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Contratto di lavoro interinale

 

In molti paesi esistono da tempo le Agenzia di lavoro interinale che funzionano in pratica come veri e propri uffici di collocamento. Il vantaggio più immediato del lavoro interinale, "travail interinaire" o "temporary work" come viene chiamato in altre lingue, lo si ha nel momento in cui la persona in cerca di lavoro può non impegnarsi direttamente nella ricerca. Ciò significa sfruttare al meglio il proprio tempo, chi studia o chi ha un lavoro e intende trovarne un altro, ha la possibilità di incaricare l'agenzia, la quale, sulla base delle richieste delle imprese, "affitta" il lavoratore per il periodo richiesto.
Il lavoro interinale è la grossa novità del "Pacchetto Treu sull'occupazione" che è giunto al traguardo con la legge n. 196/97. L'istituto è dunque entrato nel nostro ordinamento giuridico, la limitazione di fondo sta però nell'ordinamento giuridico italiano che risulta essere particolarmente rigido nella disciplina del mercato del lavoro, basti pensare alla legge sul collocamento della manodopera (29/4/94 n.264) la quale afferma che il collocamento è una funzione pubblica, può essere esercitato unicamente dallo stato, vietando inoltre qualsiasi forma di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Negli ultimi anni però, il mondo del lavoro ha mostrato interesse per tutte le forme di flessibilità e in particolare per il lavoro interinale. Si sono susseguiti diversi disegni di legge, il più recente dei quali recava la firma del Ministro Treu. Nel mese di settembre 1996 è stato raggiunto l'accordo, tra governo e sindacati, che ha consentito lo sblocco dell'approvazione del disegno di legge.
Ideale soprattutto per chi è in cerca di un'attività non continuativa, questo tipo di lavoro potrebbe presentare notevoli vantaggi, nonché creare i presupposti per l'avvio di forme private di collocamento che in Italia, a differenza di altri Paesi, non esistono ancora. Ciò che ancora manca sono le norme regolamentari, quelle di raccordo con il resto della legislazione. Soprattutto mancano delle norme che rendano compatibile l'istituto del lavoro interinale con le rigidissime norme riguardanti il collocamento della mano d'opera.

Il lavoro interinale è una forma di intermediazione privata per il collocamento dei lavoratori. I soggetti che costituiscono il rapporto di lavoro non sono due, ma tre:

L'impresa o agenzia fornitrice di lavoro temporaneo.

L'impresa utilizzatrice.

Il lavoratore che deve essere regolarmente assunto e pagato dall'impresa fornitrice per poi essere avviato al lavoro presso l'impresa utilizzatrice.

In pratica l'impresa fornitrice, iscritta ad un apposito Albo, assume il lavoratore con un apposito contratto detto di fornitura e lo mette a disposizione di un'impresa che ne utilizzi le prestazioni lavorative

 



 

 

CHI PUO' FARE LAVORO INTERINALE ?


Possono prestare la propria attivita' lavorativa come lavoratori interinali, tutti i lavoratori senza distinzione anche se inseriti nelle liste di mobilita' compreso i dirigenti.

 

CASI IN CUI E' POSSIBILE UTILIZZARE IL LAVORO INTERINALE :

·        In tutti i casi che verranno previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro;

·        Per temporanee utilizzazione di qualifiche non presenti in Azienda (es: nel caso di un nuovo lavoro, di una commessa eccezionale);

·        Per sostituzione di lavoratore assente.

 

QUANDO E' INVECE VIETATO RICORRERVI ?

·        Sono escluse solo alcune qualifiche di basso contenuto professionale, che dovranno essere individuate dalla contrattazione collettiva; Fino a quando i contratti non saranno approvati, non vi sono limiti, tuttavia vi e' il rischio di una impugnazione nel caso in cui sia impiegato un lavoratore poi ritenuto dal C.C.N.L. di basso profilo e quindi escluso.

·        Quelli da adibire a lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale.

