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CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta la modalità di regolazione del rapporto di lavoro che il nostro ordinamento giuridico considera "tipica". L'assunzione attraverso il contratto a tempo indeterminato è stata finora l'aspirazione di tutti coloro che erano in cerca di lavoro. La stabilità del rapporto di lavoro rappresentava infatti per molte persone, i giovani in particolare, la condizione fondamentale per cominciare a programmare ed organizzare la propria vita sociale ed affettiva. La situazione attuale del mercato di lavoro ha posto esigenze di flessibilità, e situazioni di precarietà che rendono tale impostazione inattuale ed inadeguata ad un corretto inserimento sul mercato del lavoro. Diviene sempre più importante progettare una carriera lavorativa fatta di episodi differenti e parziali, di collaborazioni a diverso titolo e di disponibilità a mettere in gioco una certa precarietà. Con il decreto del Ministero del lavoro 12 aprile 2000 sono stati riconosciuti incentivi, sotto forma di agevolazioni contributive, in favore delle imprese private e degli enti pubblici, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e contratti part-time stipulati a tempo indeterminato utilizzati per un aumento dell'organico aziendale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2000; tale beneficio è riconosciuto anche per i contratti stipulati in un tempo successivo sino al 31 dicembre 2000, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Si riconosce la riduzione dell'aliquota contributiva da 7 a 13 punti, a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici per l'assicurazione generale obbligatoria d'invalidità, vecchiaia e per i superstiti; ma l'agevolazione spetta solo se i contratti sono stipulati con soggetti senza occupazione, per incrementare gli organici esistenti. La riduzione delle aliquote varia a seconda delle fasce orarie; i datori di lavoro interessati dovranno presentare alla sede provinciale Inps una domanda con l'indicazione del numero dei contratti che si intendono stipulare e con le informazioni utili ai fini dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità che l'Istituto adotterà in caso di insufficienza di risorse. L'Inps ammette ai benefici tenendo conto di: - data di presentazione o invio della domanda; - contratti stipulati in favore di soggetti di età inferiore a 25 anni; - contratti stipulati in favore di donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili conviventi. L'Inps accoglierà le domande entro 20 giorni ed entro 15 giorni dall'ammissione il datore di lavoro interessato è tenuto a presentare alla sede provinciale dell'Istituto i contratti di lavoro stipulati. L'Inps verifica la sussistenza dei requisiti richiesti. L'elenco dei datori di lavoro ammessi ai benefici è trasmesso alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - competente per territorio. Per l'attuazione delle misure sono complessivamente destinate risorse finanziarie fino a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Le risorse sono ripartite per l'anno 2000 a livello provinciale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base del tasso medio di disoccupazione rilevato con decreto ministeriale dell'anno precedente. Per gli anni successivi sono assegnate sulla base del numero dei contratti effettivamente attivati. Le somme anticipate sono rimborsate all'INPS dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. INFORMAZIONI AI DATORI DI LAVORO Legge 407/90 art. 8 comma 9
Legge 223/91 - Legge 236/93 lavoratori in mobilità
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