale di Milano n.5482, membro co-fondatore del GITEG
(gruppo italiano consulenti tecnici economici giuridici), a diffusione
nazionale, CTP per conto di Biasoni Daniele nel procedimento suddetto,
presenta al CTU ing. Aspes Silvio, a conclusione degli accertamenti dallo
stesso effettuati, una propria memoria tecnica di parte, così composta:
1)
QUESITO;
2) ACCERTAMENTI EFFETTUATI;
3) CONSIDERAZIONI TECNICHE;
4) CONCLUSIONI.
1)
QUESITO
“accerti e descriva il CTU lo stato dei luoghi, avendo cura
di indicare la soluzione migliore ed in linea con le disposizioni
normative vigenti, per il posizionamento e l’installazione
dell’antenna descritta nel progetto allegato agli atti. In particolare
dica se è praticabile l’installazione dell’antenna sul tetto così
come richiesto dall’attore, tenuto altresì conto delle rimostranze
sollevate dal condominio, o invece sia praticabile l’installazione
dell’antenna sul terreno condominiale tenuto altresì conto delle
rimostranze sollevate dall’attore.
Indichi altresì il CTU gli eventuali accorgimenti che l’attore dovrà
adottare in sede di posizionamento dell’antenna”.
2) ACCERTAMENTI EFFETTUATI
Sono stati effettuati vari sopralluoghi
presso il condominio in questione, in cui il CTU ha potuto
prendere visione dei luoghi, nonché dello stato e delle condizioni per la
installazione delle antenne da parte dell’attore. Il CTU ha avuto modo
peraltro di verificare le effettive misurazioni circa le quote e gli
ingombri delle antenne in questione, nonché circa gli spazi condominiali
disponibili. Al CTU è stata inoltre presentata documentazione tecnica
inerente le antenne interessate alla installazione, con relativi
accessori, nonché relativamente al cavo coassiale di discesa ed alle
apparecchiature trasmittenti. IL CTU ha avuto modo di approfondire
autonomamente la cosiddetta soluzione alternativa sommariamente suggerita
da controparte, consistente nella ipotesi di installazione della antenna
in cima ad un traliccio di circa 15 metri installato a sua volta nel
terreno di cui al piccolo giardinetto condominiale. Egli ha cioè
autonomamente avuto contatti con produttori di tralicci, per la
definizione di fattibilità e costi relativi, accertando di persona la
enorme maggiorazione di costi correlata a tale ipotesi, nonché la
maggiore complessità tecnica sia in fase di realizzazione che in fase di
ordinaria manutenzione. Il CTU ha inoltre potuto direttamente accertare
che siffatta ipotetica installazione della antenna in cima al traliccio
comporterebbe un sicuro sconfinamento di porzione della antenna in spazi
aerei confinanti di altrui proprietà, oltre che un cospicuo taglio dei
pochi alberi presenti.
3) CONSIDERAZIONI TECNICHE
La totalità delle installazioni di
antenne come quella in questione, senza eccezione alcuna, viene fatta sui
tetti dei condomini. Così intende fare l’attore nel caso in questione.
Tale circostanza non è affatto casuale, né rappresenta per così dire un
capriccio o un tentativo di risparmio.
Brevemente espongo al CTU le
ragioni per cui tali antenne vengono installate normalmente sui tetti, così
come anche richiesto dall’attore, ovvero perché è esclusa la
possibilità di installare le antenne in modo diverso così come invece
prospettato dal condominio (antenna in cima ad un traliccio di 15 metri
installato a terra nel giardinetto condominiale). Le ragioni per cui
quella prospettata dall’attore è la soluzione migliore, e direi anche
l’unica e la più ragionevole, discende non da una ma da una lunga serie
di motivazioni, come segue:
a) dal punto di
vista tecnico: viene garantita la miglior ricetrasmissione possibile,
oltre che per la altezza, anche per la posizione dominante nonché per la
minor lunghezza di cavi necessari (e quindi minore attenuazione!!) di
collegamento della antenna rispetto alle apparecchiature;
b) dal punto di vista economico: la soluzione proposta
dall’attore rappresenta la più economica in assoluto rispetto alla
soluzione alternativa esaminata dal CTU stesso. Egli ha avuto infatti modo
di verificare direttamente con i costruttori dei tralicci, la enorme
maggiorazione di costo richiesta, unitamente alla maggior complessità
tecnica sia realizzativi che di manutenzione; fra l’altro, posto che il
tetto regge di per sé la leggera antenna e struttura senza problemi, che
motivi ci sono per suggerire un traliccio che serve per raggiungere e
superare la altezza del tetto??
