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Lavoro Stagionale

Il lavoro stagionale è, solitamente, un lavoro a tempo determinato che si può svolgere in certi periodi dell'anno.
L'iscrizione alla Sezione Circoscrizionale è la tappa obbligatoria, e iniziale, per essere regolarmente assunti in qualsiasi lavoro stagionale.
Anche possedere un buon indirizzario di enti, oppure di aziende private, di industrie e cooperative, per eventuali contatti e assunzioni, agevola nella ricerca di un lavoro a breve termine.
E' buona regola ricordare che, generalmente, per i lavori stagionali le domande vanno fatte sempre per tempo.

 

 

 LAVORO STAGIONALE

 

 

Il lavoro stagionale comprende vari settori:

 

Agricoltura

 

Per poter accedere a lavori in questo settore, è necessario iscriversi nelle liste

della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego e Collocamento in Agricoltura.

Chi si iscrive nelle liste agricole della Sezione Circoscrizionale, ha la possibilità di lavorare nei magazzini ortofrutticoli. Coloro che desiderano adoperarsi per la raccolta nei campi, occorre che si rivolgano direttamente ad Aziende Agricole o, meglio ancora, agli agricoltori stessi.

E' ovvio che, in base alla stagione, i vari tipi di coltivazioni si differenziano e, quindi, anche la raccolta assume delle varianti.

Il periodo primavera-estate prevede la raccolta di fragole, pesche, pere, mele e kiwi, mentre quando ci si avvicina all'autunno si raggiunge la stagione della vendemmia. Per quanto riguarda la vendemmia, le opportunità di lavoro sono di due tipi, ossia:

a) la raccolta direttamente nei campi, nei mesi di settembre e ottobre;

b) la lavorazione dell'uva nelle cantine sociali, nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

Rientrano nei lavori stagionali nel settore dell'Agricoltura, anche gli impieghi presso gli zuccherifici. In questo caso, però, è opportuno informarsi e rivolgersi direttamente alle aziende saccarifere.

 

 

 

Guide, Accompagnatori e Interpreti turistici

 

E' durante i periodi cosiddetti di "alta stagione" che c'è una maggiore affluenza turistica. Quindi, è in momenti dell'anno come questi, e cioè durante le vacanze o durante lo svolgimento di importanti eventi culturali (come, ad esempio, mostre, fiere, convegni, etc.), che guide, accompagnatori e interpreti turistici vengo maggiormente richiesti.

Guide, Accompagnatori e Interpreti turistici sono, in realtà, liberi professionisti, quindi non tutti possono improvvisarsi come tali, poiché non è permesso dalla legge.

Per potere possedere il cosiddetto patentino che consentirebbe di lavorare nel campo del turismo e dell'interpretariato, è assolutamente necessario partecipare ai concorsi banditi ogni anno dalla Provincia di Ravenna con scadenza il 31 Luglio. Copia del bando provinciale viene affisso all'Albo Pretorio dei Comuni della Provincia nel periodo marzo-luglio.

Chiunque volesse sostenere le prove d'idoneità ai fini del rilascio della licenza all'esercizio delle professioni in questione, deve presentare domanda scritta al Presidente della Provincia entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno ( e, comunque, sempre dopo la pubblicazione del bando per l'esame).

E' d'obbligo, anzitutto, possedere il diploma di scuola media superiore, con la conoscenza di almeno una lingua straniera.

Nella domanda il candidato deve :

·       nome e cognome;

·       luogo e data di nascita;

·       possesso della cittadinanza italiana (o di altro stato della CEE);

·       godimento dei diritti civili e politici;

·       possesso dell'idoneità fisica.

·       la professione per la quale intende sostenere l'esame d'idoneità e in quali località esercitarla

L'esame per Interprete turistico consiste in una prova scritta per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato, ed in una prova orale sulle seguenti materie:

·       cultura storico - artistica;

·       cultura scientifica, economica e materiale;

·       compiti e norme di esercizio dell'attività professionale e nozioni generali di legislazione turistica.

L'esame per Guida e per Accompagnatore turistico consiste nella sola prova orale, le cui materie sono state appena descritte nel riquadro sopra esposto.

 

Una volta conseguito l'attestato di idoneità occorre fare domanda all'Ufficio Commercio e Licenze del Comune di residenza, per ottenere la licenza e il relativo tesserino di riconoscimento.

