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Piani
di Inserimento Professionale Scheda
sintetica (art.15 legge 451/1994 e art. 9 octies legge 608/1996)
Le
caratteristiche principali della disciplina relativa ai Piani di Inserimento
Professionali (d’ora in poi PIP) sono di seguito sintetizzate: ·
diversa
natura dei PIP rispetto ai tirocini professionali; ·
possibilità
di riscossione dell’indennità da parte del giovane anche in unica
soluzione mensile; ·
possibilità
di utilizzo di giovani disoccupati in possesso del solo titolo di studio
della scuola d’obbligo, a condizione che abbiano un iter formativo nel
periodo di PIP che consenta loro di conseguire la relativa qualificazione
certificata; ·
indicazioni
sulla ripartizione del costo dell’indennità tra soggetto utilizzatore e
Fondo per l’occupazione; ·
esclusione
della partecipazione contemporanea da parte del giovane a più di un PIP. Requisiti d’accesso al
PIP:
Per
quanto riguarda il rapporto tra giovani impiegati e giovani da inserire, si
richiede una “proporzione equa tra le due categorie di soggetti, secondo
eventuali parametri stabiliti dalle CRI”. Modalità
di assegnazione del giovane:
Condizione
per la richiesta dei soggetti giuridici autonomi costituiti prevalentemente
dai singoli professionisti iscritti agli ordini. Obbligo
della comunicazione all’Ispettorato del Lavoro della partecipazione del
giovane al PIP ai fini del rispetto:
Procedura
di revoca dell’assegnazione, promossa dalla Associazione datoriale o
Ordine/Collegio, e sostituzione del soggetto ritenuto responsabile
dell’anticipata risoluzione. Rinuncia
ad assegnazioni: possibilità di incremento delle richieste originarie
presentate da altri soggetti utilizzatori o estensione a nuovi soggetti. Giovani
subentrati: copertura dei soli periodi residui. Corresponsabilità
delle Associazioni dei datori di lavoro, Collegi e Ordini professionali:
viene ribadita come conseguente al ruolo di controllo sul corretto
svolgimento dei PIP. Imprese
costituite da meno di un anno: le CRI valuteranno l’eventualità di
riconoscere loro la possibilità di essere soggetti utilizzatori. Malattia
del giovane neo inserito: non viene corrisposta alcuna indennità per il
periodo di assenza salva la possibilità di recuperare le assenze entro il
limite delle 80 ore mensili. Per
quanto riguarda il regime fiscale cui assoggettare le indennità, il
Ministero competente nel rinviare la regolamentazione a specifiche
direttive, anticipa che il riferimento sarà costituito dal trattamento
previsto per il sussidio per i lavori socialmente utili. Il
Ministero auspica la sottoscrizione, da parte del soggetto utilizzatore, di
una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Testo
della circolare
Prot. n. 8149/AG 26, 31/12/1997 del Ministero del Lavoro,
relativa ai PIP. ·
Decreto 8 aprile 1998 del Ministero del Lavoro sulla ripartizione
delle risorse ·
Circolare
del Ministero del Lavoro 1 Giugno 1998, n. 74: modifiche e integrazioni dei
PIP. ·
Nuove
indicazioni del Ministero del Lavoro ·
Piani di
Inserimento Professionale: riapertura dei Termini Per giovani
privi di occupazione FINALITA'
Si
tratta di un istituto simile alle borse di lavoro, un tentativo cioè di
agevolare l’inserimento di giovani in azienda. I piani
di inserimento professionale sono partiti nel 1997 e sono stati realizzati
sulla base di convenzioni quadro del Ministero del lavoro cui hanno aderito
le associazioni datoriali. I
piani di inserimento professionale consentono di realizzare un lungo periodo
di formazione/lavoro in azienda, con una modesta integrazione economica, per
giovani appartenenti a figure professionali qualificate. BENEFICIARI DURATA INDENNITA' Soggetti
Proponenti e responsabili dei Piani di Inserimento Professionale. Non si
costituisce giuridicamente un rapporto di lavoro, dunque non vi è copertura
previdenziale. E' prevista la possibilità che i giovani possano svolgere le
attività presso imprese industriali di aree diverse che abbiano concordato
rapporti di collaborazione con le associazioni o gli enti locali di
provenienza dei giovani. In
questi casi all'indennità di cui sopra si aggiunge un rimborso spese pari a
L. 1.000.000, di cui 800.000 a carico dello stato, 200.000 a carico
dell'azienda. Si
tratta di un esperimento per favorire eventuali trasferimenti di giovani da
aree economicamente svantaggiate e con alta disoccupazione verso aree dove,
viceversa, spesso si registra carenza di manodopera specializzata. Nel 1997
sono stati stanziati 180 miliardi per un totale di 40.000 giovani. ALCUNI
CONSIGLI UTILI La
gestione delle convenzioni quadro è affidata alle Agenzie Regionali per
l'Impiego. La
principale normativa di riferimento, poi prorogata, è l’art.15
della legge n.451/94. Dove
informarsi: presso i Centri per l'Impiego (ex uff. Collocamento) e presso le
Associazioni di categoria/ Ordini/collegi professionali LA
NORMATIVA SUL LAVORO ·
Art 15, L.n. 451 del 1994
("Disposizioni in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli
oneri sociali") ·
Art.
9 octies, L.n. 608 del 1996 ("Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale") ·
Art.
1, D.L.n. 4 del 1998 ("Disposizioni
urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione
e di carattere previdenziale") |
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