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APPRENDISTATO L’apprendistato è
un particolare rapporto di lavoro con quale l’imprenditore è obbligato ad
impartire o far impartire all’apprendista, l’insegnamento necessario per
conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato,
utilizzando l’opera lavorativa. A CHI SI APPLICA?
L’età minima per
essere assunti come apprendisti è fissata a 14 anni a patto che si abbia
adempiuto all’obbligo scolastico, questo limite d’età rimarrà tale
fino a che non verrà approvata una legge di riforma sui cicli scolastici
elevando l’obbligo scolastico a 16 anni. La legge Treu, infatti, introduce sostanziali modiche alla legge 25/55, fissando come età minima per l’apprendistato i 16 anni, mentre l’età massima viene elevata 24 anni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap il limite d’età massima viene fissato a 28 anni. L’apprendistato è ammesso in tutti i settori lavorativi compreso quello agricolo. COME AVVIENE L’ASSUNZIONE
Il datore di lavoro
deve ottenere l’autorizzazione dall’ispettorato del Lavoro, precisando
le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di
addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che otterranno al
termine del periodo d’apprendistato. Il numero di
apprendisti che la ditta può assumere, non deve superare il 100% dei
lavoratori qualificati occupati nell’impresa. L’assunzione deve
essere obbligatoriamente preceduta da visita medica di idoneità alle
mansioni. DURATA
DELL’APPRENDISTATO La durata varia a
seconda dei settori produttivi e dei C.C.N.L. applicati , essa non potrà
essere inferiore a 18 mesi e superiore ai 4 anni. Restano valide le
condizioni di miglior favore del settore dell’artigianato per il quale la
durata massima del periodo di apprendistato rimane fissato a 5 anni. I periodi di
apprendistato prestati presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del
computo della durata massima dell’apprendistato, purchè non separati tra
loro interruzioni superiori all'anno e si riferiscono alle stesse attività
produttive. Può essere concordato
tra le parti un periodo do prova, che sarà regolato dall’articolo 2096
del codice civile e che non potrà superare la durata massima di 2 mesi. APPRENDISTATO
E FORMAZIONE La
formazione dell’apprendistato deve essere effettuata all’esterno
dell’impresa presso Centri di Formazione Professionale i quali a loro
volta certificano l’avvenuta formazione e il livello raggiunto. Infatti,
ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere dall’entrata in vigore
della Legge Treu (19/06/97), agevolazioni contributive a favore delle
imprese troveranno solo a condizione che gli apprendisti partecipino alle
iniziative di formazione esterna all’azienda previste dal C.C.N.L. Le ore formative sono
fissate in 120 ore annue, è previsto un impegno ridotto solo per i soggetti
in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica
professionale idonei rispetto all’attività da svolgere. I contenuti formativi,
che nel primo anno dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di
lavoro, la prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro, saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale entro 30 giorni dalla decisione del Comitato dei Ministri
sentite anche le parti sociali. In via sperimentale,
possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati
in qualità di tutore delle iniziative formative, comprendendo fra questi
anche titolari delle imprese artigiane qualora svolgono attività di tutore. Con decreto del
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da emanare entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore della Legge Treu , verranno determinate le
esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di
tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali
benefici. ORARIO
DI LAVORO 1.
L’orario lavorativo dell’apprendista non potrà superare le 8 ore
giornaliere e le 44 ore settimanali. Ciò vuol dire che le
ore di straordinario, previo consenso del lavoratore in quanto assolutamente
facoltative, potranno essere effettuate per un numero massimo di 4 ore
settimanali non collegate al normale orario di lavoro non essendo possibile,
per legge, prolungare oltre le 8 ore l’attività giornaliera. 2.
Le ore di insegnamento teorico complementari, previste dalla legge
come obbligatorie, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e
computate nell’orario di lavoro. 3.
E’ fatto espresso divieto per gli apprendisti di prestare attività
lavorativa nelle fasce orarie notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00. 4.