·        Per sostituzione personale in sciopero (anche senza questo divieto, si sarebbe arrivati alle medesime conclusioni con l'articolo 28 dello statuto);

·        In caso unita' produttive interessate da licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi; il divieto riguarda le identiche mansioni ed anche in tal caso vi e' una deroga per la sostituzione di personale assente;

·        In caso di unita' interessate da sospensione dell'attivita' lavorativa, o da parziale riduzione di orario con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni;

·        Nel caso in cui l'azienda non abbia provveduto alla valutazione del rischio (sulla base di cio' che viene previsto nel D.L.vo 626/94). Il rapporto di lavoro interinale presuppone la trilateralita' dei soggetti, cioe': Una azienda fornitrice, il lavoratore/trice in affitto, un'azienda utilizzatrice. Ognuno di questi soggetti ha, nel contesto legislativo, dei vincoli precisi.

 

AZIENDE FORNITRICI (AGENZIE DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO)


La legge prevede che possano operare come aziende fornitrici di manodopera temporanea, solo quelle che avranno ottenuto l'autorizzazione a farlo, comprovata dall'iscrizione ad un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro. Possono essere imprese di ogni tipo senza distinzione, nonche' le pubbliche amministrazioni. Sono comprese anche le organizzazioni di tendenza e gli Enti che non perseguono fine di lucro.

 

Non possono invece ricorrere al lavoro temporaneo

·        Le imprese che abbiano proceduto a licenziamenti o sospensioni o riduzioni d'orario (CIG) vi e' un divieto valido per 12 mesi, decorrenti dal licenziamento collettivo;

·        Le imprese che non abbiano provveduto alla valutazione del rischio;

·        Le imprese che abbiano superato le percentuali di lavoro temporaneo specificate dal contratto collettivo nazionale (se previste);

·        Le imprese che svolgono un lavoro pericoloso, per il quale non e' consentito il ricorso al lavoro temporaneo e richiedono di particolare sorveglianza medica speciale;

·        In caso di sciopero, per sostituzione del personale scioperante.

 

Requisiti richiesti alle imprese fornitrici, per ottenere l'autorizzazione a operare

·        Possono essere societa', anche cooperative italiane o dellUnione Europea che abbiano un capitale sociale versato di almeno un miliardo di Lire e essere presenti con propri uffici in almeno quattro regioni del territorio nazionale;

·        Devono essere societa' i cui responsabili non abbiano subito, o abbiano pendenti, procedimenti di condanne penali.

·        Le societa' cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti normalmente richiesti, devono essere composte da almeno 50 soci, di cui uno (considerato socio sovventore), deve essere un fondo mutualistico finalizzato allo sviluppo ed alla promozione della cooperazione previsto dalla legge 59/92. Devono avere lavoratori dipendenti, in quanto solo questi ultimi possono essere offerti in "leasing". Il numero di giornate lavorative prestate dai dipendenti deve essere pari ad almeno 1/3 rispetto a quelle effettuate dalla cooperativa nel suo complesso.

·        A garanzia dei crediti economici e contributivi dei lavoratori, le societa' devono aver versato la somma di settecento milioni di Lire, come deposito cauzionale, per il primo biennio (infatti l'autorizzazione ad operare e l'iscrizione all'albo del Ministero, e' temporanea ed ha una validita' di due anni, trascorsi i quali, il Ministero dovra' valutare se trasformarla a tempo indeterminato).

 

CONTRATTO TRA IMPRESA FORNITRICE E IMPRESA UTILIZZATRICE 

Forma :
obbligatoriamente scritta.
Copia del contratto di fornitura di manodopera temporanea, va rimessa entro 10 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Contenuto:
il motivo della fornitura, il numero dei lavoratori interessati, il luogo della prestazione, l'orario e la durata del lavoro, le mansioni, il trattamento economico e normativo, le obbligazioni del datore di lavoro interinale finalizzate al pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali, nonche', la responsabilita' in solido dell'azienda utilizzatrice in caso di inadempienza degli obblighi contributivi e retributivi da parte dell'azienda fornitrice.

