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Lavori di pubblica utilità Strumento
nato con l’obiettivo di creare lavoro, cioè i giovani potranno essere
impegnati in Lavori di Pubblica Utilità nei settori dei servizi alla
persona, della salvaguardia e cura dell'ambiente e del territorio, del
recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. La
finalizzazione a sbocchi occupazionali duraturi è perseguita esigendo
progetti che prevedano l'impiego dei lavoratori interessati a realizzare
attività stabili nel tempo, anche di carattere autonomo, incaricando
apposite agenzie all'attività di assistenza tecnico-progettuale. Lavori
di Pubblica Utilità Riferimenti
legislativi: Legge 24.6.97, n. 196 (Legge Treu) -
art. 26. Cosa
sono i LPU: I Lavori di Pubblica Utilità sono attività finalizzate allo sviluppo di successive occasioni di lavoro a tempo indeterminato e alla creazione di imprese individuali. Gli
scopi dei progetti sono: A)una successiva formazione di società
operanti nei settori indicati nel progetto, realizzate attraverso iniziative
di più enti privati o pubblici; A
chi sono rivolti: Giovani che cercano la prima occupazione, con una età compresa tra i 21 e 32 anni, e iscritti da almeno 30 mesi alla prima classe delle liste di collocamento. Da
chi sono proposti: I progetti per LPU sono proposti da: - tutte le Amministrazioni dello Stato; Modalità
di predisposizione dei progetti: I progetti devono essere redatti sull'apposita modulistica allegata al Decreto Legislativo 280/97. I
progetti devono essere forniti di: - Un piano di impresa con proiezione
triennale che evidenzi i presupposti per la creazione di impresa. L'assistenza tecnica per la predisposizione del progetto può essere richiesta alle stesse agenzie di promozione che rilasceranno in seguito la certificazione. Per i costi relativi può essere richiesto un contributo allo Stato di Lire 500.000 per ogni lavoratore utilizzato. Modalità
di attuazione dei progetti: Gli enti che avranno il progetto
approvato, entro 30 giorni dovranno darne pubblicità con apposito bando,
allegato al progetto stesso, nei modi di legge. Durata
dei progetti, retribuzione dei giovani impegnati in LPU e orario di lavoro: I progetti possono avere una durata
massima di 12 mesi. Oneri
a carico dei soggetti attuatori: Assicurazioni obbligatorie INAIL e di responsabilità civile per danni a terzi. Eventuale integrazione oraria. Perché
gli Enti Pubblici locali dovrebbero attivare i progetti di LPU: - In primo luogo perché gli Enti che
sono dislocati direttamente nel territorio, sono quelli che maggiormente
conoscono la realtà locale con le problematiche relative al mondo del
lavoro, pertanto possono dare essi direttamente una risposta alle
aspettative dei disoccupati del loro territorio. Art.3
(d.lg. n. 280)
Art.4 (d.lg. n.280) 1.
Sono considerati ammissibili solo i progetti presentati alla
commissione regionale per l'impiego o alla commissione centrale per
l'impiego, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e che prevedono, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a
realizzare nuove attività stabili nel tempo, capaci di essere competitive
nel mercato anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti
formativi, teorici o pratici, ad esse funzionali. 2.
Ai fini del comma 1, al progetto di lavori di pubblica utilità è
allegato, in separato documento, il piano di impresa, relativo all'attività
che si intende promuovere alla fine del progetto ed i progetti devono essere
corredati da dichiarazione scritta, rilasciata da una delle agenzie di
promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 3, attestante la eventuale
fornitura di assistenza tecnico-progettuale e, comunque, la sussistenza dei
presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività
stabili nel tempo. 3.
Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, sono
individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa, di
comprovata esperienza e capacità tecnica nelle politiche di reimpiego dei
lavoratori: Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A., GEPI S.p.A.,
SPI S.p.A., INSAR, enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione, nonché le società partecipate dai medesimi
soggetti e da società pubbliche, aventi analoghe finalità promozionali,
regionali o provinciali, individuate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta delle regioni o province interessate.
Ulteriori agenzie di promozione di lavoro e di impresa possono essere
individuate, anche su proposta delle regioni e delle province interessate,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il 15
settembre 1997, a richiesta degli organismi eventualmente interessati,
previo accertamento dei requisiti di esperienza e capacità tecnica. 4.
Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, le direzioni
regionali del lavoro comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al
lavoro ed alle province interessate, un quadro riassuntivo dei progetti
presentati alle commissioni regionali per l'impiego con le indicazioni
relative al numero dei progetti e la loro durata, gli enti proponenti, il
numero dei lavoratori interessati, l'ambito provinciale, il settore,
l'ambito e la tipologia di intervento degli stessi, l'indicazione della
agenzia di promozione che ha rilasciato l'attestazione. 5.
Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui
all'articolo 2, comma 1, le commissioni regionali per l'impiego e la
commissione centrale per l'impiego procedono con unico atto all'approvazione
dei progetti ammissibili, con eventuale selezione sulla base di una
equilibrata distribuzione territoriale e della qualità dei progetti, in
caso di ammissione di progetti per un importo superiore a quello attribuito
alla regione. I progetti selezionati si intendono finanziati per la loro
intera durata, così come proposta dall'ente. 6.
I giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono
avviati, entro trenta giorni dall'approvazione del progetto stesso, su base
volontaria, sia per i progetti locali che interregionali a cura delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo i criteri di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per la regione siciliana, l'avviamento avverrà
secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego. Gli
enti promotori indicheranno, nello schema di bando allegato al progetto,
come requisiti per l'inserimento, esclusivamente titoli di studio o
attestati di qualifica aventi valore legale. I giovani al momento
dell'adesione al progetto dovranno dichiarare, con autocertificazione, il
possesso dei requisiti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli enti
promotori possono effettuare una selezione di idoneità specificamente
rivolta all'accertamento delle competenze utili alla realizzazione delle
successive attività' imprenditoriali e richiedere l'eventuale assegnazione
di giovani in sostituzione dei candidati non idonei. Art. 26
(LEGGE TREU)
Interventi a
favore di giovani disoccupati nel Mezzogiorno
1.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità,
da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna,
Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché
nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo
la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore alla
media nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32
anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle
liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa
vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro; b)
ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di
disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle risorse stesse
tra i vari progetti di lavori di pubblica utilità entro il mese di novembre
1997; possibilità di revisione di tale suddivisione, su proposta delle
Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica
dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il
raggiungimento degli obiettivi; c)
durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità non superiore a dodici
mesi; d)
definizione delle procedure attuative del piano straordinario con modalità
e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani
disoccupati di cui al presente comma entro il 31 dicembre 1997. 2.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto legislativo di
cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri
direttivi: a)
attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei
servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del
territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei
beni culturali, mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso ad
interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti
ovvero di mancata esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti
saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali; b)
ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che prevedano,
a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività
stabili nel tempo, anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i
contenuti formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle
agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di
assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di
un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei
progetti.
Politiche
per l’Impiego
I
Lavori di Pubblica Utilità previsti dal Decreto Legislativo 468/97, hanno
fatto la loro prima comparsa con la Legge n.196 del 24 giugno 1997 (detta
legge Treu). L’alto tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno ha spinto il
Parlamento a pubblicare con la Legge n.196, il Piano Straordinario per il
Mezzogiorno, individuando, come mezzo per far fronte a questo problema i
Lavori di Pubblica Utilità. Per
i Lavori di Pubblica Utilità è prevista la presentazione di un piano di
impresa, descrittivo dell’attività che si intende svolgere dopo la
conclusione del progetto stesso. Questa
nuova formula ha permesso di andare oltre ogni assistenzialismo, in quanto i
soggetti promotori devono individuare servizi idonei alla prosecuzione
dell’attività oltre il termine di durata del progetto. A
verifica di ciò, il Decreto Legislativo n.280 del 07/08/1997 e il Decreto
legislativo 468/97 prevedono che i progetti devono essere corredati da
dichiarazione scritta, assicurando la sussistenza dei presupposti
tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività stabili nel
tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e d'impresa. I
soggetti promotori dei progetti possono essere: le Amministrazioni
Pubbliche, gli Enti pubblici economici, le società a totale o a prevalente
partecipazione pubblica, le cooperative sociali. Per
esempio in Sicilia le iniziative presentate con un progetto imprenditoriale,
possono essere attuate nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei
soggetti che li attuano, nel territorio nazionale esse possono essere
attuate solamente nell'ambito dei seguenti settori: •
cura della persona (assistenza all'infanzia, all'adolescenza,
tossicodipendenti, handicap, anziani, emarginati, ecc.); •
cura dell'ambiente, del territorio e della natura (raccolta differenziata,
gestione delle discariche, tutela delle aree protette e dei parchi naturali,
ecc.); •
sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura (miglioramento della rete
idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura
biologica, modernizzazione dell'agricoltura, silvicoltura, agriturismo,
ecc.); •
recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali
(conservazione e riqualificazione degli edifici a rischio, di aree urbane,
quartieri delle città e centri minori, interventi di recupero e
riqualificazione del patrimonio culturale, miglioramento delle condizioni
per lo sviluppo del turismo, ecc.). I
soggetti da impegnare in progetti di Lavori di Pubblica Utilità devono
appartenere a particolari fasce del mercato del lavoro ed in particolare: •
disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste di collocamento; •
iscritti nelle liste di mobilità; •
cassintegrati; •
appartenenti a categorie individuate con delibera delle Commissioni
Regionali per l'Impiego; •
persone che rientrano nei gruppi individuati nell'ambito di crisi aziendali,
di settore o di area, oppure nell'ambito di processi di ristrutturazione o
di riorganizzazione di particolare rilevanza;
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