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APPRENDISTATO

 

L’apprendistato è un particolare rapporto di lavoro con quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire all’apprendista, l’insegnamento necessario per conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzando l’opera lavorativa.

 

A CHI SI APPLICA?

 

L’età minima per essere assunti come apprendisti è fissata a 14 anni a patto che si abbia adempiuto all’obbligo scolastico, questo limite d’età rimarrà tale fino a che non verrà approvata una legge di riforma sui cicli scolastici elevando l’obbligo scolastico a 16 anni.

La legge Treu, infatti, introduce sostanziali modiche alla legge 25/55, fissando come età minima per l’apprendistato i 16 anni, mentre l’età massima viene elevata 24 anni.

Qualora l’apprendista sia portatore di handicap il limite d’età massima viene fissato a 28 anni.

L’apprendistato è ammesso in tutti i settori lavorativi compreso quello agricolo.

 

COME AVVIENE L’ASSUNZIONE

 

Il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dall’ispettorato del Lavoro, precisando le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che otterranno al termine del periodo d’apprendistato.

Il numero di apprendisti che la ditta può assumere, non deve superare il 100% dei lavoratori qualificati occupati nell’impresa.

L’assunzione deve essere obbligatoriamente preceduta da visita medica di idoneità alle mansioni.

 

DURATA DELL’APPRENDISTATO

 

La durata varia a seconda dei settori produttivi e dei C.C.N.L. applicati , essa non potrà essere inferiore a 18 mesi e superiore ai 4 anni. Restano valide le condizioni di miglior favore del settore dell’artigianato per il quale la durata massima del periodo di apprendistato rimane fissato a 5 anni.

I periodi di apprendistato prestati presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima dell’apprendistato, purchè non separati tra loro interruzioni superiori all'anno e si riferiscono alle stesse attività produttive.

Può essere concordato tra le parti un periodo do prova, che sarà regolato dall’articolo 2096 del codice civile e che non potrà superare la durata massima di 2 mesi.

 

 

APPRENDISTATO E FORMAZIONE

La formazione dell’apprendistato deve essere effettuata all’esterno dell’impresa presso Centri di Formazione Professionale i quali a loro volta certificano l’avvenuta formazione e il livello raggiunto. Infatti, ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere dall’entrata in vigore della Legge Treu (19/06/97), agevolazioni contributive a favore delle imprese troveranno solo a condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all’azienda previste dal C.C.N.L.

Le ore formative sono fissate in 120 ore annue, è previsto un impegno ridotto solo per i soggetti in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.

I contenuti formativi, che nel primo anno dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, la prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale entro 30 giorni dalla decisione del Comitato dei Ministri sentite anche le parti sociali.

In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore delle iniziative formative, comprendendo fra questi anche titolari delle imprese artigiane qualora svolgono attività di tutore.

Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Treu , verranno determinate le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici.

 

ORARIO DI LAVORO

 

1.      L’orario lavorativo dell’apprendista non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 44 ore settimanali.

Ciò vuol dire che le ore di straordinario, previo consenso del lavoratore in quanto assolutamente facoltative, potranno essere effettuate per un numero massimo di 4 ore settimanali non collegate al normale orario di lavoro non essendo possibile, per legge, prolungare oltre le 8 ore l’attività giornaliera.

2.      Le ore di insegnamento teorico complementari, previste dalla legge come obbligatorie, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

3.      E’ fatto espresso divieto per gli apprendisti di prestare attività lavorativa nelle fasce orarie notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

4.      Le ferie non potranno essere concesse per un periodo inferiore ai 30 giorni per chi  a meno di 16 anni, e di 20 giorni per età superiore ai 16 anni.

 

RETRIBUZIONE

 

La durata del periodo di apprendistato è fissata dai C.C.N.L. in rapporto al livello di inquadramento che il lavoratore  avrà al momento del raggiungimento della qualifica.

Durante tutto il periodo di apprendistato la retribuzione del lavoratore apprendista viene fissata in modo percentuale rispetto alla retribuzione piena.