 

SANZIONI

·        Continua a trovare applicazioni la legge 1369/60, cioe' il divieto di intermediazione di manodopera, per chi si serve di lavoratori temporanei reperiti in aziende non abilitate, quindi non iscritte all'albo;

·        Chi esige o percepisce compensi da parte del lavoratore temporaneo per avviarlo al lavoro e' punito con l'arresto, non superiore ad 1 anno, o con una ammenda da lire 5 milioni a lire 12 milioni, in piu' verra' disposta la cancellazione dall'albo;

·        Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo il termine, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20% della retribuzione giornaliera fino al decimo giorno successivo. Se la prestazione continua oltre a tale termine il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice (art. 10, c.3)

·        Se manca la forma scritta, il contratto di fornitura a tempo determinato si converte a tempo indeterminato nei confronti dell'impresa utilizzatrice (cio' non vale per le pubbliche amministrazioni) (art. 10 c.3)





IL LAVORATORE INTERINALE

 

 

L' ASSUNZIONE DEL LAVORATORE INTERINALE PUO' ESSERE
A tempo determinato
L'assunzione da parte dell'impresa fornitrice avviene proprio in vista della specifica destinazione all'impresa utilizzatrice e per la durata da questa richiesta (eventualmente anche per rimpiazzare un altro lavoratore temporaneo a sua volta impossibilitato a lavorare per malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare);
A tempo indeterminato
In questo caso il lavoratore nel tempo in cui e' a disposizione dell'impresa fornitrice senza prestare attivita' lavorativa o essere impiegato in attivita' di formazione, riceve una speciale indennita' di "disponibilita" che verra' successivamente determinata ed aggiornata, da parte del Ministro del Lavoro. Le misure di tale indennita' vengono pero', naturalmente in via generale, demandate alla futura contrattazione collettiva.

 

CONTRATTO TRA IMPRESA FORNITRICE E LAVORATORE INTERINALE
Forma
E' prescritta la forma scritta del primo contratto e dell'eventuale proroga; copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio dell'attivita'.
Contenuto
Motivi del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, indicazioni impresa fornitrice e utilizzatrice, mansioni, prova, durata, luogo, orario, data di inizio e termine, indicazioni relative alle misure di sicurezza necessarie per ricoprire la mansione. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, tramite la redazione di altro contratto scritto, nei casi e per la durata che dovranno essere previsti dalla contrattazione collettiva.

 

DIRITTI DEL LAVORATORE

·        Diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice, (potrebbe sorgere qualche problema per l'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2, cioe' nei casi di "temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali"). I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici, dovranno prevedere modalita' e criteri per la determinazione e la corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di obiettivi contrattati nell'impresa.

·        Viene ribadito anche il diritto di fruizione, in via generale, dei servizi aziendali dell'Azienda utilizzatrice (ad esempio la mensa aziendale).

·        Il lavoratore temporaneo, durante il suo utilizzo in un'impresa, ha gli stessi diritti sindacali del lavoratore interno di quell'impresa, e partecipa quindi anche alle assemblee sindacali retribuite che si tengono presso l'impresa che li utilizza. Il contratto collettivo delle imprese interinali, stabilira' anche i termini del diritto di riunione dei lavoratori temporanei nell'impresa fornitrice.

·        Prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.

·        Essere informato dei rischi correlati alla mansione da svolgere e di essere, dall'impresa utilizzatrice, debitamente addestrato all'utilizzo delle attrezzature nel rispetto degli articoli del decreto legislativo 626/94.

·        E' salvo il diritto per il lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, dopo la scadenza del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ed e' nulla qualsiasi pattuizione da parte dell'impresa fornitrice, anche in forma indiretta;

·        Al lavoratore assunto a tempo indeterminato da un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, verra' garantita anche durante i periodi in cui non viene impiegato in attivita' lavorative, un'indennita' di disponibilita' che sara' determinata dalla contrattazione collettiva, e comunque questa non potra' essere inferiore alla misura prevista, ed aggiornata periodicamente, dal Ministero del Lavoro. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attivita' svolta presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo di disponibilita', e' al medesimo corrisposta la differenza da parte dell'impresa fornitrice.

