|
Il
contratto di formazione lavoro Il contratto di formazione lavoro
(C.F.L.) è un rapporto di lavoro che prevede un’attività lavorativa
accompagnata da momenti di formazione. Lo scopo di tale periodo lavorativo
è quindi l’acquisizione di una specializzazione in una determinata
mansione o attività. La disciplina di
questo contratto è il risultato di numerosi provvedimenti legislativi, a
partire dalla legge 863/84 fino alla legge 196/97. La struttura del C.F.L.
è quindi mutata nel tempo, e l’attuale disciplina legislativa, che è
stata messa in discussione dall’Unione Europea, dovrà essere
ulteriormente revisionata. DURATA DEL CONTRATTO
Il C.F.L. è un contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi; non è rinnovabile. CHI PUO’ ESSERE ASSUNTO
Possono essere assunti con C.F.L.: Ø i giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni; Ø i profughi, senza limiti di età; Ø i soggetti portatori di handicap, con deliberazione della Commissione regionale per l’impiego, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali. CHI PUO’ ASSUMERE
Attualmente la platea di datori di lavoro pubblici e privati che possono assumere dipendenti con C.F.L. è larghissima: è stata infatti recentemente estesa a Ø enti pubblici economici Ø gruppi di imprese Ø associazioni professionali, socioculturali e sportive Ø fondazioni Ø datori di lavoro iscritti agli albi professionali Ø enti pubblici di ricerca. Vi sono però tre condizioni: chi assume Ø non deve avere in corso sospensioni di lavoro per Cassa Integrazione Guadagni; Ø non deve aver effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che non si tratti di qualifiche diverse di quelle da assumere; Ø deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori i cui C.F.L. siano scaduti nei 24 mesi precedenti. Altra limitazione al ricorso al C.F.L. consiste nell’impossibilità di stipulare tale contratto per l’acquisizione di professionalità elementari, ossia caratterizzate da genericità e ripetitività dei compiti affidati. TIPI DI CONTRATTO
Esistono due tipologie di C.F.L., che si differenziano per finalità, durata, incentivi e ore di formazione: il contratto di tipo A e quello di tipo B. Contratto
di tipo A
Questa tipologia di
contratto è a sua volta suddivisa in due: 1.
finalizzata all’acquisizione di professionalità intermedie; 2.
finalizzata all’acquisizione di professionalità elevate. Durata: fino a 24
mesi. Incentivi:
attualmente la quantità di incentivi varia a seconda che si tratti di
imprese artigiane, commerciali e turistiche o di altro tipo. Ø
imprese artigiane:
contribuzione uguale a quella degli apprendisti; Ø
imprese commerciali e
turistiche con meno di 15 dipendenti: riduzione del 40% delle aliquote
contributive; Ø
tutte le altre imprese:
riduzione del 25% delle aliquote contributive. Formazione
teorica: deve essere effettuata all’esterno del luogo di lavoro. Per i
contratti finalizzati alle professionalità intermedie la formazione deve
durare almeno 80 ore; per quelli finalizzati alle professionalità elevate
deve durare almeno 130 ore. Contratto
di tipo B Questa tipologia di
contratto ha lo scopo di agevolare l’inserimento professionale grazie ad
un’esperienza lavorativa che consenta l’acquisizione di una
specializzazione e di un’adeguata preparazione. Durata: fino a 12
mesi. Incentivi:
sono previsti gli stessi incentivi del contratto di tipo A, che però sono
concessi solo dopo la conversione del C.F.L. in contratto a tempo
indeterminato. I contributi versati vengono rimborsati al datore di lavoro a
partire dal mese successivo alla conversione. Formazione:
non deve essere inferiore a 20 ore. ASSUNZIONE Il contratto deve
essere stipulato per iscritto, ed entro 5 giorni l’assunzione deve essere
comunicata alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego competente, cui
deve essere anche trasmessa una copia del progetto di formazione. Tale
progetto deve contenere i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività
di formazione e lavoro, le qualifiche funzionali, i livelli di entrata e di
uscita e il CCNL di riferimento. All’atto
dell’assunzione il lavoratore riceve una copia del contratto e del
relativo progetto di formazione. PERIODO DI PROVA Il periodo di prova
per il C.F.L. di tipo a consiste in 2 mesi di effettiva prestazione, per
quello di tipo B in 4 settimane di effettiva prestazione. CARATTERISTICHE
DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA Nonostante le
sensibili differenze tra le due tipologie di C.F.L., tutti i progetti devono
in ogni caso comprendere 20 ore di formazione teorica così suddivise: Ø
6 ore destinate allo studio
della regolamentazione del C.F.L.; Ø
10 ore destinate alla
prevenzione antinfortunistica; Ø
4 ore destinate
all’organizzazione del lavoro. ORARIO DI LAVORO Il C.F.L. può
