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Il contratto di formazione lavoro

 

Il contratto di formazione lavoro (C.F.L.) è un rapporto di lavoro che prevede un’attività lavorativa accompagnata da momenti di formazione. Lo scopo di tale periodo lavorativo è quindi l’acquisizione di una specializzazione in una determinata mansione o attività.

 

La disciplina di questo contratto è il risultato di numerosi provvedimenti legislativi, a partire dalla legge 863/84 fino alla legge 196/97. La struttura del C.F.L. è quindi mutata nel tempo, e l’attuale disciplina legislativa, che è stata messa in discussione dall’Unione Europea, dovrà essere ulteriormente revisionata.

 

 

DURATA DEL CONTRATTO

Il C.F.L. è un contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi; non è rinnovabile.

 

 

CHI PUO’ ESSERE ASSUNTO

Possono essere assunti con C.F.L.:

Ø      i giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni;

Ø      i profughi, senza limiti di età;

Ø      i soggetti portatori di handicap, con deliberazione della Commissione regionale per l’impiego, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

 

 

CHI PUO’ ASSUMERE

Attualmente la platea di datori di lavoro pubblici e privati che possono assumere dipendenti con C.F.L. è larghissima: è stata infatti recentemente estesa a

Ø      enti pubblici economici

Ø      gruppi di imprese

Ø      associazioni professionali, socioculturali e sportive

Ø      fondazioni

Ø      datori di lavoro iscritti agli albi professionali

Ø      enti pubblici di ricerca.

 

Vi sono però tre condizioni: chi assume

Ø      non deve avere in corso sospensioni di lavoro per Cassa Integrazione Guadagni;

Ø      non deve aver effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che non si tratti di qualifiche diverse di quelle da assumere;

Ø      deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori i cui C.F.L. siano scaduti nei 24 mesi precedenti.

 

Altra limitazione al ricorso al C.F.L. consiste nell’impossibilità di stipulare tale contratto per l’acquisizione di professionalità elementari, ossia caratterizzate da genericità e ripetitività dei compiti affidati.

 

 

TIPI DI CONTRATTO

Esistono due tipologie di C.F.L., che si differenziano per finalità, durata, incentivi e ore di formazione: il contratto di tipo A e quello di tipo B.

 

Contratto di tipo A

Questa tipologia di contratto è a sua volta suddivisa in due:

1.      finalizzata all’acquisizione di professionalità intermedie;

2.      finalizzata all’acquisizione di professionalità elevate.

 

Durata: fino a 24 mesi.

 

Incentivi: attualmente la quantità di incentivi varia a seconda che si tratti di imprese artigiane, commerciali e turistiche o di altro tipo.

Ø      imprese artigiane: contribuzione uguale a quella degli apprendisti;

Ø      imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti: riduzione del 40% delle aliquote contributive;

Ø      tutte le altre imprese: riduzione del 25% delle aliquote contributive.

 

Formazione teorica: deve essere effettuata all’esterno del luogo di lavoro. Per i contratti finalizzati alle professionalità intermedie la formazione deve durare almeno 80 ore; per quelli finalizzati alle professionalità elevate deve durare almeno 130 ore.

 

Contratto di tipo B

Questa tipologia di contratto ha lo scopo di agevolare l’inserimento professionale grazie ad un’esperienza lavorativa che consenta l’acquisizione di una specializzazione e di un’adeguata preparazione.

 

Durata: fino a 12 mesi.

 

Incentivi: sono previsti gli stessi incentivi del contratto di tipo A, che però sono concessi solo dopo la conversione del C.F.L. in contratto a tempo indeterminato. I contributi versati vengono rimborsati al datore di lavoro a partire dal mese successivo alla conversione.

 

Formazione: non deve essere inferiore a 20 ore.

 

 

ASSUNZIONE

Il contratto deve essere stipulato per iscritto, ed entro 5 giorni l’assunzione deve essere comunicata alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego competente, cui deve essere anche trasmessa una copia del progetto di formazione. Tale progetto deve contenere i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e lavoro, le qualifiche funzionali, i livelli di entrata e di uscita e il CCNL di riferimento.

All’atto dell’assunzione il lavoratore riceve una copia del contratto e del relativo progetto di formazione.

 

 

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova per il C.F.L. di tipo a consiste in 2 mesi di effettiva prestazione, per quello di tipo B in 4 settimane di effettiva prestazione.

 

 

CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA

Nonostante le sensibili differenze tra le due tipologie di C.F.L., tutti i progetti devono in ogni caso comprendere 20 ore di formazione teorica così suddivise:

Ø      6 ore destinate allo studio della regolamentazione del C.F.L.;

Ø      10 ore destinate alla prevenzione antinfortunistica;

Ø      4 ore destinate all’organizzazione del lavoro.

