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INCENTIVI PER L' OCCUPAZIONE GIOVANILE

Lavori di pubblica utilità Generalità e approfondimenti procedure  campo e condizioni di applicazione

Domanda di sussidio per lavori di pubblica utilità


 

Lavori di pubblica utilità
Generalità

 

Strumento nato con l’obiettivo di creare lavoro, cioè i giovani potranno essere impegnati in Lavori di Pubblica Utilità nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.

La finalizzazione a sbocchi occupazionali duraturi è perseguita esigendo progetti che prevedano l'impiego dei lavoratori interessati a realizzare attività stabili nel tempo, anche di carattere autonomo, incaricando apposite agenzie all'attività di assistenza tecnico-progettuale.

 


Lavori di Pubblica Utilità

 

Riferimenti legislativi:

Legge 24.6.97, n. 196 (Legge Treu) - art. 26.
Decreto legislativo 7.8.97, n. 280 - articoli 3 e 4.
Decreto del Ministro del Lavoro del 28.8.97.

Cosa sono i LPU:

I Lavori di Pubblica Utilità sono attività finalizzate allo sviluppo di successive occasioni di lavoro a tempo indeterminato e alla creazione di imprese individuali.

Gli scopi dei progetti sono:

A)una successiva formazione di società operanti nei settori indicati nel progetto, realizzate attraverso iniziative di più enti privati o pubblici;
B)un successivo affidamento dei servizi ad organismi o imprese costituiti sotto forma cooperativa;
C)l’utilizzazione dei giovani in attività gestite da cooperative sociali.

A chi sono rivolti:

Giovani che cercano la prima occupazione, con una età compresa tra i 21 e 32 anni, e iscritti da almeno 30 mesi alla prima classe delle liste di collocamento.

Da chi sono proposti:

I progetti per LPU sono proposti da:

- tutte le Amministrazioni dello Stato;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, consorzi ed associazioni tra questi enti;
- Istituti e Scuole di ogni ordine e grado, Istituzioni Universitarie;
- Aziende Sanitarie Locali;
- Enti Pubblici non economici;
- Società miste a prevalente partecipazione pubblica;
- Cooperative sociali.

Modalità di predisposizione dei progetti:

I progetti devono essere redatti sull'apposita modulistica allegata al Decreto Legislativo 280/97.

I progetti devono essere forniti di:

- Un piano di impresa con proiezione triennale che evidenzi i presupposti per la creazione di impresa.
- Una dichiarazione rilasciata dalle agenzie di promozione di lavoro che certifichino la validità del progetto in prospettiva della creazione delle nuove occasioni di lavoro.

L'assistenza tecnica per la predisposizione del progetto può essere richiesta alle stesse agenzie di promozione che rilasceranno in seguito la certificazione. Per i costi relativi può essere richiesto un contributo allo Stato di Lire 500.000 per ogni lavoratore utilizzato.

 

Modalità di attuazione dei progetti:

Gli enti che avranno il progetto approvato, entro 30 giorni dovranno darne pubblicità con apposito bando, allegato al progetto stesso, nei modi di legge.
I giovani interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità ad essere utilizzati negli LPU attraverso la compilazione di apposito modello che troveranno presso gli uffici di collocamento.
I giovani dichiaratisi disponibili, verranno avviati dal collocamento.

Durata dei progetti, retribuzione dei giovani impegnati in LPU e orario di lavoro:

I progetti possono avere una durata massima di 12 mesi.
Lire 800.000 mensili erogate direttamente dall'INPS, più eventuale integrazione a carico dell'ente attuatore.
Il numero di ore di lavoro sarà quello rapportato al sussidio più eventuale integrazione, rispetto alla paga oraria corrispondente alla qualifica nel contratto di lavoro dell'ente attuatore.

Oneri a carico dei soggetti attuatori:

Assicurazioni obbligatorie INAIL e di responsabilità civile per danni a terzi. Eventuale integrazione oraria.

Perché gli Enti Pubblici locali dovrebbero attivare i progetti di LPU:

- In primo luogo perché gli Enti che sono dislocati direttamente nel territorio, sono quelli che maggiormente conoscono la realtà locale con le problematiche relative al mondo del lavoro, pertanto possono dare essi direttamente una risposta alle aspettative dei disoccupati del loro territorio.
- Inoltre, con lo strumento di partenza dei LPU, possono adoperarsi per la corretta gestione e il pieno utilizzo di servizi essenziali per le comunità, dando impulso a nuove attività anche imprenditoriali in quei settori finora privi di sviluppo.
- In generale i progetti di LPU possono essere considerati uno strumento che può contribuire a dare concreta attuazione delle Autonomie Locali.

 


Art.3 (d.lg. n. 280)
Campo e condizioni di applicazione



  1. I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali.



  2. I progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali.



  3. Le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, con particolare riferimento alle misure previste nell'articolo 1, comma 1, ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei progetti, compresa la designazione di un commissario che provveda all'esecuzione del progetto, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, in caso di mancata esecuzione da parte dell'ente promotore.

 


Art.4 (d.lg. n.280)
Procedure

 

1.     Sono considerati ammissibili solo i progetti presentati alla commissione regionale per l'impiego o alla commissione centrale per l'impiego, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che prevedono, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, capaci di essere competitive nel mercato anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi, teorici o pratici, ad esse funzionali.

