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Il
lavoro part time La
legge 863/84 definisce il part- time come l'attività lavorativa svolta ad
orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi di lavoro o quella eseguibile in periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese o dell'anno.
Viene
prevista la possibilità di introdurre, attraverso le cosiddette
"clausole elastiche" una diversa collocazione temporale delle ore.
In altre parole è possibile variare la distribuzione dell'orario (orario di
inizio e di fine, giorni della settimana, ecc.) purchè ci sia un patto
scritto tra datore di lavoro e lavoratore. E
qui sta la novità principale, che presenta però una complessità di
gestione, perché la legge fissa in modo rigido troppi vincoli. Negli
articoli 5-6 sono precisate e definite una serie di norme a tutela del
lavoratore (passaggio da part-time a tempo pieno, diritto di accesso al
part-time, ecc.) e di agevolazioni tese ad incentivare l'utilizzo del
part-time. FIRMA
DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Un
contratto a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ed il
datore di lavoro è tenuto inviarne una copia alla Direzione Provinciale del
lavoro, entro 30 giorni dalla firma.
Nel
contratto deve essere indicata precisamente la durata della prestazione
lavorativa e la sua collocazione temporale (giorno, settimana, mese, anno).
In
mancanza della forma scritta o di testimoni che la confermino, il contratto
a tempo parziale si intende a tempo pieno dalla data della sua stipulazione.
Se
invece il contratto non fissa la durata e la collocazione temporale della
prestazione lavorativa, il contratto non è dichiarato nullo; se l'omissione
riguarda la durata, il rapporto di lavoro si intende a tempo pieno; se
l'omissione riguarda la collocazione temporale, questa sarà determinata in
base agli eventuali contratti collettivi o, in loro mancanza, dal giudice.
E'
ammessa la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo pieno in uno a
tempo parziale. In questo caso è necessario l'accordo tra le parti, l'atto
scritto ed il lavoratore deve essere assistito nella firma da un componente
delle r.s.u. a sua scelta. In mancanza di r.s.u. nell'unità produttiva, la
firma del contratto a tempo parziale è convalidata dalla Direzione
Provinciale del Lavoro. Le
vertenze relative al contratto a tempo parziale possono essere risolte senza
ricorrere al giudice, mediante le procedure di conciliazione e arbitrato
previste dai contratti collettivi.
LAVORO
SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO
Il
datore di lavoro può richiede lavoro supplementare
e può farlo effettuare solo con il consenso del lavoratore. L'eventuale
rifiuto non costituisce infrazione disciplinare.
I
contratti collettivi fissano le causali, che consentono la richiesta di
lavoro supplementare ed il numero massimo di ore supplementari effettuabili
in un anno e in una giornata. In questo caso i contratti territoriali e
aziendali devono comunque rispettare il limite stabilito dal CCNL.
In
attesa della stipula delle clausole contrattuali, il ricorso al lavoro
supplementare è consentito nella misura massima del 10% della durata
settimanale dell'orario a tempo parziale, calcolata su periodi non superiori
al mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
Le
ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie. E' facoltà
dei contratti collettivi applicare una maggiorazione per il lavoro
supplementare e fissare convenzionalmente l'incidenza del salario indiretto
e differito. A
penalizzazione dell'azienda che fa effettuare ore supplementari in misura
eccedente la normativa precedente, queste ore sono retribuite con una
maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria dovuta. I contratti
collettivi possono aumentare questa percentuale e stabilire criteri per il
consolidamento nel proprio orario di lavoro delle ore supplementari svolte
in via non occasionale. Nei
contratti a tempo parziale è ammesso anche il lavoro straordinario.
Per i lavoratori a tempo parziale valgono le norme generali e contrattuali
vigenti per i lavoratori a tempo pieno. Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi, i limiti sono riproporzionati all'orario a tempo
parziale. COLLOCAZIONE
TEMPORALE DELL'ORARIO DI LAVORO
Questo
è il punto più complesso del nuovo D.Lgs. Regola la possibilità da parte
del datore di lavoro di variare la collocazione temporale (orario d'inizio e
fine, giorni della settimana o del mese, ecc.), senza modificare la quantità
delle ore fissate dal contratto di lavoro a tempo parziale.
La
disponibilità del lavoratore a queste modifiche deve avvenire per patto
scritto, che può essere contenuto anche nella stipula iniziale del
contratto a tempo parziale. Il
patto deve contenere la data di stipulazione e la possibilità di una sua
denuncia da parte del lavoratore. Tale denuncia deve essere fatta in forma
scritta, quando siano trascorsi almeno 5 mesi dalla sua stipula e deve
essere fatta con un preavviso di almeno un mese.
La
denuncia deve essere motivata da:
·
Esigenze
di carattere personale; ·
Esigenze
di tutela della salute, certificata dal competente SSN;
·
Necessità
di attendere ad altro lavoro dipendente o autonomo.
I
contratti collettivi possono estendere tale casistica, allargandola per
esempio ai casi di esigenze di studio e di formazione ed a ulteriori
motivazioni da individuare. Il
rifiuto a stipulare il patto non costituisce motivo di licenziamento.