 

 

ORARIO DI LAVORO

Il C.F.L. può prevedere un rapporto di lavoro sia a tempo pieno sia ad orario ridotto, inoltre il contratto può essere trasformato in qualsiasi momento da full-time a part-time, a condizione che la trasformazione venga comunicata alla Commissione Bilaterale e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

 

 

ORARIO STRAORDINARIO

Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore assunto con C.F.L. prestazioni lavorative straordinarie ma il lavoratore non è obbligato ad eseguirle; è da tenere presente che il Ministero del Lavoro ha sottolineato che il sistematico ricorso al lavoro straordinario può vanificare l’aspetto formativo e quindi rendere nulli i benefici contributivi.

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE

Il trattamento retributivo riconosciuto ai lavoratori assunti con C.F.L. corrisponde ai minimi tabellari e ai valori dell’indennità di contingenza stabiliti per categoria e inquadramento.

Durante il rapporto di formazione e lavoro i lavoratori possono utilizzare i servizi aziendali (mense, trasporto,…) e hanno diritto al riconoscimento delle maggiorazioni retributive previste dai CCNL per specifiche caratteristiche della prestazione lavorativa (lavoro a turni, notturno, festivo,…).

 

 

DIRITTI PREVIDENZIALI DEL LAVORATORE

Va sottolineato innanzitutto che i contributi a carico dell’impresa variano a seconda del tipo di attività svolta (artigianale, industriale, commerciale), mentre quelli a carico del lavoratore sono uguali a quelli degli altri dipendenti.

 

Ø      Contributi pensionistici: il periodo lavorativo con C.F.L. è valido ai fini del raggiungimento dei requisiti per pensioni di invalidità, vecchiaia, anzianità, superstiti.

 

Ø      Indennità di maternità: alla lavoratrice spetta sia quella obbligatoria sia quella facoltativa; i periodi di astensione per maternità sospendono l’efficacia temporale del contratto, che riprende al rientro della lavoratrice al posto di lavoro.

 

Ø      Cassa Integrazione Guadagni: il lavoratore ha diritto al trattamento di integrazione salariale ordinaria ma non a quella straordinaria.

 

Ø      Indennità di mobilità: il lavoratore non ha diritto a questa indennità, in quanto il C.F.L. è assimilato ad un contratto a termine.

 

Ø      Disoccupazione: il lavoratore ha diritto alla disoccupazione ordinaria se ha due anni di anzianità assicurativa ed un anno di contribuzione ai fini della disoccupazione; in mancanza di tale anno di contribuzione spetta l’indennità con requisiti ridotti, se si vantano almeno 78 giornate lavorative.

 

Ø      Infortunio e malattia professionale: tutti i lavoratori che appartengono alle categorie per le quali è previsto l’obbligo di tale assicurazione sono tutelati; l’indennità corrisposta per evento avvenuto durante il rapporto di lavoro può essere corrisposta anche dopo la conclusione dello stesso.

 

Ø      Indennità di malattia: tale indennità è corrisposta per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti l’evento morboso, con un limite massimo di 80 giorni; se il lavoratore nei 12 mesi precedenti la malattia non può far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni l’indennità è concessa per un massimo di 30 giorni. Il datore di lavoro corrisponde l’indennità per un numero di giornate equivalenti a quelle effettuate alle proprie dipendenze, le giornate eccedenti, maturate in altri rapporti di lavoro, sono erogate direttamente dall’INPS.

 

 

 

CONSEGNA DELL’ATTESTATO E CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI

Alla scadenza del contratto il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta e trasmette alla sezione circoscrizionale per l’impiego la certificazione dei risultati da questo conseguiti.

 

 

CONVERSIONE DEL C.F.L. IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Il C.F.L. può essere convertito nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato; in questo caso il datore di lavoro mantiene il diritto agli sgravi contributivi per l’intera durata del contratto originariamente prevista.

 

 

LICENZIAMENTO ANTICIPATO

Il lavoratore assunto con C.F.L. può essere licenziato prima della scadenza del contratto, ma solo per giusta causa; se però il giudice constata la mancanza della giusta causa il licenziamento è illegittimo e il datore di lavoro deve risarcire il lavoratore, corrispondendogli la retribuzione relativa a tutti i mesi mancanti all’originaria scadenza del contratto.

 

 

INADEMPIENZE DEL DATORE DI LAVORO E RELATIVE SANZIONI

Se il datore di lavoro non rispetta gli obblighi relativi alla formazione del lavoratore assunto con C.F.L., che devono risultare dal contratto, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione. Inoltre l’Ispettorato del Lavoro dispone la revoca dei benefici contributivi a partire dalla data di stipulazione del contratto.


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