c) dal punto di
vista estetico: è immediato il vantaggio, se si immagina la antenna sul
tetto che rientra ormai nella normalità del paesaggio, rispetto alla
medesima antenna installata in cima ad un traliccio di 15 metri
posizionato a terra, in un limitato giardinetto condominiale, affiancato
ad uno stabile, e di altezza tale cioè da superare il tetto dello stabile
stesso; dal punto di vista condominiale: il vantaggio è immediato per le
stesse ragioni di cui sopra, e cioè se si confronta la antenna sul tetto
ormai del tutto abituale e normale, per di più non arrecante alcun
disturbo di alcun tipo, rispetto ad una antenna installata in cima ad un
traliccio posizionato a terra nel limitato spazio condominiale, che
sarebbe così ancora più limitato ed inagibile; fra l’altro anche le
operazioni di manutenzione del traliccio sarebbero più complesse e più
coinvolgenti gli spazi condominiali;
e) dal punto di vista ambientale: non si arreca alcuna
offesa all’ambiente circostante né si comporta dissennato taglio di
alberi od altro, come sarebbe invece nel caso del traliccio a terra;
f) dal punto di vista giuridico: da ultimo,
ma non certo per importanza, l’antenna, che ha un certo ingombro
“naturale”, quando installata sul tetto garantisce il fatto che la
propria estensione resti delimitata allo spazio aereo condominiale, non
comportando alcun sconfinamento dello spazio aereo in altrui proprietà,
come invece sarebbe nel caso di installazione in cima al traliccio a terra
nello spazio del giardinetto condominiale, come anche il CTU ha avuto modo
di constatare direttamente. A tale proposito si allega, per comodità del
CTU, copia di sentenza del Tribunale di Monza 30/04/92, in merito ad
indebito sconfinamento in caso analogo. In merito, si porta a conoscenza
del CTU, per comodità, quanto evidenziato dal legale avv. Baccani, e cioè
che l’estensione “naturale” della antenna nel caso di installazione
in cima al traliccio a terra nello spazio condominiale disponibile,
porterebbe necessariamente a violare le norme dell’art.873 c.c. e
seguenti (distanza non inferiore a 3 metri) in quanto la parte costituita
dalla direttiva, ruotando, passerebbe necessariamente sul terreno del
vicino confinante, o comunque sarebbe ad una distanza tale da violare le
norme sopra citate.
4) CONCLUSIONI
Per concludere, da quanto sopra
detto, si ritiene di poter a ragione prospettare al CTU le seguenti
risposte al quesito a lui posto dal Giudice.
I) “(…..)avendo cura di
indicare la soluzione migliore ed in linea con le disposizioni normative
vigenti (…)”.
Accertati stato e condizioni dei luoghi e delle antenne in questione, e
presa in attenta considerazione ogni altra possibile soluzione
alternativa, non vi è alcun dubbio che la soluzione migliore in linea con
la normativa vigente consiste nell’installare le antenne sul tetto
dell’edificio, esattamente nella posizione indicata dall’attore. Tale
soluzione di effettuare la installazione sul tetto rappresenta
d’altronde la totalità dei casi di siffatte installazioni di siffatte
tipologie di antenne, e ciò non è certo un caso. Vantaggi evidenti
rispetto alle cosiddette soluzioni alternative prospettate (antenna in
cima a traliccio sul terreno del giardinetto condominiale laterale) sono:
a)
dal punto di vista tecnico, migliore qualità dei segnali in
assoluto, con assenza garantita di disturbi alle altrui ricezioni;
b)
dal punto di vista economico, minor costo in assoluto;
c)
dal punto di vista estetico, minor impatto in assoluto;
d)
dal punto di vista condominiale, non si arreca alcun disturbo;
e)
dal punto di vista ambientale, non vi è necessità di tagliare
alberi od altro;
f) dal
punto di vista giuridico, perfettamente rientrante nelle norme vigenti,
con assenza di sconfinamento in spazi altrui.
II)
“(…..) se è praticabile l’installazione dell’antenna sul tetto
(….), o invece sia praticabile l’installazione dell’antenna sul
terreno condominiale (….)”.
L’installazione
dell’antenna sul tetto così come richiesto dall’attore oltre che
praticabile, rappresenta la unica soluzione ragionevole e sicuramente la
più vantaggiosa in tutti i sensi, per quanto sopra detto, non solo dal
punto di vista dell’attore ma persino dal punto di vista del condominio
stesso, che così non avrebbe il benché minimo inconveniente. Per contro,
la soluzione prospettata dal condominio non comporterebbe alcun beneficio
bensì presenterebbe unicamente una serie di svantaggi ed inconvenienti
tecnici, estetici, di utilizzo degli spazi comuni, ambientali giuridici,
oltre che essere inutilmente ed eccessivamente onerosa.
III)
“Indichi altresì il CTU gli eventuali accorgimenti (….)”.
Non
vi sono particolari accorgimenti in sede di posizionamento della antenna
da parte dell’attore, cioè sul tetto, se non quelli di “ordinaria”
attenzione per siffatte “ordinarie” installazioni.
FINE DELLA RELAZIONE
MILANO, 29/05/2000
Dott. ing. CARLO GALIFI
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