 

DOVERI DEL LAVORATORE

·        Poiche' egli e' inserito nell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice deve rispondere a questa sotto il profilo direttivo (art.3,c.2); sotto il profilo disciplinare rimane sottoposto al potere dell'impresa fornitrice alla quale comunque dovranno essere forniti elementi utili alla valutazione, ovviamente nel caso in cui si chieda che siano applicate sanzioni disciplinari (art.6). In caso di licenziamento o di sospensione del rapporto del lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice potra' richiedere secondo il particolare contratto stipulato l'invio temporaneo di altro dipendente da parte dell'impresa fornitrice. Tutto e' rimesso comunque alla autonomia delle parti, nel senso che la legge non si preoccupa di questi rapporti interni alle due societa'.

·        Il lavoratore non e' calcolato (art.2,c.8) di fini del computo dei dipendenti per l'applicazione delle Leggi sul collocamento obbligatorio e ora per l'assunzione degli appartenenti alle cosiddette "fasce deboli" (legge 223 del 1991 e 608 del 1996).

 

AZIENDE UTILIZZATRICI
Obblighi per l'impresa utilizzatrice :

·        Informare il lavoratore interinale rispetto i rischi possibili della mansione da ricoprire, specialmente quando questa rientra nel campo di quelle assoggettate a particolare sorveglianza medica, osservando nei confronti del lavoratore anche tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti, essendo in prima persona responsabile delle violazione a leggi e contratti collettivi in merito alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

·        Nel caso intenda adibire il lavoratore interinale a mansioni superiori a quelle previste nel contratto di fornitura, l'azienda utilizzatrice lo dovra' comunicare a quella fornitrice e al lavoratore. In caso non lo facesse, risponderebbe in via esclusiva per le differenze spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori;

·        L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite di garanzia previsto, dell'obbligo di retribuzione e di contribuzione non adempiuti dall'azienda fornitrice;

·        Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice dovra' comunicare alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70;

·        L'impresa utilizzatrice rispondera' nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.

·        L'impresa utilizzatrice dovra' comunicare alle rappresentanze sindacali unitarie e/o in mancanza alle associazioni territoriali di categorie delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative :
a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo, prima che avvenga la stipula del contratto; se vi sono motivate ragioni di urgenza alla stipula del contratto, la comunicazione puo' essere successivamente data entro i 5 giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per tramite delle associazioni dei datori di lavoro, dovra' fornire il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER ISCRITTI ALLA LISTA DI MOBILITA'
L'aspetto del lavoro interinale collegato alla iscrizione delle liste di mobilita', e' regolamentato dall'articolo 8 della Legge 196/97, vediamo cosa e' previsto per i lavoratori che presentano questa particolare condizione:

·        Alle aziende fornitrici che assumano lavoratori iscritti alle liste di mobilita' a tempo indeterminato, verrnno concessi sgravi contributivi pari a quelli previsti per apprendisti per 18 mesi. Verra' altresi' concesso a titolo di contributo il 50% dell'ammontare delle mensilita' di indennita' di mobilita' non fruite dal lavoratore, naturalmente questo contributo sara' concesso, alla fine del periodo di fruibilita' da parte del lavoratore.

·        Qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennita' di mobilita', ovvero per i periodi in cui e' corrisposta l'indennita' di disponibilita', al medesimo lavoratore corrisposta la differenza tra quanto percepito a titolo di retribuzione o di indennita' di disponibilita', e l'indennita' di mobilita'; Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice di manodopera temporanea, mantiene il diritto all'iscrizione alle liste di mobilita'.

·        Il lavoratore iscritto nelle liste di mobilita', non potra' rifiutare l'offerta di assunzione presso un'impresa fornitrice di manodopera temporanea, nemmeno se questa fosse a tempo determinato. In caso di rifiuto, la Direzione Provinciale del Lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego (collocamento) disporra' la sospensione dell'indennita' di mobilita' per un periodo pari a quello del contratto offerto, e comunque non inferiore ad un mese. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso entro 30 giorni alla Direzione Provinciale del lavoro, la quale decidera', con provvedimento definitivo entro 20 giorni.

