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Contratto di
lavoro interinale
In molti paesi
esistono da tempo le Agenzia di lavoro interinale che funzionano in pratica
come veri e propri uffici di collocamento. Il vantaggio più immediato del
lavoro interinale, "travail interinaire" o "temporary
work" come viene chiamato in altre lingue, lo si ha nel momento in cui
la persona in cerca di lavoro può non impegnarsi direttamente nella
ricerca. Ciò significa sfruttare al meglio il proprio tempo, chi studia o
chi ha un lavoro e intende trovarne un altro, ha la possibilità di
incaricare l'agenzia, la quale, sulla base delle richieste delle imprese,
"affitta" il lavoratore per il periodo richiesto.
Il lavoro interinale è la grossa novità del "Pacchetto Treu
sull'occupazione" che è giunto al traguardo con la legge n. 196/97.
L'istituto è dunque entrato nel nostro ordinamento giuridico, la
limitazione di fondo sta però nell'ordinamento giuridico italiano che
risulta essere particolarmente rigido nella disciplina del mercato del
lavoro, basti pensare alla legge sul collocamento della manodopera (29/4/94
n.264) la quale afferma che il collocamento è una funzione pubblica, può
essere esercitato unicamente dallo stato, vietando inoltre qualsiasi forma
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Negli ultimi anni però, il
mondo del lavoro ha mostrato interesse per tutte le forme di flessibilità e
in particolare per il lavoro interinale. Si sono susseguiti diversi disegni
di legge, il più recente dei quali recava la firma del Ministro Treu. Nel
mese di settembre 1996 è stato raggiunto l'accordo, tra governo e
sindacati, che ha consentito lo sblocco dell'approvazione del disegno di
legge.
Ideale soprattutto per chi è in cerca di un'attività non continuativa,
questo tipo di lavoro potrebbe presentare notevoli vantaggi, nonché creare
i presupposti per l'avvio di forme private di collocamento che in Italia, a
differenza di altri Paesi, non esistono ancora. Ciò che ancora manca sono
le norme regolamentari, quelle di raccordo con il resto della legislazione.
Soprattutto mancano delle norme che rendano compatibile l'istituto del
lavoro interinale con le rigidissime norme riguardanti il collocamento della
mano d'opera.
Il lavoro
interinale è una forma di intermediazione privata per il collocamento dei
lavoratori. I soggetti che costituiscono il rapporto di lavoro non sono due,
ma tre:
L'impresa
o agenzia fornitrice di lavoro temporaneo.
L'impresa
utilizzatrice.
Il
lavoratore che deve essere regolarmente assunto e pagato dall'impresa
fornitrice per poi essere avviato al lavoro presso l'impresa utilizzatrice.
In pratica
l'impresa fornitrice, iscritta ad un apposito Albo, assume il lavoratore con
un apposito contratto detto di fornitura e lo mette a disposizione di
un'impresa che ne utilizzi le prestazioni lavorative
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CHI PUO' FARE LAVORO
INTERINALE ?
Possono prestare la propria attivita' lavorativa come lavoratori
interinali, tutti i lavoratori senza distinzione anche se inseriti
nelle liste di mobilita' compreso i dirigenti.
CASI
IN CUI E' POSSIBILE UTILIZZARE IL LAVORO INTERINALE :
·
In tutti i casi che verranno previsti dai Contratti collettivi
nazionali di lavoro;
·
Per temporanee utilizzazione di qualifiche non presenti in
Azienda (es: nel caso di un nuovo lavoro, di una commessa
eccezionale);
·
Per sostituzione di lavoratore assente.
QUANDO E' INVECE VIETATO
RICORRERVI ?
·
Sono escluse solo alcune qualifiche di basso contenuto
professionale, che dovranno essere individuate dalla contrattazione
collettiva; Fino a quando i contratti non saranno approvati, non vi
sono limiti, tuttavia vi e' il rischio di una impugnazione nel caso
in cui sia impiegato un lavoratore poi ritenuto dal C.C.N.L. di
basso profilo e quindi escluso.
·
Quelli da adibire a lavorazioni che richiedono sorveglianza
medica speciale.