Le ferie non potranno essere concesse per un periodo inferiore ai 30
giorni per chi a meno di 16
anni, e di 20 giorni per età superiore ai 16 anni. RETRIBUZIONE La durata del periodo
di apprendistato è fissata dai C.C.N.L. in rapporto al livello di
inquadramento che il lavoratore avrà
al momento del raggiungimento della qualifica. Durante tutto il
periodo di apprendistato la retribuzione del lavoratore apprendista viene
fissata in modo percentuale rispetto alla retribuzione piena. Tali percentuali
retributive cresceranno in rapporto alla crescita di anzianità del
servizio, fino ad arrivare alla fine del periodo ad essere una retribuzione
piena. Il lavoratore
apprendista non versa i contributi previsti per il finanziamento del
Servizio Nazionale e quelli relative alla disoccupazione pertanto, in caso
di periodi di malattia, riceverà una retribuzione inferiore a quella degli
altri dipendenti dell’impresa perché non gode dell’integrazione di
questa indennità da parte dell’Inps, ma solo della quota percentuale
dovuta dall’impresa. L’apprendista non può
ricevere, non versando nulla per il fondo, l’indennità di disoccupazione. TRASFORMAZIONE
DEL RAPPORTO E CONSEQUIMENTO DI QUALIFICA Qualora al termine del
periodo di apprendistato non vi sia disdetta a norma dell’art. 2118 del
Codice Civile, l’apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica
conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è
considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore. L’assunzione di
apprendisti è particolarmente diffusa da parte delle aziende in quanto per
questi lavoratori sono previsti significativi sgravi contributivi che
riducono il costo del lavoro. L’azienda avrà la
possibilità di godere degli sgravi contributivi per un ulteriore anno dalla data di conferma del lavoratore
apprendista in lavoratore qualificato con contratto a tempo indeterminato. DIRITTI
PREVIDENZIALI DELL’APPRENDISTATO INFORTUNIO
E MALATTIA PROFESSIONALE In base alle normative
vigenti sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per
le quali è previsto l’obbligo di tale assicurazione. MALATTIA Non è previsto
l’indennità economica di malattia per i periodi di assenza dal lavoro ma
solo le prestazioni di assistenza sanitaria generica, specialista,
ambulatoriale, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica. MATERNITA’ Spetta, senza alcun
requisito minimo contributivo, l’indennità di maternità obbligatoria e
facoltativa. DISOCCUPAZIONE Non è prevista
l’indennità di disoccupazione in quanto non viene versato il relativo
contributo. Le giornate lavorate sono però utili al perfezionamento dei 78
gg effettivamente lavorati necessari per ottenere l’indennità di D.S,
Requisiti Ridotti CONTRIBUTI
PENSIONISTICI I periodi di
apprendistato sono validi ai fini del raggiungimento dei requisiti per
pensioni di Invalidità, Vecchiaia, Anzianità, Superstiti. ACCORDO
DI ARMONIZZAZIONE In adempimento alle
Dichiarazioni a Verbale all’art.1 del Contratto nazionale per la
disciplina dell’apprendistato nell’industria metalmeccanica e
dell’installazione di impianti del 10 marzo 1997, e al punto1 del Verbale
del 17 luglio 1997, in data odierna Federmeccanica-Assistal, e Fim, Fiom,
Uilm si sono incontrate per realizzare una prima armonizzazione tra la
disciplina contrattuale e la disciplina legislativa in materia di
apprendistato dettata dall’art.16 della legge n 196 del 24 giugno 1997,
alla luce dei “chiarimenti” forniti dalla circolare del Ministero del
lavoro n. 126 del 2 Dicembre 97,”in relazione a problematiche
interpretative che hanno origine nella prima fase di attuazione della nuova
disciplina”. La circolare evidenzia
una radicale innovazione per quanto riguarda la funzione generale
dell’apprendistato al fine di consentire l’assunzione in qualità di
apprendisti dei giovani in possesso di titoli di studio post-obbligo o di
attestato di qualifica professionale anche omogenei rispetto all’attività
da svolgere, le parti concordano di modificare gli articoli 1,2, 10 e 13 del
Contratto il cui precedente testo è integralmente sostituito dalla
formazione degli articoli medesimi qui di seguito riportata. Art.1
Norme generali Le qualifiche
conseguibili sono articolate in due livelli in funzione del loro contenuto
professionale: _ il primo livello
comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 3^
categoria, di cui all’art. 4 _ il secondo livello
comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 4^
categoria, di cui al medesimo articolo. La qualifica
professionale oggetto dell’apprendistato e il relativo livello di
professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di
assunzione. Possono essere assunti
come apprendisti giovani di età non inferiore ai sedici anni, salvo deroghe
consentite dalla legge, e non superiore ai ventiquattro anni, e di ventisei
nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n 2081 del 20
luglio 1993 e successive modificazioni. I limiti di età sono
elevati di due anni qualora l’apprendista sia portatore di handicap. L’apprendista non
potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né
a lavori di manovalanza o di produzione in serie anche se svolte su linea a
catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da
attività brevi, semplici e ripetitive per abilitarsi alle quali occorra un
breve periodo di pratica e conoscenze di tipo elementare. Per quanto non è
contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono
per gli apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro. DICHIARAZIONE
VERBALE 1.