La licenza è rilasciata dal Comune di residenza.

 

 

Animazione nei Centri Ricreativi Estivi (C.R.E.) e nelle Colonie estive

 

Chi trova un impiego estivo pressi i C.R.E. avrà l'opportunità di svolgere attività di

educatore, animatore e inserviente.

Generalmente si lavora assieme a bambini delle scuole materne, elementari oppure medie inferiori.

Questo settore occupazionale è, al momento, in gran parte gestito da cooperative sociali o da associazioni laiche e religiose.

In tal caso occorre munirsi del proprio "curriculum vitae" e rivolgersi direttamente alle cooperative oppure alle associazioni, per potere ottenere un colloquio e, eventualmente, una breve occupazione.

Ad ogni modo, è sempre buona regola possedere un indirizzario da consultare per le proprie scelte; in tal caso, chi ritiene di essere sprovvisto di indirizzi utili, non dimentichi di frequentare periodicamente il Centro Informagiovani per tenersi aggiornato.

 

 

Lavoro stagionale al mare

 

Sotto questo settore rientra il lavoro stagionale presso alberghi, bar, ristoranti, gelaterie, stabilimenti balneari e campeggi.

Per potere ottenere un lavoro estivo in qualità di commesso/a, cameriere/a, cuoco/a, barista, pizzaiolo/a, etc. nelle località marittime (nel periodo che va da maggio/giugno a settembre) è sempre meglio rivolgersi direttamente agli albergatori oppure a ristoratori o informarsi presso:

·       Ufficio di Collocamento locale;

·       Associazioni di Categoria;

·       Centri Informagiovani.

 

 

 

Animazione nei villaggi turistici

 

Le opportunità di trovare lavoro nel settore turistico sono diverse.

La domanda per lavorare in questo settore va fatta direttamente agli operatori turistici inviando un "curriculum vitae" e una foto formato tessera.

Generalmente le professioni richieste sono quelle di:

·       animatori nei villaggi;

·       istruttori di vela;

·       istruttori di sub;

·       istruttori di windsurf;

·       istruttori di tennis;

·       barman;

·       cuochi;

·       pasticcieri;

·       musicisti;

·       attori;

·       ballerini;

·       baby sitters;

·       infermieri.

E' quindi necessario essere conoscitori di sport e mestieri, oltre che sapere parlare almeno una lingua straniera

 

 

 

Distribuzione degli elenchi telefonici

 

Per coloro, che hanno intenzione di distribuire gli elenchi telefonici, è sufficiente che telefonino al 187, lasciando nome, cognome ed indirizzo.

Oppure ci si può rivolgere direttamente alle aziende che hanno in appalto tale servizio.

 

 

Ricerche di mercato

 

In Italia esistono più Associazioni che si occupano di ricerche di mercato e sondaggio di opinione. Queste società coinvolgono anche collaboratori esterni, che ricoprono, soprattutto, il ruolo di intervistatori. In genere, per potere fare ricerche di mercato viene richiesto un livello culturale medio alto, quindi si dà sempre la precedenza a studenti universitari o a laureati. Naturalmente, l'azienda stessa organizza addestramento di base per spiegare le finalità della ricerca e le modalità dell'intervista. Per potere accedere a questo lavoro. occorre inviare il proprio curriculum alle seguenti agenzie:

·       ADHOC

·       AISM

·       ASM

·       ASSIRM

 

 

Assistenza fiscale

 

Durante il periodo della dichiarazione dei redditi è possibile trovare un'occupazione temporanea presso le:

·       Associazioni di categoria

·       I Sindacati

·       C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale)

Presso queste associazioni si esegue ogni forma di assistenza fiscale; quindi è necessario essere esperti in materie contabili e in informatica per potere ottenere un'occupazione in questo settore lavorativo.

 

 

Fiere

Per trovare lavoro in questo settore è utile scrivere o presentarsi personalmente presso le cooperative o associazioni che raccolgono nominativi di persone da impegnare in occasione di fiere, allestite in diverse città della regione. E' meglio comunque spedire sempre un curriculum vitae contenente i seguenti dati:

·       Dati anagrafici.

·       Conoscenze linguistiche.

·       Conoscenze informatiche.

·       Titolo di studio.

·       Caratteristiche personali (taglia degli abiti, delle scarpe, altezza, colore dei capelli e degli occhi).