 

2.     Ai fini del comma 1, al progetto di lavori di pubblica utilità è allegato, in separato documento, il piano di impresa, relativo all'attività che si intende promuovere alla fine del progetto ed i progetti devono essere corredati da dichiarazione scritta, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 3, attestante la eventuale fornitura di assistenza tecnico-progettuale e, comunque, la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo.

3.     Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, sono individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle politiche di reimpiego dei lavoratori: Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A., GEPI S.p.A., SPI S.p.A., INSAR, enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché le società partecipate dai medesimi soggetti e da società pubbliche, aventi analoghe finalità promozionali, regionali o provinciali, individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle regioni o province interessate. Ulteriori agenzie di promozione di lavoro e di impresa possono essere individuate, anche su proposta delle regioni e delle province interessate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il 15 settembre 1997, a richiesta degli organismi eventualmente interessati, previo accertamento dei requisiti di esperienza e capacità tecnica.

4.     Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, le direzioni regionali del lavoro comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle province interessate, un quadro riassuntivo dei progetti presentati alle commissioni regionali per l'impiego con le indicazioni relative al numero dei progetti e la loro durata, gli enti proponenti, il numero dei lavoratori interessati, l'ambito provinciale, il settore, l'ambito e la tipologia di intervento degli stessi, l'indicazione della agenzia di promozione che ha rilasciato l'attestazione.

5.     Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, le commissioni regionali per l'impiego e la commissione centrale per l'impiego procedono con unico atto all'approvazione dei progetti ammissibili, con eventuale selezione sulla base di una equilibrata distribuzione territoriale e della qualità dei progetti, in caso di ammissione di progetti per un importo superiore a quello attribuito alla regione. I progetti selezionati si intendono finanziati per la loro intera durata, così come proposta dall'ente.

6.     I giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono avviati, entro trenta giorni dall'approvazione del progetto stesso, su base volontaria, sia per i progetti locali che interregionali a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo i criteri di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la regione siciliana, l'avviamento avverrà secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego. Gli enti promotori indicheranno, nello schema di bando allegato al progetto, come requisiti per l'inserimento, esclusivamente titoli di studio o attestati di qualifica aventi valore legale. I giovani al momento dell'adesione al progetto dovranno dichiarare, con autocertificazione, il possesso dei requisiti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli enti promotori possono effettuare una selezione di idoneità specificamente rivolta all'accertamento delle competenze utili alla realizzazione delle successive attività' imprenditoriali e richiedere l'eventuale assegnazione di giovani in sostituzione dei candidati non idonei.

 


 

Art. 26 (LEGGE TREU)

 

 

Interventi a favore di giovani disoccupati nel Mezzogiorno

 

 

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;

b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle risorse stesse tra i vari progetti di lavori di pubblica utilità entro il mese di novembre 1997; possibilità di revisione di tale suddivisione, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi;

c) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità non superiore a dodici mesi;

d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario con modalità e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani disoccupati di cui al presente comma entro il 31 dicembre 1997.

 

 

2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

b) ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei progetti.  

 


Politiche per l’Impiego

 

 

I Lavori di Pubblica Utilità previsti dal Decreto Legislativo 468/97, hanno fatto la loro prima comparsa con la Legge n.196 del 24 giugno 1997 (detta legge Treu). L’alto tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno ha spinto il Parlamento a pubblicare con la Legge n.196, il Piano Straordinario per il Mezzogiorno, individuando, come mezzo per far fronte a questo problema i Lavori di Pubblica Utilità.

Per i Lavori di Pubblica Utilità è prevista la presentazione di un piano di impresa, descrittivo dell’attività che si intende svolgere dopo la conclusione del progetto stesso.

Questa nuova formula ha permesso di andare oltre ogni assistenzialismo, in quanto i soggetti promotori devono individuare servizi idonei alla prosecuzione dell’attività oltre il termine di durata del progetto.

A verifica di ciò, il Decreto Legislativo n.280 del 07/08/1997 e il Decreto legislativo 468/97 prevedono che i progetti devono essere corredati da dichiarazione scritta, assicurando la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e d'impresa.

I soggetti promotori dei progetti possono essere: le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti pubblici economici, le società a totale o a prevalente partecipazione pubblica, le cooperative sociali.

Per esempio in Sicilia le iniziative presentate con un progetto imprenditoriale, possono essere attuate nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti che li attuano, nel territorio nazionale esse possono essere attuate solamente nell'ambito dei seguenti settori:

• cura della persona (assistenza all'infanzia, all'adolescenza, tossicodipendenti, handicap, anziani, emarginati, ecc.);

• cura dell'ambiente, del territorio e della natura (raccolta differenziata, gestione delle discariche, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, ecc.);

• sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura (miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, modernizzazione dell'agricoltura, silvicoltura, agriturismo, ecc.);

• recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali (conservazione e riqualificazione degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri delle città e centri minori, interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio culturale, miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo, ecc.).

 

I soggetti da impegnare in progetti di Lavori di Pubblica Utilità devono appartenere a particolari fasce del mercato del lavoro ed in particolare:

• disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste di collocamento;

• iscritti nelle liste di mobilità;

• cassintegrati;

• appartenenti a categorie individuate con delibera delle Commissioni Regionali per l'Impiego;

• persone che rientrano nei gruppi individuati nell'ambito di crisi aziendali, di settore o di area, oppure nell'ambito di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione di particolare rilevanza;

• persone detenute per le quali sia prevista l’ammissione al lavoro esterno.

 


I LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU)


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