·
Per sostituzione personale in sciopero (anche senza questo
divieto, si sarebbe arrivati alle medesime conclusioni con
l'articolo 28 dello statuto);
·
In caso unita' produttive interessate da licenziamenti
collettivi negli ultimi 12 mesi; il divieto riguarda le identiche
mansioni ed anche in tal caso vi e' una deroga per la sostituzione
di personale assente;
·
In caso di unita' interessate da sospensione dell'attivita'
lavorativa, o da parziale riduzione di orario con ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni;
·
Nel caso in cui l'azienda non abbia provveduto alla
valutazione del rischio (sulla base di cio' che viene previsto nel
D.L.vo 626/94). Il rapporto di lavoro interinale presuppone la
trilateralita' dei soggetti, cioe': Una azienda fornitrice, il
lavoratore/trice in affitto, un'azienda utilizzatrice. Ognuno
di questi soggetti ha, nel contesto legislativo, dei vincoli
precisi.
AZIENDE
FORNITRICI (AGENZIE DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO)
La legge prevede che possano operare come aziende fornitrici di
manodopera temporanea, solo quelle che avranno ottenuto
l'autorizzazione a farlo, comprovata dall'iscrizione ad un apposito
albo istituito presso il Ministero del Lavoro. Possono essere
imprese di ogni tipo senza distinzione, nonche' le pubbliche
amministrazioni. Sono comprese anche le organizzazioni di tendenza e
gli Enti che non perseguono fine di lucro.
Non
possono invece ricorrere al lavoro temporaneo
·
Le imprese che abbiano proceduto a licenziamenti o
sospensioni o riduzioni d'orario (CIG) vi e' un divieto valido per
12 mesi, decorrenti dal licenziamento collettivo;
·
Le imprese che non abbiano provveduto alla valutazione del
rischio;
·
Le imprese che abbiano superato le percentuali di lavoro
temporaneo specificate dal contratto collettivo nazionale (se
previste);
·
Le imprese che svolgono un lavoro pericoloso, per il quale
non e' consentito il ricorso al lavoro temporaneo e richiedono di
particolare sorveglianza medica speciale;
·
In caso di sciopero, per sostituzione del personale
scioperante.
Requisiti
richiesti alle imprese fornitrici, per ottenere l'autorizzazione a
operare
·
Possono essere societa', anche cooperative italiane o
dellUnione Europea che abbiano un capitale sociale versato di almeno
un miliardo di Lire e essere presenti con propri uffici in
almeno quattro regioni del territorio nazionale;
·
Devono essere societa' i cui responsabili non abbiano subito,
o abbiano pendenti, procedimenti di condanne penali.
·
Le societa' cooperative di produzione e lavoro, oltre ai
requisiti normalmente richiesti, devono essere composte da almeno 50
soci, di cui uno (considerato socio sovventore), deve essere un
fondo mutualistico finalizzato allo sviluppo ed alla promozione
della cooperazione previsto dalla legge 59/92. Devono avere lavoratori
dipendenti, in quanto solo questi ultimi possono essere offerti in
"leasing". Il numero di giornate lavorative prestate
dai dipendenti deve essere pari ad almeno 1/3 rispetto a quelle
effettuate dalla cooperativa nel suo complesso.
·
A garanzia dei crediti economici e contributivi dei
lavoratori, le societa' devono aver versato la somma di settecento milioni di Lire, come deposito cauzionale, per il primo
biennio (infatti l'autorizzazione ad operare e l'iscrizione all'albo
del Ministero, e' temporanea ed ha una validita' di due anni,
trascorsi i quali, il Ministero dovra' valutare se trasformarla a
tempo indeterminato).
CONTRATTO
TRA IMPRESA FORNITRICE E IMPRESA UTILIZZATRICE
Forma :
obbligatoriamente scritta. Copia del contratto di fornitura di
manodopera temporanea, va rimessa entro 10 giorni alla Direzione
Provinciale del Lavoro.
Contenuto:
il motivo della fornitura, il numero dei lavoratori interessati, il
luogo della prestazione, l'orario e la durata del lavoro, le
mansioni, il trattamento economico e normativo, le obbligazioni del
datore di lavoro interinale finalizzate al pagamento delle
retribuzioni e degli oneri previdenziali, nonche', la
responsabilita' in solido dell'azienda utilizzatrice in caso di
inadempienza degli obblighi contributivi e retributivi da parte
dell'azienda fornitrice.
