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Piani di Inserimento Professionale

 

 

Scheda sintetica (art.15 legge 451/1994 e art. 9 octies legge 608/1996)

 

Le caratteristiche principali della disciplina relativa ai Piani di Inserimento Professionali (d’ora in poi PIP) sono di seguito sintetizzate:

·        diversa natura dei PIP rispetto ai tirocini professionali;

·        possibilità di riscossione dell’indennità da parte del giovane anche in unica soluzione mensile;

·        possibilità di utilizzo di giovani disoccupati in possesso del solo titolo di studio della scuola d’obbligo, a condizione che abbiano un iter formativo nel periodo di PIP che consenta loro di conseguire la relativa qualificazione certificata;

·        indicazioni sulla ripartizione del costo dell’indennità tra soggetto utilizzatore e Fondo per l’occupazione;

·        esclusione della partecipazione contemporanea da parte del giovane a più di un PIP.

 

Requisiti d’accesso al PIP:

  1. per i giovani: la loro iscrizione presso le sezioni competenti per territorio comprese nella aree di cui all’art. 1, Legge 236/1993;
  2. per i disoccupati di lunga durata: l’iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento da almeno 24 mesi;
  3. per il soggetto utilizzatore: non aver proceduto negli ultimi 12 mesi al licenziamento per riduzione di personale con le medesime qualifiche professionali oggetto del PIP. Non osta, invece, il licenziamento per colpa del lavoratore o per modifiche organizzative.

Per quanto riguarda il rapporto tra giovani impiegati e giovani da inserire, si richiede una “proporzione equa tra le due categorie di soggetti, secondo eventuali parametri stabiliti dalle CRI”.

 

Modalità di assegnazione del giovane:

  1. per chiamata nominativa, previa specifica delibera della CRI;
  2. a seguito di pubblicizzazione (sia a cura dei soggetti proponenti che della Sezione Circoscrizionale dell’Impiego e il Collocamento in agricoltura-SCICA dei posti disponibili: al termine della selezione il soggetto utilizzatore chiederà l’assegnazione del giovane alla SCICA
  3. che, entro 15 giorni, verificata la sussistenza dei requisiti art. 15 L. 451/94,dovrà dare riscontro.

 

Condizione per la richiesta dei soggetti giuridici autonomi costituiti prevalentemente dai singoli professionisti iscritti agli ordini.

 

Obbligo della comunicazione all’Ispettorato del Lavoro della partecipazione del giovane al PIP ai fini del rispetto:

  1. del numero massimo di ore ex art.15 L. 451/1994.
  2. dell’obbligo della formazione;
  3. della normativa in tema di igiene e sicurezza.

 

Procedura di revoca dell’assegnazione, promossa dalla Associazione datoriale o Ordine/Collegio, e sostituzione del soggetto ritenuto responsabile dell’anticipata risoluzione.

 

Rinuncia ad assegnazioni: possibilità di incremento delle richieste originarie presentate da altri soggetti utilizzatori o estensione a nuovi soggetti.

 

Giovani subentrati: copertura dei soli periodi residui.

 

Corresponsabilità delle Associazioni dei datori di lavoro, Collegi e Ordini professionali: viene ribadita come conseguente al ruolo di controllo sul corretto svolgimento dei PIP.

 

Imprese costituite da meno di un anno: le CRI valuteranno l’eventualità di riconoscere loro la possibilità di essere soggetti utilizzatori.

 

Malattia del giovane neo inserito: non viene corrisposta alcuna indennità per il periodo di assenza salva la possibilità di recuperare le assenze entro il limite delle 80 ore mensili.

 

Per quanto riguarda il regime fiscale cui assoggettare le indennità, il Ministero competente nel rinviare la regolamentazione a specifiche direttive, anticipa che il riferimento sarà costituito dal trattamento previsto per il sussidio per i lavori socialmente utili.

 

Il Ministero auspica la sottoscrizione, da parte del soggetto utilizzatore, di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Testo della circolare Prot. n. 8149/AG 26, 31/12/1997 del Ministero del Lavoro, relativa ai PIP.