·       Foto formato tessera.

·       Foto della figura intera.

 

 

 

Come entrare in Italia per lavoro stagionale?

 

Un lavoratore straniero può entrare in Italia con un visto d’ingresso per lavoro stagionale ottenuto tramite richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro, presentata da un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia o dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati. È previsto infatti che le commissioni regionali per l’impiego possano stipulare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni per favorire l’accesso di lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionali individuati.

Il lavoratore potrebbe anche essere selezionato previa iscrizione ad apposite liste a cui attinge l’Ufficio Periferico del Ministero del lavoro qualora il datore di lavoro faccia richiesta di assumere un lavoratore straniero ancora residente all'estero di cui però non abbia conoscenza diretta.

 

 

Tempi necessari per il rilascio dell'autorizzazione e di validità

L’ufficio periferico del Ministero del Lavoro competente per territorio a cui si presentata la domanda di autorizzazione al lavoro, dopo aver eseguito le verifiche del caso, rilascia l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza (diritto che si acquisisce rispetto agli altri cittadini del proprio paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia in precedenza, qualora si sia rientrati nel paese d'origine allo scadere del precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta del datore di lavoro.

L’autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di 20 giorni e massima di 6 mesi, o di 9 nei settori che richiedono tale estensione (turismo), corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.



Possibilità di conversione del permesso

I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote stabilite nei decreti annuali sui flussi, possono richiedere alla Questura, il rilascio del permesso di soggiorno corrispondente. Se sussistono i requisiti e le condizioni previste il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

 

 

 

 

 

Il contratto del lavoro

 

Una volta concluso il contratto tra il datore di lavoro e il lavoratore, si instaura un rapporto dal quale scaturiscono diritti e doveri reciproci.

I doveri del lavoratore sono.

-        prestare la propria attività, sia fisica sia intellettuale, con la diligenza richiesta dalla natura del lavoro;

-        osservare le direttive e le disposizioni dei superiori;

-        non svolgere attività di concorrenza;

 

I diritti del lavoratore sono di carattere patrimoniale, personale e sociale.

 

Diritti di carattere patrimoniale:

-        diritto alla retribuzione;

-        diritto al trattamento di fine rapporto;

-        Indennità e premi di produzione;

 

Diritti di carattere personale:

-        diritto all’integrità fisica e alla salute;

-        il riposo settimanale coincidente con la domenica e il periodo di ferie annuale;

-        diritto di essere adibito alle mansioni per le quali è assunto,

-        la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio, o per lo svolgimento del servizio militare e, per la donna, l’assenza per gravidanza;

-        la libertà di espressione;

 

Diritti di carattere sindacale:

-        diritto di sciopero;

-        diritto alla libertà di organizzazione e di attività sindacale.

 

I doveri del datore di lavoro.

 

I doveri del datore di lavoro sono:

-        pagare la retribuzione;

-        mantenere il posto di lavoro nei casi stabiliti dalla legge;

-        mantenere un ambiente di lavoro idoneo alla salute del lavoratore;

-        rispettare la libertà, la dignità e la riservatezza del lavoratore.

 

I diritti del lavoratore.

 

I diritti del lavoratore sono:

-        il controllo dell’attività lavorativa del lavoratore;

-        il potere di disporre lo svolgimento dell’attività lavorativa e di pretendere l’esatto adempimento.

-         

 

La tutela delle donne e dei minori

 

Il lavoro femminile

 

Il lavoro femminile è oggi tutelato da varie leggi .

L’art. 37 stabilisce il principio di parità tra lavoratori e lavoratrici e introduce il principio della tutela della lavoratrice madre.

Nel 1963 fu introdotta la prima legge sul tema parità umo-donna.

Questa legge stabiliva che:

-        il datore di lavoro non può rifiutarsi di assumere una donna adducendo come motivo la sua situazione di coniugata o il suo stato di gravidanza;

-        il datore di lavoro non può licenziare una donna per gravidanza o matrimonio;

-        alla donna compete la stessa retribuzione dell’uomo a parità di attività lavorativa

-        il divieto del lavoro notturno per le donne in gravidanza e per quelle i cui figli non abbiano compiuto un anno.

 

In seguito a una direttiva Cee sulla parità, è stata emanata la legge 903/1977 che vieta qualsiasi discriminazione riguardo al sesso, pertanto la donna può accedere al lavoro in qualunque settore e a qualsiasi livello gerarchico.