SANZIONI
·
Continua a trovare applicazioni la legge 1369/60, cioe' il
divieto di intermediazione di manodopera, per chi si serve di
lavoratori temporanei reperiti in aziende non abilitate, quindi non
iscritte all'albo;
·
Chi esige o percepisce compensi da parte del lavoratore
temporaneo per avviarlo al lavoro e' punito con l'arresto, non
superiore ad 1 anno, o con una ammenda da lire 5 milioni a lire 12
milioni, in piu' verra' disposta la cancellazione dall'albo;
·
Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo il
termine, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20%
della retribuzione giornaliera fino al decimo giorno successivo. Se
la prestazione continua oltre a tale termine il lavoratore si
considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice
(art. 10, c.3)
·
Se manca la forma scritta, il contratto di fornitura a tempo
determinato si converte a tempo indeterminato nei confronti
dell'impresa utilizzatrice (cio'
non vale per le pubbliche amministrazioni) (art. 10 c.3)
IL
LAVORATORE INTERINALE
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L'
ASSUNZIONE DEL LAVORATORE INTERINALE PUO' ESSERE
A tempo determinato
L'assunzione da parte dell'impresa fornitrice avviene proprio in
vista della specifica destinazione all'impresa utilizzatrice e per
la durata da questa richiesta (eventualmente anche per rimpiazzare
un altro lavoratore temporaneo a sua volta impossibilitato a
lavorare per malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare);
A tempo indeterminato
In questo caso il lavoratore nel tempo in cui e' a disposizione
dell'impresa fornitrice senza prestare attivita' lavorativa o essere
impiegato in attivita' di formazione, riceve una speciale indennita'
di "disponibilita"
che verra' successivamente determinata ed aggiornata, da parte del
Ministro del Lavoro. Le misure di tale indennita' vengono pero',
naturalmente in via generale, demandate alla futura contrattazione
collettiva.
CONTRATTO
TRA IMPRESA FORNITRICE E LAVORATORE
INTERINALE
Forma
E' prescritta la forma scritta del primo contratto e dell'eventuale
proroga; copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore
entro cinque giorni dall'inizio dell'attivita'.
Contenuto
Motivi del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, indicazioni
impresa fornitrice e utilizzatrice, mansioni, prova, durata, luogo,
orario, data di inizio e termine, indicazioni relative alle misure
di sicurezza necessarie per ricoprire la mansione. Il periodo di
assegnazione inizialmente stabilito puo' essere prorogato, con il
consenso del lavoratore, tramite la redazione di altro contratto
scritto, nei casi e per la durata che dovranno essere previsti dalla
contrattazione collettiva.
DIRITTI DEL LAVORATORE
·
Diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore
a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello
dell'impresa utilizzatrice, (potrebbe sorgere qualche problema per
l'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2, cioe' nei casi di
"temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai
normali assetti produttivi aziendali"). I contratti collettivi
delle imprese utilizzatrici, dovranno prevedere modalita' e criteri
per la determinazione e la corresponsione delle erogazioni
economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di
obiettivi contrattati nell'impresa.
·
Viene ribadito anche il diritto di fruizione, in via
generale, dei servizi aziendali dell'Azienda utilizzatrice (ad
esempio la mensa aziendale).
·
Il lavoratore temporaneo, durante il suo utilizzo in
un'impresa, ha gli stessi diritti sindacali del lavoratore interno
di quell'impresa, e partecipa quindi anche alle assemblee sindacali
retribuite che si tengono presso l'impresa che li utilizza. Il
contratto collettivo delle imprese interinali, stabilira' anche i
termini del diritto di riunione dei lavoratori temporanei
nell'impresa fornitrice.
·
Prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di
assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di
prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
·
Essere informato dei rischi correlati alla mansione da
svolgere e di essere, dall'impresa utilizzatrice, debitamente
addestrato all'utilizzo delle attrezzature nel rispetto degli
articoli del decreto legislativo 626/94.
·
E' salvo il diritto per il lavoratore di accettare
l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, dopo la scadenza
del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ed e' nulla
qualsiasi pattuizione da parte dell'impresa fornitrice, anche in
forma indiretta;
·
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato da un'impresa di
fornitura di lavoro temporaneo, verra' garantita anche durante i
periodi in cui non viene impiegato in attivita' lavorative, un'indennita'
di disponibilita' che sara' determinata dalla contrattazione
collettiva, e comunque questa non potra' essere inferiore alla
misura prevista, ed aggiornata periodicamente, dal Ministero del
Lavoro. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per
l'attivita' svolta presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di
riferimento mensile, sia inferiore all'importo di disponibilita', e'
al medesimo corrisposta la differenza da parte dell'impresa
fornitrice.