prevedere un rapporto di lavoro sia a tempo pieno sia ad orario ridotto,
inoltre il contratto può essere trasformato in qualsiasi momento da
full-time a part-time, a condizione che la trasformazione venga comunicata
alla Commissione Bilaterale e alla Direzione Provinciale del Lavoro. ORARIO
STRAORDINARIO Il datore di lavoro può
richiedere al lavoratore assunto con C.F.L. prestazioni lavorative
straordinarie ma il lavoratore non è obbligato ad eseguirle; è da tenere
presente che il Ministero del Lavoro ha sottolineato che il sistematico
ricorso al lavoro straordinario può vanificare l’aspetto formativo e
quindi rendere nulli i benefici contributivi. TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL LAVORATORE Il trattamento
retributivo riconosciuto ai lavoratori assunti con C.F.L. corrisponde ai
minimi tabellari e ai valori dell’indennità di contingenza stabiliti per
categoria e inquadramento. Durante il rapporto di
formazione e lavoro i lavoratori possono utilizzare i servizi aziendali
(mense, trasporto,…) e hanno diritto al riconoscimento delle maggiorazioni
retributive previste dai CCNL per specifiche caratteristiche della
prestazione lavorativa (lavoro a turni, notturno, festivo,…). DIRITTI
PREVIDENZIALI DEL LAVORATORE Va sottolineato
innanzitutto che i contributi a carico dell’impresa variano a seconda del
tipo di attività svolta (artigianale, industriale, commerciale), mentre
quelli a carico del lavoratore sono uguali a quelli degli altri dipendenti. Ø
Contributi
pensionistici:
il periodo lavorativo con C.F.L. è valido ai fini del raggiungimento dei
requisiti per pensioni di invalidità, vecchiaia, anzianità, superstiti. Ø
Indennità
di maternità: alla
lavoratrice spetta sia quella obbligatoria sia quella facoltativa; i periodi
di astensione per maternità sospendono l’efficacia temporale del
contratto, che riprende al rientro della lavoratrice al posto di lavoro. Ø
Cassa
Integrazione Guadagni: il
lavoratore ha diritto al trattamento di integrazione salariale ordinaria ma
non a quella straordinaria. Ø
Indennità
di mobilità: il lavoratore
non ha diritto a questa indennità, in quanto il C.F.L. è assimilato ad un
contratto a termine. Ø
Disoccupazione:
il lavoratore ha diritto alla
disoccupazione ordinaria se ha due anni di anzianità assicurativa ed un
anno di contribuzione ai fini della disoccupazione; in mancanza di tale anno
di contribuzione spetta l’indennità con requisiti ridotti, se si vantano
almeno 78 giornate lavorative. Ø
Infortunio
e malattia professionale:
tutti i lavoratori che
appartengono alle categorie per le quali è previsto l’obbligo di tale
assicurazione sono tutelati; l’indennità corrisposta per evento avvenuto
durante il rapporto di lavoro può essere corrisposta anche dopo la
conclusione dello stesso. Ø
Indennità
di malattia:
tale indennità è corrisposta per
un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12
mesi precedenti l’evento morboso, con un limite massimo di 80 giorni; se
il lavoratore nei 12 mesi precedenti la malattia non può far valere periodi
lavorativi superiori a 30 giorni l’indennità è concessa per un massimo
di 30 giorni. Il datore di lavoro corrisponde l’indennità per un numero
di giornate equivalenti a quelle effettuate alle proprie dipendenze, le
giornate eccedenti, maturate in altri rapporti di lavoro, sono erogate
direttamente dall’INPS. CONSEGNA
DELL’ATTESTATO E CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI Alla scadenza del
contratto il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato
sull’esperienza svolta e trasmette alla sezione circoscrizionale per
l’impiego la certificazione dei risultati da questo conseguiti. CONVERSIONE DEL
C.F.L. IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Il C.F.L. può essere
convertito nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato;
in questo caso il datore di lavoro mantiene il diritto agli sgravi
contributivi per l’intera durata del contratto originariamente prevista. LICENZIAMENTO
ANTICIPATO Il lavoratore assunto
con C.F.L. può essere licenziato prima della scadenza del contratto, ma
solo per giusta causa; se però il giudice constata la mancanza della giusta
causa il licenziamento è illegittimo e il datore di lavoro deve risarcire
il lavoratore, corrispondendogli la retribuzione relativa a tutti i mesi
mancanti all’originaria scadenza del contratto. INADEMPIENZE DEL
DATORE DI LAVORO E RELATIVE SANZIONI Se il datore di lavoro
non rispetta gli obblighi relativi alla formazione del lavoratore assunto
con C.F.L., che devono risultare dal contratto, il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione. Inoltre
l’Ispettorato del Lavoro dispone la revoca dei benefici contributivi a
partire dalla data di stipulazione del contratto. |
|
|||||
|