Una particolare tutela spetta comunque alla lavoratrice madre. Infatti l’art. 2110 c.c. afferma che durante il periodo della gravidanza e puerperio, la donna ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla retribuzione e, inoltre, ha diritto a un periodo di astensione facoltativa di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino per motivi inerenti alla maternità, e anche a congedi straordinari per malattia del bambino, entro i primi tre anni di vita.

Per il principio stabilito dalla legge 903/1977 anche il padre, in alternativa alla madre, ha il diritto all’astensione facoltativa.

 

Un’altra legge importante è la legge 125/1991, la quale vuole favorire l’occupazione femminile e tende a rimuovere gli ostacoli che ancora esistono alla piena attuazione della parità uomo-donna.

L’ultima legge emanata a favore delle donne lavoratrici è la legge 21571992 che promuove l’occupazione femminile prevedendo finanziamenti a favore dell’imprenditoria femminile.

 

 

L’assistenza e la previdenza sociale

La distinzione tra assistenza e previdenza sociale può essere così chiarita:

-        l’assistenza cerca di sopperire  a necessità attuali della persona che si trovi in uno stato di bisogno;

-        la previdenza è volta a sopperire alle necessità future della persona derivanti da vecchiaia, infortunio inabilità al lavoro e così via.

 

L’assistenza si realizza attraverso l’erogazione di beni e servizi, forniti dallo Stato o da altri enti pubblici, a soggetti che si trovino in particolare stato di bisogno. Tali erogazioni sono numerose e di diversa natura.

Ad esempio:

-        l’erogazione di pensioni sociali a chi ha superato i 65 anni e non dispone di redditi superiori al minimo stabilito dalla legge;

-        l’assistenza domiciliare agli anziani;

-        l’assistenza ai minori;

-        Il presalario corrisposto agli studenti universitari che si trovino in condizioni economiche favorevoli.

 

La previdenza si realizza attraverso il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie gestite soprattutto dall’INPS (istituto nazionale della previdenza sociale) istituito nel 1933, e dall’INAIL (Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro) istituito nello stesso anno.

 

L’INPS gestisce soprattutto l’assicurazione obbligatoria contro la vecchia e l’invalidità. Esso pertanto, eroga:

-        la pensione di vecchiaia ai lavoratori che hanno raggiunto l’età anagrafica o gli anni di servizi massimi previsti dalla legge;

-        la pensione di anzianità ai lavoratori, che pur nei limiti posti dalla legge, non hanno ancora raggiunto la massima anzianità di servizio;

-        la pensione per in superstiti, detta anche di reversibilità, in favore del coniuge o dei figli minori del lavoratore deceduto;

-        la pensione di inabilità a favore delle persone che si trovino nella impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di una infermità fisica o mentale;

-        l’assegno per invalidità derivante da causa diversa dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale, a favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge.

 

L’INAIL gestisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le altre malattie professionali. Si tratta di un’assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori occupati nell’industria. In particolare l’Istituto eroga le seguenti prestazioni:

 

-        in caso di morte del lavoratore corrisponde una rendita ai familiari che ne hanno diritto;

-        in caso di inabilità temporanea assoluta corrisponde al lavoro un’indennità giornaliera per tutta la durata dell’inabilità e un rimborso per le spese mediche sostenute;

-        in caso di invalidità superiore al 10% corrisponde al lavoratore una rendita proporzionale all’invalidità contratta.

 

L’INAIL inoltre, gestisce l’assicurazione contro le malattie professionali, obbligatoria solo per i lavori indicati dalla legge come, ad esempio, il lavoro in miniera.

 

 

 Infortuni sul lavoro

 

Nel 1997, secondo l archivio dell’INAIL, sono stati 29.191 i cittadini nati all estero colpiti da infortuni sul lavoro con una inabilità temporanea di almeno tre giorni, con una maggiore concentrazione nelle industrie metallifere, meccaniche e di trasformazione. La gravità media dei casi riguardanti questi lavoratori è inferiore a quella riscontrata tra gli italiani, probabilmente perché i lavoratori dichiarati rappresentano solo una élite e anche perché molti di loro, specialmente nelle piccole realtà aziendali, sono soggetti a pressione affinché non denunciano gli infortuni.

 

 


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