DOVERI
DEL LAVORATORE
·
Poiche' egli e' inserito nell'organizzazione dell'impresa
utilizzatrice deve rispondere a questa sotto il profilo direttivo
(art.3,c.2); sotto il profilo disciplinare rimane sottoposto al
potere dell'impresa fornitrice alla quale comunque dovranno essere
forniti elementi utili alla valutazione, ovviamente nel caso in cui
si chieda che siano applicate sanzioni disciplinari (art.6). In caso
di licenziamento o di sospensione del rapporto del lavoro
temporaneo, l'impresa utilizzatrice potra' richiedere secondo il
particolare contratto stipulato l'invio temporaneo di altro
dipendente da parte dell'impresa fornitrice. Tutto e' rimesso
comunque alla autonomia delle parti, nel senso che la legge non si
preoccupa di questi rapporti interni alle due societa'.
·
Il lavoratore non e' calcolato (art.2,c.8) di fini del
computo dei dipendenti per l'applicazione delle Leggi sul
collocamento obbligatorio e ora per l'assunzione degli appartenenti
alle cosiddette "fasce deboli" (legge 223 del 1991 e 608
del 1996).
AZIENDE
UTILIZZATRICI
Obblighi per l'impresa
utilizzatrice :
·
Informare il lavoratore interinale rispetto i rischi
possibili della mansione da ricoprire, specialmente quando questa
rientra nel campo di quelle assoggettate a particolare sorveglianza
medica, osservando nei confronti del lavoratore anche tutti gli
obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti,
essendo in prima persona responsabile delle violazione a leggi e
contratti collettivi in merito alla sicurezza dell'ambiente di
lavoro.
·
Nel caso intenda adibire il lavoratore interinale a mansioni
superiori a quelle previste nel contratto di fornitura, l'azienda
utilizzatrice lo dovra' comunicare a quella fornitrice e al
lavoratore. In caso non lo facesse, risponderebbe in via esclusiva
per le differenze spettanti al lavoratore occupato in mansioni
superiori;
·
L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite
di garanzia previsto, dell'obbligo di retribuzione e di
contribuzione non adempiuti dall'azienda fornitrice;
·
Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte
dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice dovra' comunicare
alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione
ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70;
·
L'impresa utilizzatrice rispondera' nei confronti dei terzi
dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo
nell'esercizio delle sue mansioni.
·
L'impresa utilizzatrice dovra' comunicare alle rappresentanze
sindacali unitarie e/o in mancanza alle associazioni territoriali di
categorie delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative :
a) il numero e i motivi
del ricorso al lavoro temporaneo, prima che avvenga la stipula del
contratto; se vi sono motivate ragioni di urgenza alla stipula del
contratto, la comunicazione puo' essere successivamente data entro i
5 giorni successivi;
b) ogni dodici mesi,
anche per tramite delle associazioni dei datori di lavoro, dovra'
fornire il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la
qualifica dei lavoratori interessati.
PRESTAZIONE
DI LAVORO TEMPORANEO PER ISCRITTI ALLA LISTA DI MOBILITA'
L'aspetto del lavoro interinale collegato alla iscrizione delle
liste di mobilita', e' regolamentato dall'articolo 8 della Legge
196/97, vediamo cosa e' previsto per i lavoratori che presentano
questa particolare condizione:
·
Alle aziende fornitrici che assumano lavoratori iscritti alle
liste di mobilita' a tempo indeterminato, verrnno concessi sgravi
contributivi pari a quelli previsti per apprendisti per 18 mesi.
Verra' altresi' concesso a titolo di contributo il 50%
dell'ammontare delle mensilita' di indennita' di mobilita' non
fruite dal lavoratore, naturalmente questo contributo sara'
concesso, alla fine del periodo di fruibilita' da parte del
lavoratore.
·
Qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la
prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia
inferiore all'importo dell'indennita' di mobilita', ovvero per i
periodi in cui e' corrisposta l'indennita' di disponibilita', al
medesimo lavoratore corrisposta la differenza tra quanto percepito a
titolo di retribuzione o di indennita' di disponibilita', e l'indennita'
di mobilita'; Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice di
manodopera temporanea, mantiene il diritto all'iscrizione alle liste
di mobilita'.
·
Il lavoratore iscritto nelle liste di mobilita', non potra'
rifiutare l'offerta di assunzione presso un'impresa fornitrice di
manodopera temporanea, nemmeno se questa fosse a tempo determinato.