Tali percentuali retributive cresceranno in rapporto alla crescita di anzianità del servizio, fino ad arrivare alla fine del periodo ad essere una retribuzione piena.

Il lavoratore apprendista non versa i contributi previsti per il finanziamento del Servizio Nazionale e quelli relative alla disoccupazione pertanto, in caso di periodi di malattia, riceverà una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti dell’impresa perché non gode dell’integrazione di questa indennità da parte dell’Inps, ma solo della quota percentuale dovuta dall’impresa.

L’apprendista non può ricevere, non versando nulla per il fondo, l’indennità di disoccupazione.

 

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO E CONSEQUIMENTO DI QUALIFICA

 

Qualora al termine del periodo di apprendistato non vi sia disdetta a norma dell’art. 2118 del Codice Civile, l’apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore.

L’assunzione di apprendisti è particolarmente diffusa da parte delle aziende in quanto per questi lavoratori sono previsti significativi sgravi contributivi che riducono il costo del lavoro.

L’azienda avrà la possibilità di godere degli sgravi contributivi  per un ulteriore anno dalla data di conferma del lavoratore apprendista in lavoratore qualificato con contratto a tempo indeterminato.

 

DIRITTI PREVIDENZIALI DELL’APPRENDISTATO

 

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

 

In base alle normative vigenti sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto l’obbligo di tale assicurazione.

 

MALATTIA

Non è previsto l’indennità economica di malattia per i periodi di assenza dal lavoro ma solo le prestazioni di assistenza sanitaria generica, specialista, ambulatoriale, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica.

 

MATERNITA’

Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, l’indennità di maternità obbligatoria e facoltativa.

 

DISOCCUPAZIONE

Non è prevista l’indennità di disoccupazione in quanto non viene versato il relativo contributo. Le giornate lavorate sono però utili al perfezionamento dei 78 gg effettivamente lavorati necessari per ottenere l’indennità di D.S, Requisiti Ridotti

 

CONTRIBUTI PENSIONISTICI

I periodi di apprendistato sono validi ai fini del raggiungimento dei requisiti per pensioni di Invalidità, Vecchiaia, Anzianità, Superstiti.

 

ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE

 

In adempimento alle Dichiarazioni a Verbale all’art.1 del Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti del 10 marzo 1997, e al punto1 del Verbale del 17 luglio 1997, in data odierna Federmeccanica-Assistal, e Fim, Fiom, Uilm si sono incontrate per realizzare una prima armonizzazione tra la disciplina contrattuale e la disciplina legislativa in materia di apprendistato dettata dall’art.16 della legge n 196 del 24 giugno 1997, alla luce dei “chiarimenti” forniti dalla circolare del Ministero del lavoro n. 126 del 2 Dicembre 97,”in relazione a problematiche interpretative che hanno origine nella prima fase di attuazione della nuova disciplina”.

La circolare evidenzia una radicale innovazione per quanto riguarda la funzione generale dell’apprendistato al fine di consentire l’assunzione in qualità di apprendisti dei giovani in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale anche omogenei rispetto all’attività da svolgere, le parti concordano di modificare gli articoli 1,2, 10 e 13 del Contratto il cui precedente testo è integralmente sostituito dalla formazione degli articoli medesimi qui di seguito riportata.

 

Art.1 Norme generali

 

Le qualifiche conseguibili sono articolate in due livelli in funzione del loro contenuto professionale:

_ il primo livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 3^ categoria, di cui all’art. 4

_ il secondo livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 4^ categoria, di cui al medesimo articolo.

 

La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.

Possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai sedici anni, salvo deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventiquattro anni, e di ventisei nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.

I limiti di età sono elevati di due anni qualora l’apprendista sia portatore di handicap.

L’apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie anche se svolte su linea a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive per abilitarsi alle quali occorra un breve periodo di pratica e conoscenze di tipo elementare.

Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

DICHIARAZIONE VERBALE

 

1.      La presente disciplina dell’apprendistato decorre dal 1 settembre 1997 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando l’immediata operatività della Commissione nazionale e l’immediata attivazione delle Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguente art. 5, per lo svolgimento dell’attività relativa all’avvio di questa nuova disciplina. Qualora entro il mese di giugno 1997 non dovesse essere stata definita la normativa sulla formazione professionale, di cui al Disegno di legge governativo, le parti si incontreranno per riesaminare la materia.