·        Quote dei finanziamenti accreditate a ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro(Piani di Inserimento Professionale a livello provinciale )

·        Decreto 8 aprile 1998 del Ministero del Lavoro sulla ripartizione delle risorse

·        Circolare del Ministero del Lavoro 1 Giugno 1998, n. 74: modifiche e integrazioni dei PIP.

·        Nuove indicazioni del Ministero del Lavoro

·        Piani di Inserimento Professionale: riapertura dei Termini
(Circolare 23/7/99, n.60)

 

 

 

Per giovani privi di occupazione
art. 15 l.451/94 ; Circ. Min. del Lav. 115/97


FINALITA'

Si tratta di un istituto simile alle borse di lavoro, un tentativo cioè di agevolare l’inserimento di giovani in azienda.

I piani di inserimento professionale sono partiti nel 1997 e sono stati realizzati sulla base di convenzioni quadro del Ministero del lavoro cui hanno aderito le associazioni datoriali.

I piani di inserimento professionale consentono di realizzare un lungo periodo di formazione/lavoro in azienda, con una modesta integrazione economica, per giovani appartenenti a figure professionali qualificate.
L'esperienza agevola le scelte professionali dei giovani e consente all'azienda di valutare eventuali collaboratori.

 

BENEFICIARI
Giovani dai 19 ai 32 anni, residenti in certi Comuni. Fino ai 35 anni se iscritti al collocamento da più di due anni o
se disoccupati lunga durata.
L'esperienza con i Piani di Inserimento NON comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

 

DURATA
La durata massima è di 12 mesi per un utilizzo di 80 ore mensili.

 

INDENNITA'
E' prevista un'indennità di 7500 lire l'ora erogata dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e a carico per il 50% dei datori di lavoro
(a carico dell’azienda) e per il 50% del Fondo per l'Occupazione (a carico dello Stato).

Soggetti Proponenti e responsabili dei Piani di Inserimento Professionale.
I piani vengono elaborati da Associazioni di Imprese, Ordini e/o Collegi Professionali, sulla base delle richieste dei propri associati (imprese, studi professionali, liberi professionisti, ...).
Al termine dell'esperienza è possibili inserire il giovane anche con contratto di formazione e lavoro.

Non si costituisce giuridicamente un rapporto di lavoro, dunque non vi è copertura previdenziale. E' prevista la possibilità che i giovani possano svolgere le attività presso imprese industriali di aree diverse che abbiano concordato rapporti di collaborazione con le associazioni o gli enti locali di provenienza dei giovani.

In questi casi all'indennità di cui sopra si aggiunge un rimborso spese pari a L. 1.000.000, di cui 800.000 a carico dello stato, 200.000 a carico dell'azienda.

Si tratta di un esperimento per favorire eventuali trasferimenti di giovani da aree economicamente svantaggiate e con alta disoccupazione verso aree dove, viceversa, spesso si registra carenza di manodopera specializzata.

Nel 1997 sono stati stanziati 180 miliardi per un totale di 40.000 giovani.

 

 

ALCUNI CONSIGLI UTILI
E' importante che il Piano di Inserimento Professionale rientri in un progetto personale di formazione o ricerca del lavoro. Può essere utile metterlo a punto con uno sportello di orientamento del tuo territorio.
L'inserimento in una organizzazione aziendale è comunque importante per le relazioni che ne possono derivare.
Ricordarsi che è un momento formativo, è quindi determinante scegliere un Inserimento di qualità che arricchisca il Curriculum.
Laddove si conoscano, può essere utile prendere contatto preventivo con le aziende che attivano i Piani.

 

La gestione delle convenzioni quadro è affidata alle Agenzie Regionali per l'Impiego.

La principale normativa di riferimento, poi prorogata, è l’art.15 della legge n.451/94.

 

Dove informarsi: presso i Centri per l'Impiego (ex uff. Collocamento) e presso le Associazioni di categoria/ Ordini/collegi professionali

 

 

LA NORMATIVA SUL LAVORO

 

·        Art 15, L.n. 451 del 1994 ("Disposizioni in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali")

·        Art. 9 octies, L.n. 608 del 1996 ("Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale")

·        Art. 1, D.L.n. 4 del 1998 ("Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale")

 


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