In caso di rifiuto, la Direzione Provinciale del Lavoro, su
segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego
(collocamento) disporra' la sospensione dell'indennita' di mobilita'
per un periodo pari a quello del contratto offerto, e comunque non
inferiore ad un mese. Contro tale provvedimento e' ammesso il
ricorso entro 30 giorni alla Direzione Provinciale del lavoro, la
quale decidera', con provvedimento definitivo entro 20 giorni.
Lavoro
interinale e formazione professionale
Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei
prestatori di lavoro temporaneo, le imprese fornitrici saranno
tenute a versare un contributo pari al 5% della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti. Tali contributi andranno rimessi
ad un fondo appositamente costituito presso il ministero del lavoro
e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento
anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al
soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti
con contratto di fornitura temporanea. I finanziamenti saranno
deliberati da un'apposita commissione. Nel contratto collettivo
applicato alle aziende fornitrici di manodopera temporanea, puo'
essere previsto un adeguamento in aumento del contributo del 5%, per
ampliare, a beneficio dei prestatori d'opera temporanei, la garanzia
di un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro.
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. Il contratto di fornitura deve essere redatto in forma scritta, una copia
va inviata alla sezione circoscrizionale competente.
Sono apparsi sulla "Gazzetta Ufficiale" di mercoledì 5 novembre
1997 i due regolamenti (attuativi della legge Treu) sull'istituzione
dell'Albo delle imprese di lavoro interinale e sulle modalità per
richiedere l'autorizzazione a partire.
L'Albo è istituito presso il Ministero del Lavoro, con un registro in cui
sono iscritte le società. Insieme alla richiesta di iscrizione all'Albo, i
soggetti abilitati devono chiedere l'autorizzazione provvisoria (che vale
due anni) all'esercizio delle attività di lavoro temporaneo.
La domanda deve
essere fatta pervenire al Ministero del Lavoro, Direzione Generale per
l'Impiego - Div. I, anche con raccomandata. Deve essere sottoscritta dal
rappresentante legale ed autenticata e contenere la dichiarazione che la
società eserciterà l'attività nel rispetto della legge. La domanda deve
essere corredata dai seguenti documenti: separata richiesta di iscrizione
all'albo; atto costitutivo e statuto della società; certificato di
iscrizione al registro delle imprese (Dpr 582 del 07.12.95); documentazione
che attesti il versamento del deposito cauzionale; certificato di nascita e
generale degli amministratori, direttori generali e dirigenti con
rappresentanza, gli estremi delle autorizzazioni governative per le
cooperative; un programma articolato per dimostrare l'idoneità a svolgere
l'attività. (fonte: il Sole 24 ore). Il ministero ha varato una circolare
che chiarisce una parte dei dubbi della normativa.
Le imprese di lavoro temporaneo dovranno avere un capitale versato di oltre
un miliardo, più 700 milioni di lire da versare in deposito cauzionale, che
non potranno essere prelevate dal capitale. L'organico minimo deve essere di
almeno 4 unità nella sede centrale e di almeno 2 in ciascuna sede
periferica (la società deve operare in almeno 4 regioni). Almeno uno dei 4
addetti della sede centrale deve avere una esperienza di almeno 4 anni nei
campi della gestione del personale o delle relazioni sindacali o dei servizi
per l'impiego. Esperienza di almeno 2 anni è richiesta ad almeno uno dei 2
dipendenti delle sedi periferiche. Non sarà possibile, per le aziende
piccole che intendono associarsi per poter partire, farlo con la forma del
franchising.
CHI
E’ IL LAVORATORE TEMPORANEO?
67% UOMINI, 33%
DONNE
48,7% HA UN’ETA
COMPRESA FRA I 25 E I 35 ANNI
49% è IN
POSSESSO DI UN DIPLOMA DI LAUREA
65% HA GIA
MATURATO ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
80% DELLE
MISSIONI CON DURATA DI DUE MESI
22% DEI
LAVORATORI TEMPORANEI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DALLE AZIENDE
UTILIZZATRICI
44393 CONTRATTI
DI PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
CATEGORIE
PROFESSIONALI: 74% INDUSTRIA 15,7% UFFICIO 10,3% ALTRO
43,6%
METALMECCANICO
15,6% COMMERCIO
5,3% GOMMA
4,8% CHIMICO
DISTRIBUZIONE
13,3% CENTRO
11,2% EMILIA
ROMAGNA
20,5% LOMBARDIA
21,1% NORD EST
18,4% NORD OVEST
15,5% SUD
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