 

Lavoro interinale e formazione professionale
Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo, le imprese fornitrici saranno tenute a versare un contributo pari al 5% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti. Tali contributi andranno rimessi ad un fondo appositamente costituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con contratto di fornitura temporanea. I finanziamenti saranno deliberati da un'apposita commissione. Nel contratto collettivo applicato alle aziende fornitrici di manodopera temporanea, puo' essere previsto un adeguamento in aumento del contributo del 5%, per ampliare, a beneficio dei prestatori d'opera temporanei, la garanzia di un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro.

 

 

 

 



. Il contratto di fornitura deve essere redatto in forma scritta, una copia va inviata alla sezione circoscrizionale competente.
Sono apparsi sulla "Gazzetta Ufficiale" di mercoledì 5 novembre 1997 i due regolamenti (attuativi della legge Treu) sull'istituzione dell'Albo delle imprese di lavoro interinale e sulle modalità per richiedere l'autorizzazione a partire.
L'Albo è istituito presso il Ministero del Lavoro, con un registro in cui sono iscritte le società. Insieme alla richiesta di iscrizione all'Albo, i soggetti abilitati devono chiedere l'autorizzazione provvisoria (che vale due anni) all'esercizio delle attività di lavoro temporaneo.

La domanda deve essere fatta pervenire al Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l'Impiego - Div. I, anche con raccomandata. Deve essere sottoscritta dal rappresentante legale ed autenticata e contenere la dichiarazione che la società eserciterà l'attività nel rispetto della legge. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: separata richiesta di iscrizione all'albo; atto costitutivo e statuto della società; certificato di iscrizione al registro delle imprese (Dpr 582 del 07.12.95); documentazione che attesti il versamento del deposito cauzionale; certificato di nascita e generale degli amministratori, direttori generali e dirigenti con rappresentanza, gli estremi delle autorizzazioni governative per le cooperative; un programma articolato per dimostrare l'idoneità a svolgere l'attività. (fonte: il Sole 24 ore). Il ministero ha varato una circolare che chiarisce una parte dei dubbi della normativa.
Le imprese di lavoro temporaneo dovranno avere un capitale versato di oltre un miliardo, più 700 milioni di lire da versare in deposito cauzionale, che non potranno essere prelevate dal capitale. L'organico minimo deve essere di almeno 4 unità nella sede centrale e di almeno 2 in ciascuna sede periferica (la società deve operare in almeno 4 regioni). Almeno uno dei 4 addetti della sede centrale deve avere una esperienza di almeno 4 anni nei campi della gestione del personale o delle relazioni sindacali o dei servizi per l'impiego. Esperienza di almeno 2 anni è richiesta ad almeno uno dei 2 dipendenti delle sedi periferiche. Non sarà possibile, per le aziende piccole che intendono associarsi per poter partire, farlo con la forma del franchising.

 

CHI E’ IL LAVORATORE TEMPORANEO?

67% UOMINI, 33% DONNE

48,7% HA UN’ETA COMPRESA FRA I 25 E I 35 ANNI

49% è IN POSSESSO DI UN DIPLOMA DI LAUREA

65% HA GIA MATURATO ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE

80% DELLE MISSIONI CON DURATA DI DUE MESI

22% DEI LAVORATORI TEMPORANEI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DALLE AZIENDE UTILIZZATRICI

 

44393 CONTRATTI DI PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

CATEGORIE PROFESSIONALI: 74% INDUSTRIA 15,7% UFFICIO 10,3% ALTRO

43,6% METALMECCANICO

15,6% COMMERCIO

5,3% GOMMA

4,8% CHIMICO

 

DISTRIBUZIONE

13,3% CENTRO

11,2% EMILIA ROMAGNA

20,5% LOMBARDIA

21,1% NORD EST

18,4% NORD OVEST

15,5% SUD

 


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