La presente disciplina dell’apprendistato decorre dal 1 settembre
1997 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, ferma
restando l’immediata operatività della Commissione nazionale e
l’immediata attivazione delle Commissioni paritetiche territoriali di cui
al seguente art. 5, per lo svolgimento dell’attività relativa all’avvio
di questa nuova disciplina. Qualora entro il mese di giugno 1997 non dovesse
essere stata definita la normativa sulla formazione professionale, di cui al
Disegno di legge governativo, le parti si incontreranno per riesaminare la
materia. Art.2
– Durata del tirocinio La durata del
tirocinio è fissata in: -30 mesi per il primo
livello di professionalità; -
4 anni per il secondo livello di professionalità. Per gli apprendisti in
possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale
ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica professionale,
inerenti alla professionalità da acquisire le suddette durate sono ridotte
a: -24 mesi per il primo
livello di professionalità; -36 mesi per il
secondo livello di professionalità. Art.10-
Determinazione della retribuzione La retribuzione
dell’apprendista per il primo livello di professionalità e per i primi 30
mesi del secondo livello di professionalità, viene determinata applicando
le percentuali di seguito riportate, al minimo tabellare, ex indennità di
contingenza, EDR del lavoratore inquadrato in 4^categoria. La retribuzione oraria
viene determinata sulla base della seguente tabella. PROGRESSIONE
DELLA RETRIBUZIONE
Per gli apprendisti in
possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale
ovvero di scuola media superiore, l’applicazione delle percentuali
previste nella tabella qui sopra sono anticipate di un semestre. Art.13
– Attribuzione della qualifica professionale All’apprendista che,
terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza essere
ammesso, entro un mese dalla fine del tirocinio stesso, per motivi a lui non
imputabili, alla prova di idoneità che deve essere effettuata solamente in
relazione allo specifico addestramento praticato dall’apprendista si intenderà attribuita la qualifica
professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato. Circa i termini e le
mobilità di certificazione della formazione, anche per quanto riguarda il
credito formativo, le parti si incontreranno entro i termini di cui al punto
2 della Dichiarazione a Verbale dell’art.1, per armonizzare la presente
disciplina con quanto stabilito dalla nuova legale. Il periodo di
apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai
fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti
introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ad
esclusione degli aumenti periodici di anzianità. Per l’apprendista in
possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale
ovvero di scuola media superiore o
di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da
acquisire, che venga mantenuto in servizio, ai fini della mobilità
professionale di cui all’art.4, lett. (C, punto IV lett.b), professionalità
sarà considerato utile in misura pari a 12 mesi. APPRENDISTI,
NON GARZONI DI BOTTEGA. I SERVIZI FANNO IL PIENO DI POSTI ROMA. Cambia target il
contratto di apprendistato. Non è più un rapporto di lavoro tipico di
giovani e giovanissimi con poca scolarità e qualificazione ma è diventato
una via d’accesso al mondo del lavoro tout court, non solo nelle imprese
artigiane. A tracciare il nuovo
profilo è l’Isfo nel convegno svoltosi ieri a Giardini Naxos
“L’apprendistato cambia “. L’età media è sui vent’anni, uno su
tre ha un diploma ma quello che davvero cambia è la domanda di lavoro che
non arriva più solo dalle classiche aziende artigiane ma investe anche il
campo delle assicurazioni e finanza, trasporti e telecomunicazioni. Due
settori che, tra il 98 e il 99, hanno utilizzato moltissimo il contratto di
apprendistato con incrementi che
vanno, per le assicurazioni a più 74% con oltre 5700 nuovi addetti assunti,
per le telecomunicazioni a più 43% , contro un aumento medio del 3,4% per
un totale di 438 mila apprendisti. Il merito di questo
risultato è dato dalla legge Treu (196/97) che ha rivisto la precende
normativa portando da 16 a 24 anni ( 26 al Sud e per i soggetti
svantaggiati) l’età massima per stipulare il contratto di apprendistato e
obbligando le imprese a fare 120 ore di formazione esterna. La legge, non ha però
sbloccato l’apprendistato nel Sud. Nelle regioni meridionali è infatti
presente solo il 15% degli
apprendisti censiti a livello nazionale. Tuttavia lavorare non
toglie la voglia di studiare. Infatti, dalla ricerca condotta dall’Isfol,
su due campioni di 5 mila e mille ragazzi, emerge anche una sostanziale
soddisfazione degli apprendisti, che in alcuni casi diventa anche volontà
di continuare gli studi. Attraverso la legge sono state definite anche attività formative sperimentali condotte con le risorse del fondo Sociale Europeo. |
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