A
seguito della denuncia del patto l'azienda non può più variare la
collocazione temporale dell'orario concordato. E' ammessa una successiva
nuova stipula del patto. Qualora
il patto sia operante, il datore di lavoro può effettuare la variazione
della collocazione oraria, dando un preavviso al lavoratore di almeno 10
giorni. In questo caso i contratti collettivi devono prevedere una
maggiorazione retributiva delle ore sottoposte a variazione, rispetto
all'orario concordato. L'effettuazione
di ore supplementari, straordinarie o di diversa collocazione temporale sono
ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro sia a tempo
indeterminato e, nel caso di contratto
a termine, quanto l'assunzione è effettuata per sostituire lavoratori assenti, semprechè nel contratto sia
indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua
sostituzione. I contratti collettivi possono concedere la possibilità di
lavoro supplementare e straordinario anche ad altre causali di contratti a
termine. ASPETTI
RETRIBUTIVI
Incentivi
al tempo parziale Il
legislatore ha ottenuto opportuno sottolineare per i primi due anni alcune
priorità: i casi in cui il contratto a part-time preveda assunzioni a tempo
indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico aziendale o la
trasformazione di contratti da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di
processi di gestione degli esuberi di personale. Sarà
successivamente, per decreto, stabilita una maggiore misura della riduzione
delle aliquote contributive previste nei casi di: 1.
Incrementi degli organici esistenti collaboratori inoccupati di età
compresa tra i 18 e i 25 anni residenti nelle aree individuate con obiettivo
1 dell'Unione Europea; 2.
Trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per
dipendenti ai quali manchino 3 anni per il pensionamento, a patto, che
l'impresa assuma, con un contratto part-time e per un tempo lavorativo non
inferiore a quello ridotto di pensionandi, giovani inoccupati o disoccupati
di età inferiore a 32 anni; 3.
Assunzione a tempo parziale di lavoratrici, precedentemente occupate,
che rientrino nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività; Contratti
a part-time attivati per l'impiego di lavoratori nei settori della
salvaguardia dell'ambiente, territorio, recupero spazi urbani e culturali PRINCIPIO
DI NON DISCRIMINAZIONE I
lavoratori a tempo parziale non devono ricevere un trattamento meno
favorevole di quelli a tempo pieno, inquadrati nello stesso livello e per la
stessa mansione. Tale principio comporta che:
·
il
lavoratore a tempo parziale riceve lo stesso trattamento di quello a tempo
pieno per: ·
retribuzione
oraria, durata del periodo di prova, ferie,
·
maternità
obbligatoria e facoltativa, conservazione del posto di lavoro in caso di
malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale,
·
applicazione
delle norme di tutela della salute e della sicurezza,
·
accesso
a iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro,
·
accesso
ai servizi sociali aziendali,
·
criteri
di calcolo del salario indiretto e differito,
·
diritti
sindacali (es. assemblea, permessi sindacali, ecc.).
I
contratti collettivi possono modulare in modo diverso il periodo di prova e
quello di comporto in caso di malattia solo nel caso di contratti a tempo
parziale di tipo verticale. ·
Il
trattamento del lavoratore a tempo parziale è erogato in proporzione
all'orario di lavoro ridotto, in particolare per quanto riguarda il calcolo
della retribuzione globale e delle singole componenti, la retribuzione delle
ferie, i trattamenti economici di malattia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale e maternità. Resta
valida la possibilità che i contratti individuali e collettivi possano
fissare la corresponsione di alcuni emolumenti in misura più che
proporzionale. TUTELA
ED INCENTIVAZIONE DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE
·
Il
rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio contratto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale o viceversa non costituisce causa di
licenziamento. ·
Nel
caso in cui l'azienda debba procedere all'assunzione
di lavoratori a tempo pieno, il datore di lavoro deve dare la precedenza
al ritorno a tempo pieno dei lavoratori a tempo parziale, a condizione
che questi operino in un'unità produttiva sita entro 100 km da quella dove
avviene l'assunzione e siano adibiti alla stessa mansione o a mansione
equivalente. A
parità di condizioni, deve essere data priorità: ·
ai
lavoratori che in precedenza hanno trasformato il rapporto di lavoro da
tempo pieno a quello parziale;
·
al
lavoratore con maggiori carichi familiari;
·
al
lavoratore con maggiore anzianità di servizio.
In
caso di violazione del diritto di precedenza, il lavoratore, che non è
stato passato a tempo pieno, ha diritto alla differenza tra il salario
percepito e quello a tempo pieno. ·
In
caso di assunzione di personale a
tempo parziale, il datore di lavoro deve dare adeguata informazione
scritta al personale a tempo pieno e prendere in considerazione le eventuali
domande di passaggio a tempo parziale. Su richiesta dei lavoratori
interessati, il datore di lavoro deve motivare l'eventuale rifiuto. I
contratti collettivi possono regolamentare questo clausola.
·
Un
apposito Decreto Ministeriale, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del D.Lgs., deve fissare gli sconti
contributivi da riconoscere alle aziende, che assumono personale a tempo
parziale e a tempo indeterminato, solo nel caso in cui aumenti il proprio
organico rispetto a quello dei 12 mesi precedenti.
DISCIPLINA
PREVIDENZIALE
Nei
contratti a tempo parziale, per quanto riguarda le principali norme
previdenziali (minimale orario contributivo, assegni per il nucleo
familiare, retribuzione per infortuni e calcolo della pensione in caso di
passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa) nulla è mutato ed il
Decreto Legislativo conferma le leggi in vigore.
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