 

Art.2 – Durata del tirocinio

 

La durata del tirocinio è fissata in:

-30 mesi per il primo livello di professionalità;

-        4 anni per il secondo livello di professionalità.

 

Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica professionale, inerenti alla professionalità da acquisire le suddette durate sono ridotte a:

-24 mesi per il primo livello di professionalità;

-36 mesi per il secondo livello di professionalità.

 

Art.10- Determinazione della retribuzione

 

La retribuzione dell’apprendista per il primo livello di professionalità e per i primi 30 mesi del secondo livello di professionalità, viene determinata applicando le percentuali di seguito riportate, al minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR del lavoratore inquadrato in 4^categoria.

La retribuzione oraria viene determinata sulla base della seguente tabella.

 

 

 

PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE

 

Durata

1 semestre

2 semestre

3semestre

4 semestre

5semetre

1 livello di professionalità

(30 mesi)

67%

72%

77%

82%

90%

2 livello di professionalità (4 anni)

67%

72%

77%

82%

90%

 

Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale ovvero di scuola media superiore, l’applicazione delle percentuali previste nella tabella qui sopra sono anticipate di un semestre.

 

Art.13 – Attribuzione della qualifica professionale

 

All’apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, entro un mese dalla fine del tirocinio stesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato  dall’apprendista si intenderà attribuita la qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.

Circa i termini e le mobilità di certificazione della formazione, anche per quanto riguarda il credito formativo, le parti si incontreranno entro i termini di cui al punto 2 della Dichiarazione a Verbale dell’art.1, per armonizzare la presente disciplina con quanto stabilito dalla nuova legale.

Il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità. Per l’apprendista in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale ovvero di scuola media superiore  o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire, che venga mantenuto in servizio, ai fini della mobilità professionale di cui all’art.4, lett. (C, punto IV lett.b), professionalità sarà considerato utile in misura pari a 12 mesi.

 

 

APPRENDISTI, NON GARZONI DI BOTTEGA. I SERVIZI FANNO IL PIENO DI POSTI

 

ROMA. Cambia target il contratto di apprendistato. Non è più un rapporto di lavoro tipico di giovani e giovanissimi con poca scolarità e qualificazione ma è diventato una via d’accesso al mondo del lavoro tout court, non solo nelle imprese artigiane.

A tracciare il nuovo profilo è l’Isfo nel convegno svoltosi ieri a Giardini Naxos “L’apprendistato cambia “. L’età media è sui vent’anni, uno su tre ha un diploma ma quello che davvero cambia è la domanda di lavoro che non arriva più solo dalle classiche aziende artigiane ma investe anche il campo delle assicurazioni e finanza, trasporti e telecomunicazioni. Due settori che, tra il 98 e il 99, hanno utilizzato moltissimo il contratto di apprendistato  con incrementi  che vanno, per le assicurazioni a più 74% con oltre 5700 nuovi addetti assunti, per le telecomunicazioni a più 43% , contro un aumento medio del 3,4% per un totale di 438 mila apprendisti.

Il merito di questo risultato è dato dalla legge Treu (196/97) che ha rivisto la precende normativa portando da 16 a 24 anni ( 26 al Sud e per i soggetti svantaggiati) l’età massima per stipulare il contratto di apprendistato e obbligando le imprese a fare 120 ore di formazione esterna.

La legge, non ha però sbloccato l’apprendistato nel Sud. Nelle regioni meridionali è infatti presente solo il 15%  degli apprendisti censiti a livello nazionale.

Tuttavia lavorare non toglie la voglia di studiare. Infatti, dalla ricerca condotta dall’Isfol, su due campioni di 5 mila e mille ragazzi, emerge anche una sostanziale soddisfazione degli apprendisti, che in alcuni casi diventa anche volontà di continuare gli studi.

Attraverso la legge sono state definite anche attività formative sperimentali condotte con le risorse del fondo Sociale Europeo.  


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